La buona fede si presume, spetta al controinteressato provare che il possessore era
in mala fede, 1147 c3
La buona fede è messa fuori gioco dalla colpa grave, il possessore di buona fede non
può avere i vantaggi previsti dalla legge se la sua ignoranza dipende da colpa grave;
se egli avrebbe potuto accorgersi, usando un minimo diligenza e attenzione, che il
suo possesso fosse illegittimo
Acquisto del possesso e la presunzione di possesso (intermedio e anteriore)
Il possesso si acquista nel momento in cui si cominciano ad esercitare sulla cosa poteri
corrispondenti alla proprietà o ad altro diritto reale. Questo discorso non vale quando un soggetto,
ad esempio, passa per un fondo altrui solo per gentilezza e tolleranza del proprietario del fondo,
1144; non gli permette di acquisire il possesso.
Identificare se un soggetto ha il possesso della cosa o la detiene è davvero difficile, pertanto la
quando un soggetto esercita sopra una cosa poteri di fatto,
legge ha stabilito una regola di base:
si presume che egli abbia il possesso presunzione di possesso
( ); spetta al controinteressato
dare la prova contraria, dimostrando che il soggetto sia un detentore. in
Taluni effetti del possesso presuppongono che questo sia stato esercitato per un certo tempo,
modo continuativo e senza interruzioni . A rigore, il possessore che reclama tali effetti dovrebbe
dimostrare di avere posseduto per tutto il periodo considerato: prova pressoché impossibile. La
legge quindi soccorre con una presunzione di possesso intermedio, 1142.
Se x è attualmente possessore, e dimostra di avere esercitato il possesso in un certo giorno di due
anni fa, si presume che egli sia stato il possessore per tutto il tempo; spetterà al controinteressato
dare la prova contraria dimostrando che x abbia interrotto il possesso per un determinato periodo
di tempo.
Il solo fatto che x possieda la cosa attualmente non basta a far presumere che abbia posseduto
anche in precedenza: di regola non c’è presunzione di possesso anteriore. Questa può però
scattare nella condizione in cui se il suo possesso si fonda su un titolo, si presume che il suo
possesso sia iniziato dalla data del titolo, 1143.
La trasformazione della detenzione in possesso, inversione di possesso
È possibile che una detenzione si trasformi in possesso. Questo è possibile quando:
Il detentore faccia opposizione contro colui che fino a quel momento ha avuto il possesso,
mediato, della cosa, manifestandogli in modo chiaro l’intenzione di tenere la cosa per sé e di
esercitare su di essa i poteri che spetterebbero al proprietario
Il titolo in forza del quale si esercitano i poteri sulla cosa venga mutato da un atto esterno al
soggetto che li esercita, 1141.
Chi abita un appartamento come detentore, può diventare possessore qualora il proprietario
decidesse di costituire a suo favore un diritto di usufrutto sull’immobile; questo meccanismo
traditio ficta
prende il nome di , cioè consegna immaginaria in quanto la cosa era già nelle
mani del soggetto, ma adesso è nelle sue mani per un titolo diverso dal titolo precedente.
Gli stessi due requisiti, in alternativa fra loro, sono necessari per realizzare la cd interversione
del possesso, che realizza anch’essa una progressione verso un più intenso rapporto con la
cosa. È la trasformazione del possesso minore in possesso pieno, 1164.
Accessione del possesso e successione del possesso
Può accadere che il possesso si ottenga su base di un rapporto con il precedente possessore;
questo può avvenire:
Se il subentro si collega a un acquisto a titolo particolare (un compratore che entra in
possesso della cosa del venditore in base al contratto di compravendita), il nuovo possessore
può unire alla durata del proprio possesso la durata di quello del dante causa.
l’accessione del possesso
Si ha quindi , 1146 c2, che risulta conveniente quando il
possesso del precedente possessore era di buona fede.
Nel caso di acquisto a titolo universale (un soggetto riceve una cosa in eredità dal
precedente possessore), il congiungimento del vecchio possesso al nuovo possesso, che
persegue le medesime qualità del precedente, è invece un effetto automatico e inevitabile,
successione nel possesso
1146 c1; si parla di .
La perdita del possesso e il costituto possessorio
abbandonata, smarrita, venduta, rubata
Il possesso si può perdere in vari modi: quando viene ecc.
si ha ancora in mano la cosa quando ricorre la figura del
si può anche perdere il possesso quando
costituto possessorio, cioè la situazione per cui il possesso si converte in detenzione (ad es. il
proprietario e occupante, quindi possessore, di una casa la vende, ma continua ad abitarci come
inquilino, in veste di detentore, per effetto di una locazione contestualmente stipulata con il nuovo
proprietario, che è anche il nuovo possessore, mediato).
È una situazione simmetrica e contraria alla traditio ficta, in cui la detenzione si converte in
possesso.
La tutela del possesso e le azioni possessorie
Il possesso viene tutelato giuridicamente, anche quello illegittimo.
Le ragioni sono diverse e ad ognuna di queste seguono determinati effetti giuridici. Si parla di:
azioni possessorie, usucapione, la regola del possesso vale titolo, la disciplina dei frutti e delle
spese inerenti la cosa posseduta.
