05/10/16
Diritto Internazionale
Parte I
Individuare i soggetti dell’ordinamento Internazionale, è un problema di carattere tecnico-
giuridico chi sono i membri della comunità internazionale?
Domanda che può essere posta sia al giurista che allo studioso di relazioni internazionali.
Per uno sono coloro che sono soggetti dal punto di vista tecnico giuridico (no le
organizzazioni non governative anche se partecipano e sono membri della comunità),
mentre il secondo dà risposte più ampie e dettagliate. C’è una differenza tra l’essere
soggetti in senso tecnico e partecipare alle relazioni internazionali.
I soggetti sono coloro i quali sono titolari di diritti e obblighi posti dalle norme di
quell’ordinamento, cioè dall’insieme di leggi titolarità dei diritti e doveri posti dalle norme
del diritto internazionale, le ONG non ne sono titolari anche se partecipano alle relazioni
internazionali (sono attori e non soggetti).
Gli Stati sono i soggetti per eccellenza del diritto internazionale e fino alla seconda
guerra mondiale erano ritenuti gli unici, cioè la comunità internazionale, intesa composta
da stati sovrani che ha una data di nascita, cioè 1648 (dp guerra di 30 anni).
Dopo si sono aggiunte anche le organizzazioni a finalità governative e anche gli individui
per alcuni aspetti, il discorso si è complicato
In che senso gli stati sono soggetti al diritto internazionale? Tipo la Palestina o il Kosovo.
Abbiamo due “tipologie di stati”:
Stato-Comunità: comunità umana stanziata su un territorio soggetta ad un governo
• e leggi che la tengono unita, attenzione sulla comunità umana;
Stato-Organizzazione: insieme degli organi che esercitano il potere di governo su
• una comunità territoriale.
La nozione che viene in rilievo per il diritto internazionale è lo Stato-Apparato
(organizzazione) problema della responsabilità internazionale e quando sorge, il
comportamento per essere imputato ad uno stato deve essere azione prodotta da uno dei
suoi organi/istituzioni, non di un individuo.
Diverse violazioni possibili del diritto internazionale: sentenza del 2012 in una controversia
Italia vs Germania l’Italia è stata accusata perché non aveva riconosciuto l’immunità dello
stato tedesco, cioè i giudici non avevo riconosciuto l’immunità nelle loro sentenze.
Lo Stato-Apparato include enti di natura pubblica (locali e regionali) che possono avere
personalità distinte da quelle degli stati ma da un punto di vista internazionale si
conformano, cioè se una regione fa una legge che viola il diritto internazionale, è come se
lo avesse violato l’intero stato. Qualunque organo tramite il quale si esercita il potere di
governo fa parte dello stato. In senso classico siamo soliti dire che lo Stato è composto da
un popolo, territorio e governo.
Il territorio è una terra delimitata da confini, se di uno stato non è certo che siano definiti e
non contestabili, infatti gli stati spesso insorgono su questioni relative alle delimitazioni,
come spesso avviene in area marina. Per il diritto internazionale non importano quanto
esso sia vasto, sono riconosciuti anche i micro stati (principato di Monaco, Andorra ecc).
Il popolo è costituito (per la maggior parte) da persone dotate di cittadinanza, ma anche
chi è possessore di quella di un altro stato oppure apolidi, le regole della cittadinanza non
competono al diritto internazionale, hanno diritto statale, che può essere attribuito o
revocato.
Due condizioni devono essere soddisfatte per essere soggetti di questo diritto:
Effettività o Sovranità interna, cioè l’effettivo esercizio del potere di governo sulla
• comunità interna (territoriale); alcuni esempi storici in cui questo dettaglio mancava:
alcuni governi clandestini o in esilio stanziati in un territorio diverso durante la
seconda guerra mondiale, ad esempio quelli stanziati a Londra che venivano
riconosciuti dagli USA come governi ma di fatto non esercitavano nessuna politica
su nessun territorio. Caso Arafat, leader del movimento di liberazione nazionale
della Palestina e aveva sede a Tunisi e voleva porsi come organo di governo nella
Palestina anche se di fatto non aveva potere sulla comunità, la corte di cassazione
si espresse dicendo di no alla domanda se egli potesse essere considerato come
un capo di stato e dotato di tutte le immunità perché manca del criterio
dell’effettività. Questo fa dubitare anche della soggettività di Kosovo e Palestina,
perché nel primo caso esso ancora oggi sono presenti organizzazioni internazionali
che contribuiscono in modo importante all’amministrazione del potere di governo
nel territorio (UE e altre organizzazioni internazionali). Per la Palestina ci si chiede
se le autorità sono effettivamente in grado di governare sui territori a essa
sottoposti sulla base degli accordi stabiliti con l’Israele, in alcuni territori c’è una
forte presenza israeliana, in altri l’attività di governo è svolto da gruppi politici vicini
ad associazioni terroristiche (Amass), anche se entrambi vengono riconosciuti
come Stati da altri Stati.
