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Comunità europee sono stati immessi nell’ordinamento italiano con ordine di esecuzione.
Oggi, l’articolo 117 della Costituzione, i trattati modificano non solo il sistema delle leggi,
ma anche il sistema delle fonti, facendo prevalere i trattati sulle norme statali. I
regolamenti sono direttamente applicati una volta pubblicati sulla Gazzetta dell’Unione
europea; non è necessaria una legge di esecuzione. Per quanto riguarda le direttive e le
decisioni sarà necessario un procedimento ordinario di adattamento.
L’adattamento al diritto internazionale e le competenze delle regioni: un principio,
sempre applicato e tuttora valido, è quello del rispetto, da parte delle Regioni, degli
obblighi internazionali; è sancito dall’articolo 117 comma 1 della Costituzione. Il problema
delle competenze si pone dopo l’immissione della norma internazionale. Anche nelle
materie di competenza, lo Stato centrale ha il potere di sostituirsi alle Regioni per
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assicurare l’adempimento dell’obbligo internazionale (Art.6 della legge costituzionale
2001)
Diritto sostanziale
La sovranità territoriale: sorta di diritto di proprietà dello Stato avente per oggetto il
territorio. Anche il potere esercitato sugli individui si ricollega alla disponibilità del territorio,
anzi, il potere dello Stato sulle persone o sulle cose è una derivazione del potere sul
territorio. Lo Stato esercita in modo esclusivo la potestà di governo e si astiene
dall’esercitarla nel territorio altrui. Assoluta libertà nelle forme e nei contenuti (come il tipo
di regime o la forma). L’acquisto del territorio per conquista è ritenuto illegittimo.
Limiti che il diritto internazionale pone alla sovranità territoriale:
Trattamento degli stranieri
- Trattamento degli organi stranieri
- Trattamento degli Stati stranieri
-
Il rapporto tra lo Stato e la popolazione:
Cittadini: i cittadini sono coloro che hanno il massimo legame con lo Stato. Non esiste
una norma internazionale per l’attribuzione della cittadinanza; ciò è stabilito dal diritto
interno. L’articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo prevede il diritto del
singolo alla cittadinanza, ma questo articolo non è diventato né diritto consuetudinario né
pattizio.
Minoranze: con minoranze si intendono quei cittadini che hanno un legame con un altro
Stato, spesso oggetto di trattati
Apolidi: coloro che sono in possesso di nessuna cittadinanza
Cittadinanza europea: assegnata ai cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea.
Vantaggi: libera circolazione, appello agli organi UE, petizioni
La cittadinanza è un presupposto che fa sorgere un determinato diritto (protezione
diplomatica, l’accordo di emigrazione, le norme sul trattamento dello straniero, potere sui
propri cittadini all’estero in materia fiscale), lo Stato può così far valere i suoi diritti sul
cittadino.
Limiti posti dal diritto internazionale nel rapporto con i cittadini:
Limiti consuetudinari che obbligano lo Stato a rispettare i diritti fondamentali della
- persona
Limiti pattizi: trattati per le mutazioni territoriali, trattati per il trattamento delle
- minoranze, trattati per l’apolidia e la cittadinanza plurima
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Lo straniero: è colui che ha la cittadinanza diversa dallo Stato in cui si trova. Non esiste
nel diritto internazionale un obbligo dello Stato nell’accogliere o espellere lo straniero,
purché non vengano violati di diritti fondamentali della persona. Tuttavia ci sono dei vincoli
per quanto riguarda il trattamento. Le norme sul trattamento dello straniero sono tra le più
antiche, poiché l’individuo veniva ritenuto una “cosa” di un altro sovrano.
Limitazioni consuetudinarie alla sovranità territoriale:
Allo straniero non possono essere richieste prestazioni o imporsi comportamenti
1) che non possano giustificarsi con un sufficiente “attacco” dello straniero alla
comunità territoriale; lo straniero non potrà essere sottoposto a servizio militare, a
prestazioni fiscali se non per l’esercizio di attività o possesso di beni…
Lo Stato territoriale deve disporre di misure idonee a prevenire e a reprimere le
2) offese contro la persona e i beni dello straniero. Obbligo di prevenzione: deve
garantire la normale situazione di ordine e sicurezza interna. Qualora questo non
fosse possibile, lo Stato deve avvertire tempestivamente lo straniero dei pericoli.
