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ESEMPI

Convenzioni universali generali → patto internazionale sui diritti politici e civili –

a.

patto internazionale sui diritti economici sociale e culturale

Convenzione regionale settoriali → CEDU (convenzione europea)

b. Convenzione universale settoriale → convenzione contro ogni forma di

c.

discriminazione a danno della donna, convenzione contro la tortura

Convenzione regionale settoriale → convenzione europea contro la tortura

d.

Nel quadro delle nazioni unite vi sono due organi sussidiari che si occupano di diritti

umani:

• Alto commissario delle nazioni unite per i diritti umani → creato con una risoluzione

dell’assemblea generale e che opera all’interno del segretariato generale

• Consiglio per i diritti umani → creato nel 2005/2006 dall’assemblea generale

venendo a sostituire un precedente organo creato dal consiglio economico e sociale

ovvero la commissione per i diritti umani.

Ciò che accomuna i due organi, la commissione prima e il consiglio oggi, è il fatto di

essere organi composti da stati.

Nel caso degli organi previsti dagli stessi trattati sui diritti umani che sono organi

formati da esperti che siedono a titolo individuale. Sono quindi organi indipendenti

rispetto agli stati capaci di porre in essere un controllo di tipo giuridico e non politico

≠ Da controllo giurisdizionale: non sono corti o organi giudiziari

ACCORDI UNIVERSALI

• accordo sui diritti civili e politici

• accordo sui diritti economici, sociali e culturali

Sono accordi con i quali è stato dato seguito alla dichiarazione universale in modo da

rendere il catalogo dei diritti inseriti al suo interno vincolante.

La dichiarazione era un testo unico; nel momento in cui si sono redatti gli accordi viene

fatta una distinzione tra i diritti civili e politici e quelli economici, sociali e culturali

→ questa scelta raffigura la situazione dell’epoca; la differenza sostanziale sta nel fatto

che i diritti civili e politici sono diritti che possono essere immediatamente fatti valere

mentre i diritti economici, sociali e culturali sono invece diritti programmatici che possono

essere gradualmente concretizzati in quanto viene richiesto uno sforzo da parte dello stato

[i diritti civili e politici esprimono i comportamenti che gli stati NON devono porre in essere

per questo sono più facilmente esigibili; diversamente quando si tratta di diritti economici

sociali e culturali come per esempio il diritto all’istruzione, ad un’alimentazione adeguata

(...) si fa riferimento a diritti programmatici e che quindi richiedono un certo periodo di

tempo per la loro realizzazione].

La separazione tra i due patti risponde anche ad un’altra ragione ovvero quella di

differenziare i rispettivi meccanismi di controllo; quando si analizza un accordo dedicato ai

diritti civili e politici troviamo due aspetti:

materiale → cioè l’enunciazione dei diritti che quel patto mira a tutelare

- procedurale → che gestisce i meccanismi di controllo volti a verificare il rispetto di

-

questi accordi da parte degli stati

questo patto prevede tre meccanismi di controllo (due previsti dal vero e proprio patto e

il terzo previsto da un protocollo facoltativo):

rapporti statali → periodicamente a ciascuno stato parte del patto è richiesto

1.

di presentare un rapporto sulla situazione degli obblighi previsti dal patto; riferisce al

comitato per i diritti (composto da 18 commissari che siedono a titolo individuale)

che esamina il rapporto e che al termine di tale esame elargisce delle

raccomandazioni allo stato stesso;

comunicazioni statali/interstatali → è prevista la possibilità che uno stato

2.

parte trasmetta al comitato una comunicazione nella quale contesta supposte

violazione del patto per opera di uno stato parte;

comunicazioni individuali → prevede che un individuo, il quale si ritenga

3.

vittima di una violazione del patto, possa trasmettere una comunicazione al

comitato per i diritti umani.

Perchè ciò possa accadere l’individuo deve prima aver esaurito tutti i ricorsi interni;

si tratta di una comunicazione e non di un ricorso in quanto si agisce in sede

giudiziaria e non giurisdizionale. Il risultato sarà infatti l’emanazione di una

constatazione e NON di una sentenza (atto di carattere raccomandatorio).

Dei tre meccanismi citati il patto sui diritti economici sociali e culturali prevede solo il primo

ovvero quello dei rapporti statali che avevano come destinatario il consiglio economico e

sociale mentre da metà dagli anni ’80 è stato creato un comitato di esperti.

Nel 2008 è stato aperto un protocollo facoltativo che ha previsto il meccanismo delle

comunicazioni interstatali e individuali ma non ha avuto particolare successo.

08/05

Diritto Internazionale Penale

È una branca del diritto internazionale, precisamente il pubblico (il contenuto del nostro

corso), e che studia il rapporto tra soggetti del diritto internazionale (stati ed organizzazioni

internazionali).

Il diritto penale pertiene agli individui, nei vari ordinamenti interni.

L’ordinamento internazionale prevede di poter giudicare gli individui e le loro azioni?

Nell’ordinamento internazionale gli stati hanno l’esclusività della funzione legislativa con

consuetudini e trattati.

