- NOMINA DI UNA SOCIETA’ DI REVISIONE;
- REGOLE DI RENDICONTAZIONE DELLO SPECIFICO AFFARE.
La deliberazione è adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
Nel termine di 2 mesi i creditori sociali possono opporsi.
Se il patrimonio dell’affare comprende beni o immobili, essi entrano nel patrimonio solo dopo la
trascrizione nei rispettivi registri ha effetto COSTITUTIVO.
Quando avviene la separazione patrimoniale, i creditori sociali non hanno più diritti su quel
patrimonio.
Se gli atti non hanno il vincolo di destinazione su quell’affare, ne risponde la società con patrimonio
sociale.
Gli amministratori o il consiglio di gestione devono tenere separatamente i libri e le scritture contabili.
Qualora sia emesso uno strumento finanziario, bisogna specificarne l’ammontare e le caratteristiche.
Quando cessa l’attività legata al patrimonio dell’affare, va redatto un rendiconto finale e depositato
presso l’ufficio del registro delle imprese. Il patrimonio è dato in facoltà ai creditori che ne possono
chiedere la liquidazione.
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Il contratto di finanziamento deve contenere:
- UNA DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE;
- UN PIANO FINANZIARIO DELL’OPERAZIONE;
- I BENI STRUMENTALI NECESSARI;
- SPECIFICHE GARANZIE CHE LA SOCIETA’ OFFRE;
- CONROLLI;
- LA PARTE DEI PROVENTI DESTINATI AL RIMBORSO;
- GARANZIE E TEMPO MASSIMO DEL RIMBORSO.
Esso si verifica alla duplice condizione che:
1) Copia del contratto sia depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle
imprese;
2) La società deve usare sistemi di incasso e contabilizzazione idonei ad individuare in
ogni momento i proventi del finanziamento.
Il finanziamento NON può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione, salvo le ipotesi di
cartolarizzazione previste dalle leggi speciali.
A tutela dei finanziatori-creditori, sui proventi e finanziamenti non sono ammesse azione dei creditori
sociali. Esso cessa solo in caso di fallimento della società.
LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONE
La SAPA emette azioni e tutti gli accomandatari sono amministratori (differenza con le SAS), dando
una stabilità amministrativa (lo statuto può essere modificato solo con il consenso di tutti gli
accomandatari).
La società in accomandita per azione è una variante della società per azioni (art.2455), caratterizzata
dal potere di amministrazione affidata agli ACCOMANDATARI, cui corrisponde una responsabilità
illimitata a carattere sussidiario (i creditori sociali possono aggredire l’accomandatario solo dopo il
beneficio di escussione sul patrimonio della società); e degli ACCOMANDANTI che hanno una
responsabilità limitata alla quota di partecipazione.
La qualità di accomandatario ed amministratore è fortemente collegata, affidando ai soci potere di
gestione.
Sono applicate le norme delle società per azioni (art.2452):
- Le quote di partecipazione sono le azioni;
- Può chiedere una quotazione in borsa e quindi andare sotto una specifica disciplina;
- La denominazione sociale deve indicare almeno il nome di uno dei soci accomandatari;
- L’atto di costituzione deve contenere il nome di tutti i soci accomandatari;
- Gli accomandatari sono soggetti agli obblighi degli amministratori e non hanno diritto di voto
sulla nomina o revoca del consiglio di sorveglianza e l’azione di responsabilità;
- Cause di cessazione della carica di amministratore sono la rinuncia, morte, recesso,
trasferimento e revoca (deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni
dell’assemblea straordinaria e con tale maggioranza si procede alla sostituzione
dell’amministratore).
Nel caso di pluralità degli amministratori, la nomina deve essere approvata da tutti gli
amministratori,
In caso di totalità degli amministratori è causa di scioglimento della società; prima viene
nominato un amministratore provvisorio, se i soci non ricostituiscono gli accomandatari, dopo
180 giorni la società si scioglie;
- La modificazione dell’atto costitutivo deve essere approvata dall’assemblea con la
maggioranza prescritte per l’assemblea straordinaria e deve essere approvate da tutti i soci
accomandatari (si esprime 2 volte, come socio e come accomandatario).
STRUMENTI FINANZIARI
Le emittenti quotate sono società per azioni che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani. La normativa è prevista dal T.U.F. (TESTO UNICO DELLA FINANZA) e dalla
normativa secondaria della Consob. il T.U.F. ha come obiettivo l’efficienza, l'equilibrio, la stabilità e
la promozione del mercato finanziario. Prevede il rispetto di alcuni principi:
trasparenza dell’informazione;
parità di trattamento nell’accedere alle informazioni degli emittenti quotati;
correttezza nelle negoziazioni.
