Lezione 01 – 21 settembre 2020
Presentazione del corso e contenuti tematici del manuale
La prima parte del manuale tratta il rapporto tra politica e diritto e società e diritto, comparando tra diritto interno e rapporto fra società politica e diritto internazionale nella vita di relazioni internazionali. Sono analisi che permettono di comprendere il 'tasso di giuridicità' del diritto internazionale, ovvero la rilevanza, l'uso che si può fare della vita di relazione (non solo nel rapporto tra stati, ma anche dentro gli stati). Ciò va inteso in termini sociali: quanto incidono le norme giuridiche sulla vita di relazione tra stati e quanto a livello internazionale risultano effettivamente norme, che devono essere rispettate in quanto tali? C'è maggiore giuridicità nelle norme interne rispetto a quelle internazionali? E se sì, quando?
La prospettiva del diritto non deve essere solo storica, ma anche storico-politica: un'analisi sociale è indispensabile, perché la singola realtà nazionale e il loro insieme che costituisce la società internazionale sono completamente diverse da quelle che si avevano anche solo pochi anni fa. Non sono considerazioni fini a sé stesse ma che permettono di capire che cosa regola i sistemi – lo studio del diritto è uno strumento di comprensione dell'identità e del funzionamento della comunità che produce quel diritto, che lo applica o disapplica. Il diritto è anche cristallizzazione di regole che proteggono soggetti, portatori di interessi, o che disciplinano la concorrenza tra gruppi sociali per l'acquisto e gestione del potere (la costituzione è il massimo strumento di questo scopo).
Le considerazioni comparative per comprendere la società internazionale in gran parte derivano dalla conoscenza comparata dell'organizzazione sociale dei singoli stati. Le Nazioni Unite, ad esempio, hanno una costituzione non scritta, che evolve nel tempo ma che costituisce un elemento importante, in quanto consiste nella somma politicamente algebrica degli stati membri – di tale opinione era anche il giurista F. Martens. Questo suggerisce anche che una buona comunità internazionale e un buon diritto internazionale sono fatte da buone nazioni (ovvero buone società e buoni individui). Difficilmente il diritto internazionale può cambiare le nazioni, anche se si tratta di un ottimo sistema giuridico (semmai è vero l'inverso, e questo invita all'impegno sociale). Conoscere il diritto internazionale aiuta a conoscere i parametri di riferimento, così come funziona l'ordinamento interno, come strumento pratico.
Le parti successive del manuale riguardano le funzioni fondamentali dell'ordinamento giuridico internazionale.
1. La formazione del diritto e fonti del diritto
Una nuova norma introduce sempre una disciplina nuova rispetto ad un settore che era prima disciplinato in maniera diversa. Si parla allora di formazione e trasformazione, ovvero rapporti tra regole che vincolano soggetti diversi. Nello stato, le leggi dello stato sono per definizione universali, astratte e obbligatorie nella loro esecuzione; nel caso di una nuova legge, quando emanata, viene derogata la precedente in materia.
Ma nel caso del diritto internazionale c'è un margine di relatività nelle relazioni sociali: dato che ogni stato è sovrano, il diritto internazionale non è sovrapposto allo stato. Non esiste un ente superiore allo stato che produce diritto, un legislatore sovraordinato ai soggetti giuridici ovvero gli stati (tranne alcune eccezioni, come il potere del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che può adottare risoluzioni vincolanti per tutti).
Le norme internazionali (sostanzialmente di due tipi, consuetudini e trattati) scaturiscono da una forma di adesione spontanea, partecipazione alla forma di quelle norme da parte dei soggetti che ne sono destinatari – gli stati. Il principio del giusto processo, il diritto alla difesa, tra tanti, sono norme riconosciute da tutti gli stati consuetudinariamente che prevedono il diritto all'assistenza consolare, nel caso in cui si commetta un reato all'estero.
La relatività deriva quindi dal fatto che è possibile avere norme, scaturite dai trattati, che si rivolgono a pochi stati tra tutta la comunità internazionale – e dunque, che la trasformazione delle norme internazionali non si presenti così facilmente, ma produca delle difficoltà di individuazione e di compatibilità. Uno stesso stato si può trovare nella stessa materia a concludere accordi diversi con diversi stati: per questa ragione è importante considerare aspetti della formazione e trasformazione delle norme di diritto internazionale nella parte seconda.
