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IN DEFINITIVA È UN’ATIPICITÀ DEBOLE QUELLA DEL CONTATTO SOCIALE COME FONTE

DELL’OBBLIGAZIONE, SI LIMITA SOLO AL CONTENUTO DELL’OBBLIGO DELLA

PRESTAZIONE IN CONCOMITANZA DOVE LA BUONAFEDE INTEGRA IL CONTENUTO DEL

RAPPOTO OBBLIGATORIO CON DEGLI OBBLIGHI ACCESSORI.

LA FUNZIONE DELL’OBBLIGAZIONE:

La funzione dell’obbligazione si completa con il suo adempimento, solo nel momento

in cui si estingue raggiunge il suo compito.

L’adempimento non è il comportamento dovuto dal debitore proprio per la struttura

complessa del rapporto obbligatorio, questo ha a sua volta una caratteristica di

complessità:

presuppone due elementi uno soggettivo ed oggettivo:

- Comportamento strumentale al raggiungimento dello scopo del creditore

- Soddisfazione del creditore

Senza questi due elementi non c’è adempimento.

La mora del creditore:

- ipotesi 1:

il debitore compie tutto ciò che può fare per adempiere ma il creditore non accetta,

l’obbligazione non si estingue; occorre un deposito liberatorio per estinguere

l’obbligazione altrimenti non è ancora liberato.

- Ipotesi 2:

il pagamento della prestazione non del debitore ma da un terzo, non è vero

adempimento perché in primis ci sono ipotesi in cui il creditore possa rifiutare

l’adempimento del terzo, ed in secundis non è detto che si estingua l’obbligazione

perché c’è surrogazione per esempio.

La rilevanza dell’esclusione in questa ipotesi la sussistenza dell’adempimento…. (?).

Principalmente la norma sull’incapacità del debitore ovvero l’art. 1191 c.c.

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a

causa della propria incapacità

Non è solo per un motivo letterale ma anche per la ratio stessa della norma perché

l’esistenza della ratio della norma lega ad un vincolo giuridico che rende vincolata la

capacità.

Viene in considerazione non l’incapacità del debitore ma, questa ipotesi ci da la

possibilità di verificare una diversa disciplina dell’adempimento dal puto di vista della

capacità del creditore disciplinata dall’art. 1190 c.c.

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi

non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace

L’incapacità del creditore non è ostativa dell’effetto estintivo dell’obbligazione. Si può

estinguere l’obbligazione se il debitore prova che quanto pagato sia stato rivolto a

vantaggio dell’incapace.

È una regola diversa quindi rispetto all’incapacità del debitore (che è sempre rilevante)

mentre quella del creditore è rilevante ma non sempre vincola l’adempimento.

Si applica una regola opposta o comunque diversa nel caso di offerta formale che

costituisce in mora il creditore (presupposto del successivo deposito liberatorio.

CIAMBA FRANCESCA – diritto civile

L’art. 1208 al primo requisito dice che affinché l’offerta sia valida l’offerta dev’essere

fatta al creditore o a chi sia capace di ricevere per lui.

Per l’adempimento vale una regola diversa rispetto a quella applicabile in altri casi

(offerta reale) che costituisce in mora ed è propedeutica al deposito liberatorio.

Se il creditore è incapace si potrà avere l’effetto estintivo per incapacità del creditore

basta solo provare questo.

Sono regole diverse quindi.

È importante capire se si è di fronte ad un vero e proprio adempimento o una causa di

estinzione diversa dall’adempimento.

C’è adempimento quando concorrono il comportamento strumentale del debitore ed il

risultato.

Se vi è un solo comportamento non c’è adempimento.

L’affermazione potrebbe essere apparentemente contraddetta dall’art. 1218 in

materia di inadempimento perché questo sembra descrivere in termini soggettivi

l’adempimento dell’obbligazione.

Afferma: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta”.

Sembra che la norma nel non disciplinare l’adempimento lo veda come un rovescio

della medaglia dello stesso che si configura come un comportamento del debitore. Al

contrario quindi può emergere che questa norma contiene un elemento soggettivo ma

in realtà non è cosi.

Tutte le tipologie di adempimento sono accomunate dal fatto che il creditore non

ottiene il risultato che aveva diritto di ottenere. Questo è pacifico quando

l’adempimento corrisponde ad impossibilità della prestazione per cause imputabili al

debitore ma anche nei casi di adempimento inesatto (questo avviene quando il

risultato ottenuto dal creditore non è conforme a quando aveva diritto di ottenere).

L’inadempimento presuppone un danno ed anche delle conseguenze nella parte ….

Anche la norma del 1218 porta a presupporre che servono i due elementi

dell’adempimento

11 febbraio

Adempimento obbligazione: obbligazione nasce per essere estinta e in questo modo

realizza il proprio scopo.

Teoria mista dell’obbligazione emerge che perché si abbia adempimento

dell’obbligazione devono esserci due requisiti/elementi: adempimento non si risolve

nel mero comportamento dovuto del debitore ma quando questo determina un

risultato che soddisfa l’interesse del creditore.

