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Diritto internazionale

Introduzione al diritto internazionale

Il diritto internazionale è un sistema giuridico sui generis, molto peculiare, che ha delle caratteristiche di fondo diverse dalle altre branche del diritto che afferiscono al diritto interno dello Stato italiano. È necessario chiarire la terminologia: il diritto internazionale comprende i trattati internazionali, in particolare approfondiremo le modalità attraverso cui l'ordinamento italiano attua i trattati.

Ci occuperemo del diritto internazionale pubblico, cioè il sistema di norme che disciplinano i rapporti tra soggetti della comunità internazionale, principalmente gli stati, ma anche le organizzazioni internazionali, e in misura minore, i soggetti privati: persone fisiche e giuridiche che hanno trovato un parziale riconoscimento dal punto di vista della soggettività. Il diritto internazionale pubblico è un ambito di studio molto ampio perché nel diritto internazionale contemporaneo le branche in cui si articola sono molteplici, ma non le tratteremo tutte in modo esaustivo.

Le tre funzioni principali del diritto internazionale

Tratteremo l’esercizio e le regole che disciplinano le tre funzioni principali di un qualsiasi ordinamento giuridico. Nel caso di diritto internazionale pubblico, si parla di sistema, non di ordinamento perché esso sottintenderebbe una struttura (ad esempio, delle fonti) mentre il diritto internazionale è più disarticolato. Studieremo il sistema legislativo, le fonti del sistema internazionale, il sistema giurisdizionale, cioè chi giudica e la funzione esecutiva, in particolare l’esecuzione coercitiva che presenta elementi molto problematici.

Lo studio delle tre funzioni sarà preceduto da un breve excursus storico sull’evoluzione del diritto internazionale pubblico, per poi nella seconda parte trattare dei soggetti del diritto internazionale.

Diritto dell'Unione Europea e diritto internazionale privato

Va tenuto distinto da due branche del diritto contigue ma profondamente diverse: il diritto dell'Unione Europea che nasce come una delle diverse branche ma ha assunto caratteri tipici di un vero e proprio ordinamento giuridico, né assimilabile al diritto internazionale, né al diritto interno. Altra branca contigua è il diritto internazionale privato, che è parte del diritto interno (non sovrannazionale), disciplinato in Italia principalmente dalla legge 118/1995 e disciplina i rapporti privatistici aventi un elemento di estraneità, ad esempio, nel caso della società italiana che effettua un contratto di compravendita di beni per una società austriaca, quale legge si applica, e chi giudica circa le controversie? Si compone di norme di conflitto, volte a disciplinare i conflitti di legge.

L'importanza del diritto internazionale nell'epoca della globalizzazione

Il diritto internazionale oggigiorno nell’epoca della globalizzazione, dell’interdipendenza è un diritto sempre più presente perché molte materie sono disciplinate da convenzioni internazionali. Vi è inoltre un’esigenza di formazione del giurista perché il diritto internazionale ha peculiarità proprie e quindi deve essere conosciuto. Inoltre, viene studiato perché esso è uno strumento, una chiave di lettura per interpretare il mondo che ci circonda, in un’epoca in cui non viviamo in stati nazionali chiusi, bensì nell’interdipendenza tra essi.

Esempi di diritto internazionale

Il diritto internazionale è un diritto che disciplina i conflitti di giurisdizione tra gli stati. Nel caso dei marines, lo stato di bandiera di essi (Italia) e dall’altra la pretesa di esercitare la giurisdizione penale (Indiana) per il principio della personalità passiva (le vittime sono propri cittadini, anche se in acque internazionali).

Altro esempio: il creatore di Wikileaks per timore di essere estradato in Svezia dalle autorità britanniche. In Svezia è accusato di violenza carnale, la Svezia ha chiesto l’estradizione, il signor Assange si è rifugiato all’ambasciata ecuadoriana a Londra, chiedendo l’asilo diplomatico. Uno Stato può concedere un asilo diplomatico tramite le rappresentanze consolari?