Stati Falliti, non in senso economico ma nel senso non in grado di esercitare il
potere di governo come la Somalia negli anni 90 o la Serra Leone, e in teoria non
poteva essere considerato uno stato sovrano ma di fatto è rimasto membro
dell’ONU (tra le condizioni necessari è obbligatorio essere uno stato per farne
parte), ma da un punto di vista giuridico non lo è più- il criterio dell’effettività è
interpretato in modo rigoroso se si forma u nuovo stato, mentre per i fail state in
modo meno rigoroso per evitare che manchi la continuità del potere, per evitare che
venga occupato da altri stati e aspettando che s istauri un nuovo governo;
Indipendenza o sovranità esterna (apparato di governo effettivo e indipendente);
• uno stato è indipendente quando ha un ordinamento giuridico originario, che
affonda in sé stesso le proprie radici, con la propria costituzione e non prende
fondamenti da altri ordinamenti giuridici. Gli stati membri degli stati federali, tipo gli
stati dell’USA che nonostante godano del primo punto non sono indipendenti,
perché i loro ordinamenti giuridici traggono la propria forza da quello generale, la
loro condotta è quindi da imputarsi allo stato federale, idem per le regioni. In alcuni
casi si ritiene mancante questo punto perché la soggettività di uno stato cede il
passo all’effettività di governo di un altro stato, per esempio la Repubblica Turco-
Cipriota, caso Loizzidou contro Turchia, un individuo può citare in giudizio il proprio
stato alla corte di Strasburgo, la tipa aveva dei terreni nella parte nord che dopo la
divisione sono rimaste la e non poteva più usarle, il ricorso però non era
ammissibile in quanto il nuovo stato non era parte della Ue e quindi non aveva
accettato le normative della corte europea dei diritti dell’uomo, lei propone il ricorso
contro la Turchia perché il governo turco cipriota è un governo fantoccio perché il
vero potere è esercitato dalle autorità turche, lo stesso discorso vale per la
Moldavia. Il governo fantoccio sono l’eccezione, cioè uno stato che apparentemente
esercita una funzione ed in realtà no, generalmente vale la regola di indipendenza
assoluta. Iraq è un po’ diverso perché ci sono dei gruppi insorti che si insediano con
una certa continuità un’area territoriale.
Bisogna concentrare l’attenzione sull’apparato di governo tenendo a mente questi due
punti (e le debite eccezioni), ma ci sono altre condizioni? Per parlare di Statualita è
necessario il riconoscimento degli altri stati facenti parte della comunità?
Diverse teorie:
-Il riconoscimento ha valore costitutivo della soggettività internazionale dello stato, quindi
condizione necessaria,
-il riconoscimento non è costitutivo ma dichiarativo, cioè senza valore giuridico ma con
valore politico, uno stato può essere un soggetto internazionale senza essere riconosciuto
e viceversa. Questa teoria surclassa la prima ed è quella accettata in via generale.
La soggettività internazionale è una condizione erga homnes, indipendentemente dal
riconoscimento.
Ci sono stati che godono di soggettività internazionale ma che non sono democratici, non
sono riconosciuti come stati da altri, non rispettano i diritti umani e sono minacciosi per la
situazione di pace ecc., ma presentano entrambi i due punti precedenti (soggettività e
indipendenza). In genere gli stati occidentali valutano se riconoscere un nuovo stato
oppure no sul piano democratico, rispetto diritti umani e il rispetto della condizione di pace.
11/10/16
I popoli in quanto tali, cioè governati contrapposti ai governanti sono effettivamente
soggetti del diritto internazionale?
