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IL CONTRATTO

È l’accordo di due o più parti per costruire, modificare o estinguere un rapporto giuridico

patrimoniale.

Alla base del contratto, deve esserci un accordo tra due o più persone. L’accordo deve

essere libero e incondizionato.

In nome del principio di libertà si parla di autonomia contrattuale che si esprime anche

come libertà di determinare il contenuto del contratto nei limiti posti dalla legge.

Le parti di un contratto devono essere almeno due (contratti bilaterali) o più di due

(contratti plurilaterali), non esiste un contratto unilaterale ma esistono gli atti unilaterali

cioè dichiarazioni di volontà di un solo soggetto che producono effetti giuridici nei confronti

di terzi (testamento).

La funzione del contratto è quella di costituire (es: contratto di locazione) modificare (es:

cessione di un credito) o estinguere (es: mutuo consenso).

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Elementi la cui presenza è necessaria a fine della validità del contratto:

- l’accordo delle parti: è un incontro spontaneo delle volontà dei contraenti, è la base

di ogni contratto, in corrispondenza del principio dell’autonomia contrattuale. La

manifestazione di volontà può essere espressa (comunicazione verbale o scritta) o

tacita che però non produce effetti giuridici. La dichiarazione di volontà deve essere

inoltre seria. È possibile che un soggetto non parte indirettamente alla stipulazione

di un contratto o incarichi un altro, si parla allora di rappresentanza. L’atto con cui

viene data la rappresentanza è detto procura, ed è un atto unilaterale che può avere

carattere speciale (se riguarda uno specifico affare) o carattere generale. La procura

è revocabile in ogni momento.

- la causa del contratto: è lo scopo che si propongono i contraenti, cioè la funzione

economico-sociale del contratto, la sua ragione giustificatrice. La causa si distingue

per il suo carattere oggettivo (ogni contratto ha un fine generale). Queste

considerazioni permettono di affermare che la causa è tipica (la stessa che

appartiene ad una stessa tipologia). La causa è diversa dai motivi contrattuali cioè le

ragioni soggettive che spingono le persone a concludere un contratto. La causa deve

essere lecita.

- l’oggetto del contratto: si intende la prestazione o l’insieme di prostrazioni che con

esso vengono attuate. (art 1346) l’oggetto deve essere ai fini della validità del

contratto:

- possibile: si ha l’impossibilità oggettiva dell’oggetto nell’ipotesi in cui la prestazione

non possa essere eseguita in circostanza esterna al contratto. Si ha invece

l’impossibilità soggettiva quando la prestazione è possibile materialmente ma

impossibile per volontà di legge.

- lecito: non deve essere contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon

costume.

- determinato o indeterminabile: si deve conoscere fin dal momento della conclusione

del contratto in che cosa consiste la prestazione o, perlomeno, devono essere chiari i

criteri per identificarla.

- la forma del contratto: il principio generale del nostro sistema giuridico in ambito

contrattuale e quello della libertà della forma nel senso che le parti possono

manifestare la loro volontà nel modo che preferiscono. Per quanto riguarda i

contratti immobiliari è obbligatorio l’atto scritto, in questo caso si parla di contratti

solenni e di forma sostanziale. L’atto scritto può consistere in un atto pubblico o in

una scrittura privata. Per alcuni contratti però la legge richiede la forma scritta ai fini

della prova del contratto (in questi casi il contratto è valido anche senza quella

forma). La legge ammette, per alcuni contratti, la firma elettronica che può essere di

tre tipi:

- standard: corrisponde a un documento autografo.

- avanzata: assicura al documento il valore di scrittura privata.

- qualificata: garantisce l’autenticità e l’integrità del documento (es: firma digitale).

GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO

Sono quegli elementi che, pur essendo richieste dalla legge ai fini della validità del contratto,

le parti possono inserire sotto forma di clausole.

I più usati:

- condizione: è l’evento futuro e l’incerto da cui le parti fanno dipendere l’efficacia o la

cessazione di efficacia del contratto stesso:

- condizione sospensiva: dal verificarsi dell’evento si fa dipendere l’efficacia del

contratto.

- condizione risolutiva: qualora il verificarsi dell’evento determini la cessazione degli

effetti contrattuali.

- condizione risultativa: la condizione di deve ritenere non apposta e quindi il

contratto produce validamente i suoi effetti.

- condizione sospensiva: contratto nullo.

L’evento può prendere il nome di:

- condizione potestativa: se dipende dalla volontà di una dei due interessati.

- condizione causale: dipende dal caso.

- condizione mista: legata ad un complesso di circostanze in cui operano sia il caso sia la

volontà.

- termine: è un evento futuro e certo, da cui o fino a cui si producono gli effetti di un

contratto. Il termina da cui si danno iniziare gli effetti del contratto prende il nome di

termine iniziale, quello oltre il quale cessano è detto termine finale.