Le tre funzioni dell'ordinamento

La funzione legislativa nel diritto interno è esercitata dal parlamento, il quale emana atti legislativi. Per quanto riguarda il diritto internazionale, non esiste un parlamento, quindi legiferano gli stati tra loro, e ciò evidenzia una prima peculiarità, cioè il fatto che i soggetti legiferanti che producono le norme del diritto internazionale sono allo stesso tempo destinatari di tali norme, concludono trattati bilaterali o multilaterali, diventando titolari di situazioni giuridiche soggettive secondo le leggi che emanano.

Ciò ci porta ad osservare come il diritto internazionale non sia organizzato in un sistema verticale (in cui esistono il legislatore e i soggetti destinatari), il sistema è orizzontale, quindi gli stessi soggetti sono anche destinatari di quelle norme. L’assemblea generale delle nazioni unite non è fonte di norme del diritto internazionale, è l’organo più rappresentativo (si cui fanno parte 194 stati, tutti tranne la Città del Vaticano, stato osservatore ma non membro), però non è competente ad adottare norme vincolanti, ha una competenza limitata in materia interna dell’organizzazione, è un foro di dibattito, gli atti tipici sono raccomandazioni, di indirizzo della condotta degli stati.

La funzione giurisdizionale

L’organo giurisdizionale delle nazioni unite è la corte internazionale di giustizia, che ha sede a L’Aia, tuttavia l’ambito in cui giudica è limitato a disciplinare principalmente in materia di contenzioso tra stati, può inoltre emanare pareri, che non sono vincolanti, tuttavia in materia di contenzioso tra stati, il giudicato è vincolante e produce effetti per le parti.

Inoltre, esiste la corte penale internazionale che giudica della responsabilità penale individuale (non degli stati), persegue i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità commessi nell’ambito di un attacco contro la popolazione giuridica, il genocidio (il più grave), e dal 2017 sarà competente al crimine di aggressione, che riguarda la condotta del leader di uno stato che conduce una guerra di aggressione contro un’altra.

Principio di consensualità

La giurisdizione internazionale è fondata sul principio di consensualità, cioè perché la corte internazionale di giustizia possa esercitare la competenza su una controversia, entrambi gli stati devono avere manifestato in qualche modo il proprio consenso a sottoporsi a giudizio di tale corte. Il consenso deve essere manifestato, può essere un consenso ad hoc, attraverso un accordo speciale, oppure un consenso pregresso rispetto al sorgere della controversia oppure gli stati possono depositare una dichiarazione unilaterale di accettazione.

Anche la corte penale internazionale è limitata da questo principio della consensualità, perché può giudicare solo sui crimini sul territorio di uno stato che ha aderito allo statuto oppure su presunti crimini commessi da cittadini di stato parte, indipendentemente da dove siano avvenuti. Quindi anche dal punto di vista della funzione giurisdizionale il diritto internazionale è sui generis.

L'esecuzione coattiva

Per ciò che riguarda l’esecuzione coattiva, sin dalle origini del diritto internazionale, grandi filosofi come Hobbes e Austin avevano messo in dubbio la giuridicità del diritto internazionale, perché osservavano come nel diritto internazionale fosse assente un’autorità sovraordinata capace di far dare esecuzione al diritto, nel caso in cui non si desse esecuzione spontanea di esso.

La stessa critica è rivolta in uno scambio epistolare nel 1932 all’inizio di una profonda crisi del diritto internazionale, tra due nomi di solito non associati alle scienze giuridiche, tra Einstein e Freud, perché a Freud era stato dato incarico dall’istituto di cooperazione internazionale, di raccogliere delle opinioni da parte dei personaggi della scienza intellettuale dell’epoca sul fenomeno della guerra. In questo scambio epistolare entrambi convengono sul fatto che allo stato di evoluzione della società internazionale, nonostante la creazione della società delle nazioni, la guerra fosse ancora un fenomeno inevitabile, perché nel diritto internazionale mancava un’autorità sovraordinata in grado di sanzionare gli atti bellici degli stati e quindi il diritto internazionale non costituirebbe un vero diritto.

Il ruolo delle nazioni unite

Con l’organizzazione delle nazioni unite a partire dal 1945 si è creato un sistema di sicurezza collettivo che si basa sul Consiglio di Sicurezza delle nazioni unite che ha competenza in campo di conservazione della pace. Coopera con gli eserciti degli stati membri e con le organizzazioni regionali di difesa e dal punto di vista dei mezzi militari è la NATO la principale organizzazione regionale di difesa.