Prendiamo in considerazione il diritto dei popoli all’auto-determinazione.
Cosa significa auto-determinazione dei popoli?
I popoli, anzitutto, non sono da considerarsi soggetti del diritto internazionale.
L’espressione “auto-determinazione” dei popoli può essere utilizzata in due diverse
accezioni che dobbiamo tenere distinti. Da un lato c’è l’autodeterminazione intesa come
“esterna” e, dall’altro, c’è la auto-determinazione “interna”.
La prima accezione, “autodeterminazione esterna”, è quella tipologia di
autodeterminazione intesa in senso giuridico. Quando parliamo di autodeterminazione
esterna, noi, ci riferiamo ad una serie di ipotesi ben delimitate. Ci riferiamo
sostanzialmente a 3 ipotesi:
popolo soggetto a dominazione coloniale (la norma nasce con riferimento
• prevalente a questa ipotesi);
popoli soggetti ad occupazione militare straniera, tenendo presente che questa
• fattispecie è molto limitata. L’occupazione straniera, per essere rilevante, deve
essere successiva al momento in cui la norma si è affermata. L’autodeterminazione
esterna può essere fatta valere se e solo se l’occupazione è avvenuta dopo il 1945
(Occupazione USA in Iraq nel 2003);
popoli soggetti ad apartheid e a regimi di segregazione razziale.
•
Consideriamo però alcuni esempi.
Il primo caso è già stato evocato citando il Kosovo.
Si può ritenere che i kosovari avessero un diritto all’auto-determinazione esterna? È vero
che alcuni studiosi hanno, in relazione a questo caso, ipotizzato l’ipotesi della “secessione
rimedio”. Non c’è mai stato un regime militare e tantomeno un regime di segregazione ma,
la popolazione dei kosovari è stata vittima di dilazione dei diritti umani del governo di
Belgrado di Slobodan Milošević. Questa è una posizione, però, che sicuramente deve
essere cauta. La tesi della “situazione rimedio” è stata proposta sia per il Kossovo ma
anche, in un certo senso, può essere applicata al caso della Crimea seppur non vi sia mai
stata alcuna occupazione militare di Kiev o alcun violazione dei diritti umani.
L’auto-determinazione dei popoli è fortemente stata pubblicizzata dalla carta delle Nazioni
Unite e dalla Corte Internazionali di Giustizia (in alcuni pareri e, addirittura, in alcune
sentenze, come quella del 1995 su Timor-Leste, la corte è arrivata a affermare che
l’autodeterminazione è uno dei principi fondamentali del diritto internazionale
contemporaneo). L’auto-determinazione dei popoli con accezione esterna ha una
chiarissima connotante giuridica.
L’altra accezione dell’autodeterminazione è quello inerente alla “autodeterminazione
interna”. In questo caso ci si riferisce al diritto di un popolo ad avere un governo che lo
rappresenti. Essa, più che sul piano giuridico, si colloca sul piano della politica.
Arriviamo ora a chiederci se, considerato il valore giuridico dell’autodeterminazione
esterna, si può dedurre che i popoli, giacché tituberai di un diritto, possono essere
considerati come titolare di un diritto. Tutti i diritti e i rapporti giuridici che derivano
dall'autodeterminazione esterna derivano dagli stati. Nel caso in cui un territorio non
conceda l'autodeterminazione si ritiene che gli altri stati debbano e possano sanzionarlo.
Essi sono inoltre tenuti ad assistere il popolo che lotta per l’autodeterminazione. Uno stato,
infatti, non può appoggiare un movimento insurrezionale, cioè un movimento che lotta con
il legittimo potere ma, nella casista in cui vi dovesse essere un “movimento di liberazione
nazionale”, invece, l’appoggio di governi stranieri è accettato.
I popoli non sono soggetti a diritto internazionale ma, semmai, sono considerati come
beneficiari del diritto internazionale. I rapporti giuridici che discendono da questa norma
sono pur sempre dei rapporti tra stati.
Coloro i quali lottano per l’autodeterminazione, inoltre non possono essere considerati
come terroristi internazionali, bensì come “freedom fighters”. Un argomento analogo lo
possiamo anche applicare ad altre gruppi umani, la cui tutela è prevista anche da alcune
leggi di diritto internazionali, come le minoranze etniche e/o gli indigeni. Essi, no, non
possono essere considerati come soggetti del diritto umano. Le norme che regolano loro
sono norme tra stati.
