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ATTUAZIONE ATTRAVERSO I MECCANISMI DI ACCERTAMENTO OBBLIGATORIO
I meccanismi di accertamento obbligatorio sono di accertamento davanti a organi
giurisdizionali o quasi giurisdizionali. Si tratta di accertamento obbligatorio che obbliga
le parti ad un contenzioso o che risultano in una sentenza che pone obblighi per
diversi soggetti del diritto internazionale. L’accertamento giurisdizionale o quasi
giurisdizionale avviene nel diritto internazionale di oggi su quattro piani diversi e
questo è un segno del mutamento del diritto internazionale rispetto a quello classico.
Il primo piano è quello del contenzioso tra stati, il secondo è quello del contenzioso tra
stati e soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), vi sono poi forme di accertamento
obbligatorio tra organizzazioni internazionali e soggetti privati e infine l’accertamento
obbligatorio del diritto internazionale nei processi relativi alla responsabilità
individuale per crimini internazionali presso tribunali internazionali che detengono tali
competenze.
Ci siamo mossi dall’attuazione sul piano del diritto interno, all’attuazione sul piano
esterno, si parla dell’accertamento da parte di organi giurisdizionali internazionali.
Contenzioso tra stati. Accertamento obbligatorio del diritto internazionale non va
confuso con la giurisdizione obbligatoria , cioè il fatto che un tribunale internazionale
renda una sentenza obbligatoria per le parti, non significa che tale tribunale detenga
un potere di giurisdizione obbligatoria, non significa che le parti debbano sottoporsi al
suo giudizio.
La prima caratteristica fondamentale è che nel diritto internazionale, la giurisdizione si
basa sulla consensualità perché i tribunali internazionali non hanno automaticamente
la competenza di giudicare in tema di contenziosi tra stati, ma gli stati devono avere
apposto il consenso a sottoporsi a tale giurisdizione.
Sono varie le modalità di esercizio della funzione giurisdizionali tra stati.
La prima, ereditata dal diritto internazionale classico è quella dell’arbitrato
internazionale, che costituisce la forma per eccellenza di giurisdizione volontaria ed
era estremamente diffusa in particolare nel XIX sec e la prima parte del XX, quando i
tribunali internazionali precostituiti permanenti erano pressoché assenti, quindi se due
stati volevano dirimere una controversia di diritto internazionale dovevano istituire un
arbitrato, forma ad hoc di soluzione di controversie, riguarda la controversia specifica.
Gli stati concludono un cosiddetto compromesso arbitrale, cioè un accordo con cui
stabiliscono qual è la portata della controversia, quali sono i fatti dedotti in causa
portati al tribunale arbitrale, nominano degli arbitri o stabiliscono una procedura con
cui nomineranno degli arbitri e stabiliscono anche qual è il diritto applicabile. Possono
richiamare l’art. 38 dello Statuto della Corte di Giustizia, quindi tutto il diritto
internazionale, o limitarlo a uno specifico accordo, oppure oltre al diritto
internazionale, anche norme del diritto interno. Gli stati in contenzioso hanno un pieno
controllo sulla definizione della controversia, pieno controllo sulla nomina degli arbitri
e sul diritto applicabile. Con la prima conferenza dell’Aja del 1989 venne costituita la
Corte Permanente d’Arbitrato, esistente ancora oggi, ha sede all’Aja al Palazzo della
pace, dove si trova anche la Corte internazionale di giustizia, tuttavia questa Corte, di
permanente ha solamente una sede e una segreteria, del personale amministrativo.
Quindi la Corte Permanente di Arbitrato è solamente un foro presso cui gli stati
possono decidere di costituire un tribunale arbitrale e di svolgere il procedimento
presso tale foro e utilizzare la segreteria di tale Corte Permanente di Arbitrato, per
tenere le udienze, tuttavia non si tratta di un organo giudiziale e di un tribunale
precostituito. L’arbitrato è lo strumento più classico di risoluzione delle controversie
internazionali, ed è utilizzato anche oggi. Esiste un unico meccanismo particolare di
attivazione unilaterale (non attraverso la conclusione di un compromesso arbitrale) di
arbitrato ed è quello previsto dall’art. 287 della Convenzione di Montego Bay sul diritto
del mare del 1982. L’art. 287 è una disposizione molto complessa, ai sensi di
quest’articolo quando gli stati non hanno scelto, non hanno effettuato un’opzione
rispetto alla soluzione di controversia essi possono attivare unilateralmente un
procedimento arbitrale ai sensi dell’allegato 7 alla Convenzione, è una deroga al fatto
che l’arbitrato si basa su un compromesso arbitrale.
X es. il contenzioso tra Italia e India circa i due marò, entrambi gli stati sono parti alla
convenzione ONU sul diritto del mare, non hanno effettuato una opzione comune o
della Corte internazionale di giustizia o verso la Corte Internazionale sul diritto del
mare. Se l’india dovesse respingere una richiesta del governo italiano di scarcerazione
dei due soldati, l’Italia, esperiti tutti i ricorsi interni allo stato indiano potrebbe
unilateralmente attivare un procedimento arbitrale. In questo caso, se a fronte
dell’attivazione di tale procedimento arbitrale c’è collaborazione da parte dell’india, gli
stati possono decidere gli arbitri. Se non c’è collaborazione da parte dell’India, sarà il
segretario della Corte permanente di arbitrato a nominare tre arbitri. Solitamente i
tribunali arbitrali sono di numero dispari, di solito 3, più raramente 5 o 7, quasi mai
monocratici. Il procedimento arbitrale ex art. 287 è limitato all’applicazione e
interpretazione della convenzione del 1982. Ciò spiega le perplessità del governo
italiano a attivare questo procedimento perché in gioco ci sono altre norme del diritto
internazionale come l’immunità dei soldati italiani all’estero.
