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Estratto del documento

Comunità europee sono stati immessi nell’ordinamento italiano con ordine di esecuzione.

Oggi, l’articolo 117 della Costituzione, i trattati modificano non solo il sistema delle leggi,

ma anche il sistema delle fonti, facendo prevalere i trattati sulle norme statali. I

regolamenti sono direttamente applicati una volta pubblicati sulla Gazzetta dell’Unione

europea; non è necessaria una legge di esecuzione. Per quanto riguarda le direttive e le

decisioni sarà necessario un procedimento ordinario di adattamento.

L’adattamento al diritto internazionale e le competenze delle regioni: un principio,

sempre applicato e tuttora valido, è quello del rispetto, da parte delle Regioni, degli

obblighi internazionali; è sancito dall’articolo 117 comma 1 della Costituzione. Il problema

delle competenze si pone dopo l’immissione della norma internazionale. Anche nelle

materie di competenza, lo Stato centrale ha il potere di sostituirsi alle Regioni per

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assicurare l’adempimento dell’obbligo internazionale (Art.6 della legge costituzionale

2001)

Diritto sostanziale

La sovranità territoriale: sorta di diritto di proprietà dello Stato avente per oggetto il

territorio. Anche il potere esercitato sugli individui si ricollega alla disponibilità del territorio,

anzi, il potere dello Stato sulle persone o sulle cose è una derivazione del potere sul

territorio. Lo Stato esercita in modo esclusivo la potestà di governo e si astiene

dall’esercitarla nel territorio altrui. Assoluta libertà nelle forme e nei contenuti (come il tipo

di regime o la forma). L’acquisto del territorio per conquista è ritenuto illegittimo.

Limiti che il diritto internazionale pone alla sovranità territoriale:

Trattamento degli stranieri

- Trattamento degli organi stranieri

- Trattamento degli Stati stranieri

-

Il rapporto tra lo Stato e la popolazione:

Cittadini: i cittadini sono coloro che hanno il massimo legame con lo Stato. Non esiste

una norma internazionale per l’attribuzione della cittadinanza; ciò è stabilito dal diritto

interno. L’articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo prevede il diritto del

singolo alla cittadinanza, ma questo articolo non è diventato né diritto consuetudinario né

pattizio.

Minoranze: con minoranze si intendono quei cittadini che hanno un legame con un altro

Stato, spesso oggetto di trattati

Apolidi: coloro che sono in possesso di nessuna cittadinanza

Cittadinanza europea: assegnata ai cittadini dei Paesi membri dell’Unione europea.

Vantaggi: libera circolazione, appello agli organi UE, petizioni

La cittadinanza è un presupposto che fa sorgere un determinato diritto (protezione

diplomatica, l’accordo di emigrazione, le norme sul trattamento dello straniero, potere sui

propri cittadini all’estero in materia fiscale), lo Stato può così far valere i suoi diritti sul

cittadino.

Limiti posti dal diritto internazionale nel rapporto con i cittadini:

Limiti consuetudinari che obbligano lo Stato a rispettare i diritti fondamentali della

- persona

Limiti pattizi: trattati per le mutazioni territoriali, trattati per il trattamento delle

- minoranze, trattati per l’apolidia e la cittadinanza plurima

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Lo straniero: è colui che ha la cittadinanza diversa dallo Stato in cui si trova. Non esiste

nel diritto internazionale un obbligo dello Stato nell’accogliere o espellere lo straniero,

purché non vengano violati di diritti fondamentali della persona. Tuttavia ci sono dei vincoli

per quanto riguarda il trattamento. Le norme sul trattamento dello straniero sono tra le più

antiche, poiché l’individuo veniva ritenuto una “cosa” di un altro sovrano.

Limitazioni consuetudinarie alla sovranità territoriale:

Allo straniero non possono essere richieste prestazioni o imporsi comportamenti

1) che non possano giustificarsi con un sufficiente “attacco” dello straniero alla

comunità territoriale; lo straniero non potrà essere sottoposto a servizio militare, a

prestazioni fiscali se non per l’esercizio di attività o possesso di beni…

Lo Stato territoriale deve disporre di misure idonee a prevenire e a reprimere le

2) offese contro la persona e i beni dello straniero. Obbligo di prevenzione: deve

garantire la normale situazione di ordine e sicurezza interna. Qualora questo non

fosse possibile, lo Stato deve avvertire tempestivamente lo straniero dei pericoli.

Obbligo di repressione: lo Stato deve garantire un apparato giurisdizionale al

quale lo straniero possa rivolgersi. Se lo Stato nega la giustizia allo straniero è

responsabile dell’illecito (Diniego di giustizia)

Limitazioni pattizie alla sovranità territoriale:

Accordi a tutela dei diritti umani

- Accordi a tutela dei beni dello straniero, a tutela degli investimenti

- Convenzioni di stabilimento

- Problema del trattamento nazionale

-

Qualora avvenisse una violazione? Lo Stato nazionale dello straniero ha il diritto di tutelare

il proprio cittadino esercitando la protezione diplomatica

Elementi per agire in protezione diplomatica: si deve accertare:

La violazione di norme internazionali sul trattamento dello straniero

- Che l’illecito sia imputabile ad un soggetto internazionale (ad uno Stato)

-

I requisiti per la protezione diplomatica:

E’ necessario l’effettivo legame di cittadinanza

- Previo esaurimento dei ricorsi interi, e non necessariamente tutti i gradi di giudizio

- se è dimostrato che l’apparato non è in grado di garantire un equo processo

La dottrina Calvo: clausola che veniva inserita nei contratti tra i investitori e i paesi

dell’America Latina, con il quale gli investitori rinunciavano alla protezione diplomatica del

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proprio Stato e dichiarava di sottoporsi soltanto ai tribunali nazionali. La clausola non

aveva alcun valore in realtà perché l’investitore rinunciava ad un diritto che non era suo

ma del suo Stato.

