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DELLA FORZA
1. Il divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali
Il mantenimento della pace e della sicurezza rappresenta uno degli obiettivi fondamentali della comunità internazionale, ed è menzionato all'art. 1 della Carta delle Nazioni Unite. Dal mantenimento della pace e della sicurezza dipende la realizzazione degli altri fini delle Nazioni Unite: la cooperazione nei settori sociale, economico, umanitario, e la promozione dei diritti umani.
L'obiettivo del mantenimento della pace è strutturalmente collegato all'idea che gli Stati debbano astenersi dal ricorso unilaterale della forza armata nei rapporti internazionali.
L'art. 2 infatti proibisce agli Stati membri delle Nazioni Unite di minacciare o usare la forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato.
Divieto dell'uso della forza armata
L'articolo 2 vieta l'uso:
- Della forza in senso ampio: si presta a coprire
- Della minaccia
- Della forza contro l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di ogni Stato o in ogni altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite
- Della guerra e della violenza come strumento lecito per la soluzione delle controversie internazionali
- L'uso delle misure coercitive autorizzate dal Consiglio di Sicurezza per
- 5 membri permanenti: Stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale, che hanno una posizione di supremazia e il diritto di veto (Cina, Francia, UK, Russia, USA)
- 10 Stati eletti dall'Assemblea Generale per un periodo di 2 anni
- Esclusiva competenza del Consiglio di Sicurezza per l'adozione di misure coercitive: qualsivoglia questione riguardante il mantenimento della pace per la quale si renda necessaria un'azione coercitiva deve essere rinviata dall'Assemblea al Consiglio
- Quando il Consiglio di Sicurezza sta esercitando rispetto a qualsiasi controversia o situazione le funzioni ad esso assegnate dalla Carta, l'Assemblea non deve fare raccomandazioni su detta controversia o situazione, a meno che non venga espressamente richiesta dal Consiglio di Sicurezza
- Negoziato
- Inchiesta
- Conciliazione
- Arbitrato
- Soluzione giudiziaria
- Ricorso ad accordi regionali
- Altri mezzi pacifici di loro scelta
mantenere o ristabilire la pace e sicurezza internazionali
Il riconoscimento in capo allo Stato vittima di un attacco armato del diritto naturale di legittima difesa, diritto destinato a cessare non appena il Consiglio di Sicurezza abbia adottato misure efficaci per ristabilire la pace
Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite e i fattori politici che ne condizionano il funzionamento
2.1. La composizione e il sistema di voto del Consiglio di Sicurezza
Il Consiglio di Sicurezza è responsabile per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e detiene, su mandato degli Stati membri, il potere di decidere le azioni da intraprendere al riguardo.
Composizione:
Sistema di voto:
Il Consiglio adotta le delibere su:
Questioni procedurali: una maggioranza di 9/15 voti Tutte le altre questioni: 9/15 voti, ma nei 9 devono essere ricompresi i voti di tutti i 5 membri permanenti → Diritto di veto 2.2. Il ruolo dell'Assemblea Generale e i rapporti con il Consiglio di Sicurezza A differenza del Consiglio di Sicurezza, che è un organo a composizione ristretta e competenza specifica, l'Assemblea Generale è un organo a composizione plenaria e a competenza generale. Composizione: tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite Sistema di voto: L'Assemblea può solo fare raccomandazioni prese, a seconda dei casi: - Questioni importanti: maggioranza dei ⅔ - Altre questioni: maggioranza semplice degli Stati presenti e votanti L'Assemblea Generale può discutere e fare raccomandazioni anche su questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, ma sono previste importanti condizioni nella Carta, per salvaguardare laresponsabilità principale del Consiglio di Sicurezza e per evitare le ipotesi di concorrenza tra 2 organi:sicurezzacollettiva basato sulla rinuncia all'uso unilaterale della forza. La conseguenza implicita è l'estremadifficoltà che il Consiglio di Sicurezza condanni l'operato di uno dei 5 membri permanenti o decida un'azione diretta contro uno di essi.