In assenza di un parlamento internazionale, si deve osservare la validità dell'accordo, come va interpretato e quando smette di avere effetto, se e quando questo è revocabile.
2. L'accertamento del diritto
Seconda funzione che ogni ordinamento giuridico si trova a svolgere riguardal'accertamento, l'applicazione, l'osservanza delle leggi. Negli ordinamenti interni, l'accertamento delle norme lo fa il giudice secondo la giurisdizione degli stati (leggi universali e coercitive, che se violate avviano un procedimento di natura penale). In ambito internazionale, l'accertamento delle norme passa ancora una volta attraverso il concetto della relatività delle leggi, non avendo una giurisdizione obbligatoria (esiste il Tribunale dell'Aia ma uno stato può non aderire a clausole di giurisdizione obbligatoria). Esiste anche l'aspetto interpretativo delle leggi – e a riguardo si osserva come gli stati interpretino e applichino le leggi internazionali.
Una norma interna può rientrare nell'ambito di una norma del diritto internazionale: si può commettere un reato che violi norme costituzionali ma anche norme internazionali che hanno lo stesso contenuto. Qualora l'organo di stato dovesse dare ragione all'amministrazione locale, il sistema internazionale può intervenire perché violata la propria giurisdizione – è il caso della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (associata al Consiglio d'Europa), nel caso in cui si violino i diritti della persona tutelati da una norma internazionale e quindi parte del diritto internazionale. Questo è possibile anche nei confronti di un cittadino di stato terzo: il comportamento iniziale nei riguardi di un individuo che applica/disapplica il diritto interno tocca anche la giurisdizione internazionale e può pertanto ottenere la tutela internazionale.
3. L'esecuzione forzata
Sono criteri disciplinati del diritto internazionale, ordinamento decentrato in quanto fondato sul rifiuto di enti statali sovrani a sottoporsi ad un'entità ad essi sovraordinata. È un aspetto che fino a poco fa riguardava il 'self-help', ovvero l'interpretazione del diritto di ciascuno stato; successivamente, nel dopoguerra, le Nazioni Unite si sono formate adottando un aspetto coercitivo della legge, con la possibilità di adottare sanzioni (economiche, politiche, diplomatiche) – una realpolitik per cui la sovranità degli stati opera come blocco delle funzioni coercitive quando almeno uno dei membri nel blocco del Consiglio di Sicurezza non è d'accordo (le sanzioni possono avere luogo solo quando nessuno dei membri del Consiglio di Sicurezza è in disaccordo). Le Nazioni Unite hanno svolto negli anni varie funzioni di esecuzione del diritto, istituendo Tribunali Penali Internazionali (in ex Jugoslavia, in Ruanda e in Libano, e adottando sanzioni implicanti l'uso della forza nell'Iraq di Saddam Hussein).
La quinta e ultima parte del manuale si occupa di esempi pratici sulla formazione della consuetudine, dei trattati, dell'accertamento del diritto, astraendo dagli esempi una conoscenza di base in materia. Permette quindi un ripasso, individuando chiaramente le norme materiali e riprendendo le parti precedenti, andando dal generale al particolare e toccando questioni attuali. L'epilogo, infine, si tratta di un filo conduttore tra tutti gli argomenti del manuale, concettualizzando il rapporto tra nazionalismo e internazionalismo in tutti gli istituti trattati.
Lezione 02 – 22 settembre 2020
In cosa consiste il diritto internazionale e qual è la sua origine
'Ubi societas ibi ius': laddove vi sia la società, vi è anche il diritto; e a seconda della configurazione della società, emergerà un determinato tipo di diritto. Le leggi sono prodotte dal processo sociale, ovvero da un nucleo sociale sottostante che più è piccolo, più rende diretto il rapporto tra la norma e i suoi soggetti. Questo sembra apparentemente paradossale se si considera che la comunità internazionale, che comprende l'intera umanità, ha un numero di soggetti giuridici limitato (meno di 200 stati); i soggetti del diritto internazionale, oltre ai singoli stati, sono anche le organizzazioni intergovernative come l'ONU, la CE e il MERCOSUR.