Il sistema creato con l’ONU presenta elementi tipici di uno strumento di esecuzione coercitiva del diritto. Tuttavia, esistono anche delle differenze fondamentali, che sono argomenti per chi vuole confutare la giuridicità del diritto internazionale. Il Consiglio di Sicurezza è un organo i cui poteri sono definiti da norme contenute nella carta ONU, di natura politica riconosciuta, non è imparziale, può determinare quando una situazione giustifichi un intervento o meno, recentemente ha autorizzato ad intervenire in Libia per la violazione dei diritti individuali, mentre oggi in Siria non si interviene per la contrarietà di Russia e Cina. Quindi vi sono degli elementi che accomunano il consiglio di stato con un organismo di esecuzione coattiva, ma abbiamo delle differenze.

Effettività del diritto internazionale

Tuttavia, è necessario, invece di cercare analogie con elementi dell’ordinamento interno, cambiare punto di vista e chiederci le finalità di un ordinamento giuridico: la finalità principale è la sua effettività, efficacia, il fatto che le norme di quell’ordinamento siano seguite. L’esecuzione coattiva del diritto è uno strumento per perseguire quella finalità, non un fine a se stesso. A questo punto, ci dobbiamo interrogare su quali siano le motivazioni che inducono i consociati a seguire le norme di diritto.

Ad esempio, cosa ci induce a fermarci a un semaforo rosso? Il timore di una sanzione, quindi di un’esecuzione del diritto, ma in primis quella di mettere a repentaglio la propria incolumità, e il rispetto del codice stradale, che va oltre al timore della sanzione, perché il cittadino dà valore intrinseco al rispetto delle regole, la legalità.

Un altro esempio riguarda il pagamento delle imposte: il timore di una sanzione, in questo caso è preponderante, tuttavia vi è anche l’interesse individuale che pagando delle imposte si ricevano servizi, l’adesione a un interesse generale della promozione del benessere della società nel suo complesso.

Effettività e motivazioni nel diritto internazionale

Quindi, quando pensiamo al diritto internazionale dobbiamo accantonare la fissazione dell’esecuzione coattiva e interrogarci sul grado di effettività di queste norme definite applicabili e giuridiche, e anche nel diritto internazionale vediamo come il timore di una sanzione non sia l’unica motivazione, anzi essendo il sistema di esecuzione del diritto, più deficitario degli ordinamenti interni, sono preponderanti le altre due motivazioni, in particolare il perseguimento dell’interesse individuale particolare.

Ad esempio, per ciò che riguarda il trasporto aereo, vi sono migliaia di voli internazionali, alla base vi sono regole comuni stabilite da organizzazioni internazionali attraverso atti, e il grado di osservanza di queste norme è altissimo perché tutti gli stati hanno interesse a che i propri aerei possano volare e atterrare in altri stati e far atterrare aerei stranieri, questa motivazione è tanto più importante quando osserviamo che i soggetti produttori delle norme di diritto internazionale sono anche destinatari di quelle norme, ciò significa che questi soggetti elaboreranno dei dettati normativi corrispondenti ai propri interessi. Ciò è già un elemento che permette al diritto internazionale di avere un notevole grado di efficacia.

Vi è poi anche l’adesione a valori generali, che non corrispondono direttamente all’interesse personale, ad esempio il rispetto del diritto internazionale, nelle relazioni tra stati. Molti stati rispettano le convenzioni in materia di diritti dell’uomo perché ritengono che la tutela della persona sia un valore generale. L’esecuzione coattiva non è assente, abbiamo meccanismi imperfetti come quello delle nazioni unite, meccanismi di esecuzione coattiva fondati sull’autotutela.

Autotutela e diritto internazionale

Ad esempio, se due stati concludono un accordo commerciale per aprire i propri mercati alle merci delle rispettive controparti, se uno aumenta i dazi sull’altro, per reagire quest’ultimo può alzarli. È una contromisura, una forma di autotutela. Il timore della reazione dell’altro stato può indurre lo stato a rispettare la norma di diritto.

