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MERCATO DEL LAVORO
Diritto del lavoro cerca di occuparsi anche delle fasi precedenti (prodromiche) prima della stipula del contratto, dell'inizio del rapporto di lavoro. Posto dove si incontrano domanda di lavoro e offerta di lavoro.
Domanda = numero di persone propense a voler svolgere il lavoro
Esistono altri mercati di lavoro, oltre il regolare, come nero, sommerso, non dichiarato. Nero è totalmente irregolare, si incontra in maniera totalmente informale la domanda di imprese che vogliono sfruttare l'elusione della normativa e dei rapporti di lavoro ufficiale. Si incontrano una serie di lavoratori che vogliono svolgere una prestazione (coloro che accettano lavori irregolari; rapporto di lavoro già esistente, ne cercano uno nuovo). Perché "nero"? Rapporto celato, che non esiste sulla carta, ma il datore risparmia sulla normativa fiscale come contributi e tasse.
Il mercato del lavoro cui ci riferiamo noi oggi non è questo, ma dove si incontra...
La domanda el'offerta di lavoro, in cui lo Stato interviene. Intervento che però, nel corso degli anni è diminuito sempre di più, precedentemente era accentrato, burocratico, formalistico e inefficiente; con l'affacciarsi del terzo millennio c'è stato un deciso cambio di rotta e l'intervento pubblico si è spostato dal mero collocamento ai servizi per l'impiego. Mercato del lavoro: Flessibile-> nessun intervento pubblico: - assunzioni e licenziamenti senza costi; - incontro non regolato tra domanda e offerta di lavoro; - retribuzioni stabilite dalle leggi di mercato – equilibrio spontaneo tra domanda e offerta - non esiste un life-time-job (soprattutto negli USA), colui che lavora sempre nello stesso posto per tutta la vita. Causa della bassa sindacalizzazione negli USA Controllato-> forte intervento pubblico: - assunzioni di regola a tempo indeterminato con alta stabilità dell'impiego - licenziamentiristretti e costosi- forte ingerenza dello Stato nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro- retribuzioni controllate centralmente – leggi e/o contrattazione collettiva In Italia fino agli anni '90 abbiamo avuto un mercato del lavoro controllato. Fino al '97 c'è stata un grande divieto dell'intervento privato nell'attività di mediazione, come le agenzie interinali. Flessibilità vs. controllo, Pro e Contro: PRO - Organizzazione del mercato del lavoro: - COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA: si intende il sistema che disciplina, sotto l'aspetto organizzativo e funzionale, la mediazione tra domanda (proveniente dai datori di lavoro) e offerta di lavoro (proveniente dai lavoratori). - La disciplina originaria del collocamento (L. n. 264/1949) si fondava su: - monopolio pubblico del collocamento il collocamento era una funzione pubblica a cui si accompagnava il divieto di intermediazione privata; - struttura amministrativa di controllo delmercato del lavoro incentrata su uffici di collocamento (articolazioni territoriali del Ministero del lavoro);
grande attenzione al momento dell'avviamento delle persone al lavoro;
avviamento attraverso richiesta numerica iscrizione degli aspiranti nelle liste di collocamento; formazione di graduatorie; richiesta del fabbisogno quantitativo - con indicazione delle qualifiche professionali - da parte dei datori agli uffici di collocamento;
incrocio burocratico di banche dati. Richiesta nominativa possibile solo in alcuni casi.
I lavoratori interessati dovevano andare presso gli uffici di collocamento e in un biglietto scrivevano tutte le precedenti azioni lavorative. Una volta iscritti si veniva inseriti nelle liste di collocamento, in base alla necessità di lavorare, al tempo passato rispetto all'ultima mansione lavorativa. Questo perché lo Stato cercava in ogni modo di dare un regolamento al mercato del lavoro con un nuovo contratto.
Dal lato della domanda esisteva
la cosiddetta "richiesta numerica". Il datore di lavoro poteva solo dire quanti lavoratori voleva assumere. Non era libero di assumere chi voleva e non poteva chiedere le qualifiche professionali fossero di suo interesse. Obbiettivo: Rispetto di uno standard uniforme ed essenziali delle prestazioni da dover rispettare. Questo sistema era basato su tre pilastri: 1) Monopolio pubblico del collocamento 2) Natura vincolistica del rapporto di lavoro 3) Gestione statale ed accentrata 1) MONOPOLIO PUBBLICO DEL COLLOCAMENTO: solo il soggetto pubblico si occupare di mediare tra domanda ed offerta di lavoro. I privati ne erano totalmente esclusi. (Lo Stato decideva così anche quali settori far crescere a discapito di altri). L. n. 264/1949: Divieto di mediazione privata L. n. 1369/1960: Divieto di interposizione di manodopera: "è vietato all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative,l'esecuzione dimere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatoreo dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni siriferiscono» art. 1, L. n. 1369/1960.
Il grande pericolo era il caporalato. Chiedere a conoscenti di fare da tramite per il mercato dellavoro; il problema era il compenso richiesto in cambio: il caporale. Si guadagnava molto su questaopera di intermediazione. Se per le imprese manifatturiere non era un gran problema, lo era perl'agricoltura.