- modo: è un obbligo che viene posto a carico del beneficiario di un atto di liberalità. Il modo

può essere apposto solo ad atti a titolo gratuito. Il modo non sospende né risolve il

contratto, pur costituendo un obbligo che deve essere rispettato a pena di denuncia per

inadempimento.

- clausola penale: è la clausola contrattuale con cui le parti stabiliscono che in caso di

inadempimento di una delle due parti, l’altra sarà libera dai suoi obblighi, e quella

inadempiente sarà tenuta al pagamento di una determinata somma. La clausola produce

due effetti:

- non bisogna provare il danno (quindi non serve rivolgersi a un giudice).

- limitare il risarcimento de danni all’ammontare della somma indicata come penale.

- caparra: è una somma di denaro che una parte dà all’altra al momento della consumazione

del contratto.

Esistono due tipi di caparra:

-cofirmataria: chi subisce l’inadempimento può scegliere se trattene la caparra, farsene

versare il dopo oppure rivolgersi ad un giudice per far condannare la parte inadempiente a

rispettare i suoi obblighi.

-penitenziare: funzione come in diritto di recesso (potere del contraente di sciogliersi dal

contratto) in questo caso non ci si può rivolgere ad un giudice.

CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI

I contratti si distinguono in contratti a:

- titolo oneroso: quello in cui ciascuna parte, per ottenere un vantaggio, si obbliga a una

specifica prestazione che comporta un sacrificio o uno svantaggio.

- titolo gratuito: un solo contraente si espande a uno svantaggio a favore di un altro.

Esistono poi i:

-contratti tipici: regolati dalla legge.

-contratti atipici: non contemplati dalla legge. In riferimento alle obbligazioni che nascono

nei contraenti è impossibile fare una distinzione nei contratti a titolo oneroso:

-contratti corrispettivi: funzione di scambio.

-contratti con prestazione di una sola persona, cioè un'obbligazione a carico di una sola

parte.

A seconda che gli effetti del contratto dipendono o meno dal caso si distinguono in:

-contratti aleatori: incerti poiché dipendono dal caso.

-contratti commutativi: le parti possono valutare i vantaggi e gli svantaggi dall’inizio.

In base agli effetti del tempo si distinguono in:

-contratti istantanei: da compilarsi in un determinato momento.

-contratti di durata: l’esecuzione si prolunga nel tempo.

In relazione alla necessità legale che il contratto abbia una determinata forma si dici sono in:

-contratti solenni: per essere validi devono essere stipulati in una determinata forma.

-contratti non solenni: a forma libera.

In relazione alla modalità del perfezionamento:

-consensuali: perfetti nel momento in cui le parti si scambiano i consensi.

-reali: per essere perfetti richiedono la consegna della cosa che è oggetto del contratto.

In relazione alla loro efficacia:

-a effetti reali: i contratti a seguito dei quali si attua il passaggio della proprietà di un bene o

di un diritto.

-a effetti obbligatori: se dal contratto seguono solo obbligazioni a carico di una o di

entrambe le parti.

GLI ATTI ILLECITI (atto illecito: qualunque fatto che cagiona ad altri un

danno ingiusto e obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno)

Tra le forme delle obbligazioni rientrano anche gli atti illeciti che danno vita a responsabilità

extracontrattuale. Perché sussista un atto illecito sono necessari, alcuni elementi:

- un determinato atto

- il dolo o la colpa del soggetto

- un danno ingiusto

- un rapporto causa-effetto tra il fatto e il danno.

L’atto alla base del lecito extracontrattuale può consistere in un’azione o in un'omissione ai

fini della responsabilità extracontrattuale è richiesta la capacità di n in tendere e di volere.

anella responsabilità da atto illecito non è tenuto a risarcire i danni colui che, al momento

del fatto, non era in grado di intendere e di volere a meno che questa incapacità non derivi

da propria colpa.

Il Codice civile ammette il risarcimento solo di danni ingiusti (lesione di un diritto della

personalità, di un diritto reale, o della libertà contrattuale). Perché si possa parlare di atto

illecito è necessario che il danno sia conseguenza del fatto compiuto dal soggetto.

Dall'atto illecito si esclude:

- legittima difesa (comportamento proporzionato all’offesa)

- stati di necessità

- consenso dell’avente diritto

Il risarcimento del danno provocato da un atto illecito normalmente si sostanzia nel

pagamento di una somma di denaro. I danni morali sono risarcibili solo nel caso in cui i

danni derivino dalla commissione di un reato. È inoltre risarcibile il danno biologico (art 32)

che consiste nella lesione del diritto dell’integrità fisica e psichica.

In alcuni casi la colpa del danneggiante è presunta, per cui, spetta all’onere provare di non

essere in colpa. Si intende quindi un’inversione dell’onere della prova (ciò in caso di

responsabilità indiretta).

- responsabilità indiretta: quando una persona risponde dei danni causati dal

comportamento illecito di altri.

Le ipotesi in cui si presume la colpa del danneggiante sono:

-danno compiuto da un incapace di intendere e di volere.

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6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nataliepiccinelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Nonino Fabio.