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Il rapporto fra contratti collettivi di diverso livello

Sono le parti a disciplinare il rapporto tra i contratti collettivi di diverso livello. Il legislatore non interviene a regolare il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello.

Nei diversi periodi storici tali contratti hanno assunto rilievi diversi.

Anni 50: Negli anni '50 il CC è fortemente centralizzato, e gli accordi interconfederali regolano direttamente le condizioni di lavoro (oggi regolano il funzionamento della trattazione dei contratti collettivi).

Anni 70: Negli anni '70 si sposta il baricentro del sistema verso il CCNL che inizia a svolgere la funzione di oggi: regolamentare i rapporti di lavoro. Nella seconda metà degli anni '70 c'è il periodo di crisi economica: la forza trainante della CCA, ormai non riesce più a svolgere efficacemente il compito. La contrattazione collettiva si fa meno conflittuale, si ha collaborazione tra le parti contrapposte al fine di uscire dalla crisi economica. Tutti i periodi di

crisi sono caratterizzati dall'intervento pubblico nell'attività di negoziazione: si accordi triangolari, stipulano gli nei quali interviene, oltre alle parti sociali, anche il governo. anni 90, La contrattazione collettiva riprende negli e vediamo un tentativo tra le parti sociali di ssareregole per governare il sistema di trattazione collettiva. Negli anni 90 ci sono esigenze di risanamentodell'economia (che sorgono dalle spinte dell'unione europea) e anche di rendere competitivo il nostrosistema, introducendo una maggiore essibilizzazione nel regolamento del CC. Il protocollo del 1992 abolisce l'istituto della scala mobile ritenuto fuori controllo, verrà sostituito con il tasso d'in azioneprogrammata. protocollo del 23 luglio 1993 Il si compone di due parti: - Una più politica, in cui governo e parti sociali si impegnano a incontrarsi per ssare linee politicheche le parti si impegnano a perseguire. - Una che riguarda strettamente lacontrattazione collettiva nella quale troviamo la "Costituzione del sistema delle relazioni industriali italiane" perché sancisce in modo chiaro le regole essenziali per il sistema di contrattazione collettiva. Questo accordo afferma che il sistema di contrattazione collettiva è fondato su due livelli strettamente collegati: 1. DIRITTO DEL LAVORO - Al vertice abbiamo il CCNL, il cuore del sistema di contrattazione collettiva, che regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale. - Al secondo livello troviamo la contrattazione collettiva di tipo aziendale o territoriale. Il contratto di secondo livello interviene sulle materie delegate, dal contratto nazionale o dalla legge, e su materie e istituti non regolati dal contratto nazionale. Il sistema è gerarchizzato, in quanto tempi, modalità e contenuti della CCA sono sempre sanciti dal CCNL. La competenza tra CCNL e CCA viene ripartita in modo daevitare con itti. Secondo il protocollo il CCA può intervenire:
  • Sulle materie rinviate esplicitamente dal CCNL.
  • In materie diverse e non ripetitive rispetto al CCNL.
  • Sui premi di produttività (finalità incentivante) e redditività (legati all'andamento dell'impresa sul mercato. Finalità partecipativa)
In questo protocollo poi si prevedeva che il CCNL avesse durata quadriennale per la parte normativa, biennale per la parte economica. In questo accordo non c'è alcun cenno che dica che il CCA non possa applicare condizioni peggiorative rispetto al CCNL. In questa stagione riprende vigore la concertazione, che si sviluppa a seconda che la materia possa comportare vincoli di spesa per lo Stato (si parla di consultazione obbligatoria ma non vincolante), è il governo a determinare l'impegno di spesa, o che la materia riguardi esclusivamente la disciplina lavorativa, in cui si hanno accordi bilaterali tra governo.e partisociali. Le parti sociali: CISL, UIL, CGIL e Con ndustria, si incontrano per determinare regole più adeguate rispetto a quelle definite dal protocollo del 93. Viene siglato un accordo interconfederale il 22 gennaio 2009: l'accordo quadro. Separatamente la CGIL non firma. È perché l'IPCA: Le parti sociali cambiano indicatore per adeguare le retribuzioni al costo della vita con indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo depurato dal prezzo dei beni energetici importati. La CGIL non firma perché ritiene che questo indice non sia giusto, in quanto le retribuzioni non aumentano all'aumentare dei prezzi dei beni energetici. Non firma anche per spostare il baricentro di contrattazione collettiva verso il livello aziendale. La CGIL continua a pretendere che il sistema di contrattazione collettiva di basi sulle regole vecchie, in quanto non ha firmato. Clausole di uscita: La novità di questo protocollo è che legittimano le che possono

