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IL PAGAMENTO DELL’INDEBITO:OGGETTIVO E SOGGETTIVO
«Indebito» significa, letteralmente, «non dovuto», e implica due parti. i solvens (cioè «chi paga») e l'accipiens
(«chi riceve»). Si ha pagamento dell'indebito quando il solvens esegue a favore dell'accipiens una prestazione
che non gli deve. Esso è fonte dell'obbligazione dell'accipiens di restituire al solvens quanto questi gli ha
indebitamente pagato: vi corrisponde il diritto del solvens di chiedere la restituzione, e per questo si parla di
ripetizione dell'indebito(«ripetere» significa «chiedere indietro»).
La ragione di fondo del meccanismo ci è già nota. L'obbligazione vale come giusta causa dell'attribuzione
patrimoniale che si realizza con l'adempimento della prestazione; dunque vale come giustificazione dello
spostamento di ricchezza che ne deriva. Se l'obbligazione non c'è, il pagamento perde giustificazione, e lo
spostamento patrimoniale va azzerato ritornando alla situazione precedente, perché il diritto non ammette
trasferimenti di ricchezza senza causa giustificativa (18.5; 26.7).
Occorre distinguere fra indebito oggettivo e indebito soggettivo:
● l'indebito oggettivo si ha in due casi, accomunati dal fatto che in entrambi l'accipiens non ha alcun
credito, per cui il pagamento viene fatto a chi non ha diritto di riceverlo (art. 2033). Ciò accade quando:
● il solvens non ha quel debito e l'accipiens non ha quel credito (il caso di gran lunga più
frequente e importante è quello della prestazione eseguita in base a un contratto che poi si
rivela difettoso: il compratore paga il prezzo, ma poi la vendita vieno dichia. rata nulla, o
annullata, o rescissa, o risolta, e la retroattività di questi rimedi fra le parti cancella fin dall'inizio
il debito-credito per il prezzo, che quindi risulta non dovuto); oppure quando
● il solvens ha quel debito, ma non nei confronti dell'accipiens, bensì nei confronti di un
altro soggetto: si tratta dunque di pagamento fatto da un vero debitore a un falso creditore.
Quando è così, posso. ho ricorrere ipotesi eccezionali in cui il debitore è ugualmente liberato:
ad es. se il vero creditore ratifica il pagamento al terzo; o se si tratta di pagamento al creditore
apparente, nel qual caso il vero creditore può rivolgersi al falso creditore; e allora per il solvens
non c'è nessun problema di ripetizione.Ma normalmente il solvens che paga il suo debito a un
falso creditore non è libe. rato, rimanendo obbligato verso il vero creditore: e allora ha
interesse, e diritto, a ripetere dall'accipiens;
● l'indebito soggettivo si ha quando l'accipiens ha quel credito, ma non nei confronti del solvens, bensì
di un altro soggetto: dunque il solvens paga un debito esistente ma senza essere lui il debitore; si tratta
di pagamento fatto da un falso debitore a un vero creditore. L'indebito soggettivo richiede però un altro
elemento, e cioè che il solvens paghi per errore, e cioè pensando erroneamente di essere lui il debitore:
in caso contrario, e cioè se il solvens fosse consapevole del fatto di pagare un debito altrui, si
ricadrebbe nella fattispecie dell'adempimento del terzo, regolata diversamente . In presenza di indebito
soggettivo, bisogna essere più cauti nel consentire al sol-vens la ripetizione contro l'accipiens, perché
dopotutto questi ha ricevuto quanto aveva diritto di ricevere. E infatti la ripetizione è ammessa solo a
due condizioni (art. 2036, c. 1):
● che l'errore del solvens sia un errore scusabile (se il suo errore è imperdonabile, è più
meritevole di tutela l'accipiens);
● che l'accipiens non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del suo credito.
Nei casi in cui la ripetizione non è ammessa, e l'accipiens trattiene quanto gli è stato indebitamente pagato, il
solvens è surrogato nei diritti di costui verso il vero debitore (art. 2036, c. 3).
Ricordiamo infine che ci sono due ipotesi in cui il principio della ripetizione dell'indebito subisce una deroga. Chi
ha fatto un pagamento cui legalmente non era obbligato, non può chiedere la restituzione:
● se con ciò il solvens ha spontaneamente adempiuto un'obbligazione naturale, a patto che il solvens non
fosse incapace : art. 2034, c. 1;
● se la prestazione è stata fatta da solvens per uno scopo contrario al buon costume, come ad es. per
adempiere un contratto immorale : art. 2035.
Le conseguenze dell’indebito
Per illustrare le conseguenze del pagamento e della ripetizione dell'indebito, conviene distinguere i rapporti fra le
parti, e le situazioni in cui vengono in gioco terzi.
Nei rapporti fra le parti, l'accipiens è comunque tenuto a restituire la somma o la cosa indebitamente prestate
(art. 2033; 2037, c. 1). Ma per interessi e frutti conta il suo stato soggettivo:
→se l'accipiens ha ricevuto in buona fede, deve interessi e frutti dal giorno della domanda di restituzione ;
inoltre, nel caso di distruzione o deterioramento della cosa a lui imputabili, risponde solo nei limiti del suo
arricchimento (art. 2037, c. 3);
→se invece l'accipiens era in mala fede, deve interessi e frutti dal giorno del pagamento dell'indebito (art. 2033;
2036, c. 2); e se la cosa va distrutta o si deteriora, anche per caso fortuito, egli risponde della perdita (art. 2037,
c. 2).
