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RISULTANTE DAL CUMULO MATERIALE

Gli istituti del concorso di violazione e dell’illecito continuato rispondono all’esigenza di

assoggettare ad una sola sanzione, sia pure elevata, una pluralità di violazioni commesse da uno

stesso soggetto rispetto alle quali è possibile individurare una sorta di legame. L’art. 12 prevede

le seguenti fattispecie:

1. CONCORSO FORMALE (OMOGENEO OD ETEROGENEO):

che si ha quando con una sola azione o omissione si commettono più violazioni anche

relative a diversi tributi (es. occultamento ricavi ai fini IRES-IRAP-IVA);

2. CONCORSO MATERIALE OMOGENEO DI VIOLAZIONI FORMALI:

che si ha con più azioni o omissione si commettono più violazioni formali della stessa

disposizioni di legge;

3. ILLECITO CONTINUATO:

gli elementi costitutivi della <continuazione> sono la pluralità di violazioni, relativi a

diversi periodi d’imposta, connesse tra loro per il fine dell’evasione. Quindi, l’illecito

continuato si ha quando con più azioni o omissioni si commettono più violazioni che

nella loro progressione, influenzano o tendono a influenzare la liquidazione anche

periodica del tributo (NESSO TRA LE VIOLAZIONI: es. omessa fatturazione, omessa

registrazione fattura, omesso versamento IVA, infedele dichiarazione IVA);

Nella fattispecie del <concorso> e della <continuazione> trova applicazione la sanzione prevista

per la violazione più grave aumentata da ¼ al doppio.

Una volta determinata la sanzione base questa deve essere auentata dalla metà al triplo quando le

violazioni riguardano periodi d’imposta diversi.

Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione delle violazioni ediante notifica

dell’atto di contestazione.

CONFRONTO TRA CUMULO GIURIDICO E CUMULO MATERIALE DELLE SANZIONI =>

1) il procedimento del cumulo giuridico e’ obbligatorio (altrimenti l’atto è nullo);

2) la sanzione risultante dal cumulo giuridico non puo’ mai risultare superiore a quella

risultante dal cumulo materiale

Prescrizione e decadenza (art. 20, l.s.) la sanzione deve essere irrogata a pena di decadenza entro:

• 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui e’ avvenuta la violazione

• ovvero nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi

Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive in 5 anni dall’irrogazione -> in caso di

soccombenza in giudizio il termine e’ quello ordinario di 10 anni

TUTELA GIURISDIZIONALE (art. 18, L.S.) ->CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE E’

AMMESSO RICORSO ALLA COMMISSIONE

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

• Il ricorso contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sospende la riscossione fino a

sentenza di 1°grado.

• Le decisioni delle commissioni tributarie sono immediatamente esecutive, ma con dei limiti:

- Dopo la sentenza della C.T.P. si possono riscuotere 2/3 della sanzione irrogata o di quella

risultante dalla sentenza

- Dopo la sentenza della C.T.R. si puo’ riscuotere il residuo ammontare

- Le sanzioni accessorie sono eseguite solo quando il provvedimento di irrogazione e’ definitivo

Quando vi è fondato pericolo per la riscossione la sanzione può essere riscossa per intero, anche in

presenza d’impugnazione dell’atto, mediante iscrizione al ruolo.

Il contribuente ha diritto di quanto versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza

di 2°grado.

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE

• IN PRIMO GRADO OPERA AUTOMATICAMENTE

• IN SECONDO GRADO PUO’ ESSERE RICHIESTA AL GIUDICE TRIBUTARIO (C.T.R.):

A)MEDIANTE ISTANZA EX ART. 19, L.S. (deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia

anche bancaria)

B)MEDIANTE INIBITORIA EX ART. 283 C.P.C.

MISURE CAUTELARI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA -> A)IPOTECA E SEQUESTRO

CONSERVATIVO (art. 22, L.S.) e B) SOSPENSIONE DEI RIMBORSI E COMPENSAZIONE (art. 23, L.S.)

Art. 11. Responsabili per la sanzione amministrativa -> abbiamo visto che la responsabilità è

personale 42

Comma 2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero

compiuto gli atti illegittimi -> è dalla sottoscrizione della dichiarazione che nasce la responsabilità

del contribuente.

Art. 13. Ravvedimento operoso = questa disposizione è stata rivisitata lo scorso anno, perchè

prevede una serie di riduzioni delle sanzioni amministrative ANCHE NEL CASO DI CONSTATAZIONE

DELLA VIOLAZIONE. Il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati possono, entro un

determinato tempo, attraverso il pagamento di tutta l’imposta e delle sanzioni ottenere la

riduzione della sanzione che è commisurata alla tempistica del pagamento.

 Il versamento delle imposte e delle sanzioni deve essere contestuale, non è possibile

pagare prima le imposte in ritardo e poi fare il ravvedimento.

