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Capitolo 29 formazione e forma del contratto

La formazione dell'accordo contrattuale

Il contratto esiste quando si è formato o concluso (la conclusione indica il momento iniziale del contratto). Il problema è definire se il contratto si è formato o no, e se sì in quale tempo, e in quale luogo si è formato. Se il contratto si è formato normalmente si producono i suoi effetti. Il giudizio per il quale si decide se un contratto si è formato o meno, dipende dalla qualificazione di comportamenti umani, fatti in base a norme giuridiche. Disciplinare la formazione del contratto è una scelta politica del legislatore, che corrisponde al modo in cui il legislatore intende sistemare i configgenti interessi delle parti, relative alla formazione del loro contratto.

Gli schemi legali per la formazione del contratto

La formazione del contratto implica un procedimento, cioè una sequenza di comportamenti umani, che deve risultare conforme al modello stabilito dalle norme. In Italia possono coesistere diversi schemi legali per la formazione del contratto:

  • Schema base, regola in generale la formazione di tutti i contratti, per i quali non valga una previsione diversa;
  • Schemi particolari, ciascuno dei quali regola in generale la formazione di una determinata classe di contratti.

Fondamentale in questa materia è il concetto di dichiarazione contrattuale, intesa come manifestazione esplicita della volontà di fare il contratto: i diversi schemi di formazione del contratto non sono altro che diversi modi in cui si presentano e operano le dichiarazioni contrattuali. Il trattamento giuridico delle dichiarazioni contrattuali dipende da certe loro caratteristiche, in relazione alle quali le dichiarazioni stesse si distinguono in ricettizie e non ricettizie.

Destinatari ed effetti delle dichiarazioni contrattuali: dichiarazioni ricettizie e non ricettizie

Le dichiarazioni di volontà emesse da una parte nel procedimento di formazione del contratto sono dirette a una determinata persona (Art.1335). Le dichiarazioni di questo tipo si chiamano dichiarazioni ricettizie, e gli atti che essi formano sono atti ricettizi. Per la produzione dei loro effetti non basta che la dichiarazione sia emessa: gli effetti si producono solo se, e dal momento in cui la dichiarazione arriva a conoscenza del destinatario (Art.1334). La legge prevede che al posto dell'accertamento del fatto psichico possa essere sostituito con l'accertamento di un fatto riscontrabile in modo oggettivo: la dichiarazione si reputa conosciuta dal destinatario nel momento in cui giunge al suo indirizzo (Art.1335), è da questo momento che si producono gli effetti della dichiarazione. La legge, inoltre, dà la possibilità di provare, che nonostante l'accettazione sia giunta al suo indirizzo, egli è stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, quindi gli effetti della dichiarazione non si producono (Art.1335).

Dichiarazioni non ricettizie, sono quelle non indirizzate a un destinatario, i loro effetti degli atti così formati si producono indipendentemente dalla conoscenza che altri soggetti abbiano della dichiarazione. Ad esempio, il testamento è un atto non ricettizio, che produce effetti alla morte del testatore; la promessa al pubblico, che produce effetti dal momento in cui è resa pubblica.

Lo schema base: proposta e accettazione

Accertare la formazione del contratto in molti casi è facile: come quando le parti, chiuse in una stanza discutono e definiscono con precisione gli aspetti del contratto, su cui raggiungono il pieno accordo, o firmano il testo del contratto, è ovvio che il contratto si è concluso in quel momento e in quel luogo. Il problema si complica nel momento in cui le parti contrattano scambiando dichiarazioni a distanza (come lettere, telegrammi); o comunque quando il procedimento di formazione del contratto si sviluppa nel tempo (ad esempio perché una parte vuole rifletterci meglio). La legge individua due componenti elementari dell'accordo contrattuale: la proposta e l'accettazione, che sono tipiche dichiarazioni contrattuali. Essa presuppone che una parte (proponente) formuli all'altra parte (oblato) la proposta del contratto, ad esempio “le propongo di vendermi la sua auto per 10.000 euro” questo presuppone che l'oblato faccia la sua accettazione “va bene, accetto di vendergliela per il prezzo che lei propone”. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (Art.1326 c.1). La formula di ciò è: proposta + accettazione conosciuta del proponente. Anche se sappiamo bene che l'articolo 1335 equipara alla conoscenza della dichiarazione il suo arrivo all'indirizzo del destinatario, allora la formula cambia e diventa: proposta + accettazione giunta all'indirizzo del proponente. Dimostra che l'accettazione è giunta all'indirizzo del proponente, ed il contratto risulta formato. Se il proponente vuole sostenere che il contratto non si è formato, ne ha la possibilità purché provi che nonostante l'arrivo dell'accettazione al suo indirizzo egli è stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di conoscerla. Un'altra possibilità di escludere la formazione del contratto, benché l'accettazione sia giunta al proponente: dimostra che l'accettazione è tardiva. L'accettazione deve giungere nel termine stabilito dal proponente stesso, o in quello normalmente necessario in base alla natura dell'affare o degli usi. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione tardiva, ma deve essere comunicato immediatamente all'accettante (Art.1326 c.2-3). Il contratto si conclude solo se l'accettazione è conforme alla proposta. Se invece è difforme, ad esempio “accetto di vendere la mia auto, ma per 12.000 euro” ciò equivale ad una nuova proposta (Art.1326 c.5), l'oblato allora si trasforma in proponente, ed il proponente in oblato a cui spetta dire se accetta la controproposta.

Il contratto formato mediante esecuzione

Una prima categoria di contratti, comprende contratti che richiedono di essere eseguiti senza bisogno di preventiva accettazione comunicata al proponente. Ciò può accadere su richiesta del proponente stesso, o perché richiedono così la natura dell'affare o gli usi. Se ad esempio A ordina al grossista B un certo quantitativo di prodotti, al prezzo dell'ultimo listino, è normale che B ricevuto l'ordine spedica subito i prodotti richiesti, senza preoccuparsi di scrivere prima ad A che accetta la sua proposta. In tal caso il contratto è concluso nel momento in cui avviene l'esecuzione.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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