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Diritto Internazionale Marittimo
Convenzioni Internazionali
1958, Ginevra sul mare territoriale e la
oConvenzione
zona contigua
sull’alto mare
oConvenzione sulla pesca e
oConvenzione
conservazione delle risorse biologiche
dell’alto mare
sulla piattaforma
oConvenzione
continentale
1982, Montego Bay
convenzione per la
oNuova
ricodificazione del Diritto
Internazionale Marittimo, in vigore dal
1994
Principi Generali
Libertà dei mari
Stato può impedire o
oNessuno
intralciare l'utilizzo degli spazi marini
da parte di altri Stati
Controllo degli Stati Costieri
territoriale
oMare continentale
oPiattaforma
economica esclusiva
oZona
Mare Territoriale
Sovranità dello Stato costiero
fino a 12 miglia dalla costa
oEstensione
Zona contigua
doganale, estesa fino a 24
oVigilanza
miglia (Convenzione di Montego Bay)
Limite interno
retta tra punti sporgenti della
oLinea
costa
Baie retta fino a 24 miglia
oLinea
Poteri dello Stato costiero
di passaggio inoffensivo per
oDiritto
navi straniere penale limitata
oGiurisdizione
Piattaforma Continentale e Zona
Economica Esclusiva
Diritto esclusivo dello Stato costiero
risorse fino a 200 miglia
oSfruttamento
nella delimitazione tra Stati
oEquità posa di cavi sottomarini
oNavigazione,
e sorvolo ammessi per altri Stati
estesa oltre 200 miglia
oGiurisdizione
(Montego Bay)
all’Autorità Internazionale
oContributo
dei fondi marini
Mare Internazionale e Autorità
Internazionale dei Fondi Marini
Libertà dei mari oltre la zona
economica esclusiva
risorse regolato
oSfruttamento
dell'Autorità Internazionale
oIstituzione
dei fondi marini (Montego Bay)
diviso tra Stato e Autorità
oSfruttamento