Ci sono sostanzialmente 6 tipi di ravvedimento:

1.Ravvedimento sprint con pagamento entro 15 gg

2.Ravvedimento breve entro 30 gg

3. Ravvedimento medio dal 31° al 90°giorno

4. Ravvedimento lungo entro la presentazione della dichiarazione a cui si riferisce l'anno

d'imposta

5. Ravvedimento lungo entro 2 anni

6. Ravvedimento lungo oltre 2 anni

Questa disposizione ha subito una modifica sia nel 2015 e sia nel 2016 con la legge di stabilità che

ha modificato le % di irrogazioni delle sanzioni (es. ravvedimento breve entro 30gg è passato dal

3% al 1,5% o il ravvedimento medio dal 3,3% al 1,67%)

La disposizione precedente prevedeva un vincolo tale per cui si poteva accedere al ravvedimento

operoso nel caso in cui la violazione non era stata ancora constatata o comunque non erano

iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento;

mentre, oggi, l’istituto del ravvedimento operoso è accessibile anche in caso di constatazione

della violazione da parte dell’amministrazione, non si ha più il vincolo di inutilizzabilità; tuttavia,

l’ammontare della sanzione dipenderà dal trascorre del tempo.

Il fine ultimo dell’amministrazione, attraverso questa disposizione, è quello di voler evitare di

trascinare la pratica di contenzioso con il contribuente avanti nel tempo, dando la possibilità al

soggetto accertato di chiudere fin dall’ inizio il rapporto.

Es. entro il 27 Dicembre di ogni anno bisogna versare l’Iva, infatti, molte volte, si ricorre al

ravvedimento operoso breve entro 30 gg versando contemporaneamente l’imposta e la sanzione

del 3% (con la legge di stabilità è stata portata al 1,5%)

43

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (art. 16 e 17) = La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie

sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si

riferiscono.

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI = sono previsti 3 tipi di procedimento:

1. PROCEDIMENTO ORDINARIO (previsto dall’art.16)

SANZIONI NON COLLEGATE AL TRIBUTO-> l’amministrazione può applicare delle sanzioni

anche nell’ipotesi di assenza di imposta. Es. caso pratico-> l’amministrazione irroga al

contribuente la sanzione minima del 3% prevista dalla legge (le massima è del 15%) per

non aver dichiarato 1 milione di investimenti esteri, allora, il contribuente fa ricorso

affermando che tali investimenti erano indicati in un altro quadro della dichiarazione.

In questa ipotesi, di assenza dell’imposta da pagare, il contribuente aveva indicato gli

investimenti in un altro quadro della dichiarazione ma ciò non ha inciso né sulla

determinazione del debito d’imposta né sulla fase di accertamento (violazione formale),

tuttavia, l’amministrazione ha irrogato la sanzione con atto di contestazione che deve

indicare, pena la nullità : i fatti ed elementi di prova, le norme applicate, i criteri per la

determinazione della sanzione e l’entità, la motivizione, la possibilità della definizione

agevolata della sanzione = fare acquienza dell’atto pagando 1/3 della sanzione esaurendo il

rapporto oppure presentare memorie difensive e in questo caso è necessario che l’atto

contenga l’indicazione della C.T.P ( Provinciali) competente presso cui

Commissioni Tributarie

impugnare l’atto.

2. PROCEDIMENTO SEMPLICATO (previsto dall’art. 17 comma 1 e 2) = in questo procedimento

abbiamo l’ipotesi del collegamento della sanzione con l’imposta.

Le sanzioni collegate al tributo sono irrogate con atto contestuale all’avviso di

accertamento o di rettifica (atto di irrogazione immediata) -> con il medesimo documento

cartaceo (atto composto da 2 parti), viene emanto l’avviso di accertamento dell’imposta e

l’atto di irrogazione delle sanzioni.

Obbligo di motivazione = l’avviso di accertamento conterrà la sua motivazione e l’atto di

irrogazione delle sanzioni, la sua. 44

3. PROCEDIMENTO ULTRA SEMPLIFICATO (previsto dall’art 17. Comma 3) = si tratta di sanzioni

per omesso versamento o ritardo versamento che posso essere irrogate immediatamente

mediante iscrizione al ruolo.

L’amministrazione non procede all’irrogazione della sanzione mediante emissione l’atto di

irrogazione della sanzione ma iscrive direttamente al ruolo la sanzione ma questo è

possibile nell’ipotesi in cui vi è incertezza in ordine della violazione (siamo all’ art. 36bis/ter

– controllo automatico o formale delle dichiarazioni e siamo nell’ipotesi di omesso

versamento)

Non è ammessa la definizione agevolata = nel caso in cui ci fosse l’emissione dell’atto di

irrogazione della sazione il contribuente potrebbe fare acquinscienza all’atto pagando una

sanzione di 1/3, mentre, per questa ipotesi in cui si ha l’iscrizione al ruolo non è ammessa

la definizione agevolata.

LE SINGOLE VIOLAZIONI. LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS 158/2015 = queste disposizioni si

applicherranno dal 1° gennaio del 2016, tuttavia, i principi fondamentali che governano le

sanzioni amministrative sono il principio di legalità, di irretroattività e del favor rei. Quindi, nel

momento in cui entra in vigore una norma che riduce la sanzione, si applica il principio del favor

rei = se la legge posteriore prevede una sanzione di entità inferiore rispetto alla legge in vigore al

momento in cui è stata commessa la violazione, si applica la legge più favorevole salvo che il

provvedimento di irrogazione della sanzione è diventato definitivo.

N.B=Nel dubbio, in corso della causa, si fa richiesta al giudice in ordine alla diminuizione della

sanzione per principio del favor rei

DICHIARAZIONE INFEDELE =

 Le sanzioni vanno dal 90% al 180% della maggiore imposta (prima era da

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher filippo1908 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Logozzo Maurizio.