La Corte Internazionale di Giustizia è invece un tribunale precostituito, è il principale
organo giudiziario delle Nazioni Unite, previsto nella Carta, i cui poteri sono disciplinati
dallo Statuto della Corte internazionale di giustizia, creato nel 1945. La Corte
internazionale di Giustizia si compone di 15 giudici eletti dall’Assemblea Generale e
dal Consiglio di Sicurezza secondo un criterio di ripartizione geografica. Tuttavia per
prassi i 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza hanno sempre avuto un
giudice di loro nazionalità. I giudici agiscono comunque in piena indipendenza. La
Corte internazionale di Giustizia ha due competenze, una principale in materia di
contenzioso tra stati e una competenza di tipo consultivo cioè esprime dei pareri su
questioni giuridiche che ad essa vengono sottoposti o da organi politici o da agenzie
specializzate dell’ONU. La Corte in questo caso esprime un parere non obbligatorio. Ma
la competenza principale è quella in materia di contenziosi tra stati. la giurisdizione
internazionale si fonda sul principio di consensualità, e ciò vale anche per la Corte
internazionale di giustizia. Gli stati devono in qualche forma manifestare un consenso
a sottoporsi al giudizio della Corte internazionale di giustizia.
Il primo strumento per manifestare il consenso è quello dell’accordo ad hoc, o
cosiddetto “accordo speciale”, che per molti aspetti ricalca il compromesso arbitrale.
Gli stati firmano un accordo in cui decidono di deferire il contenzioso alla Corte
internazionale di giustizia. Vi è un’unica differenza rispetto al compromesso arbitrale, i
due stati non hanno controllo sulla nomina dei giudici, perché il tribunale è
precostituito, tuttavia attraverso un accordo ad hoc gli stati possono definire il diritto
applicabile, quindi o limitare quanto previsto dall’art. 38 o estenderlo. Con l’accordo
ad hoc il consenso a sottoporsi al giudizio della Corte avviene successivamente
all’insorgere della controversia, così come avviene per i tribunali arbitrali.
Il secondo strumento è uno strumento di previo riconoscimento della giurisdizione
della Corte internazionale di giustizia, prima dell’insorgere delle controversie e sono le
clausole di giurisdizione contenute nei trattati. Molti trattati contengono,
solitamente nelle disposizioni finali, una clausola giurisdizionale di riconoscimento di
giurisdizione della Corte in caso di controversie relative all’applicazione,
interpretazione, o violazione del trattato stesso. Ciò significa concretamente che o gli
stati di comune accordo deferiscono la controversia alla Corte internazionale di
giustizia, ma può anche accadere che uno degli stati attivi unilateralmente il
procedimento davanti alla Corte. In questo stato vi sarà uno stato ricorrente (attore) e
uno stato convenuto in giudizio. Le clausole giurisdizionali in taluni casi possono
contenere un requisito di previo esperimento di negoziato, cioè tali clausole possono
imporre alle parti un obbligo di provare a risolvere la controversia attraverso gli
strumenti diplomatici prima di attivare un processo davanti alla Corte internazionale di
giustizia.
X es. di recente la Corte internazionale di giustizia ha negato la propria giurisdizione
rispetto a un ricorso della Georgia nei confronti della Russia per violazione della
Convenzione del 1983 sul contrasto alla discriminazione raziale, la controversia
riguardava l’intervento militare in Georgia nel 2008 ma non vi era una clausola
giurisdizionale, e la Georgia individua un'unica clausola giurisdizionale in quel trattato.
La Corte nega la propria giurisdizione in quanto questa clausola conteneva un
requisito di previo esperimento di negoziato e secondo la Corte, la Georgia non aveva
tentato di risolvere la controversia con mezzi diplomatici.
C’è una terza modalità che è quanto di più si avvicina al riconoscimento di una forma
di giurisdizione obbligatoria da parte della Corte internazionale di giustizia, prevista
all’art. 36 dello Statuto della Corte. Gli stati membri delle Nazioni Unite e quindi parti
allo statuto possono in qualsiasi momento depositare una dichiarazione unilaterale
di conferimento della giurisdizione obbligatoria della Corte stessa, quindi si riconosce
per il futuro di sottoporsi al giudizio della Corte, tuttavia l’art. 36 contiene una
precisazione importante, perché queste dichiarazioni unilaterale hanno efficacia a
condizione di reciprocità, cioè perché uno stato possa proporre un ricorso sulla base di
tale dichiarazione nei confronti di un altro stato, anche l’altro stato deve aver
sottoposto il medesimo tipo di dichiarazione unilaterale. Anche questo è uno
strumento di previo riconoscimento della giurisdizione della corte rispetto all’insorgere
della controversia.
Con questa dichiarazione l’ambi