essere inserite neiCCNL per consentire al CCA di apportare delle deroghe peggiorative alla regolamentazione dello stessoCCNL. Qui il potere di deroga viene riconosciuto.decentramento controllato,Con queste clausole viene introdotto un perché sono le parti sociali chestipulano il CCNL a decidere se inserire o meno una clausola di uscita, ed entro quali limiti consentire ilpotere di deroga del CCA.Si parla di un decentramento "controllato" dal centro.«i CCNL possono consentire che in sede territoriale, siano raggiunte intese per modi care, singoli istitutieconomici o normativi disciplinati dal CCNL»28 giugno 2011 Accordo Interconfederale unitario:Il stipulano un nuovo siglato da tutte leconfederazioni sindacali. Quindi la Cgil accetta il decentramento controllato. Novità rispetto al 2009:- Rimane l'IPCA- Si riconferma la centralità del CCNL: ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici enormativi comuni per tutti i

lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale. Le parti stabiliscono una gerarchia: il CCNL è il livello più importante di CC. - il CCA può intervenire nelle materie delegate dal CCNL o dalla legge; Ribadisce il concetto per cui 2bis Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le speci che intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e dalle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. - I CCA possono definire speci che intese modi cative delle regolamentazioni contenute nei CCNL nei limiti e con le procedure previste dagli stessi CCNL. Le parti riconoscono esplicitamente che il CCA può anche apportare delle deroghe peggiorative al contratto nazionale, solo se e nei limiti che decide il CCNL (decentramento controllato).

La regolamentazione del rapporto fra contratti collettivi di diverso livello è contenuta negli Accordi Interconfederali. Di conseguenza, se un CCA interviene e apporta una deroga peggiorativa al di fuori di una clausola di apertura del CCNL, le relative previsioni non sono a ette da nullità, sono valide. La nullità e la sostituzione automatica sono previste in caso di violazione della norma imperativa di legge. Mentre qua si parla di un accordo. Non vi è, infatti, violazione di alcuna norma imperativa di legge che possa giusti care l’efficacia reale delle previsioni del contratto nazionale su quelle del contratto aziendale.

DIRITTO DEL LAVORO

Le parti che stipulano l’accordo si impegnano a non sottoscrivere accordi ex art. 8 perché questo conferendo il potere di deroga in peius rispetto al CCNL in modo più ampio rispetto a quanto deciso nell’accordo interconfederale, rischia di invadere il

rapporto da parti interconfederali???????

La regolamentazione degli accordi di prossimità ha fatto molto discutere, si è molto esibilizzato il rapporto fra legge e CC, per cui il CC ha un ampio potere di deroga. Qualcuno ha ritenuto che si stesse “scardinando” il principio di gerarchia tra leggi e contratti collettivi: ciò non è plausibile. La legge, pur concedendo deroghe al CC, detiene sempre il controllo e può modificare (se non revocare) il campo e il modo d’applicazione di suddette deroghe in qualsiasi momento.

Testo Unico sulla rappresentanza

Il del 10 gennaio 2014 riprende queste regole:

  • il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
  • la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal CCNL di categoria o dalla legge.

Ripresa regolamentazione

«clausole di uscita»

Cosa succede se un CCA apporta una deroga peggiorativa al di fuori di una clausola di apertura del contratto nazionale?

Quale CC prevale in caso di discipline diverse dello stesso istituto?

La giurisprudenza riconosce prevalenza alla clausola del diritto aziendale, sulla base del fatto che è più vicina al rapporto regolare, a prescindere dal fatto che sia più o meno favorevole.

L’intervento «a gamba tesa» del Governo

Sulla scelta delle parti sociali, che con l’Accordo Interconfederale del 2011 avevano ritrovato l’unità sindacale, interviene “a gamba tesa” il Governo nello stesso anno.

I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda [...] possono realizzare speci che intese con e cacia nei

Confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all'emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Decentramento non regolato - disinteresse per intesa raggiunta a giugno dalle parti sociali

– sovrapposizione con competenza tipica delle parti sociali.

Dettagli
A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher appunti_gipa_ravenna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Albanese Antonio.