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RISULTANTE DAL CUMULO MATERIALE
Gli istituti del concorso di violazione e dell’illecito continuato rispondono all’esigenza di
assoggettare ad una sola sanzione, sia pure elevata, una pluralità di violazioni commesse da uno
stesso soggetto rispetto alle quali è possibile individurare una sorta di legame. L’art. 12 prevede
le seguenti fattispecie:
1. CONCORSO FORMALE (OMOGENEO OD ETEROGENEO):
che si ha quando con una sola azione o omissione si commettono più violazioni anche
relative a diversi tributi (es. occultamento ricavi ai fini IRES-IRAP-IVA);
2. CONCORSO MATERIALE OMOGENEO DI VIOLAZIONI FORMALI:
che si ha con più azioni o omissione si commettono più violazioni formali della stessa
disposizioni di legge;
3. ILLECITO CONTINUATO:
gli elementi costitutivi della <continuazione> sono la pluralità di violazioni, relativi a
diversi periodi d’imposta, connesse tra loro per il fine dell’evasione. Quindi, l’illecito
continuato si ha quando con più azioni o omissioni si commettono più violazioni che
nella loro progressione, influenzano o tendono a influenzare la liquidazione anche
periodica del tributo (NESSO TRA LE VIOLAZIONI: es. omessa fatturazione, omessa
registrazione fattura, omesso versamento IVA, infedele dichiarazione IVA);
Nella fattispecie del <concorso> e della <continuazione> trova applicazione la sanzione prevista
per la violazione più grave aumentata da ¼ al doppio.
Una volta determinata la sanzione base questa deve essere auentata dalla metà al triplo quando le
violazioni riguardano periodi d’imposta diversi.
Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione delle violazioni ediante notifica
dell’atto di contestazione.
CONFRONTO TRA CUMULO GIURIDICO E CUMULO MATERIALE DELLE SANZIONI =>
1) il procedimento del cumulo giuridico e’ obbligatorio (altrimenti l’atto è nullo);
2) la sanzione risultante dal cumulo giuridico non puo’ mai risultare superiore a quella
risultante dal cumulo materiale
Prescrizione e decadenza (art. 20, l.s.) la sanzione deve essere irrogata a pena di decadenza entro:
• 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui e’ avvenuta la violazione
• ovvero nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi
Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive in 5 anni dall’irrogazione -> in caso di
soccombenza in giudizio il termine e’ quello ordinario di 10 anni
TUTELA GIURISDIZIONALE (art. 18, L.S.) ->CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE E’
AMMESSO RICORSO ALLA COMMISSIONE
ESECUZIONE DELLE SANZIONI
• Il ricorso contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sospende la riscossione fino a
sentenza di 1°grado.
• Le decisioni delle commissioni tributarie sono immediatamente esecutive, ma con dei limiti:
- Dopo la sentenza della C.T.P. si possono riscuotere 2/3 della sanzione irrogata o di quella
risultante dalla sentenza
- Dopo la sentenza della C.T.R. si puo’ riscuotere il residuo ammontare
- Le sanzioni accessorie sono eseguite solo quando il provvedimento di irrogazione e’ definitivo
Quando vi è fondato pericolo per la riscossione la sanzione può essere riscossa per intero, anche in
presenza d’impugnazione dell’atto, mediante iscrizione al ruolo.
Il contribuente ha diritto di quanto versato in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza
di 2°grado.
SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
• IN PRIMO GRADO OPERA AUTOMATICAMENTE
• IN SECONDO GRADO PUO’ ESSERE RICHIESTA AL GIUDICE TRIBUTARIO (C.T.R.):
A)MEDIANTE ISTANZA EX ART. 19, L.S. (deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia
anche bancaria)
B)MEDIANTE INIBITORIA EX ART. 283 C.P.C.
MISURE CAUTELARI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA -> A)IPOTECA E SEQUESTRO
CONSERVATIVO (art. 22, L.S.) e B) SOSPENSIONE DEI RIMBORSI E COMPENSAZIONE (art. 23, L.S.)
Art. 11. Responsabili per la sanzione amministrativa -> abbiamo visto che la responsabilità è
personale 42
Comma 2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero
compiuto gli atti illegittimi -> è dalla sottoscrizione della dichiarazione che nasce la responsabilità
del contribuente.
Art. 13. Ravvedimento operoso = questa disposizione è stata rivisitata lo scorso anno, perchè
prevede una serie di riduzioni delle sanzioni amministrative ANCHE NEL CASO DI CONSTATAZIONE
DELLA VIOLAZIONE. Il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati possono, entro un
determinato tempo, attraverso il pagamento di tutta l’imposta e delle sanzioni ottenere la
riduzione della sanzione che è commisurata alla tempistica del pagamento.
Il versamento delle imposte e delle sanzioni deve essere contestuale, non è possibile
pagare prima le imposte in ritardo e poi fare il ravvedimento.