3. Le prerogative del Consiglio di Sicurezza
In base all'articolo 24, per assicurare un'azione rapida ed efficace delle Nazioni Unite, gli Stati membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e riconoscono che nell'adempimento di tale responsabilità il Consiglio agisce in loro nome.
3.1. La soluzione pacifica delle controversie e le raccomandazioni del Consiglio di Sicurezza
L'obbligo generale di soluzione pacifica delle controversie è un corollario del divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali. Una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento
dellapace e della sicurezza internazionali, obbliga le parti coinvolte a cercare una soluzione attraverso:4. L'accertamento di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione
È il Consiglio di Sicurezza a dover determinare l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione, prima di fare raccomandazioni o decidere quali misure debbano essere prese per mantenere o ristabilire la pace.
● Violazione della pace: presuppone un conflitto armato già in atto
● Aggressione: presuppone un conflitto armato già in atto
● Minaccia alla pace: presuppone una condizione di pericolo reale e impellente, ma non necessariamente delle ostilità in atto
4.1. L'aggressione e la violazione della pace
Aggressione: atti di diretta natura aggressiva, ma anche complicità negli atti di aggressione compiuti da uno Stato terzo e l'invio
di bande armate irregolari o di mercenari o un sostanziale coinvolgimento in simili azioni. Il Consiglio di Sicurezza preferisce utilizzare la nozione di violazione della pace anziché quella di aggressione perché la violazione della pace si presenta maggiormente neutra rispetto all'attribuzione delle responsabilità per il ricorso illecito della forza armata.4.2. La minaccia alla pace
Minaccia alla pace: non riguarda solo le controversie che coinvolgono Stati diversi, ma anche situazioni interne ad un singolo Stato che, per la loro gravità e per i potenziali effetti transfrontalieri, sono suscettibili di ripercussioni sul mantenimento della pace e sicurezza internazionali. Non va necessariamente identificata con una situazione di uso della forza, imminente o in atto, ma può essere integrata da crisi che, pur essendo spesso connesse a conflitti armati, interessano il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali soprattutto per le loro.implicazioni sul pianoumanitario, sociale, economico o ecologico. 19Minacce alla pace possono essere:● Una crisi umanitaria per gli effetti di un conflitto armato● Il rovesciamento di un presidente legittimamente eletto da parte di un regime militare golpistae il conseguente flusso migratorio● Terrorismo● Armi di distruzione di massaL’art. 39 richiede l’attualità di una minaccia alla pace, violazione della pace o atto di aggressione:vanno accertate dal Consiglio di sicurezza non in maniera presuntiva, generale o ipotetica.5. Le misure provvisorieA seguito dell'accertamento di una delle situazioni previste dall'articolo 39, il Consiglio di Sicurezzapuò fare raccomandazioni o decidere quali misure debbano essere prese conformemente agli articoli41 e 42, per mantenere o ristabilire la pace o la sicurezza internazionale. Queste misure, oltre essereoggetto di una decisione del Consiglio di Sicurezza e quindi essere dotate di portata obbligatoria,si caratterizzano per il loro carattere coercitivo, cioè per il fatto di presentarsi come strumenti di pressione volti a costringere lo Stato o gli altri soggetti destinatari dell'azione del Consiglio di Sicurezza ad abbandonare il comportamento minaccioso per il mantenimento della pace. Secondo l'art. 40 della Carta, prima di fare le raccomandazioni o decidere le misure previste dall'art. 39, il Consiglio di Sicurezza può aiutare le parti interessate a conformarsi a quelle misure provvisorie che ritenga necessarie. 6. Le misure non implicanti l'uso della forza Le misure previste dall'art. 41 si caratterizzano per il fatto di non presupporre il ricorso alla forza. La loro portata è comunque dichiaratamente coercitiva: - Interruzione completa o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radioelettriche e degli altri mezzi di comunicazione - Interruzione delle relazionidiplomatiche
Il loro