È importante che il Ministero dell’economia, la Consob e la Banca d’Italia rispettino l’ordinamento
dell’Unione Europea.
Per strumenti finanziari si intendono:
azioni e titoli rappresentativi del capitale di rischio;
obbligazioni;
quote comuni di fondi di investimento;
contratti futures;
contratti di scambio a pronti e a termine;
contratti di opzione per acquistare o vendere strumenti finanziari;
combinazioni di contratti;
I mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari
OFFERTA AL PUBBLICO
I "prodotti finanziari" sono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura
finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da
strumenti finanziari (art 1 TUF).
L’offerta al pubblico di prodotti finanziari è ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e
mezzo, che ha sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti offerti. L’investitore
può così decidere se acquistare o sottoscrivere prodotti finanziari. Coloro che desiderano fare
un’offerta al pubblico devono prima pubblicare un prospetto, che contiene tutte le informazioni
riguardanti il prodotto offerto e una nota di sintesi recante i rischi e le caratteristiche essenziali
dell’offerta e forniscono un aiuto nel valutare se l’investimento è più o meno conveniente.
Detta inoltre specifiche disposizioni per i casi in cui l’ammissione alla quotazione in un mercato (del
prospetto) sia preceduta da un’offerta pubblica. La Consob, dopo aver verificato la completezza, la
coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite, approva il prospetto, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria.
Deve inoltre individuare le norme di correttezza che sono tenuti a rispettare l’emittente, l’offerente, chi
colloca i prodotti finanziari e chi vi è collegato. Se gli emittenti hanno sede legale in un paese
extracomunitario, la Consob può approvare il prospetto solo se questo rispetta la legislazione del paese
extracomunitario. Nel caso in cui i prodotti finanziari, precedentemente offerti, siano rivenduti, si ha
una nuova offerta al pubblico autonoma.
Esistono offerte particolari, come le offerte attraverso portali per la raccolta di capitali, che possono
riguardare solo strumenti finanziari emessi dalle start up innovative.
Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario
riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari. Gli annunci pubblicitari devono essere trasmessi
preventivamente alla Consob e rispettare i criteri da essa stabiliti. La Consob ha altri poteri:
Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni, la CONSOB, allo scopo di
acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla
sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli
acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari;
Sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi consecutivi,
l’offerta di strumenti finanziari e, per un periodo non superiore a 90 giorni, l’offerta di prodotti
non comunitari;
Vietare l’offerta in caso di accertata violazione;
Rendere pubblico il mancato rispetto degli obblighi (se adotta tali misure deve informare subito
la Commissione Europea);
Al fine di vigilare la correttezza delle informazioni fornite al pubblico può richiedere agli
emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle società controllate la comunicazione di
notizie e documenti;
Eseguire ispezioni sui documenti aziendali;
Prendere provvedimenti contro il market abuse;
Verifica il rispetto dei codici di comportamento del governo societario,
LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
Relativamente alle informazioni, la Consob deve disciplinare le informazioni privilegiate, informazioni
precise che non sono rese pubbliche e, se lo fossero, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi
degli strumenti finanziari. Vi è l’obbligo di tenere un registro delle persone che hanno accesso a
informazioni privilegiate.
Sono reati infatti: l’abuso di informazioni privilegiate a proprio vantaggio e la manipolazione del
mercato (quando c’è la diffusione di informazioni false sugli strumenti finanziari tramite tutti i mezzi
di informazione, compreso internet).
LE INFORMAZIONI CONTABILI
Sono di stretta conoscenza del C.E.O (chief financial officer), il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, che ha le seguenti funzioni:
Redige una dichiarazione scritta allegata agli altri atti e comunicazioni della società diffusi al
mercato
Stabilisce le procedure amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio;
Verifica l’adeguatezza e l’applicazione delle procedure previste e le attesta nella relazione di
gestione da allegare al bilancio;
Ha responsabilità penale degli amministratori.
Coloro che partecipano in una società azioni quotate in mercati regolamentati italiani o comunitari in
misura maggiore del 3% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto hanno l’obbligo di
comunicazione alla Consob. In caso di mancata comunicazione il voto non viene esercitato e
l’impugnazione può essere proposta dalla Consob entro 180 giorni dalla data di deliberazione.
Nelle partecipazioni reciproche, se viene superato il limite, le azioni eccedenti devono essere alienate
entro 12 mesi dalla data in cui si supera il limite. Dal 3% si può passare al 5% per PMI. La disciplina
della comunicazione è rafforzata dalla disciplina delle anti
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