Ci sono sostanzialmente 6 tipi di ravvedimento:
1.Ravvedimento sprint con pagamento entro 15 gg
2.Ravvedimento breve entro 30 gg
3. Ravvedimento medio dal 31° al 90°giorno
4. Ravvedimento lungo entro la presentazione della dichiarazione a cui si riferisce l'anno
d'imposta
5. Ravvedimento lungo entro 2 anni
6. Ravvedimento lungo oltre 2 anni
Questa disposizione ha subito una modifica sia nel 2015 e sia nel 2016 con la legge di stabilità che
ha modificato le % di irrogazioni delle sanzioni (es. ravvedimento breve entro 30gg è passato dal
3% al 1,5% o il ravvedimento medio dal 3,3% al 1,67%)
La disposizione precedente prevedeva un vincolo tale per cui si poteva accedere al ravvedimento
operoso nel caso in cui la violazione non era stata ancora constatata o comunque non erano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento;
mentre, oggi, l’istituto del ravvedimento operoso è accessibile anche in caso di constatazione
della violazione da parte dell’amministrazione, non si ha più il vincolo di inutilizzabilità; tuttavia,
l’ammontare della sanzione dipenderà dal trascorre del tempo.
Il fine ultimo dell’amministrazione, attraverso questa disposizione, è quello di voler evitare di
trascinare la pratica di contenzioso con il contribuente avanti nel tempo, dando la possibilità al
soggetto accertato di chiudere fin dall’ inizio il rapporto.
Es. entro il 27 Dicembre di ogni anno bisogna versare l’Iva, infatti, molte volte, si ricorre al
ravvedimento operoso breve entro 30 gg versando contemporaneamente l’imposta e la sanzione
del 3% (con la legge di stabilità è stata portata al 1,5%)
43
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (art. 16 e 17) = La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie
sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si
riferiscono.
PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI = sono previsti 3 tipi di procedimento:
1. PROCEDIMENTO ORDINARIO (previsto dall’art.16)
SANZIONI NON COLLEGATE AL TRIBUTO-> l’amministrazione può applicare delle sanzioni
anche nell’ipotesi di assenza di imposta. Es. caso pratico-> l’amministrazione irroga al
contribuente la sanzione minima del 3% prevista dalla legge (le massima è del 15%) per
non aver dichiarato 1 milione di investimenti esteri, allora, il contribuente fa ricorso
affermando che tali investimenti erano indicati in un altro quadro della dichiarazione.
In questa ipotesi, di assenza dell’imposta da pagare, il contribuente aveva indicato gli
investimenti in un altro quadro della dichiarazione ma ciò non ha inciso né sulla
determinazione del debito d’imposta né sulla fase di accertamento (violazione formale),
tuttavia, l’amministrazione ha irrogato la sanzione con atto di contestazione che deve
indicare, pena la nullità : i fatti ed elementi di prova, le norme applicate, i criteri per la
determinazione della sanzione e l’entità, la motivizione, la possibilità della definizione
agevolata della sanzione = fare acquienza dell’atto pagando 1/3 della sanzione esaurendo il
rapporto oppure presentare memorie difensive e in questo caso è necessario che l’atto
contenga l’indicazione della C.T.P ( Provinciali) competente presso cui
Commissioni Tributarie
impugnare l’atto.
2. PROCEDIMENTO SEMPLICATO (previsto dall’art. 17 comma 1 e 2) = in questo procedimento
abbiamo l’ipotesi del collegamento della sanzione con l’imposta.
Le sanzioni collegate al tributo sono irrogate con atto contestuale all’avviso di
accertamento o di rettifica (atto di irrogazione immediata) -> con il medesimo documento
cartaceo (atto composto da 2 parti), viene emanto l’avviso di accertamento dell’imposta e
l’atto di irrogazione delle sanzioni.
Obbligo di motivazione = l’avviso di accertamento conterrà la sua motivazione e l’atto di
irrogazione delle sanzioni, la sua. 44
3. PROCEDIMENTO ULTRA SEMPLIFICATO (previsto dall’art 17. Comma 3) = si tratta di sanzioni
per omesso versamento o ritardo versamento che posso essere irrogate immediatamente
mediante iscrizione al ruolo.
L’amministrazione non procede all’irrogazione della sanzione mediante emissione l’atto di
irrogazione della sanzione ma iscrive direttamente al ruolo la sanzione ma questo è
possibile nell’ipotesi in cui vi è incertezza in ordine della violazione (siamo all’ art. 36bis/ter
– controllo automatico o formale delle dichiarazioni e siamo nell’ipotesi di omesso
versamento)
Non è ammessa la definizione agevolata = nel caso in cui ci fosse l’emissione dell’atto di
irrogazione della sazione il contribuente potrebbe fare acquinscienza all’atto pagando una
sanzione di 1/3, mentre, per questa ipotesi in cui si ha l’iscrizione al ruolo non è ammessa
la definizione agevolata.
LE SINGOLE VIOLAZIONI. LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL D.LGS 158/2015 = queste disposizioni si
applicherranno dal 1° gennaio del 2016, tuttavia, i principi fondamentali che governano le
sanzioni amministrative sono il principio di legalità, di irretroattività e del favor rei. Quindi, nel
momento in cui entra in vigore una norma che riduce la sanzione, si applica il principio del favor
rei = se la legge posteriore prevede una sanzione di entità inferiore rispetto alla legge in vigore al
momento in cui è stata commessa la violazione, si applica la legge più favorevole salvo che il
provvedimento di irrogazione della sanzione è diventato definitivo.
N.B=Nel dubbio, in corso della causa, si fa richiesta al giudice in ordine alla diminuizione della
sanzione per principio del favor rei
DICHIARAZIONE INFEDELE =
Le sanzioni vanno dal 90% al 180% della maggiore imposta (prima era da