Le azioni possessore sono le azioni date al possessore, legittimo o illegittimo e/o di buona fede o
mala fede, per neutralizzare gli attacchi portati contro il suo possesso.
Loro impediscono che i cittadini si facciano giustizia da sé. La legge vieta l’autotutela privata del
vero possessore; anzi, protegge il possessore, pur illegittimo, che sia stato privato del suo
possesso, o molestato nell’esercizio di esso, anche quando tali iniziative vengano prese dal
legittimo titolare del diritto sulla cosa. Ciò però non significa che il legittimo possessore debba
rassegnarsi, egli può recuperare la cosa con le azioni petitorie; nel caso si facesse giustizia da sé,
il possessore illegittimo può agire con le azioni possessorie. Questo significa che l’esercizio di
un’azione possessoria si intrecci con l’esercizio di un’azione petitoria: priorità del giudizio
possessorio sul petitorio, 705 cpc.
Le azioni possessorie non possono essere esercitate contro la pubblica amministrazione quando la
lesione del possessore del privato dipende da un atto amministrativo emanato dall’ente pubblico
in veste di autorità; invece possono essere usate contro la pubblica amministrazione quando
dipende da una semplice attività materiale dell’ente, o anche da un suo atto amministrativo preso
in completa mancanza del potere di prenderlo.
Le azioni possessorie sono:
Azione di reintegrazione (o di spoglio) , questa spetta al possessore che sia stato
spogliato del suo possesso, ed è diretta a reintegrare il possesso nella sua pienezza, 1168.
Affinché ciò avvenga, il possessore deve aver subito uno spoglio violento o clandestino e/o il
possessore promuova l’azione entro un anno dallo spoglio, o, se questo è avvenuto
clandestinamente, entro un anno dalla scoperta di esso.
Questa azione può anche essere esercitata dal detentore qualificato, cioè colui che detiene
nell’interesse proprio.
Azione di manutenzione , questa spetta al possessore che sia stato molestato nell’esercizio
del suo possesso, ed è diretta all’eliminazione delle molestie, 1170. Le molestie possono
immissioni, escavazione di buche nel passaggio in cui si ha una servitù
essere: ecc. può
anche esercitarla contro chi gli ha privato completamente del possesso, quando lo spoglio sia
avvenuto in modo né violento né clandestino.
entro un anno
Deve essere esercitata dalla molestia e questa tutela solo il possesso
esercitato sopra immobili o universalità di mobili; non può essere mai esercitata dal semplice
detentore, neppure qualificato (eccezione per il conduttore, 1585 c2), poiché presuppone che
il possesso di cui si chiede la tutela duri ininterrottamente da oltre un anno e sia stato
acquistato in modo non violento né clandestino. possesso vizioso,
Se il possesso è stato acquistato in tali modi, cd l’azione può essere
esercitata se è passato almeno un anno dalla fine della violenza o della clandestinità.
azioni di nunciazione (nuova opera e danno temuto)
Le , spettano a chi teme che una
nuova opera, fatta da altri su un fondo, possa recare danno alla cosa che forma oggetto del
suo diritto o del possesso.
entro un anno
L’azione può esercitarsi dall’inizio dell’opera e solo se questa non è terminata.
1171-1172. Il giudice, in attesta di dare la sentenza, può ordinare che vengano predisposte
delle cautele e dei provvedimenti urgenti per sventare il pericolo.
Le azioni possessorie quindi spettano anche al possessore illegittimo, ma ragion ragione spettano
al possessore legittimo che normalmente è anche il proprietario. Quest’ultimo può agire in tutela
azioni petitorie
del suo possesso con le (ciò però comporta che egli debba anche provare che
abbia la proprietà sulla cosa, molto difficile, complicato e lungo) e quindi, essendo il proprietario e
anche possessore legittimo, con le azioni possessorie può difendere il suo diritto attraverso la
difesa del corrispondente (legittimo) possesso che è stato attaccato.
Con questi vantaggi gli basta provare solo il suo possesso sulla cosa e non la proprietà e il giudizio
possessorio è più veloce del petitorio. È questa quindi la funzione delle azioni possessorie: dare ai
proprietari un rimedio semplice e veloce contro le aggressioni altrui alla proprietà.
L’usucapione
L’usucapione è un modo di acquisto originario della proprietà e dei diritti reali di godimento,
fondato sul possesso.
Questo consiste nell’esercitare sopra dei beni altrui il possesso corrispondente alla proprietà o
altro diritto reale, pur non disponendolo, diventando successivamente titolare del diritto esercitato
dopo un determinato periodo di tempo.
È un istituto opposto alla prescrizione estintiva: secondo questa un soggetto perde il suo diritto se
si acquista un diritto se lo si
non lo esercita per un determinato tempo; con l’usucapione, invece,
esercita per un determinato periodo di tempo. i diritti reali di godimento e non i
Una regola importante da sapere è che si possono usucapire solo
diritti di credito, diritti reali di garanzia, i beni pubblici (demaniali e patrimoniali indisponibili) .
chi ha acquistato un bene e deve
Questo istituto semplifica la prova del diritto di propriet&a
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