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CESSIONE DEL CREDITO
Il diritto di credito è un diritto relativo (può essere fatto valere esclusivamente nei confronti di un soggetto determinato) e a contenuto patrimoniale. Come qualsiasi altro diritto, può formare oggetto di cessione. La cessione del credito, quindi, realizza un effetto giuridico opposto alla novazione soggettiva, infatti nella novazione soggettiva abbiamo una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato passivo (cambia debitore). Mentre nella cessione del credito la modificazione del rapporto obbligatorio si verifica dal lato attivo (cambia creditore) (dal cedente al cessionario). Sotto il profilo della sua struttura, la cessione del credito può avvenire sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, quindi il credito (titolarità del diritto di credito) può essere trasferito sia verso il pagamento di un corrispettivo sia a titolo gratuito. Nella cessione del credito i soggetti coinvolti sono tre: il creditore originario, detto cedente, il cessionario e il debitore.nuovo creditore, detto cessionario il debitore, detto ceduto Benché i soggetti coinvolti nella cessione del credito siano tre, l'accordo/contratto di cessione del credito da un punto di vista soggettivo ha struttura bilaterale. All'accordo di cessione non partecipa il debitore ceduto con una propria autonomadichiarazione di volontà. Perché si perfezioni l'accordo di cessione è sufficiente la volontà validamente manifestata dell'originario creditore cedente e del nuovo creditore cessionario. Il debitore ceduto non partecipa all'accordo di cessione perché la sua posizione giuridica non cambia, è tenuto ad adempiere lo stesso alla sua prestazione, non è rilevante il destinatario del pagamento all'interno dell'accordo di cessione. Gli art. 1260-1267 c.c. regolano la cessione del credito. Da un punto di vista della sua struttura soggettiva, la cessione del credito si configura con un accordo bilaterale cheSi instaura tra il creditore cedente e creditore cessionario, accordo ha un effetto reale (traslativo) in quanto trasferisce il diritto di credito dal cedente dante causa al cessionario avente causa. Il debitore è escluso dall'accordo di cessione però abbiamo anche visto che la cessione del credito coinvolge tre attori diversi.
Lo strumento giuridico attraverso cui il debitore ceduto viene reso cognito dell'avvenuta cessione del credito è la notifica, il creditore cessionario (nuovo) infatti deve notificare al debitore ceduto l'avvenuta cessione del credito. Deve indirizzargli una dichiarazione unilaterale e recettizia attraverso cui lo informa di essere divenuto il titolare del diritto di credito nei suoi confronti, quindi l'adempimento dovrà avvenire a suo favore e non più nei confronti del cedente.
La notifica svolge due funzioni, entrambe estremamente importanti: permettere al debitore di individuare il destinatario del pagamento: attraverso
la notifica il debitore ceduto è messo in condizione di sapere che il cedente non è più il titolare del diritto, e quindi che non rientra più nei destinatari del pagamento individuati dall'art. 1188, essendo diventato il destinatario del pagamento il creditore cessionario. La funzione di individuazione del destinatario del pagamento è confermata dal fatto che il debitore ceduto che in assenza di notifica paga all'originario creditore cedente invece che al nuovo creditore cessionario è liberato a meno che il cessionario non provi che il debitore ceduto aveva comunque avuto in ogni caso e in altro modo conoscenza della cessione. Il debitore ceduto è liberato perché in assenza di notifica, non essendo in grado di sapere che il creditore è cambiato, paga al creditore apparente, soggetto che ai suoi occhi legittimamente appare come creditore. Non è liberato però se, nonostante l'omessa notifica da parte del cessionario,
Aveva comunque in altro modo appreso dell'avvenuta cessione. In questo caso, anche se il cessionario non ha notificato la cessione, il debitore è in malafede perché al momento dell'atto solutorio era consapevole di ledere il diritto del titolare del diritto; rendere opponibile ai terzi l'avvenuta cessione: significa un profilo giuridico di estrema importanza, cioè quello secondo il quale "sulla base della priorità della notifica si risolve il conflitto tra più acquirenti (cessionari) del medesimo diritto di credito dallo stesso cedente". Se il diritto di credito forma oggetto di più cessioni tra più cessionari si legittima come titolare del diritto nei confronti dell'altro non colui che ha il titolo temporalmente anteriore ma colui che per primo ha notificato l'avvenuta cessione al debitore ceduto. Quindi l'opponibilità del diritto non è risolta sulla base della priorità del titolo.
