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ATTUAZIONE ATTRAVERSO I MECCANISMI DI ACCERTAMENTO OBBLIGATORIO

I meccanismi di accertamento obbligatorio sono di accertamento davanti a organi

giurisdizionali o quasi giurisdizionali. Si tratta di accertamento obbligatorio che obbliga

le parti ad un contenzioso o che risultano in una sentenza che pone obblighi per

diversi soggetti del diritto internazionale. L’accertamento giurisdizionale o quasi

giurisdizionale avviene nel diritto internazionale di oggi su quattro piani diversi e

questo è un segno del mutamento del diritto internazionale rispetto a quello classico.

Il primo piano è quello del contenzioso tra stati, il secondo è quello del contenzioso tra

stati e soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), vi sono poi forme di accertamento

obbligatorio tra organizzazioni internazionali e soggetti privati e infine l’accertamento

obbligatorio del diritto internazionale nei processi relativi alla responsabilità

individuale per crimini internazionali presso tribunali internazionali che detengono tali

competenze.

Ci siamo mossi dall’attuazione sul piano del diritto interno, all’attuazione sul piano

esterno, si parla dell’accertamento da parte di organi giurisdizionali internazionali.

Contenzioso tra stati. Accertamento obbligatorio del diritto internazionale non va

confuso con la giurisdizione obbligatoria , cioè il fatto che un tribunale internazionale

renda una sentenza obbligatoria per le parti, non significa che tale tribunale detenga

un potere di giurisdizione obbligatoria, non significa che le parti debbano sottoporsi al

suo giudizio.

La prima caratteristica fondamentale è che nel diritto internazionale, la giurisdizione si

basa sulla consensualità perché i tribunali internazionali non hanno automaticamente

la competenza di giudicare in tema di contenziosi tra stati, ma gli stati devono avere

apposto il consenso a sottoporsi a tale giurisdizione.

Sono varie le modalità di esercizio della funzione giurisdizionali tra stati.

La prima, ereditata dal diritto internazionale classico è quella dell’arbitrato

internazionale, che costituisce la forma per eccellenza di giurisdizione volontaria ed

era estremamente diffusa in particolare nel XIX sec e la prima parte del XX, quando i

tribunali internazionali precostituiti permanenti erano pressoché assenti, quindi se due

stati volevano dirimere una controversia di diritto internazionale dovevano istituire un

arbitrato, forma ad hoc di soluzione di controversie, riguarda la controversia specifica.

Gli stati concludono un cosiddetto compromesso arbitrale, cioè un accordo con cui

stabiliscono qual è la portata della controversia, quali sono i fatti dedotti in causa

portati al tribunale arbitrale, nominano degli arbitri o stabiliscono una procedura con

cui nomineranno degli arbitri e stabiliscono anche qual è il diritto applicabile. Possono

richiamare l’art. 38 dello Statuto della Corte di Giustizia, quindi tutto il diritto

internazionale, o limitarlo a uno specifico accordo, oppure oltre al diritto

internazionale, anche norme del diritto interno. Gli stati in contenzioso hanno un pieno

controllo sulla definizione della controversia, pieno controllo sulla nomina degli arbitri

e sul diritto applicabile. Con la prima conferenza dell’Aja del 1989 venne costituita la

Corte Permanente d’Arbitrato, esistente ancora oggi, ha sede all’Aja al Palazzo della

pace, dove si trova anche la Corte internazionale di giustizia, tuttavia questa Corte, di

permanente ha solamente una sede e una segreteria, del personale amministrativo.

Quindi la Corte Permanente di Arbitrato è solamente un foro presso cui gli stati

possono decidere di costituire un tribunale arbitrale e di svolgere il procedimento

presso tale foro e utilizzare la segreteria di tale Corte Permanente di Arbitrato, per

tenere le udienze, tuttavia non si tratta di un organo giudiziale e di un tribunale

precostituito. L’arbitrato è lo strumento più classico di risoluzione delle controversie

internazionali, ed è utilizzato anche oggi. Esiste un unico meccanismo particolare di

attivazione unilaterale (non attraverso la conclusione di un compromesso arbitrale) di

arbitrato ed è quello previsto dall’art. 287 della Convenzione di Montego Bay sul diritto

del mare del 1982. L’art. 287 è una disposizione molto complessa, ai sensi di

quest’articolo quando gli stati non hanno scelto, non hanno effettuato un’opzione

rispetto alla soluzione di controversia essi possono attivare unilateralmente un

procedimento arbitrale ai sensi dell’allegato 7 alla Convenzione, è una deroga al fatto

che l’arbitrato si basa su un compromesso arbitrale.

X es. il contenzioso tra Italia e India circa i due marò, entrambi gli stati sono parti alla

convenzione ONU sul diritto del mare, non hanno effettuato una opzione comune o

della Corte internazionale di giustizia o verso la Corte Internazionale sul diritto del

mare. Se l’india dovesse respingere una richiesta del governo italiano di scarcerazione

dei due soldati, l’Italia, esperiti tutti i ricorsi interni allo stato indiano potrebbe

unilateralmente attivare un procedimento arbitrale. In questo caso, se a fronte

dell’attivazione di tale procedimento arbitrale c’è collaborazione da parte dell’india, gli

stati possono decidere gli arbitri. Se non c’è collaborazione da parte dell’India, sarà il

segretario della Corte permanente di arbitrato a nominare tre arbitri. Solitamente i

tribunali arbitrali sono di numero dispari, di solito 3, più raramente 5 o 7, quasi mai

monocratici. Il procedimento arbitrale ex art. 287 è limitato all’applicazione e

interpretazione della convenzione del 1982. Ciò spiega le perplessità del governo

italiano a attivare questo procedimento perché in gioco ci sono altre norme del diritto

internazionale come l’immunità dei soldati italiani all’estero.