Esiste una contraddizione tra il fatto che la maggioranza delle regole che gli stati hanno prodotto – che costituisce il diritto internazionale – e l'ambito di applicazione dello stesso nel momento in cui riguardano individui e gruppi di individui all'interno degli stati. Per questo, è in parte una finzione quella per cui si dice che il diritto internazionale è il diritto creato dagli stati come soggetti del diritto per disciplinare i rapporti tra gli stati. Ad esempio l'esistenza di diritti processuali, per cui gli individui agiscono davanti agli organi di giustizia, locali e internazionali, può essere solo motivata dal fatto che gli stati hanno creato tra di loro delle norme che conferiscono delle situazioni esercitabili tra privati; ma in quanto accordi tra stati, sono gli stati a sottoporsi spontaneamente al funzionamento di meccanismi internazionali – che in questo caso conferiscono diritti processuali ai privati.
Le prime norme che si è dato l'ordinamento internazionale – o meglio, gli stati della comunità internazionale dal Seicento in poi – sono norme che si sono raffinate nel tempo ma mantengono lo stesso nucleo normativo: quelle sul trattamento degli stranieri/ambasciatori/addetti commerciali (cittadini di un altro stato), per cui lo stato ospitante è tenuto ad offrire un comportamento internazionalmente previsto nella stessa misura in cui lo farebbero lo stato dei cittadini che sono ospitati, per diritto, sulla base della reciprocità. Lo stesso vale per la protezione degli ambasciatori o le norme di organizzazione del commercio, che prevedono il trattamento delle merci e dei servizi nel quadro della sicurezza internazionale. Sono norme che gli stati hanno prodotto consuetudinariamente come parte della comunità internazionale che disciplinano, costringono, modellano l'esercizio della sovranità dello stato nei riguardi di soggetti privati, o di organi stranieri ma comunque riconducibili all'individuo. Il diritto internazionale e l'evoluzione dello stesso sono processi di modellazione e limitazione utilitaristica dell'esercizio della sovranità interna degli stati nei riguardi di soggetti privati, enti substatali stranieri o di rappresentanti di organi stranieri.
Tali situazioni si indirizzano agli stati, che possono dare libertà di esercizio della sovranità dello stato a vantaggio o a costringimento a situazioni attinenti alla libertà individuale: l'applicazione o la disapplicazione della legge si esprime quindi, sia in politica estera come in politica interna, attraverso gli organi dello stato . L'organo interno, attraverso il comportamento attribuibile allo stato, può violare una norma del diritto internazionale; se lo rispetta, esercita invece un pezzo di sovranità nazionale nell'amministrare la giustizia in modo conforme ad una norma del diritto internazionale che incide sul comportamento interno.
Anche se il diritto internazionale è prodotto e indirizzato agli stati che ne sono soggetti giuridici, incide tremendamente sulla vita quotidiana delle persone fisiche e degli enti privati e pubblici nella vita di relazione tra stati: la quasi totalità di questioni regolamentate dallo stato e rese esecutive dagli organi dello stato sono disciplinate dal diritto internazionale. Il diritto internazionale dà delle norme di comportamento agli stati su come essi debbano esercitare la propria sovranità legislativa, esecutiva e giudiziaria.
Il concetto di sovranità coincide con il principio dell'uguaglianza degli stati, per cui ogni stato è ugualmente sovrano rispetto a qualsiasi altro e nessuno stato concede entità ad essi superiori. Dopo che nel Seicento non ha prevalso né il modello dell'Impero, né il potere spirituale, si è deciso quindi sul principio della reciprocità un uguale trattamento tra stati, che però non ha prevenuto, nell'uguaglianza formale costituita da libera concorrenza (anche militare, ma secondo certe limitazioni), una disuguaglianza sostanziale. Il principio sottostante è sempre rimasto, nei secoli, la non subordinazione ad un diritto superiore rispetto ad un soggetto terzo (potere temporale o potere spirituale).
