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05/10/16

Diritto Internazionale

Parte I

Individuare i soggetti dell’ordinamento Internazionale, è un problema di carattere tecnico-

giuridico chi sono i membri della comunità internazionale?

Domanda che può essere posta sia al giurista che allo studioso di relazioni internazionali.

Per uno sono coloro che sono soggetti dal punto di vista tecnico giuridico (no le

organizzazioni non governative anche se partecipano e sono membri della comunità),

mentre il secondo dà risposte più ampie e dettagliate. C’è una differenza tra l’essere

soggetti in senso tecnico e partecipare alle relazioni internazionali.

I soggetti sono coloro i quali sono titolari di diritti e obblighi posti dalle norme di

quell’ordinamento, cioè dall’insieme di leggi titolarità dei diritti e doveri posti dalle norme

del diritto internazionale, le ONG non ne sono titolari anche se partecipano alle relazioni

internazionali (sono attori e non soggetti).

Gli Stati sono i soggetti per eccellenza del diritto internazionale e fino alla seconda

guerra mondiale erano ritenuti gli unici, cioè la comunità internazionale, intesa composta

da stati sovrani che ha una data di nascita, cioè 1648 (dp guerra di 30 anni).

Dopo si sono aggiunte anche le organizzazioni a finalità governative e anche gli individui

per alcuni aspetti, il discorso si è complicato

In che senso gli stati sono soggetti al diritto internazionale? Tipo la Palestina o il Kosovo.

Abbiamo due “tipologie di stati”:

Stato-Comunità: comunità umana stanziata su un territorio soggetta ad un governo

• e leggi che la tengono unita, attenzione sulla comunità umana;

Stato-Organizzazione: insieme degli organi che esercitano il potere di governo su

• una comunità territoriale.

La nozione che viene in rilievo per il diritto internazionale è lo Stato-Apparato

(organizzazione) problema della responsabilità internazionale e quando sorge, il

comportamento per essere imputato ad uno stato deve essere azione prodotta da uno dei

suoi organi/istituzioni, non di un individuo.

Diverse violazioni possibili del diritto internazionale: sentenza del 2012 in una controversia

Italia vs Germania l’Italia è stata accusata perché non aveva riconosciuto l’immunità dello

stato tedesco, cioè i giudici non avevo riconosciuto l’immunità nelle loro sentenze.

Lo Stato-Apparato include enti di natura pubblica (locali e regionali) che possono avere

personalità distinte da quelle degli stati ma da un punto di vista internazionale si

conformano, cioè se una regione fa una legge che viola il diritto internazionale, è come se

lo avesse violato l’intero stato. Qualunque organo tramite il quale si esercita il potere di

governo fa parte dello stato. In senso classico siamo soliti dire che lo Stato è composto da

un popolo, territorio e governo.

Il territorio è una terra delimitata da confini, se di uno stato non è certo che siano definiti e

non contestabili, infatti gli stati spesso insorgono su questioni relative alle delimitazioni,

come spesso avviene in area marina. Per il diritto internazionale non importano quanto

esso sia vasto, sono riconosciuti anche i micro stati (principato di Monaco, Andorra ecc).

Il popolo è costituito (per la maggior parte) da persone dotate di cittadinanza, ma anche

chi è possessore di quella di un altro stato oppure apolidi, le regole della cittadinanza non

competono al diritto internazionale, hanno diritto statale, che può essere attribuito o

revocato.

Due condizioni devono essere soddisfatte per essere soggetti di questo diritto:

Effettività o Sovranità interna, cioè l’effettivo esercizio del potere di governo sulla

• comunità interna (territoriale); alcuni esempi storici in cui questo dettaglio mancava:

alcuni governi clandestini o in esilio stanziati in un territorio diverso durante la

seconda guerra mondiale, ad esempio quelli stanziati a Londra che venivano

riconosciuti dagli USA come governi ma di fatto non esercitavano nessuna politica

su nessun territorio. Caso Arafat, leader del movimento di liberazione nazionale

della Palestina e aveva sede a Tunisi e voleva porsi come organo di governo nella

