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SEMPLICE. IL CRITERIO PER COMPUTARE IL CAPITALE ERA SEMPLICE
ATTIVO Più RISCHIOSO = Allora CAPITALE necessario più alto.
La banca deve avere l’8% di capitale rispetto al rischio, punto focale.
Nella seconda metà degli anni 90, Basilea 1 ha iniziato a manifestare i propri
limiti: mancata considerazione di altri rischi, mancata considerazione della
struttura per scadenze dei tassi d’interesse, Arbitraggio prudenziale, scarsa
differenziazione delle misure di rischio, Moral hazard.
Ci fu un processo di revisione, che si è concluso nel 2004 con la pubblicazione
di Basilea 2, che ha profondamente modificato la precedente disciplina.
Glu obiettivi generali di Basilea 2 restano immutati rispetto al precedente
accordo, anche se era necessario introdurre una migliore definizione dei
requisiti.
I nuovi obiettivi sono:
- Avvicinare il capitale di vigilanza a quello economico;
- Favorire con la patrimonializzazione e la crescita qualitativa delle banche;
- Coinvolgere le istituzioni per la vigilanza;
- Stimolare il confronto con il mercato;
- Coprire tutti i rischi bancari;
il rischio di credito va misurato in
Basilea 2 dice che
base al reddito della controparte. ti compri un rating dal mercato
o
per ogni soggetto di prestito (cioè una valutazione di un richiedente un
oppure ti costruisci un sistema di
credito, eseguita da una società esterna)
rating e poi un supervisore istituzionale lo valuta (il sistema di rating! in
modo che sia ritenuto adeguato dalle adv)
In Basilea 2, la cornice dell’adeguatezza si è evoluta in una cornice basata sue
tre pilastri:
-il primo pilastro contiene le regole per la misurazione del requisito
patrimoniale minimo a fronte dei rischi di credito, di mercato e operativo;
-il secondo pilastro riguarda la valutazione dell’intermediario sull’adeguatezza
patrimoniale minima determinata nel primo pilastro rispetto alle proprie
specificità operative e la revisione di tale valutazione da parte dell’Autorità di
vigilanza;
-il terzo pilastro stabilisce le informazioni sui rischi che ‘intermediario deve
rendere note al mercato;
Primo pilastro: la determinazione del requisito patrimoniale minimo
Ai fini della misurazione del requisito patrimoniale minimo le principali
innovazioni sono l’assorbimento determinato dal rischio di credito basato
sull’utilizzo di nuove metodologie e fattori di ponderazione e l’introduzione del
rischio operativo.
Il requisito patrimoniale minimo, è determinato come:
MP
RPM = ( )+12,5 (
8 %ε AiPi RPRC RPRM+ RPRO)
RPRC = requisito minimo rischio di credito;
RPRM = requisito minimo rischio di mercato
RPRO = requisito minimo rischio opertaivo
Per la determinazione delle attività ponderate per il rischio di credito (AiPi)
alternativamente, le banche possono adottare: la metodologia standardizzata,
la metodologia basata sui rating interni.
- La metodologia standardizzata è applicata dagli intermediari i cui sistemi di
risk managemente sono poco sofisticati per produrre autonomamente una
stima delle perdite attese sui crediti erogati e utilizzabili anche a fini di
vigilanza;
standardizzata = Guardare rating di agenzie di rating esterne.
- Nella metodologia basata sui rating interni: le attività per il rischio sono
determinate a partire dai dati interni dell’intermediario sulle perdite
effettivamente sostenute, stimando la perdita attesa (EL, Expected Loss).
L’intensità dell’utilizzo dei dati interni ai fini del calcolo di RPM è funzione
del grado di sofisticazione del sistema di credit risk management, a tal fine
sono previsti due approcci: approccio di base e approccio avanzato;
Nel metodo standardizzato, viene utilizzato il buldink-block approach ossia il
requisito patrimoniale è pari alla somma dei requisiti singolarmente calcolati
sulla base del mapping per ogni tipologia di strumento.
L’introduzione di un requisito patrimoniale minimo a fronte del rischio operativo
RPRO rappresenta una delle maggiori innovazioni metodologiche del primo
pilastro.
È possibile adottare metodologie di misurazione differenziate
1. il metodo di base;
2. il metodo standardizzato;
3. i metodi avanzati;
εMIiα
RPRO = n
= fattore di patrimonializzazione (15%)
MIi= margine di intermediazionen
n= ultimi 3 anni
Il secondo pilastro: il processo del controllo prudenziale
Oltre a osservare il requisito patrimoniale minimo che fronteggia i rischi di
credito, di mercato e operativo, la banca deve detenere un cuscinetto di
capitale addizionale a fornte di ulteriori tipologie di rischio (rischi cosiddetti di
secondo pilastro): rischio di tasso d’interesse, rischio di concentrazione, rischio
di liquidità, rischio strategico, rischio reputazionale.
Il secondo pilastro, individua 4 principi chiave che definiscono il processo del
controllo prudenziale:
1) Gli intermediari: valutazione interna dell’adeguatezza patrimoniale in
rapporto al loro profilo di rischio (ICAAP) ;
2) Autorità: valutazione del processo interno e possibilità di adottare
appropriate misure prudenziali in caso di giudizio negativo (SREP);
3) Autorità: facoltà di richiedere agli intermediari di detenere un patrimonio
superiore a quello minimo regolamentare;
4) Autorità: intervento precoce per impedire di scendere al di sotto dei
requisiti minimi;
Ciascun intermediario deve realizzare e attuare un processo di autovalutazione
della propria adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica, tenendo conto
dei di primo pilastro, cioè rischio di credito, di mercato e operativo, e della
possibilità che si verifichino ulteriori rischi rilevanti: rischio di concentrazione,
rischio di liquidità, rischio residuale, rischio di tasso, rischio di operazioni di
cartolarizzazione, rischio strategico, rischio reputazionale.