Nel diritto internazionale, lo stato dà il proprio assenso esplicito attraverso la conclusione di un accordo o attraverso un comportamento che quando ripetuto nel tempo si consolida in forma consuetudinaria. Il diritto internazionale comporta allora l'autolimitazione della sovranità secondo queste due forme e si tratta di un processo utilitaristico, il cui catalizzatore è proprio la reciprocità. Tale aspetto è stato sempre mantenuto dagli stati, anche nei momenti di tensione, a vantaggio proprio prima che dell'altro stato. In merito al principio di uguaglianza sovrana, se sia compatibile o incompatibile, il concetto di sovranità statale evoca l'ipotesi che, in linea di principio, questa sia illimitata. Ad esempio, si pensi a come il principio della equa e ragionevole ripartizione delle acque sia scaturito nel diritto internazionale dopo enormi dispute che hanno evidenziato pretese esclusive tanto di uno stato quanto di un altro (dottrina Harmon negli Stati Uniti riguardo le acque del Rio Grande che scorre tra Stati Uniti e Messico). Tali pretese sono però di fatto svantaggiose per entrambi i soggetti giuridici contendenti, specie se si ricorre alla militarizzazione. Ecco che le norme di diritto internazionale sono prodotte dagli stati portando ad un'autolimitazione degli stati stessi nell'esercizio della sovranità interna in cambio di interessi, di un'utilità condivisa.
Esistono aspetti dove però la reciprocità non opera: nel primo articolo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ci si rivolge nei riguardi di qualsiasi individuo, non solo di cittadini degli stati membri ma anche cittadini di stati terzi. Alcune norme sono state infatti elaborate con valore pragmatico nel contenzioso internazionale, memori della storia, elaborando ad esempio il concetto di crimine contro l'umanità, l'immoralità del genocidio e della persecuzione. Si tratta di concetti estremamente concreti perché riguardano la persona umana e, facendo coincidere ideale ed etica, costituiscono la sicurezza internazionale. Tuttavia, mentre nell'ordinamento interno esiste una funzione di esecuzione forzata, nel diritto internazionale essa si configura nell'autotutela di ciascunostato. Si è tentato, attraverso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di fare interventi di questo tipo, in casi di minaccia della pace e della sicurezza internazionale; ma qualora solo uno degli stati membri per motivi politici è vicino a interessi per cui l'intervento in una parte del globo non sia gradito, pone il veto. Esistono allora posizioni unilaterali per cui, anche nel caso avvenga una situazione di minaccia di pace e sicurezza internazionale, non accade di fatto nulla: violazioni massicce dei diritti dell'uomo vengono allora, talvolta, ignorate.
Lezione 03 – 23 settembre 2020
Storia del diritto internazionale, da Vestfalia alla guerra fredda
Nella storia, vi sono stati momenti di forte internazionalismo e altri momenti di maggiore attenzione allo stato: a seconda del periodo storico, l'ordinamento internazionale è stato caratterizzato da una connotazione di ' comunità' nei momenti di intensità di cooperazione con le nazioni, oppure di 'società' come termine neutro nei momenti di maggiore chiusura. L'espansione del Secondo Novecento in senso internazionale sembra lontana; ma guardando alla storia, l'ordinamento internazionale per come è strutturato oggi era un concetto inesistente fino ad un secolo fa.
Bisogna immaginare l'andamento della storia come dotato di un atteggiamento di evoluzione della stessa, con fasi di espansione e di contrazione continua, ed applicare tale ragionamento alle relazioni internazionali: le Nazioni Unite nacquero proprio nell'ottica di creare una dimensione internazionale in cui gli orrori del nazismo non si ripetessero più, con un rapporto collaborativo tra le singole nazioni. Le relazioni internazionali hanno una componente di interdipendenza, i cui effetti si vedono nella storia (tanto in senso positivo quanto in senso negativo).
Poiché l'uso della forza militare era considerato uno degli strumenti di risoluzione delle controversie nell'ordine internazionale, esso non venne proibito fino alle Conferenze dell'Aia. La prima, del 1899, cercò di codificare le norme sul comportamento dei conflitti armati, regolamentando la preventiva comunicazione dell'attacco ovvero la dichiarazione di guerra, e gestendo l'intervento di terzi nella controversia con una corte arbitrale; la seconda, del 1907, ribadì il divieto della guerra e dell'uso della forza militare per far valere i diritti economici dei propri cittadini all'estero – al tempo era questione centrale per la dichiarazione di guerra tra due stati, tanto che questa seconda conferenza venne istituita proprio sulla base della questione del debito del Venezuela.
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