Se l'oggetto del pagamento indebito è stato alienato dall'accipiens, viene in gioco il terzo acquirente. Vale allora
il principio che l'acquisto del terzo non viene toccato: il solvens non può recuperare la cosa rivolgendosi contro di
lui.
Questo si esprime dicendo che la ripetizione dell'indebito è un'azione personale e non reale, per cui non
pregiudica i diritti dei terzi . Il solvens ha solo una pretesa verso l'accipiens alienante: pretesa che ha un
contenuto più ridotto se l'accipiens ha alienato in buona fede (art. 2038, c. 1); più ampio se l'accipiens ha alienato
in mala fede (art. 2038, c. 2).
37: La responsabilità civile: funzioni e presupposti
Il problema del danno extracontrattuale
ILLECITO CIVILE
Art. 1173 c.c. «Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro o fatto idoneo a produrle in
conformità dell’ordinamento giuridico»;
Art. 2043 c.c. «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno»;
Di danno, risarcimento e responsabilità si è già parlato, a proposito dell'inadempimento delle obbligazioni. Lì si
era anticipato che danni possono verificarsi anche al di fuori di un preesistente rapporto obbligatorio tra
danneggiante e danneggiato, e cioè in situazioni nelle quali danneggiante e danneggiato sono, fra loro,
giuridicamente estranei. Anche danni di questo genere determinano una responsabilità del danneggiante, e
mettono a suo carico un obbligo di risarcimento (o altra forma di riparazione) in favore del danneggiato. Proprio
perché fanno nascere un obbligo (di risarcire) -, le fattispecie che creano responsabilità sono comprese tra le
fonti delle obbligazioni (art. 1173).
Questa responsabilità viene indicata con diverse formule. La si chiama responsabilità extracontrattuale: e così
la si contrappone alla responsabilità contrattuale, segnalando che, a differenza di questa, fra danneggiante e
danneggiato non esisteva un precedente rapporto contrattuale. La si chiama responsabilità per fatto illecito,
sul presupposto che il comportamento del danneggiante violi qualche norma giuridica. Con terminologia ricavata
dal diritto romano, dove la materia era disciplinata dalla «lex Aquilia», la si chiama pure responsabilità
aquiliana. E infine la si chiama responsabilità civile, per distinguerla da altre forme di responsabilità, in
particolare dalla responsabilità penale.
Vediamo il punto chiave della responsabilità civile. Nella vita sociale è inevitabile che le persone vengano a
contatto fra loro, e che da tali contatti qualcuno possa uscire danneggiato: ciò soprattutto nelle società moderne -
più complesse e dinamiche di quelle antiche -, in cui il ritmo intenso delle attività moltiplica le interferenze
reciproche fra i soggetti. Ma non è detto che, ogniqualvolta un soggetto patisce un danno; necessariamente
scatti la responsabilità di un altro soggetto, e l'obbligo di risarcirlo: se accadesse questo, la libertà delle persone
risulterebbe eccessivamente compressa, e importanti attività sociali rischierebbero di restare paralizzate. Se fra
due uomini innamorati della stessa donna uno viene preferito, l'altro patisce un «danno»; ma non si può chiedere
a nessuno di rinunciare a corteggiare l'amata, solo per evitare che qualcun altro ne soffra le conseguenze; né
può ammettersi che lo sconfitto pretenda un risarcimento. L'imprenditore di successo, che con la migliore qualità
dei suoi prodotti sottrae clientela ai concorrenti, porta loro un danno, che però di sicuro non dà luogo a
responsabilità e a risarcimento; lo stesso vale per il candidato che con la sua migliore preparazione vince il posto
a concorso, togliendolo agli altri candidati meno forti. Questi sono danni, ma non sono illeciti: anzi, sono
comportamenti socialmente utili, che non vanno colpiti bensì incoraggiati. Oppure sono «fatti della vita» da
mettere nel conto dell'esistenza umana, contro i quali sarebbe assurdo invocare rimedi legali.
Dunque ci sono danni che sicuramente, già a prima vista, non generano responsabilità e obblighi di risarcimento.
Ma ci sono anche danni che, in modo altrettanto sicuro ed evidente, chiamano in causa un responsabile
che li deve risarcire: si pensi a chi, volontariamente e senza giustificazione, ferisce una persona, o distrugge la
sua proprietà. E fin qui la questione non sembra eccessivamente problematica. I problemi nascono in tutti quei
casi - e non sono pochi - nei quali la risposta non è per nulla intuitiva e sicura. Il giornalista che indaga sulla vita
di un personaggio, si procura sul suo conto notizie capaci di interessare l'opinione pubblica, e le offre poi alla
conoscenza dei lettori, deve risarcire il danno lamentato dalla vittima delle indiscrezioni?
L'imprenditore che contatta alcuni dipendenti di un suo concorrente, particolarmente capaci, e con la prospettiva
di uno stipendio più alto li convince a dimettersi dall'attuale impiego per passare a lavorare con lui, è
responsabile del danno subito dal concorrente per la perdita di quei preziosi collaboratori?
Il problema della responsabilità civile con