Diritto commerciale: imprenditore
Da un punto di vista giuridico non abbiamo una disciplina unitaria sulla figura dell'imprenditore. È differenziata per primo riguardo all’oggetto dell’attività, che è divisa tra imprenditori commerciali e una terza categoria di imprenditori agricoli; l’impresa civile, anche se nella prassi non è mai stata riconosciuta. Il secondo parametro di differenziamento è la dimensione dell’impresa: anche qui si distingue tra imprenditore piccolo e medio grande. Il terzo parametro di distinzione è legato al soggetto che esercita l’attività di impresa: può essere esercitata sia da un solo soggetto sia da più soggetti. A ognuno di questi parametri corrispondono diverse discipline. Abbiamo infatti alcune norme riferite a tutti gli imprenditori e anche norme differenziate.
Nozione generale di imprenditore
La nozione generale di imprenditore è fornita dall’art. 2082 del Codice Civile: "È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi". Questa è una nozione giuridica che non è diversa dalla nozione economica e sostanzialmente dice che è imprenditore chi esercita un’attività produttiva di beni o servizi.
Analisi articolo 2082
Primo elemento: attività produttiva
Il primo elemento costitutivo della nozione giuridica di imprenditore è il carattere produttivo dell’attività. Viene considerata attività produttiva anche l’attività di scambio, ed è poi del tutto irrilevante la natura dei beni o dei servizi che possono essere prodotti. Dal fatto che deve trattarsi di un’attività produttiva sostanzialmente di nuova ricchezza, escludiamo dall’imprenditoria le attività di mero godimento, perché il mero godimento del bene non produce ricchezza; immaginiamo il caso di un proprietario di un appartamento che lo concede in locazione, quella non è l’attività di impresa perché non c’è produzione di nuovi beni o servizi. Il confine però è abbastanza labile, ad esempio il proprietario di un immobile che vi istituisca un’attività alberghiera, allora in quel caso l’attività può essere considerata come impresa, perché vengono forniti congiuntamente al mero godimento anche altri servizi.
Anche le attività di investimento sono considerate attività di impresa, così come le attività di finanziamento, perché non sono attività di mero godimento. Altra categoria particolare è l’attività delle cosiddette holding: anche questa viene considerata attività di impresa. Quindi dalle attività di impresa si escludono solo le attività di mero godimento.
Secondo elemento: attività organizzata
L’attività deve essere oltre che produttiva anche organizzata, nel senso che l’imprenditore è il soggetto che produce beni e servizi organizzando il lavoro e/o il capitale. Il primo problema che si pone è il caso di un soggetto che non utilizza il lavoro altrui, che non ha collaboratori, ma organizza soltanto il proprio lavoro e il proprio capitale, ad esempio un gioielliere, che non ha dipendenti ma ha capitale. Sono imprenditori anche soggetti che hanno imprese del tutto automatizzate. Questi soggetti sono qualificabili ai sensi dell’art. 2082 perché organizzano il capitale, per cui è imprenditore anche colui che non ha dipendenti. Inoltre non sempre il soggetto che svolge l’attività di impresa si avvale di strumentario tangibile; quindi, non è importante se gli strumenti siano fisici o meno.
Lavoratore autonomo
Per quanto riguarda il lavoratore autonomo, esso è un soggetto che non organizza il lavoro altrui e che ha un capitale a propria disposizione molto limitato, ad esempio un idraulico. Sono quindi lavoratori che lavorano in proprio e senza un capitale, in quanto hanno solo gli strumenti per svolgere l’attività, ma essi non sono un bene proprio che organizzano. Quindi la dottrina si chiede se il lavoratore autonomo possa essere considerato come imprenditore. Ci sono due orientamenti principali: uno minoritario che dice che è un imprenditore, e lo dice sulla base dell’art. 2083 che contiene la nozione di piccoli imprenditori. L’articolo dice che "sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia". L’orientamento più seguito dice invece che non sono imprenditori perché per esserlo serve un livello minimo di etero organizzazione, cioè organizzazione del lavoro altrui, o un capitale minimo. Questa dottrina è di buon senso, perché normalmente anche noi tutti organizziamo il nostro lavoro, ma non per questo siamo imprenditori. Quindi il passaggio fondamentale per essere imprenditori è l’etero organizzazione.
Terzo elemento: attività economica
Per attività economica si intende un'attività svolta con metodo economico, cioè con un metodo che consenta quantomeno di coprire i costi con i ricavi, altrimenti si avrebbe una situazione di mero godimento e consumo, ma non di produzione di ricchezza. Da questa circostanza ricaviamo che non è imprenditore chi eroga beni o servizi gratuitamente, o comunque ad un prezzo simbolico: un esempio è un’associazione che svolge un servizio di mensa per poveri. Per contro, può essere attività di impresa un’associazione che gestisce una mensa per studenti ad un prezzo di produzione. Il problema importante è lo scopo di lucro, che consiste nell’ottenere una differenza positiva dei ricavi rispetto ai costi. Per molto tempo si è discusso che questo elemento sia essenziale. Attualmente non è un elemento essenziale per l’attività di impresa. In realtà già dalla formulazione dell’art. 2082 emerge che basta che l’attività sia economica, ma questa soluzione è corroborata dal fatto che abbiamo una serie di categorie di imprese, la cui disciplina non è contenuta più soltanto nel codice civile, che sono soggetti che non hanno scopo di lucro, ma vengono considerati imprenditori.
Quarto elemento: attività professionale
L’attività d’impresa deve essere di tipo professionale, cioè l’esercizio di questa attività non deve essere occasionale, bensì abituale, quindi se un soggetto compie un’operazione singola di acquisto e di vendita, non è un imprenditore. Si considerano attività di impresa anche le attività stagionali, ad esempio soggetti che gestiscono uno stabilimento balneare, o che gestiscono un albergo solo nei mesi estivi. Ancora, è esercizio professionale quando il soggetto svolge più attività, ad esempio il caso di un impiegato pubblico che ha un’attività commerciale.
Caso particolare: società per singolo affare
Un problema che si pone è quello dell’unico affare: immaginiamo il caso in cui si costituisce una società con la quale si acquista un terreno, dove si costruiscono case per vendere, e poi si scioglie la società; questa viene definita “società per singolo affare”. Affinché la società costituita per un unico affare sia considerata una società a tutti gli effetti dovranno esserci una serie di atti, ed è questo che rende la società per singolo affare diversa da singole operazioni che invece non vengono considerate attività di impresa.
Ipotesi marginale: impresa per conto proprio
Prendiamo il caso di un’impresa che produce beni o servizi ma senza destinarli al mercato; anche qui il tema è discusso, infatti c’è chi dice che questa attività non può essere qualificata in quanto non vi è un terzo soggetto con cui trattare, quindi non si applica lo Statuto Degli Imprenditori. Poi c’è chi dice il contrario, in quanto l’art. 2082 dice che non è necessario che i beni siano rivolti al mercato.
Impresa illecita
L’impresa illecita è un’impresa che è contraria a norme imperative all’ordine pubblico o al buon costume, come ad esempio attività di traffico di stupefacenti. Il soggetto che svolge l’attività è un imprenditore? Bisogna fare una distinzione fra illecito dovuto all’oggetto o all’iter amministrativo. Quest’ultimo caso si ha perché il soggetto non ha richiesto le autorizzazioni, anche se l’oggetto è di per sé lecito, ma c'è un’irregolarità amministrativa. In questo caso si dice che il soggetto diventa imprenditore, sono validi tutti gli atti che compie, ma si applicano le sanzioni amministrative del caso. Più delicato è il problema dell’impresa illecita per l’oggetto o altri aspetti. In questo caso il soggetto che svolge l’attività è un soggetto imprenditore, ma a lui si andranno ad applicare le norme di sfavore e non di favore. Vedremo come all’interno del codice ci sono norme di favore e il soggetto che svolge l’impresa illecita non può avvalersi delle norme a favore, però gli vengono applicate quelle di sfavore, quindi quelle che riguardano le procedure concorsuali, quindi di fallimento.
Liberi professionisti
Per molti di questi ricorrono quasi tutti gli elementi dell’attività d’impresa. Nel nostro ordinamento i liberi professionisti vengono individuati con un criterio di tipo formale, cioè l’iscrizione in albi professionali. Il secondo elemento è un elemento di carattere sostanziale; infatti, l’attività libero professionale si caratterizza per un’attività di carattere intellettuale. Alcune categorie di soggetti nel senso comune vengono considerati dei liberi professionisti, ma giuridicamente non sono dei professionisti intellettuali. Ad esempio, il farmacista ha una componente intellettuale ma un’altra non intellettuale: egli non sarà dunque un libero professionista. Nel nostro ordinamento i liberi professionisti non sono considerati come imprenditori, ma non c’è una ragione tecnico-giuridica per cui non sono imprenditori. La ragione per cui non sono considerati imprenditori è di tutela, è un favore che il legislatore fa nei confronti di questi soggetti per toglierli da queste categorie di persone. Vi sono dei casi in cui all’attività libero professionale si aggiunge un’attività di impresa vera e propria, come ad esempio un medico che ha una clinica privata, quindi un’organizzazione complessa di dipendenti e capitale: in quel caso si dice che sono imprenditori.
Imprenditori agricoli
Abbiamo detto che gli imprenditori non sono tutti uguali e che si distinguono a seconda dell’attività che svolgono; per questo abbiamo imprenditori agricoli e imprenditori commerciali. La definizione di imprenditori agricoli sta all'art. 2135, che dice che "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse". All’imprenditore agricolo si applica uno statuto particolare, più favorevole. Le esposizioni di favore sono due:
- Non sono sottoposti all’obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- L’impresa agricola non è soggetta al fallimento, che adesso si chiama liquidazione giudiziale;
Fino a qualche anno fa non erano nemmeno soggetti all’obbligo di iscrizione nel registro nelle imprese, tuttavia oggi non è più così.
Analisi dell’art. 2135
Distinguiamo due tipi di attività:
- Attività agricole essenziali (Comma 1): Come la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali. Il comma 2 contiene una specificazione importante, dicendo che "sono attività che utilizzano o che possono utilizzare il fondo". Queste parole sono essenziali per capire l’agevolazione, dato il collegamento con il fondo viene inteso in senso materiale, essendo considerate agricole anche attività che non sfruttano direttamente il fondo. Questa precisazione è stata inserita con la Riforma del 2000 proprio per tenere conto dell'evoluzione della agricoltura e dell'allevamento, che possono anche prescindere da uno sfruttamento diretto del fondo.
- Attività agricole connesse (Comma 3): "Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione… che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione…." Il problema di queste attività è che sono attività di per sé commerciali. La connessione deve essere soggettiva ed oggettiva, quindi ci sono questi due limiti alla attività connessa. L’attività deve essere connessa in modo soggettiva, cioè deve essere svolta dal medesimo imprenditore, inoltre l’attività deve essere coerente tra l’attività principale e quella connessa: questo requisito è ricavato per interpretazione, non emergendo dalla norma. La connessione viene delimitata anche dal punto di vista oggettivo, e c'è un avverbio molto importante che utilizza il legislatore, cioè "prevalentemente" che esprime il parametro di connessione oggettiva. Le attività connesse non devono prevalere per rilevazione economica sulle attività agricole principali.
Impresa commerciale
Questa è una categoria che possiamo ricavare in negativo dalla definizione di imprenditore agricolo. Tuttavia, nell’art. 2195 troviamo una definizione, che però è superflua, poiché dice che è imprenditore commerciale colui che non è imprenditore agricolo.
Piccolo imprenditore
La distinzione tra le varie categorie può essere anche data dalle dimensioni dell’impresa. Questa distinzione, come per l’imprenditore agricolo, serve a identificare alcune norme che non si applicano al piccolo imprenditore, riservandogli così uno statuto di favore perché, come per quello agricolo, il piccolo imprenditore non è soggetto all’obbligo delle scritture contabili, al fallimento o alla liquidazione giudiziale, né si deve iscrivere nel Registro Delle Imprese con funzione di pubblicità notizia.
La nozione di piccolo imprenditore sta nell’art. 2083 che dice che "sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia". Un piccolo allevatore, ad esempio, può rientrare nella categoria atipica di piccolo imprenditore. La nozione di piccolo imprenditore è fondata sul criterio di prevalenza, già visto per l’imprenditore agricolo, che ritroviamo sotto forma di prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Prevalenza significa che il piccolo imprenditore è un soggetto che, tra i fattori della produzione, organizza il lavoro proprio e della famiglia prima del lavoro altrui e del capitale. Questo criterio della prevalenza caratterizza la nozione di piccolo imprenditore ed è comune alla categorie tipiche ed atipiche.
La prevalenza non viene definita in termini quantitativi dal legislatore, non ci sono dei parametri numerici, ma è un criterio di carattere funzionale; il problema è che, accanto a questa definizione dell’art. 2083, nel nostro ordinamento c’è un'altra definizione di impresa minore, presente nell’Art. 2 Comma 1 Lettera D del Codice della Crisi d’Impresa, DL 14/2019. Questa è una nozione aritmetica, infatti il legislatore indica la presenza di uno dei sei parametri numerici per determinare se un’impresa è minore o di grandi dimensioni, e cioè:
- Attivo patrimoniale non superiore a 30.000€;
- Ricavi da vendita non superiori a 200.000€;
- Debito non superiore a 500.000€.
Queste due nozioni hanno un ambito di applicazione diverso; per determinare se un soggetto fallisce o no occorre fare riferimento al Codice delle Imprese, per determinare invece se un soggetto è tenuto o meno alle scritture contabili o se si deve iscrivere nel Registro Delle Imprese occorre fare riferimento al Codice Civile.
Impresa familiare (articolo 230 bis)
L’impresa familiare è disciplinata nell’art. 230-Bis che "riconosce il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa al familiare che presti in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare". Questa norma non figurava nel codice civile originale ma è stata aggiunta successivamente, con la Riforma del Diritto di Famiglia del 1975; la troviamo infatti nella sezione del Codice dedicata alla famiglia. Questa collocazione non è casuale, perché il legislatore, con questa figura, ha voluto riconoscere dei diritti ai familiari che lavorano nell’impresa. In passato si riteneva che i familiari che lavoravano nell’impresa prestassero la loro attività a titolo gratuito e che non avessero altri diritti oltre ad una situazione di mantenimento.
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