12/10/16
I popoli non sono soggetti del diritto internazionale, così come minoranze o popolazione
indigene.
Organizzazioni internazionali sono la seconda grande categorie del diritto internazionale,
tipo Unione Europea e l’ONU.
-Nozioni storiche e sistematizzazione del quadro attuale;
-caratteristiche particolari e definizione e aspetti principali;
-aspetto riguardante la dialettica tra gli interessi dei singoli stati membri e gli interessi
generali;
-soggettività internazionale.
Le organizzazioni internazionali sono intergovernative, perché composte da Stati membri
(quindi ONG escluse).
Il fenomeno delle organizzazioni internazionale è recente, molto di più rispetto alla
comunità internazionale (1648), parliamo del XIX secolo dove nascono i primi due tipi di
organizzazioni internazionali cioè le commissioni fluviali ad esempio quelle del Reno o del
Danubio che si occupano della gestione della navigazione su fiumi che attraversano più
stati, oppure unioni amministrative come l’unione postale internazionale, l’unione
meteorologica mondiale ecc. che affrontano tematiche che riguardano la cooperazione
internazionale tra diversi stati.
Una prima fase di sviluppo significativo si registra tra le 2 guerre mondiali, quando viene
istituita (sulla carta) la Società delle Nazioni che ha fini molto più ambiziosi rispetto ai
precedenti, un carattere meno tecnico e più politico, con finalità rivolte al mantenimento
della pace.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale questo fenomeno ha uno straordinario
sviluppo, con la nascita dell’ONU nel 1945 ed un successivo moltiplicarsi fino ad oggi tanto
che è difficile sistematizzarle.
Due criteri possono aiutarci nell’opera di categorizzazione anche se lasciano qualche
perplessità in merito alla classificazione:
- il primo distingue tra quelle a vocazione universale e quelle regionali, cioè la membership
è limitato a chi fa parte di una determinata zona geopolitica o continentale;
-il secondo criterio distingue tra quelle di carattere politico e competenze ampie ed estese
a tematiche più ampie e quelle di carattere tecnico che hanno finalità più puntuali.
Le quattro suddivisioni possono essere intrecciate tra di loro:
Organizzazione Universale a carattere politico è l’ONU;
• Organizzazione universale a carattere tecnico è il Fondo Monetario oppure la
• Banca Mondiale sono persone giuridiche diverse dall’ONU anche se sono a essa
collegate, cioè sono istituti specializzati di carattere tecnico (UNESCO, FAO ecc.)
che sono diversi dagli organismi interni ad essa (UNICEF ecc.) che sono interni ad
esso in senso stretto e si classificano come organi sussidiari.
Organizzazione Regionale a carattere politico la Nato può essere un esempio
• ma la sua finalità è tanto politico quanto tecnico perché ha come finalità la difesa
che è un oggetto sociale riconosciuto ma ha anche finalità puntuali, inoltre si può
dubitare del suo stesso essere organizzazione; Un esempio può essere la Lega
Araba, l’Unione Monetaria Europea, il Consiglio d’Europa (molti più membri
dell’UE), l’OPEC, NAFTA (associazione nord americana per il libero scambio Stati
Uniti Canada Messico anche se ha carattere tecnico), OMC (obbiettivo di
consentire il libero scambio ecc. argomento che ha una forte connotazione tecnica
e politica) ed altre che traggono ispirazione
dall’UE e partano da un dato economico per allargarsi ad altri ambiti più politici;
Organizzazione Regionale a carattere tecnico.
•
DEFINIZIONE:
Un’organizzazione internazionale è un’associazione volontaria di soggetti del diritto
internazionale (1), costituita mediante atti internazionali e disciplinata nel rapporto tra le
parti da norme di diritto internazionale (2), che si concreta in un ente a carattere stabile
dotato di un proprio ordinamento giuridico e propri organi (3) attraverso i quali attua finalità
comuni dei consociati mediante l’esplicazione di particolari funzioni e l’esercizio dei poteri
Cit.
che le sono stati conferiti (4) Sereni.
La prima parte della definizione fa riferimento ai soggetti del diritto internazionale, i membri
di queste organizzazioni sono soggetti internazionali e quindi Stat
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