Palestina anche se di fatto non aveva potere sulla comunità, la corte di cassazione

si espresse dicendo di no alla domanda se egli potesse essere considerato come

un capo di stato e dotato di tutte le immunità perché manca del criterio

dell’effettività. Questo fa dubitare anche della soggettività di Kosovo e Palestina,

perché nel primo caso esso ancora oggi sono presenti organizzazioni internazionali

che contribuiscono in modo importante all’amministrazione del potere di governo

nel territorio (UE e altre organizzazioni internazionali). Per la Palestina ci si chiede

se le autorità sono effettivamente in grado di governare sui territori a essa

sottoposti sulla base degli accordi stabiliti con l’Israele, in alcuni territori c’è una

forte presenza israeliana, in altri l’attività di governo è svolto da gruppi politici vicini

ad associazioni terroristiche (Amass), anche se entrambi vengono riconosciuti

come Stati da altri Stati.

Stati Falliti, non in senso economico ma nel senso non in grado di esercitare il

potere di governo come la Somalia negli anni 90 o la Serra Leone, e in teoria non

poteva essere considerato uno stato sovrano ma di fatto è rimasto membro

dell’ONU (tra le condizioni necessari è obbligatorio essere uno stato per farne

parte), ma da un punto di vista giuridico non lo è più- il criterio dell’effettività è

interpretato in modo rigoroso se si forma u nuovo stato, mentre per i fail state in

modo meno rigoroso per evitare che manchi la continuità del potere, per evitare che

venga occupato da altri stati e aspettando che s istauri un nuovo governo;

Indipendenza o sovranità esterna (apparato di governo effettivo e indipendente);

• uno stato è indipendente quando ha un ordinamento giuridico originario, che

affonda in sé stesso le proprie radici, con la propria costituzione e non prende

fondamenti da altri ordinamenti giuridici. Gli stati membri degli stati federali, tipo gli

stati dell’USA che nonostante godano del primo punto non sono indipendenti,

perché i loro ordinamenti giuridici traggono la propria forza da quello generale, la

loro condotta è quindi da imputarsi allo stato federale, idem per le regioni. In alcuni

casi si ritiene mancante questo punto perché la soggettività di uno stato cede il

passo all’effettività di governo di un altro stato, per esempio la Repubblica Turco-

Cipriota, caso Loizzidou contro Turchia, un individuo può citare in giudizio il proprio

stato alla corte di Strasburgo, la tipa aveva dei terreni nella parte nord che dopo la

divisione sono rimaste la e non poteva più usarle, il ricorso però non era

ammissibile in quanto il nuovo stato non era parte della Ue e quindi non aveva

accettato le normative della corte europea dei diritti dell’uomo, lei propone il ricorso

contro la Turchia perché il governo turco cipriota è un governo fantoccio perché il

vero potere è esercitato dalle autorità turche, lo stesso discorso vale per la

Moldavia. Il governo fantoccio sono l’eccezione, cioè uno stato che apparentemente

esercita una funzione ed in realtà no, generalmente vale la regola di indipendenza

assoluta. Iraq è un po’ diverso perché ci sono dei gruppi insorti che si insediano con

una certa continuità un’area territoriale.

Bisogna concentrare l’attenzione sull’apparato di governo tenendo a mente questi due

punti (e le debite eccezioni), ma ci sono altre condizioni? Per parlare di Statualita è

necessario il riconoscimento degli altri stati facenti parte della comunità?

Diverse teorie:

-Il riconoscimento ha valore costitutivo della soggettività internazionale dello stato, quindi

condizione necessaria,

-il riconoscimento non è costitutivo ma dichiarativo, cioè senza valore giuridico ma con

valore politico, uno stato può essere un soggetto internazionale senza essere riconosciuto

e viceversa. Questa teoria surclassa la prima ed è quella accettata in via generale.

La soggettività internazionale è una condizione erga homnes, indipendentemente dal

riconoscimento.

Ci sono stati che godono di soggettività internazionale ma che non sono democratici, non

sono riconosciuti come stati da altri, non rispettano i diritti umani e sono minacciosi per la

situazione di pace ecc., ma presentano entrambi i due punti precedenti (soggettività e

indipendenza). In genere gli stati occidentali valutano se riconoscere un nuovo stato

oppure no sul piano democratico, rispetto diritti umani e il rispetto della condizione di pace.

11/10/16

I popoli in quanto tali, cioè governati contrapposti ai governanti sono effettivamente

soggetti del diritto internazionale?