Mora credendi: debitore offre prestazione al creditore che la rifiuta. Non si estingue,

non c’è adempimento, occorre un atto successivo (deposito) -> causa diversa

dall’adempimento.

Art 1190 se pagamento fatto al creditore capace di riceverlo non libera il debitore se ..

Diverso dal 1191 ‘irrilevanza’

Capacitò del creditore nel momento in cui viene fatta l’offerta art 1308 n 1 necessaria

che sia fatta al creditore capace di ricevere, quindi l’incapacità di ricevere impedisce

sempre la validità dell’offerta.

NATURA DELL’ADEMPIMENTO

Questione rilevante anche oggi, anche se meno rispetto al codice precedente

CIAMBA FRANCESCA – diritto civile

Prima considerazione nel codice del 1865 si discuteva se per provare l’adempimento

dell’obbligazione ilo debitore dovesse sottostare ai medesimi limiti previsti per la

prova testimoniale della conclusione del contratto.

Questo codice poneva dei limiti per la prova testimoniale e ci si chiedeva se valessero

anche per la prova dell’adempimento.

Si discuteva della natura dell’adempimento, si poneva la questione se l’adempimento

fosse un contratto o no (posta comunque la bilateralità debitore creditore e

pagamento e accettazione pagamento).

Il problema è superato ora -> una norma espressa ha esteso all’adempimento le

norme stabilite per la prova testimoniale al contratto: art 2726

Nel codice vigente c’è una norma ch esclude che l’adempimento sia contratto e atto

negoziale -> 1191 cc

Contratto e il negozio sono atti esercizio di

autonomia/autodeterminazione/libertà contrattuale mentre l’adempimento è

un atto dovuto.

Perché nel codice vecchio non c’era una norma come il 1191 e la questione non era

dibattuta? Perché in quel codice tra le figure di adempimento dell’obbligazione

assumeva un ruolo importante il pagamento traslativo non era contemplato il

principio consensualistico. Il contratto non trasferiva direttamente la proprietà, ma

faceva sorgere un obbligo di trasferire, attraverso l’adempimento di quell’obbligo con

un successivo negozio traslativo avveniva l trasferimento della proprietà. Ci si

chiedeva se questo pagamento/adempimento fosse un contratto o no.

Nel codice di oggi invece permangono della ipotesi di pagamento traslativo, che non

scopare completamente. (ipotesi residuali)

Mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili mandatario ne diventa

proprietario, ha concluso il contrato in nome proprio, anche se per conto del

mandante.

Legato di cosa altrui altro esempio

Tutte le volte in cui una parte concluda un contratto in adempimento di un obbligo di

contrarre, per esempio un obbligo nascente da un contratto preliminare.

Siamo di fronte a un adempimento di un obbligo attraverso un manifestazione di

volontà che ha per oggetto il trasferimento di proprietà.

Secondo una teoria si tratta di atti che, dal punto di vista, funzionale sono atti dovuti

(funzione di adempiere obbligazione) mentre dal punto di vista strutturale sono

manifestazioni si volonta e quindi, a differenza di altre ipotesi di adempimento in

questi caso rilevano i vizi della volontà.

Questa testi fa prevalere l’aspetto strutturale

Cosa succede se un soggetto rifiuta di adempiere l’obbligo? 2932 giudice si sostituisce

alle partoi. Questo significa però che la volontà delle parti è fungibile.

Precisazione: deve essere esatto adempimento. È vero che il debitore può essere

incapace ma nel omento in cui adempie un obbligo validamente sorto.

Pagamento traslativo è un negozio dal punto di vista strutturale e questo comporta

che si applichino alcune norme. Trova applicazione la norma sulla clausola

negoziale/del contratto. Il contratto per essere valido deve avere una causa -> la

ragione sta nell’obbligo precedente. È un negozio solvendi causa con causa solutoria,

a causa sta nell’obbligo al quale il pagamento da adempimento/esecuzione

Negozio traslativo privo di causa -> quindi nullo

Incapacità del debitore sia solo quella legale o anche quella naturale

Opinione corrente: sono rilevanti entrambi

CIAMBA FRANCESCA – diritto civile

Qualcuno ritiene che la teoria dell’adempimento come atto negoziale si basa anche su

un idea secondo la quale, nell’adempiere il debitore, deve aver un animus solvendi

(fatto con la volontà di adempiere e la deve anche dichiarare questa volontà) di

adempiere.

18 febbraio

Incapacità del creditore: 1190 cc se creditore è capace il debitore non ‘ liberato se non

prova che quanto è stato riportato è stato rivolto a vantaggio del creditore. Questo

significa che dove il debitore fornisce la priva è liberato e quindi l’adempimento è

valido e efficace

È vero che l’incapacità del creditore ha una sua rilevanza e può impedire l’efficacia del

pagamento, ma questa rilevanza impeditiva dell’estinzione dell’obbligazione non è

assoluta/necessaria dipende da caso per caso, da quello che si verifica

successivamente all’adempimento

Non è quindi condizione di efficacia.

Confronto per differenza

Dettagli
A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescaaciamba di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Albanese Antonio.