Il terzo pilastro: la disciplina del mercato
Il mercato, vale a dire l’insieme degli stakeholder dell’intermediario, deve avere
la possibilità di esercitare un’azione di ‘’disciplina’’ in tema di adeguatezza
patrimoniale: a tal fine, sono previste informazioni qualitative e quantitative
obbligatorie da rendere note e concernenti l’adeguatezza patrimoniale,
l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti
all’identificazione.
Esse devono essere rilevanti, nel senso che la loro mancata comunicazione
comporterebbe l’alterazione del giudizio dei soggetti interessati.
Il 3 pilastro riguarda il rapporto tra banca e mercato essa deve
Disclosure
effettuare il cosiddetto , dare informazioni al mercato. Il 3 pilastro
dice che informazioni la banca deve dare al mercato.
Pur essendoci Basilea 2 vi fù la crisi del 2008, ci si chiese allora se fossero state
regole inutili o se si potessero migliorare. Ciò porta all’accordo Basilea 3.
Basilea 3
L’accordo di Basilea 3, è intervenuto su molteplici aspetti, spesso di natura
tecnica e di elevata complessità. Basilea 3 lavora, sulle componenti di capitale
di maggiore qualità cioe, capitale adeguato rispetto alla capacità di
assorbimento delle perdite.
Le nuove misure di Basilea 3 , sono volte a rafforzare i requisiti di adeguatezza
patrimoniale (Pilastro I), migliorare la gestione e il governo dei rischi (Pilastro
2), promuovere la trasparenza e l’informativa ai mercati (Pilastro 3), cui si
aggiungono ex novo il controllo della liquidità e le norme applicate alla banche
internazionali a rilevanza sistematica.
Quindi in in basilea 3, inoltre, il rischio di liquidità viene approfondito ed
introdotto nel corpus normativo.
Il capitale
Il CRR ha modificato significativamente la struttura dei mezzi proprio (prima
patrimonio di vigilanza, rendendola più rigida e stringente). Esso è ora cosi
composto:
- Common Equity Tier 1 Capital (CET1) – azioni ordinarie e utili non distribuiti
e riserve di utili al netto delle perdite.
- Additionale Tier 1 Capitale (AT1)- strumentiche hanno una capacità di
assorbire le perdite assimilabile a quella del CET1.
CET1 + AT1 (al netto delle deduzioni)= Tier 1 Regulatory capital (T1).
- Tier 2 capital (patrimonio suplemntare, T)- Strumenti ibridi.
Total Regulatory Capital = CET1 + AT1+ T2
Indicatore di leverage.
Una delle cause della crisi era l’accrescimento degli attivi delle banche
(finanziarizzazione dell’economia: rispetto al capitale proprio, la banca era
diventata troppo grande!). Si pose un limite alla capitalizzazione della banca
rispetto al totale dell’attivo.
Indice di leverage
Limiti all’assunzione dei rischi di indebitamento, prima ancora del
rafforzamento dei presidi patrimoniali.
L’indice misura il livello massimo di indebitamento
Il numeratore si basa sulla nuova definizione di Tier 1 (Capitale di migliore
qualità) mentre il denominatore comprende anche le esposizioni fuori bilancio
È un indicatore semplice, trasparente e non basato sul rischio, calibrato in
modo da ridurre il rischio di processi di deleveraging che possono arrecare
pregiudizio al sistema finanziario e all’economia.
Basilea 3 ha introdotto vincoli di liquidità a presidio della solvibilità del singolo
intermediario e del sistema nel complesso perseguendo due obiettivi
complementari:
- LCR (liquidity Coverage ratio): impone la detenzione di attività liquide di
elevata qualità sufficienti a fronteggiare uno scenario di stress, connesso a
situazioni di tensione, come per esempio, un declassamento significativo
del rating dell’intermediario, un prelievo di una quota significativa dei
depositi o una riduzione della raccolta all’ingrosso non garantita.
- NSFR (Net Stable Funding Ratio): impone di mantenere un ammontare
minimo di provvista stabile in relazione al grado di liquidità dell’attivo,
nonché al potenziale fabbisogno derivante da impegni fuori bilancio.
L’indicatore mira ad evitare eccessivi ricordi delle banche al finanziamento
all’ingrosso a breve termine e a promuovere una valutazione più rigorosa
del rischio di liquidità con riferimento a tutte le poste.
La gestione dei rischi
I D.lgs n.180 e n.181 del 16/11/2015 dando attuazione nell’ordinamento
italiano alla direttiva BRRD ‘’Bank Recovery and Resolution Directive’’ hanno
affidato le funzioni di Autorità di risoluzione alla Banca d’Italia. I decreti hanno
modificato in modo sostanziale la disciplina contenuta nel TUB, il cui testo non
appare di facile compressione.
Le norme si applicano agli intermediari sottoposti al SSM e l’individuazione
delle modalità di gestione delle crisi è quindi affidata al Comitato d