Prendiamo in considerazione il diritto dei popoli all’auto-determinazione.

Cosa significa auto-determinazione dei popoli?

I popoli, anzitutto, non sono da considerarsi soggetti del diritto internazionale.

L’espressione “auto-determinazione” dei popoli può essere utilizzata in due diverse

accezioni che dobbiamo tenere distinti. Da un lato c’è l’autodeterminazione intesa come

“esterna” e, dall’altro, c’è la auto-determinazione “interna”.

La prima accezione, “autodeterminazione esterna”, è quella tipologia di

autodeterminazione intesa in senso giuridico. Quando parliamo di autodeterminazione

esterna, noi, ci riferiamo ad una serie di ipotesi ben delimitate. Ci riferiamo

sostanzialmente a 3 ipotesi:

popolo soggetto a dominazione coloniale (la norma nasce con riferimento

• prevalente a questa ipotesi);

popoli soggetti ad occupazione militare straniera, tenendo presente che questa

• fattispecie è molto limitata. L’occupazione straniera, per essere rilevante, deve

essere successiva al momento in cui la norma si è affermata. L’autodeterminazione

esterna può essere fatta valere se e solo se l’occupazione è avvenuta dopo il 1945

(Occupazione USA in Iraq nel 2003);

popoli soggetti ad apartheid e a regimi di segregazione razziale.

Consideriamo però alcuni esempi.

Il primo caso è già stato evocato citando il Kosovo.

Si può ritenere che i kosovari avessero un diritto all’auto-determinazione esterna? È vero

che alcuni studiosi hanno, in relazione a questo caso, ipotizzato l’ipotesi della “secessione

rimedio”. Non c’è mai stato un regime militare e tantomeno un regime di segregazione ma,

la popolazione dei kosovari è stata vittima di dilazione dei diritti umani del governo di

Belgrado di Slobodan Milošević. Questa è una posizione, però, che sicuramente deve

essere cauta. La tesi della “situazione rimedio” è stata proposta sia per il Kossovo ma

anche, in un certo senso, può essere applicata al caso della Crimea seppur non vi sia mai

stata alcuna occupazione militare di Kiev o alcun violazione dei diritti umani.

L’auto-determinazione dei popoli è fortemente stata pubblicizzata dalla carta delle Nazioni

Unite e dalla Corte Internazionali di Giustizia (in alcuni pareri e, addirittura, in alcune

sentenze, come quella del 1995 su Timor-Leste, la corte è arrivata a affermare che

l’autodeterminazione è uno dei principi fondamentali del diritto internazionale

contemporaneo). L’auto-determinazione dei popoli con accezione esterna ha una

chiarissima connotante giuridica.

L’altra accezione dell’autodeterminazione è quello inerente alla “autodeterminazione

interna”. In questo caso ci si riferisce al diritto di un popolo ad avere un governo che lo

rappresenti. Essa, più che sul piano giuridico, si colloca sul piano della politica.

Arriviamo ora a chiederci se, considerato il valore giuridico dell’autodeterminazione

esterna, si può dedurre che i popoli, giacché tituberai di un diritto, possono essere

considerati come titolare di un diritto. Tutti i diritti e i rapporti giuridici che derivano

dall'autodeterminazione esterna derivano dagli stati. Nel caso in cui un territorio non

conceda l'autodeterminazione si ritiene che gli altri stati debbano e possano sanzionarlo.

Essi sono inoltre tenuti ad assistere il popolo che lotta per l’autodeterminazione. Uno stato,

infatti, non può appoggiare un movimento insurrezionale, cioè un movimento che lotta con

il legittimo potere ma, nella casista in cui vi dovesse essere un “movimento di liberazione

nazionale”, invece, l’appoggio di governi stranieri è accettato.

I popoli non sono soggetti a diritto internazionale ma, semmai, sono considerati come

beneficiari del diritto internazionale. I rapporti giuridici che discendono da questa norma

sono pur sempre dei rapporti tra stati.

Coloro i quali lottano per l’autodeterminazione, inoltre non possono essere considerati

come terroristi internazionali, bensì come “freedom fighters”. Un argomento analogo lo

possiamo anche applicare ad altre gruppi umani, la cui tutela è prevista anche da alcune

leggi di diritto internazionali, come le minoranze etniche e/o gli indigeni. Essi, no, non

possono essere considerati come soggetti del diritto umano. Le norme che regolano loro

sono norme tra stati.