Obbligo di repressione: lo Stato deve garantire un apparato giurisdizionale al
quale lo straniero possa rivolgersi. Se lo Stato nega la giustizia allo straniero è
responsabile dell’illecito (Diniego di giustizia)
Limitazioni pattizie alla sovranità territoriale:
Accordi a tutela dei diritti umani
- Accordi a tutela dei beni dello straniero, a tutela degli investimenti
- Convenzioni di stabilimento
- Problema del trattamento nazionale
-
Qualora avvenisse una violazione? Lo Stato nazionale dello straniero ha il diritto di tutelare
il proprio cittadino esercitando la protezione diplomatica
Elementi per agire in protezione diplomatica: si deve accertare:
La violazione di norme internazionali sul trattamento dello straniero
- Che l’illecito sia imputabile ad un soggetto internazionale (ad uno Stato)
-
I requisiti per la protezione diplomatica:
E’ necessario l’effettivo legame di cittadinanza
- Previo esaurimento dei ricorsi interi, e non necessariamente tutti i gradi di giudizio
- se è dimostrato che l’apparato non è in grado di garantire un equo processo
La dottrina Calvo: clausola che veniva inserita nei contratti tra i investitori e i paesi
dell’America Latina, con il quale gli investitori rinunciavano alla protezione diplomatica del
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proprio Stato e dichiarava di sottoporsi soltanto ai tribunali nazionali. La clausola non
aveva alcun valore in realtà perché l’investitore rinunciava ad un diritto che non era suo
ma del suo Stato.
I rifugiati: sono coloro che fuggono dalle guerre, carestie, calamità, perseguiti dal proprio
Stato. Difficile la distinzione tra rifugiati, profugo rifugiato umanitario, immigrato clandestino
e internally displaced persons
Chi ha diritto allo status di rifugiato? L’articolo 1 della Convenzione relativa allo status dei
rifugiati del 1951 indica “chiunque, che nel giustificato timore di essere perseguitato
personalmente per sesso, razza, religione, cittadinanza, idee politiche, si trova fuori dallo
Stato di cui possiede la cittadinanza e non può, o non vuole domandare la protezione di
detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide dai suoi Stati di domicilio in seguito a tali
avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarci”
A livello consuetudinario è ormai inadeguato l’istituto dell’asilo politico, che dipendeva
comunque delle regole interne dello Stato che decideva chi proteggere e chi no.
A livello pattizio c’è la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e l’Alto
commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati
Principio del non-refloument: per cui il rifugiato non può essere espulso verso territori in
cui la sua vita o libertà potrebbero essere minacciati. Lo Stato deve dare un tempo
ragionevole al rifugiato per dimostrare la sua situazione; è quindi illecito il comportamento
di Stati che respingono i rifugiati prima che questi possano raggiungere un posto sicuro
In Italia l’articolo 10 della Costituzione protegge lo straniero a cui non sono garantiti i diritti
civili e politici nel suo paese. Nel 2005 la Corte di cassazione ha stabilito che l’articolo
deve essere interpretato in modo tale che lo straniero possa stare in Italia fintanto che non
abbia completato le procedure per ottenere lo status di rifugiato
Il trattamento degli Stati stranieri: si tratta di limiti che il diritto internazionale è riuscito a
porre in capo agli Stati per quanto riguarda il trattamento degli Stati stranieri; Il principio
di non ingerenza negli affari interni o internazionali di un altro Stato. Difficile distinzione
del contenuto di questo principio in seguito all’evoluzione delle attività in capo agli Stati.
La regola generale è costituita dal divieto della minaccia o dell’uso della forza come
mezzo di intervento negli affari di un altro paese. Ma la non ingerenza riguarda anche
misure di carattere economico che uni Stato deve limitarsi dal prendere se indirizzate a
condizionare le scelte di politica interna o internazionale di un altro Stato. Tuttavia non è
semplice la distinzione tra queste azioni, che devono avere come unico scopo quello di
influire sulle scelte dello Stato straniero per poter essere condannate, e libere
manifestazioni di condanna o critica ad un certo sistema politico, economico o sociale.
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L’unica regola consuetudinaria consolidata è il divieto della preparazione di atti di
terrorismo diretti contro altri Stati.
Gli Stati che agiscono a livello internazionale come soggetto privato (regolati dal diritto
privato) possono essere assoggettati alla giurisdizione civile?
Fino a prima del 1930, vigeva l’istituto dell’immunità assoluta: se la controparte in un
rapporto, anche di natura privatistica, era uno Stato straniero, il giudice nazionale non
poteva conoscere della controversia e procedere contro lo Stato secondo la sua
giurisdizione civile. Grazie al lavoro della giurisprudenza italiana e quella belga c’è stato il
passaggio dall’immunità assoluta all’immunità ristretta o relativa. Successivamente sorse
la distinzione tra:
Atti jure imperii: funzioni sovrane di uno Stato, atti attraverso i quali si esplica l’esercizio
delle funzioni pubbliche statali (immunità assoluta)
Atti jure gestionis o jure privatorum: atti di natura privatistica (immunità relativa)
Il problema è la difficile distinzione tra i due atti in seguito all’espansione delle sue funzioni,
e il diritto internazionale lascia ampio margine all’interprete anche se viene tuttora
considerata l’immunità come regola e l’esercizio della giurisdizione come eccezione.
Solo recentemente si è giunti a livello universale ad uno strumento pattizio: la
Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni; aperta
alla firma nel 2005, adottata per consensus dall’Assemblea generale (sono necessarie 30
firme per l’entrata in vigore, 21 sono quelle attuali).
Dopo l’enunciazione del diritto all’immunità assoluta come principio generale (gli Stati
sovrani non si toccano). Sono indicati, tramite un modello per “liste” i procedimenti nei
quali l’immunità non può essere invocata. Rientrano t