Dal 2018/19 è un reato che può essere sanzionato con una reclusione da uno a sei anni, e unasanzione per ogni lavoratore da 500 a 1000 per ogni lavoratore. Perché accettano? Perché è unicaoccasione che hanno per poter vivere e sussistere.
Esiste un ulteriore caporalato: il caporalato digitale. Es. Deliveroo, Glovoo, JustEat, gli accountitaliani aprivano un account apposito con i propri
documenti e facevano svolgere la prestazione dapersone che non avevano permessi di soggiorno o irregolari, questo riceveva i compensi etratteneva una parte per colui che creava l’account.
Fine del monopolio pubblico e possibilità per le agenzie private di svolgere attività di mediazione.
Caso Job Centre: l’Italia viene condannata dalla Corte di Giustizia Europea perché «l’ufficiopubblico di collocamento è una impresa che gode di una posizione dominante che diventa abusiva,quando non essendo palesemente in grado di soddisfare la domanda esistente sul mercato dellavoro provoca una limitazione alla prestazione del servizio»
La sentenza della Corte di giustizia UE 11 dicembre 1997, ha decretato l’illegittimità del monopoliopubblico del collocamento. Ritenuto abusivo. In primo luogo, limitava la possibilità di prestareservizi, sia per le agenzie italiane che estere, non era garantito: fallimento nelle
politicheoccupazionali. Valorizzazione del privato è propedeutica alla creazione di forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori pubblici e privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro. Necessari a garantire su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni.
2) NATURA VINCOLISTICA DEL COLLOCAMENTO PUBBLICO:
L. n. 264/1949: richiesta numerica da parte del datore di lavoro all'ufficio di collocamento, indicando n di lavoratori. I lavoratori, iscritti alle liste di collocamento, venivano inseriti in una graduatoria basati sulla necessità di lavorare e sulle esperienze già inserite sul c.d. "libretto di lavoro".
L. n. 223/1991: introduce la Chiamata nominativa. Il datore sceglie un lavoratore all'interno della lista di collocamento. Doveva pescare quel nome preciso nella lista di collocamento.
L. n. 608/1996: chiamata diretta e fine della natura vincolistica del collocamento pubblico. Io, datore, posso
Scegliere chi voglio, avvisare direttamente e avvisare l'ufficio di collocamento, senza dover passare obbligatoriamente precedentemente da lui. Con questa legge si conclude la natura vincolistica del collocamento pubblico. Superare la dissociazione tra funzione di collocamento, formazione professionale e in tema di politiche attive del lavoro.
3) GESTIONE STATALE E ACCENTRATA: solo lo Stato si occupava direttamente e centralmente del collocamento dei lavoratori. Le regioni e gli enti locali erano esclusi dal sistema. Tale gestione è stata investita dalle Riforma Bassanini sul federalismo vs accentramento. L n. 59/97: Primo decentramento delle funzioni secondo il principio di sussidiarietà (possibilità di raggiungere l'obiettivo ad un livello diverso da quello precedente). D.lgs. n. 496/97: Rinnovamento del collocamento pubblico con la creazione dei servizi decentrali per l'impiego. Eliminati uffici collocamento e sostituiti con centri per l'impiego.
Primo passaggio dallo Stato alle Regioni. I c.d. servizi per l'impiego sono uffici che svolgono compiti di: - Mediazione tra domanda e offerta di lavoro - Studio e monitoraggio dei flussi occupazionali (mai realmente svolta, ma in parte, perché non avevano le reali competenze) - Politiche attive per il lavoro (Active labour market policies). Implicano corsi di formazione e riqualificazione del lavoratore per farlo rientrare nel mondo del lavoro. Prospettiva di integrazione tra politiche attive (servizi utili a consentire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro) e politiche passive del lavoro (misure di sostegno al reddito per chi è senza occupazione e alla ricerca di un impiego): valorizzazione dei servizi per l'impiego; Con il DECENTRAMENTO c'erano nuovi soggetti incaricati di gestire il collocamento dei lavoratori: Stato: ruolo di indirizzo, promozione e attività legislativa Regioni: regia, promozione e coordinamento dei servizi perL'impiego- Province: Gestione ed erogazione concreta dei servizi per l'impiego distribuiti nei capoluoghi
Un sistema fallimentare con gravi differenze tra regioni diverse. Si pensi ai diversi impieghi lavorativi dei settori nelle Regioni, una grande differenze e squilibrio. Revisione completa da parte del Jobs Act: D.lgs. n. 150/2015: Accentramento dei poteri e competenze al Ministero del Lavoro (potere di indirizzo) e ANPAL (agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro, potere di coordinare la rete di servizi per l'impiego).
RIFORMA DEI SERVIZI PER IL LAVORO (D.LGS. N. 150/2015) politiche attive che vogliono rendere chiaro il collegamento della ricerca attiva del lavoro (percorsi di riqualificazione professionale) con i vari servizi connessi: questo si lega al c.d. principio condizionalità, per avere qualcosa, il lavoratore è condizionato a determinate richieste dei centri per l'impiego. Obiettivo di coordinare le politiche attive del lavoro con
le politiche passive di sostegno al reddito;ri-centralizzazione parziale delle