La Corte Internazionale di Giustizia è invece un tribunale precostituito, è il principale

organo giudiziario delle Nazioni Unite, previsto nella Carta, i cui poteri sono disciplinati

dallo Statuto della Corte internazionale di giustizia, creato nel 1945. La Corte

internazionale di Giustizia si compone di 15 giudici eletti dall’Assemblea Generale e

dal Consiglio di Sicurezza secondo un criterio di ripartizione geografica. Tuttavia per

prassi i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza hanno sempre avuto un

giudice di loro nazionalità. I giudici agiscono comunque in piena indipendenza. La

Corte internazionale di Giustizia ha due competenze, una principale in materia di

contenzioso tra stati e una competenza di tipo consultivo cioè esprime dei pareri su

questioni giuridiche che ad essa vengono sottoposti o da organi politici o da agenzie

specializzate dell’ONU. La Corte in questo caso esprime un parere non obbligatorio. Ma

la competenza principale è quella in materia di contenziosi tra stati. la giurisdizione

internazionale si fonda sul principio di consensualità, e ciò vale anche per la Corte

internazionale di giustizia. Gli stati devono in qualche forma manifestare un consenso

a sottoporsi al giudizio della Corte internazionale di giustizia.

Il primo strumento per manifestare il consenso è quello dell’accordo ad hoc, o

cosiddetto “accordo speciale”, che per molti aspetti ricalca il compromesso arbitrale.

Gli stati firmano un accordo in cui decidono di deferire il contenzioso alla Corte

internazionale di giustizia. Vi è un’unica differenza rispetto al compromesso arbitrale, i

due stati non hanno controllo sulla nomina dei giudici, perché il tribunale è

precostituito, tuttavia attraverso un accordo ad hoc gli stati possono definire il diritto

applicabile, quindi o limitare quanto previsto dall’art. 38 o estenderlo. Con l’accordo

ad hoc il consenso a sottoporsi al giudizio della Corte avviene successivamente

all’insorgere della controversia, così come avviene per i tribunali arbitrali.

Il secondo strumento è uno strumento di previo riconoscimento della giurisdizione

della Corte internazionale di giustizia, prima dell’insorgere delle controversie e sono le

clausole di giurisdizione contenute nei trattati. Molti trattati contengono,

solitamente nelle disposizioni finali, una clausola giurisdizionale di riconoscimento di

giurisdizione della Corte in caso di controversie relative all’applicazione,

interpretazione, o violazione del trattato stesso. Ciò significa concretamente che o gli

stati di comune accordo deferiscono la controversia alla Corte internazionale di

giustizia, ma può anche accadere che uno degli stati attivi unilateralmente il

procedimento davanti alla Corte. In questo stato vi sarà uno stato ricorrente (attore) e

uno stato convenuto in giudizio. Le clausole giurisdizionali in taluni casi possono

contenere un requisito di previo esperimento di negoziato, cioè tali clausole possono

imporre alle parti un obbligo di provare a risolvere la controversia attraverso gli

strumenti diplomatici prima di attivare un processo davanti alla Corte internazionale di

giustizia.

X es. di recente la Corte internazionale di giustizia ha negato la propria giurisdizione

rispetto a un ricorso della Georgia nei confronti della Russia per violazione della

Convenzione del 1983 sul contrasto alla discriminazione raziale, la controversia

riguardava l’intervento militare in Georgia nel 2008 ma non vi era una clausola

giurisdizionale, e la Georgia individua un'unica clausola giurisdizionale in quel trattato.

La Corte nega la propria giurisdizione in quanto questa clausola conteneva un

requisito di previo esperimento di negoziato e secondo la Corte, la Georgia non aveva

tentato di risolvere la controversia con mezzi diplomatici.

C’è una terza modalità che è quanto di più si avvicina al riconoscimento di una forma

di giurisdizione obbligatoria da parte della Corte internazionale di giustizia, prevista

all’art. 36 dello Statuto della Corte. Gli stati membri delle Nazioni Unite e quindi parti

allo statuto possono in qualsiasi momento depositare una dichiarazione unilaterale

di conferimento della giurisdizione obbligatoria della Corte stessa, quindi si riconosce

per il futuro di sottoporsi al giudizio della Corte, tuttavia l’art. 36 contiene una

precisazione importante, perché queste dichiarazioni unilaterale hanno efficacia a

condizione di reciprocità, cioè perché uno stato possa proporre un ricorso sulla base di

tale dichiarazione nei confronti di un altro stato, anche l’altro stato deve aver

sottoposto il medesimo tipo di dichiarazione unilaterale. Anche questo è uno

strumento di previo riconoscimento della giurisdizione della corte rispetto all’insorgere

della controversia.

Con questa dichiarazione l’ambi

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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartyVr92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Milano Enrico.