Anche in ambito di funzioni d’esecuzione e di giurisdizione, gli stati hanno un ruolo molto

importante (se non esclusivo).

L’individuo non ha queste capacità.

Ma, esso è titolare di posizioni giuridiche soggettive di vantaggio, promulgate dal diritto

internazionale. Questo gli permette di presentare uno stato ad una corte internazionale,

qualora venga violato un suo diritto.

Ci sono due diversi livelli di tutela dei diritti dell’uomo: universale e regionale (continente).

Oltre ai diritti direttamente applicabili in capo al diritto, all’individui sono posti anche doveri

negativi (obblighi)?

Essere tenuti al rispetto del divieto di tortura e di crimini contro l’umanità l’individuo è

riuscito ad ottenere un piccolo spazio nel diritto internazionale, questa posizione non

aumenta di tanto il raggio di diritti ma impone agli individui dei doveri (posizioni di

svantaggio e vantaggio concesse da).

Il diritto penale internazionale è una branca dell’ordinamento interno e disciplina istituti

come l’estradizione, ecc. ed è diverso dal diritto internazionale penale e dalle posizioni che

considerano l’individuo come ricevente di obblighi.

Le norme internazionali, in questo senso, disciplinano condotte di straordinaria gravità,

che offendono la coscienza stessa dell’umanità tutta intera, e che si affermano nella

disciplina già nella prima metà del XX sec, ma che fioriscono in modo completo dopo la

seconda guerra mondiale. L’individuo è chiamato a rispondere per queste condotte.

NB: la responsabilità penale pertiene solo all’individuo e non può conoscere altri ambiti di

applicazione, mentre diversa è la responsabilità internazionale dello stato, che non può

mai essere penale!

Lo stato, ente territoriale ed apparato, non può rispondere penalmente delle proprie azioni

ad esempio, se un agente statale (o un gruppo, inserito nell’organigramma statale) violi

una norma internazionale, sul genocidio chi risponde legalmente?

Si tratta di un illecito internazionale, perché esistono sia il fattore oggettivo che quello

soggettivo.

La responsabilità internazionale ricade sullo stato, gli individui o su entrambi?

La responsabilità dello stato emerge automaticamente se sussistono entrambi gli elementi

costitutivi dell’illecito, mentre è più complicato chiarire a che titolo sorge la responsabilità

degli individui che materialmente hanno compiuto il crimine.

NB: si possono anche fare le considerazioni sulle posizioni verticiste, ad esempio ministro

esteri oppure capo polizia.

La condotta incriminata degli individui, in questo caso, non è impunita, ma rientra nella

normativa dell’ordinamento internazionale penale.

Si tratta di due tipologie di responsabilità distinte per gli individui si parla di responsabilità

penale, per lo stato no.

Questo è dovuto al fatto che lo stato è un ente fittizio (o ente territoriale), perciò necessita

di persone che compiano in modo concreto le sue azioni (i funzionari), lo stato non può

compiere dolo o azioni criminose, l’individuo può commettere tali crimini (sia in via privata

che se si rappresenta lo stato).

Lo stato non può formulare i comportamenti che accompagnano la commissione di un

reato (es. dolo, tortura, ecc.), queste azioni possono essere commesse degli individui che

rappresentano determinate funzioni, non dallo stato in modo diretto.

In questo senso, lo stato può rispondere delle proprie azioni illecite, ma in modo diverso

rispetto agli individui, seguendo quanto previsto dai Draft Articles.

Per lo stato sono previste sanzioni, danno, ripristino ecc. per esempio, ma non vi sono

“punizioni” detentive forme di responsabilità qualitativamente molto diverse tra stato e

individui.

Il diritto internazionale penale si divide in sostanziale e processuale:

• l’ambito sostanziale, riguarda quali sono le norme di diritto internazionale penale,

quindi i reati da non commettere;

• l’ambito processuale, che riguarda dove gli individui sono tenuti a rispondere delle

loro condotte? Chi è che si accerta della commissione di queste condotte? La

competenza spetta ad un giudice comune oppure internazionale? O di entrambi?

10/05

La commissione di un crimine internazionale prevede una duplice responsabilità: quella

individuale e quella dello stato.

E se a compiere i crimini sono agenti inseriti nel contesto internazionale ma che non sono

stati, cioè i non-states actors, oppure le fazioni in rivolta ed insorti?

Per esempio, l’ISIS, che è una fazione armata che controlla una porzione del territorio si

oppone al governo centrale sia siriano che iracheno, quindi è impossibile ricondurre

l’azione e le sue conseguenze penali allo stato perché manca di alcuni requisiti principali

che lo rendano tale.

Non esiste un trattato che disciplini i crimini internazionali, la materia è articolata da tante

stratificazioni che seguono il Processo di Norimberga (e di Tokyo), che fa da data di

nascita.

Infatti, in questa sede si è cercato di reprimere i crimini di guerra, quelli contro l’umanità,

l’aggressione (crimine contro la pace), la tortura e le persecuzioni, processando coloro che

erano accusati di tali crimini (quelli dell’asse).

“il crimine dei crimini”

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
104 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mirgifra1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.