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SECONDO REQUISITO DEL CONTRATTO

Cos’è la causa del contratto? È la funzione economico sociale del contratto, o meglio: il contratto è

l’accordo per costituire, modificare od estinguere una situazione giuridica.

Questa è la sua causa.

La causa è molto diversa dal fine, ovvero il motivo del contratto, e può essere valutata in modo astratto

oppure in modo concreto:

Se un oggetto costoso viene venduto ad un prezzo irrisorio, non è possibile dire che la causa del contratto

sia concretamente la vendita dell’oggetto, ossia il guadagno, di una parte, del prezzo dell’oggetto; essa lo è

solo in astratto. Lo stesso vale nel caso in cui il prezzo sia negativo, come il pagamento a fronte di uno

smaltimento rifiuti.

La causa è uno strumento con il quale il legislatore (al tempo fascista) controlla cosa stanno facendo le

parti con il contratto. Questo perché si vuole che il contratto abbia, anche se atipico, scopi meritevoli.

Nell’effettivo, serve, per esempio, per collegare due azioni le quali, a seconda della natura, sono lecite o

meno (ad esempio dare soldi ad un professore con la causa concreta di ottenere un voto più alto).

Diritto Privato

Proseguendo LA CAUSA del contratto…

Art 1344, CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE: la causa è reputata illecita quando tramuta il contratto in un

mezzo per aggirare la legge.

Esaminiamo, ora, il motivo del contratto, che si tende a confondere con la causa.

I motivi sono le finalità che le parti vogliono perseguire con la formulazione dell’atto.

(Es. comprare una macchina per andare in vacanza. I motivi non hanno rilevanza giuridica. La causa è

comprare la macchina, il motivo è andare in vacanza.

I motivi non interessano al legislatore; essi rimangono normalmente negli interessi di una delle parti e non

vengono comunicati, quindi attribuirgli rilevanza creerebbe dei problemi.

Vi è un solo caso in cui i motivi sono rilevanti per il contratto, ed è quando presentano due requisiti:

 Comunanza: I motivi sono comuni tra le parti.

 Illeceità: i motivi sono illeciti.

In questo caso i motivi sono rilevanti e determinano la nullità del contratto.

TERZO REQUISITO DEL CONTRATTO

Rispetto all’oggetto abbiamo più requisiti, esso deve essere:

 Possibile

 Lecito

 Determinato o determinabile

Possibile: parliamo della stessa impossibilità della prestazione vista nelle obbligazioni, con la differenza che

questa non è sopravvenuta ma è presente già della genesi dell’atto.

Lecito: il controllo di liceità lo abbiamo visto nella causa, nei motivi e la vediamo anche ora, nell’oggetto.

L’Illiceità della causa e dell’oggetto è diversa: nel vendere droga, la causa non é illecita bensì l’oggetto. (Es.

corruzione: l’illiceità è la causa delle due azioni di dare soldi ed emettere un atto, che come oggetti sono

leciti)

Determinato o determinabile: è necessario che le parti determinino quale sia l’oggetto o introducano delle

previsioni che consentano di determinarlo.

Vediamo, per esempio, la compravendita: le prestazioni sono, da un lato, pagare e, dall’altro, concedere la

proprietà; il prezzo si dice determinabile quando è messo sotto una forma diversa da quella scritta

espressamente o viene fatto stabilire esternamente (Es. non viene determinato il prezzo in se ma si decide

che verrà pagato quanto stabilito dal muratore, concessionario ecc.).

 In questo ambito introduciamo l’arbitraggio (NON ALBITRATO): significa rimettere ad un terzo la

determinazione di un elemento del contratto. L’arbitrato, invece, significa determinare, al posto di

un giudice, una persona specifica al risolvimento di eventuali controversie; ci si rivolge, ad esempio,

ad un esperto accettato da entrambe le parti che stabilisca imparzialmente chi ha ragione.

QUARTO REQUISITO DEL CONTRATTO

Il requisito della forma è particolare: a differenza degli altri, che sono sempre necessari (causa la nullità del

contratto) la forma è rispettata su scelta delle parti e non causa nullità, se non nei casi in cui il legislatore ne

preveda una, specifica, e questa non venga rispettata.

Esistono, quindi, una serie di atti che fanno eccezione al principio di libertà delle forme.

Più precisamente:

Art 1350, ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO: ci viene fatto un elenco di contratti che devono

necessariamente essere fatti per iscritto, più frequente quelli di trasferimento di proprietà di beni immobili

o che trasferiscano/modifichino/ecc. i diritti reali di godimento.

Le parti possono decidere convenzionalmente la forma

Art 1352, FORMA CONVENZIONALE: è stabilito che se le parti hanno predeterminato per iscritto una forma,

se non rispettata, essa valga la pena di nullità.

Ci sono poi i cosiddetti atti strumentali, atti che devono essere fatti nella stessa forma dell’atto principale,

come, per esempio, il contratto preliminare.