Infine, l’esecuzione coattiva può avvalersi dei meccanismi del diritto interno dello stato. Ad esempio, i tribunali internazionali (ad esempio, corte penale internazionale) non hanno una propria polizia si avvale della collaborazione degli stati che ne fanno parte che hanno l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti adottati dalla corte. Un altro esempio sono gli arbitrati in materia di investimenti internazionali, vengono effettuati tra investitore privato e la società su cui si investe, vengono amministrati prevalentemente dall’ICSID, istituzione creata nell’ambito della banca mondiale, centro internazionale per la risoluzione di controversie in materia di investimenti, con sede a Washington. I lodi arbitrali ICSID, ai sensi della sua costituzione istitutiva costituiscono titolo esecutivo davanti ai giudici interni dello Stato.

Conclusione sull'efficacia del diritto internazionale

Quindi il diritto internazionale di oggi è caratterizzato da un buon grado di efficacia e equiparabile a quello di un paese occidentale dove vige lo stato di diritto.

Evoluzione storica del diritto internazionale

La nascita del diritto internazionale è ricondotta a un evento del XVII secolo, in cui si consacra lo stato nazionale: nella prima parte del secolo, vi è la guerra dei trenta anni, conclusa da due trattati importantissimi, i trattati di Westfalia che comprendono quello di Münster tra gli Asburgo e la Francia, e Osnabrück tra Germania e Svezia. Segnano la definitiva consacrazione anche sul piano giuridico formale degli stati nazionali.

Con i trattati di Westfalia vengono meno le pretese del Sacro Romano Impero, imperatore asburgico e papato di affermare una propria autorità rispetto agli altri principati europei, quindi segnano il riconoscimento del principio di autonomia e sovranità degli stati, il principio dell’eguaglianza sovrana dello stato. Gli stati si pongono in relazione tra di essi su un piano di parità. La sovranità ha due accezioni: la sovranità interna, l’autorità dello stato, del governo dello stato e un’autorità esclusiva che si esercita sui cittadini (si esclude ad esempio il potere temporale del papato). Si afferma un principio già enunciato della cuius regio eius religio, ossia che i cittadini seguissero il credo del proprio re.

Gli stati godono anche di una sovranità esterna, particolarmente importante per lo sviluppo di un sistema di regole tra soggetti pari. Gli stati possono vincolarsi a norme di condotta, di diritto internazionale, ma questo rimane un vincolo volontario, cioè uno stato non è tenuto a seguire norme di diritto internazionale se non ha previamente manifestato il proprio consenso a essere vincolato. Quindi capacità di agire dello stato e principio di consensualità sono i caratteri fondamentali sanciti con la pace di Westfalia e che sono le fondamenta del diritto internazionale, presenti ancora oggi.

Il principio di eguaglianza tra gli stati è all’art. 2 della carta delle nazioni unite, ma deriva da Westfalia. Così nasce il diritto internazionale classico, delle origini, che si avvale anche di un comune humus normativo, da principi di diritto radicati nella cultura giuridica che vengono trasposti nel diritto internazionale. Ad esempio, il principio di equità e di buona fede. Questo ci dice come il diritto internazionale delle origini sia un diritto europeo. Karl Schmidt ne “Il nomos della terra” parla del diritto classico come ius publicum europeo, un diritto che disciplina i rapporti tra stati in Europa. L’universalizzazione di esso è molto più recente.

Caratteristiche del diritto internazionale classico

Il diritto internazionale classico rimane pressoché invariato sino alla prima parte del XX secolo. Esso si caratterizza dal punto di vista delle fonti normative da due tipologie di fonti: innanzitutto accordi internazionali quasi esclusivamente bilaterali, che configurano rapporti basati sulla reciprocità. Essi tendono a stabilire alleanze militari o accordi sul libero commercio: trattati di amicizia, di libero commercio e libera navigazione. Questo per ciò che concerne il diritto scritto. Abbiamo poi a partire dal XVII secolo l’elaborazione di norme non scritte, norme consuetudinarie, strumentalmente allo sviluppo di relazioni commerciali, gli stati cercano di assicurare la libertà di navigazione per le navi commerciali.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartyVr92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Milano Enrico.
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