12/10/16

I popoli non sono soggetti del diritto internazionale, così come minoranze o popolazione

indigene.

Organizzazioni internazionali sono la seconda grande categorie del diritto internazionale,

tipo Unione Europea e l’ONU.

-Nozioni storiche e sistematizzazione del quadro attuale;

-caratteristiche particolari e definizione e aspetti principali;

-aspetto riguardante la dialettica tra gli interessi dei singoli stati membri e gli interessi

generali;

-soggettività internazionale.

Le organizzazioni internazionali sono intergovernative, perché composte da Stati membri

(quindi ONG escluse).

Il fenomeno delle organizzazioni internazionale è recente, molto di più rispetto alla

comunità internazionale (1648), parliamo del XIX secolo dove nascono i primi due tipi di

organizzazioni internazionali cioè le commissioni fluviali ad esempio quelle del Reno o del

Danubio che si occupano della gestione della navigazione su fiumi che attraversano più

stati, oppure unioni amministrative come l’unione postale internazionale, l’unione

meteorologica mondiale ecc. che affrontano tematiche che riguardano la cooperazione

internazionale tra diversi stati.

Una prima fase di sviluppo significativo si registra tra le 2 guerre mondiali, quando viene

istituita (sulla carta) la Società delle Nazioni che ha fini molto più ambiziosi rispetto ai

precedenti, un carattere meno tecnico e più politico, con finalità rivolte al mantenimento

della pace.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale questo fenomeno ha uno straordinario

sviluppo, con la nascita dell’ONU nel 1945 ed un successivo moltiplicarsi fino ad oggi tanto

che è difficile sistematizzarle.

Due criteri possono aiutarci nell’opera di categorizzazione anche se lasciano qualche

perplessità in merito alla classificazione:

- il primo distingue tra quelle a vocazione universale e quelle regionali, cioè la membership

è limitato a chi fa parte di una determinata zona geopolitica o continentale;

-il secondo criterio distingue tra quelle di carattere politico e competenze ampie ed estese

a tematiche più ampie e quelle di carattere tecnico che hanno finalità più puntuali.

Le quattro suddivisioni possono essere intrecciate tra di loro:

Organizzazione Universale a carattere politico è l’ONU;

• Organizzazione universale a carattere tecnico è il Fondo Monetario oppure la

• Banca Mondiale sono persone giuridiche diverse dall’ONU anche se sono a essa

collegate, cioè sono istituti specializzati di carattere tecnico (UNESCO, FAO ecc.)

che sono diversi dagli organismi interni ad essa (UNICEF ecc.) che sono interni ad

esso in senso stretto e si classificano come organi sussidiari.

Organizzazione Regionale a carattere politico la Nato può essere un esempio

• ma la sua finalità è tanto politico quanto tecnico perché ha come finalità la difesa

che è un oggetto sociale riconosciuto ma ha anche finalità puntuali, inoltre si può

dubitare del suo stesso essere organizzazione; Un esempio può essere la Lega

Araba, l’Unione Monetaria Europea, il Consiglio d’Europa (molti più membri

dell’UE), l’OPEC, NAFTA (associazione nord americana per il libero scambio Stati

Uniti Canada Messico anche se ha carattere tecnico), OMC (obbiettivo di

consentire il libero scambio ecc. argomento che ha una forte connotazione tecnica

e politica) ed altre che traggono ispirazione

dall’UE e partano da un dato economico per allargarsi ad altri ambiti più politici;

Organizzazione Regionale a carattere tecnico.

DEFINIZIONE:

Un’organizzazione internazionale è un’associazione volontaria di soggetti del diritto

internazionale (1), costituita mediante atti internazionali e disciplinata nel rapporto tra le

parti da norme di diritto internazionale (2), che si concreta in un ente a carattere stabile

dotato di un proprio ordinamento giuridico e propri organi (3) attraverso i quali attua finalità

comuni dei consociati mediante l’esplicazione di particolari funzioni e l’esercizio dei poteri

­Cit.

che le sono stati conferiti (4) Sereni.

La prima parte della definizione fa riferimento ai soggetti del diritto internazionale, i membri

di queste organizzazioni sono soggetti internazionali e quindi Stat

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mirgifra1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.
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