Abbiamo una scala crescente di forme, dalla più debole:

 Forma tacita (macchinetta del caffè, autobus, autostrada)

 Forma orale

 Forma scritta (particolarmente articolata):

 forma scritta su carta: a differenza della digitale, è immodificabile e quindi non ripudiabile,

ovvero non si può negare di averlo scritto; la sua scala specifica, dalla più debole, è:

 scrittura privata: reca la sottoscrizione di un soggetto (firma); la persona PUÒ

disconoscere la firma, ma in questo caso si aprirà un procedimento volto a

verificare la stessa. Perché il procedimento di ripudio sia legittimo, bisogna

procedere la prima volta che si vede l’atto, altrimenti si intende come riconosciuto.

 scrittura privata autenticata: questa volta la firma viene emessa alla presenza di un

pubblico ufficiale, il quale la autentica. Per disconoscerla sarà necessario fare una

dichiarazione apposita sostenendo prove a favore.

 atto pubblico: normalmente predisposto dal notaio, è un atto che vede un

intervento più rilevante del pubblico ufficiale, il quale dichiara anche cosa hanno

voluto fare le parti con quel contratto .

 forma solenne: non solo procede come un atto pubblico, ma avviene in presenza di

due testimoni, oltre al notaio.

 Forma scritta digitale: al contrario dei difficilmente modificabili atti scritti, gli atti elettronici

sono modificabili molto facilmente.

Per quanto riguarda la non ripudiabilità: a differenza della firma apposta su carta, che ha

caratteristiche uniche, quella digitale non è prova di unicità. Nei documenti elettronici,

quindi, la provenienza non è più basata sul testo ma sul modo e i mezzi con cui il testo

viene formato e trasmesso.

 Come ci si comporta coi documenti elettronici?

Secondo la legge essi hanno la forma scritta solo in due casi:

- Il primo: quando il giudice, valutando comunque non concreto il documento, si rende conto

che è stato formato o trasmesso in modo tale da rendere identificabile l’autore e da

rendere il documento immodificabile.

- Il secondo: quando esso viene generato con tecnologie tali da renderlo immodificabile e

spedito necessariamente da una certa persona. (Es. rivolgendosi ad un certificatore)

Passiamo a vedere, dopo gli elementi essenziali, gli elementi accidentali del contratto.

Parliamo di elementi inseriti, o mancanti, accidentalmente; sono elementi accessori.

Vediamo i due che ci interessano:

 Condizione.

Art 1353: CONTRATTO CONDIZIONALE: elemento, futuro ed incerto, al verificarsi del quale le parti

possono far verificare o cessare gli effetti del contratto. Nel caso cessino, la condizione può essere

sospensiva, che sospende l’efficacia del contratto, e risolutiva, che fa cessare gli effetti del

contratto.

Quali eventi posso prevedere all’interno della condizione?

Art 1354, CONDIZIONI ILLECITE O IMPOSSIBILI:

Deduzione di condizione illecita: ad esempio, si paga qualcuno per uccidere una persona.

Ovviamente il contratto è illecito, ma se si regalano soldi nel momento di morte di una persona? In

questo caso la causa non è illecita ma abbiamo dedotto in condizione un evento che stimola un

illecito. La condizione è illecita ogni volta che l’elemento dedotto in condizione condiziona il

comportamento di una parte, contro i suoi normali comportamenti o contro l’ordinamento

(proporre un regalo per fare qualcosa di diverso da quello che egli farebbe normalmente).

(molto studiata nella successioni).

Condizione impossibile: porre in condizione di efficacia un elemento che non può verificarsi.

Se si parla di una condizione sospensiva, l’intero contratto diventa nullo; se la condizione è

risolutiva, il contratto produrrà per sempre i suoi effetti, in quanto essa non si verificherà mai.

Art 1355, CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA:

Esiste una condizione meramente potestativa, ovvero che dipende solo dalla volontà di una

persona (ma si ritiene nulla, poiché imporre una volontà come condizione viola il requisito del

consenso del contratto).

Va precisato, però, che risulta nulla SOLO se dipende da UNA delle due parti.

Alcune clausole viene disputato se siano potestative o meno, poiché implicano azioni o volontà da

parte di un soggetto nel compiere azioni che condizionano il contratto.

Il verificarsi della condizione ha effetto retroattivo, significa che nel momento in cui la condizione si

verifica e il contratto si risolve è come se il contratto non fosse mai stato stipulato.

 Termine.

Il termine, come la condizione, può far iniziare o finire gli effetti del contratto, ma il momento è

determinato, al contrario della condizione, in modo certo.

Passiamo a parlare del contenuto del contratto.

Stabilirlo è un’operazione complicata.

Il primo caso è che il contenuto risulti da condizioni generali di contratto, quindi è prestabilito

unilateralmente ed intrattabile, ma sono condizioni valide solo se sono conoscibili, ovvero a disposizione

dell’altra parte, e che non siano vessatorie, in questo caso devono essere approvate per iscritto.

A causa della fraudolenza delle clausole vessatorie e della difficile comprensione da parte dei sottoscrittori

dei contratti a condizioni generali il legislatore europeo ha cambiato l’approccio, impedendo l’inserimento

di clausole eccessivamente vessatorie. Diritto Privato

Continuando il contenuto del contratto

Il secondo caso, più semplice, è che ci sia un testo e il suo contenuto, che abbiamo già detto non deve

essere necessariamente scritto. Interpretazione del contratto

Significa l’attribuzione di significato al testo del contratto; ciò può avvenire ad esempio in una controversia.

I modi di interpretazione del

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alefari05_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Capecchi Marco.
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