(non in base a chi per primo è stato ceduto il diritto di credito)
Avendo visto come si risolve il conflitto tra più cessionari del medesimo diritto di credito, apriamo una piccola parentesi su come si risolvono i conflitti tra più acquirenti di altri beni:
Nel conflitto tra più acquirenti dello stesso bene immobile dallo stesso dante causa si impone sull'altro chi per primo trascrive nella conservatoria dei registri immobiliari il proprio acquisto (conflitto risolto sulla base della priorità della trascrizione e non della priorità del titolo d'acquisto)
Il conflitto, invece, tra più acquirenti del medesimo bene mobile registrato si risolve sulla base della priorità della registrazione/iscrizione nel pubblico registro dell'acquisto. Anche in questo caso non prevale il titolo anteriore ma prevale chi per per primo assolve all'onere
pubblicitario; Il conflitto tra più acquirenti del medesimo bene mobile non registrato si risolve sulla base di chi per primo ne acquista il possesso in buona fede anche se si acquista a non domino perché trova applicazione la regola "possesso vale titolo". N.B. Vediamo come nel nostro ordinamento il conflitto tra più acquirenti del medesimo bene, sia esso un credito, un bene immobile, un bene mobile registrato o non registrato non è mai risolto sulla base della priorità del titolo ma è sempre risolto sulla base di successive attività o atti giuridici. RAPPORTO TRA IL DEBITORE CEDUTO E IL NUOVO CREDITORE CESSIONARIO Dopo aver visto come il debitore ceduto viene coinvolto nell'accordo di cessione e dopo aver visto la duplice funzione della notifica, esaminiamo i rapporti tra nuovo creditore cessionario e debitore ceduto. Il nuovo creditore cessionario acquista dal creditore cedente mediante titolo derivativo. Il cessionario subentra nella stessaPosizione giuridica in cui si trovava il suo dante causa creditore cedente. Nel nostro ordinamento gli acquisti a titolo derivativo sono regolati dal principio secondo cui "nemo ad alium transferre potest plusquam ipse habeat", ossia nessuno può trasferire ad un altro più diritti di quelli che egli stesso ha. Quindi non potendo il cedente trasferire al cessionario più diritti di quelli che ha, nei rapporti tra cessionario e ceduto si verifica l'effetto giuridico per cui il debitore ceduto può opporre al nuovo creditore cessionario tutte le eccezioni estintive del diritto di credito che avrebbe potuto opporre all'originario creditore cedente. (es. ho un diritto di credito verso tizio da 11 anni, cedo il mio diritto a caio, a questo punto come tizio poteva opporre a me l'estinzione del diritto per prescrizione perché sono passati 11 anni così lo può opporre a caio nuovo creditore)
RAPPORTI TRA ORIGINARIO CREDITORE CEDENTE
E NUOVO CREDITORECESSIONARIO
Il creditore cedente deve garantire al nuovo creditore cessionario solo l'esistenza del credito (nomen verum) o anche l'adempimento del debitore ceduto (nomen bonum)?
Ci danno una risposta a questa domanda gli art. 1266-1267 c.c. Infatti nel modello legale, quindi in assenza di un diverso accordo tra le parti, il creditore cedente è tenuto alla garanzia del solo "nomen verum", ossia è tenuto e obbligato a garantire solo l'esistenza del credito ma non è obbligato a garantire l'adempimento del debitore ceduto. Il rischio di insolvenza del debitore grava sul nuovo creditore cessionario.
Nella cessione del credito a titolo oneroso le parti possono però stabilire che il cedente oltre a garantire al cessionario l'esistenza del credito (nomen verum) garantisca anche l'adempimento del debitore ceduto (nomen bonum), le parti possono quindi stabilire che il cedente si obblighi nei confronti del
Il cessionario non solo ha diritto alla garanzia sull'esistenza del nomen verum ma anche alla garanzia sull'adempimento del nomen bonum. In questo caso, se il debitore ceduto diventa insolvente, il cedente rimane responsabile.
Nella cessione pro soluto, dove il cedente garantisce non solo il nomen verum ma anche il nomen bonum, il rischio dell'insolvenza del debitore rimane a carico dell'originario creditore cedente. Tuttavia, se il cedente garantisce all'acquirente l'adempimento del debitore ceduto e il debitore non paga all'acquirente, il cedente è responsabile nei confronti del cessionario solo per l'importo/valore del credito ceduto che ha ricevuto come corrispettivo della cessione. Ad esempio, se vendo un credito di 100$ per 50$ assicurando anche il nomen bonum, ma poi il debitore non paga e devo restituire al nuovo creditore 50$, non sarò responsabile per l'intero importo/valore del credito ceduto.
100$)--------------------------------------------------------------------------------3° MODULO DEL CORSO
CONTRATTOÈ il principale strumento per acquistare i diritti a titolo derivativo e costituisce la principale fonte di obbligazioni. I contratti che trasferiscono diritti, quindi che realizzano il cosiddetto effetto traslativo, formano la categoria dei cosiddetti contratti ad effetti reali mentre i contratti che obbligano una o entrambe le parti ad eseguire/adempiere a una determinata prestazione costituiscono l'altrettanta categoria dei contratti ad effetti obbligatori.
Riguardo agli effetti che il contratto produce quindi bisogna distinguere tra due categorie:
- contratti ad effetti obbligatori: effetto del contratto è obbligare i contraenti ad eseguire una determinata prestazione;
- contratti ad effetti reali: effetto del contratto è traslativo dal dante causa all'avente causa;
Art. 1321. (Nozione).
Il contratto è l'accordo di due o più parti
per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto