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IL SISTEMA DUALISTICO
Il termine dualistico ci fa pensare alla nozione di “duo”; infatti, sono 2 gli organi innovativi che
caratterizzano questo sistema:
1. Consiglio di gestione
2. Consiglio di sorveglianza
C’è comunque anche l’assemblea!
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
→ equivalente del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale.
Nel sistema dualistico la gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il
quale compie operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a 2. La
nomina dei consiglieri di gestione spetta al consiglio di sorveglianza. I componenti del consiglio di
gestione restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi, sono comunque rieleggibili.
Se nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri di gestione allora il consiglio di
sorveglianza deve provvedere senza indugio alla loro sostituzione.
Azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione:
a. È promossa dalla società o dai soci
b. Può essere proposta con deliberazione del consiglio di sorveglianza (entro 5
anni dalla cessazione dalla carica)
IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
→ equivalente del collegio sindacale del sistema tradizionale.
Il consiglio di sorveglianza è un organo di controllo interno che si compone di un numero di membri,
anche non soci, non inferiore a 3. La nomina dei membri spetta all’assemblea, essi restano in carica
per 3 esercizi e sono comunque rieleggibili.
Lo statuto può subordinare l’assunzione della carica di consigliere di sorveglianza al possesso di
particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Se nel corso dell’esercizio vengono
a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l’assemblea deve provvedere senza
indugio alla loro sostituzione. Non possono essere eletti alla carica di componenti del consiglio di
sorveglianza:
- L’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chiunque sia stato condannato a una pena che implichi
l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- I membri del consiglio di gestione → incompatibilità
- Coloro che siano legati alla società, o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte
a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di
prestazione d’opera retribuita che possano comprometterne l’indipendenza.
Il consiglio di sorveglianza ha compiti variegati, funzionali allo svolgimento di mansioni sia di controllo
sia di deliberazione.
Funzioni proprie del consiglio di sorveglianza:
1. Nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso, salvo
che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea;
2. Approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato: o lo statuto può
prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio, o se lo richieda almeno un terzo
dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza, la competenza per
l’approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all’assemblea.
3. Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile, e sul loro concreto funzionamento;
4. Promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di
gestione;
5. Presenta la denunzia al tribunale;
6. Riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta,
sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
7. Se previsto dallo statuto delibera in ordine alle operazioni strategiche (= scelte di medio-lungo
termine) e ai piani, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione,
ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti (funzioni di alta
amministrazione).
Responsabilità: i componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la
diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e sono chiamati a rispondere, solidalmente con i
componenti del consiglio di gestione, per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe
prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
IL SISTEMA MONISTICO importantissimo!
Il termine monistico ci fa pensare alla nozione di “mono”; infatti, il consiglio di amministrazione
rappresenta l’organo principale.
Il sistema monistico è definito come un sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato
costituito al suo interno. In effetti si tratta di un modello organizzativo che tipicamente concentra nel
consiglio di amministrazione poteri sia di amministrazione sia di controllo, coniugati con compiti di
sorveglianza sugli amministratori investiti di mansioni esecutive.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il consiglio di amministrazione è l’organo deputato alla gestione della società, dev’essere per un terzo
dei propri membri composto da soggetti in possesso di requisiti di eleggibilità. Non vi rientrano quindi
interdetti, inabilitati, falliti o condannati, coniugi o parenti entro il quarto grado degli amministratori
della società e i soggetti legati alla società da rapporti di lavoro.
Al consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori
del sistema tradizionale.
COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
I membri del comitato per il controllo sulla gestione sono nominati dal consiglio di amministrazione tra
i propri componenti; quindi, i membri del comitato per il controllo sulla gestione sono anch’essi
amministratori.
L’assemblea nomina il consiglio di amministrazione e quest’ultimo nomina il comitato per il controllo
sulla gestione.
Il comitato deve essere interamente costituito da amministratori dotati dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza.
Funzioni proprie del comitato:
1. Vigilare sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo
interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare
correttamente i fatti di gestione.
2. Svolgere ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione, con particolare riguardo
ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
2.4 IL COLLEGIO SINDACALE
IL COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale è l’organo di controllo interno del sistema tradizionale (insieme all’assemblea dei
soci e all’organo amministrativo).
Il collegio sindacale è un organo i cui componenti sono eletti dall’assemblea, sono ineleggibili:
- L’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chiunque sia stato condannato a una pena che implichi
l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- Coniugi o parenti entro il quarto grado degli amministratori della società.
- Coloro che siano legati alla società, o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte
a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di
prestazione d’opera retribuita che possano comprometterne l’indipendenza.
Il collegio deve essere costituito da 3 o 5 membri e deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.
I sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’assemblea, e
scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
della carica.
Sono causa di cessazione dei sindaci: la scadenza del termine, la revoca da parte dell’assemblea, la
rinuncia da parte del sindaco e la decadenza per la verifica di cause di ineleggibilità.
Doveri del collegio sindacale: il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto,
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottata dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Poteri del collegio sindacale:
a. Poteri ispettivi:
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione
➔ e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società
➔ controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
b. Poteri informativi:
Scambio di informazioni coi corrispondenti organi delle società controllate sui sistemi di
➔ amministrazione e controllo e l’andamento generale dell’attività sociale;
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e
➔ alle riunioni del comitato esecutivo.
c. Poteri integrativi e di supplenza:
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio
➔ sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione,
➔ convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di
rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
Esistono 3 tipi di denuncia al collegio sindacale:
1. Fatta al singolo socio: in questo caso il collegio sindacale ne prende atto e riferisce
all’assemblea.
2. Fatta da una minoranza di soci qualificati: in questo caso il collegio sindacale deve
approfondire la questione e riferire all’assemblea.
3. Fatta da un numero di soci in situazioni di fatti gravi e urgenza di provvedere: in questo caso il
collegio sindacale è tenuto a convocare l’assemblea affinché prenda adeguati provvedimenti.
Responsabilità dei sindaci: i sindaci adempiano i loro doveri con la professionalità e la diligenza
richieste dalla natura dell’incarico. I sindaci sono responsabili della verità delle loro attestazioni e
devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro
ufficio. Infine, i sindaci sono dichiarati responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le
omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità
degli obblighi della loro carica.
2.5 IL CONTROLLO GIUDIZIARIO