I rifugiati: sono coloro che fuggono dalle guerre, carestie, calamità, perseguiti dal proprio

Stato. Difficile la distinzione tra rifugiati, profugo rifugiato umanitario, immigrato clandestino

e internally displaced persons

Chi ha diritto allo status di rifugiato? L’articolo 1 della Convenzione relativa allo status dei

rifugiati del 1951 indica “chiunque, che nel giustificato timore di essere perseguitato

personalmente per sesso, razza, religione, cittadinanza, idee politiche, si trova fuori dallo

Stato di cui possiede la cittadinanza e non può, o non vuole domandare la protezione di

detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide dai suoi Stati di domicilio in seguito a tali

avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarci”

A livello consuetudinario è ormai inadeguato l’istituto dell’asilo politico, che dipendeva

comunque delle regole interne dello Stato che decideva chi proteggere e chi no.

A livello pattizio c’è la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e l’Alto

commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati

Principio del non-refloument: per cui il rifugiato non può essere espulso verso territori in

cui la sua vita o libertà potrebbero essere minacciati. Lo Stato deve dare un tempo

ragionevole al rifugiato per dimostrare la sua situazione; è quindi illecito il comportamento

di Stati che respingono i rifugiati prima che questi possano raggiungere un posto sicuro

In Italia l’articolo 10 della Costituzione protegge lo straniero a cui non sono garantiti i diritti

civili e politici nel suo paese. Nel 2005 la Corte di cassazione ha stabilito che l’articolo

deve essere interpretato in modo tale che lo straniero possa stare in Italia fintanto che non

abbia completato le procedure per ottenere lo status di rifugiato

Il trattamento degli Stati stranieri: si tratta di limiti che il diritto internazionale è riuscito a

porre in capo agli Stati per quanto riguarda il trattamento degli Stati stranieri; Il principio

di non ingerenza negli affari interni o internazionali di un altro Stato. Difficile distinzione

del contenuto di questo principio in seguito all’evoluzione delle attività in capo agli Stati.

La regola generale è costituita dal divieto della minaccia o dell’uso della forza come

mezzo di intervento negli affari di un altro paese. Ma la non ingerenza riguarda anche

misure di carattere economico che uni Stato deve limitarsi dal prendere se indirizzate a

condizionare le scelte di politica interna o internazionale di un altro Stato. Tuttavia non è

semplice la distinzione tra queste azioni, che devono avere come unico scopo quello di

influire sulle scelte dello Stato straniero per poter essere condannate, e libere

manifestazioni di condanna o critica ad un certo sistema politico, economico o sociale.

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L’unica regola consuetudinaria consolidata è il divieto della preparazione di atti di

terrorismo diretti contro altri Stati.

Gli Stati che agiscono a livello internazionale come soggetto privato (regolati dal diritto

privato) possono essere assoggettati alla giurisdizione civile?

Fino a prima del 1930, vigeva l’istituto dell’immunità assoluta: se la controparte in un

rapporto, anche di natura privatistica, era uno Stato straniero, il giudice nazionale non

poteva conoscere della controversia e procedere contro lo Stato secondo la sua

giurisdizione civile. Grazie al lavoro della giurisprudenza italiana e quella belga c’è stato il

passaggio dall’immunità assoluta all’immunità ristretta o relativa. Successivamente sorse

la distinzione tra:

Atti jure imperii: funzioni sovrane di uno Stato, atti attraverso i quali si esplica l’esercizio

delle funzioni pubbliche statali (immunità assoluta)

Atti jure gestionis o jure privatorum: atti di natura privatistica (immunità relativa)

Il problema è la difficile distinzione tra i due atti in seguito all’espansione delle sue funzioni,

e il diritto internazionale lascia ampio margine all’interprete anche se viene tuttora

considerata l’immunità come regola e l’esercizio della giurisdizione come eccezione.

Solo recentemente si è giunti a livello universale ad uno strumento pattizio: la

Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni; aperta

alla firma nel 2005, adottata per consensus dall’Assemblea generale (sono necessarie 30

firme per l’entrata in vigore, 21 sono quelle attuali).

Dopo l’enunciazione del diritto all’immunità assoluta come principio generale (gli Stati

sovrani non si toccano). Sono indicati, tramite un modello per “liste” i procedimenti nei

quali l’immunità non può essere invocata. Rientrano t

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alecio91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di DIRITTO INTERNAZIONALE e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cantoni Silvia.