Diritto commerciale
Diritto d’impresa
Imprenditore
La nozione d’imprenditore è quella che si trova all’art. 2082 c.c.: "è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni o servizi". I requisiti sono la professionalità, l’economicità, l’organizzazione, l’attività produttiva. Questi elementi devono essere tutti presenti.
- Attività produttiva significa che l’attività ha una finalità di produzione e scambio di beni e servizi.
- Se vi è un’organizzazione di beni, persone e capitali (un complesso produttivo), si ha attività d’impresa. Resta fuori l’attività svolta dall’imprenditore in maniera autonoma e senza un complesso produttivo alle spalle (ad es. un idraulico, che è quindi un lavoratore autonomo).
- L’attività deve essere economica, svolta con metodo economico cioè un pareggio di costi e ricavi (l’obiettivo lucrativo è quello primario delle società), vengono comprese anche le imprese pubbliche che hanno come obiettivo il pareggio.
- La professionalità sottolinea che l’attività economica debba essere un esercizio abituale, non occasionale. Non è detto che l’attività debba esser continuativa, può essere stagionale.
Non rientrano quelle attività che consistono nel mero godimento della cosa (deve essere produttiva). Coloro che svolgono professioni protette (avvocati, notai) non sono considerati imprenditori per espressa previsione legislativa.
Le imprese si distinguono in base all’oggetto dell’attività d’impresa in impresa agricola o commerciale e in base alla dimensione dell’impresa: piccolo imprenditore e tutte le altre imprese (medio-grandi). Per il piccolo imprenditore non si applicano alcune norme (ad es. il fallimento). La terza distinzione è la natura dell’impresa: forma individuale o societaria.
Il piccolo imprenditore è definito nell’art. 2083 c.c., ed è colui che svolge l’attività imprenditoriale attraverso il suo lavoro e quello della sua famiglia.
La definizione d’imprenditore agricolo si trova all’art. 2135 c.c.: "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse." Come principio generale l’attività agricola si rivolge a cicli biologici (vegetali e animali) e alle attività strettamente connesse, cioè le attività che consistono nella trasformazione dei prodotti dell’attività agricola (anche l’agriturismo).
L’imprenditore commerciale definito all’art. 2195 c.c. è una categoria residuale, ovvero si identifica in tutte quelle attività che non sono proprie dell’imprenditore agricolo; in generale sono tutte le attività che consistono nello scambio di beni o nell’offerta di servizi.
Statuto dell’imprenditore commerciale
Soltanto all’imprenditore commerciale il legislatore applica alcune norme, contenute nello Statuto dell’imprenditore commerciale, le quali sono volte a garantire che l’imprenditore, operando sul mercato, agisca nel modo più trasparente possibile.
Lo statuto disciplina le norme riguardanti la pubblicità, in un sistema che garantisca la pubblicità delle informazioni principali al pubblico. Lo statuto disciplina le norme riguardanti le scritture contabili, l’imprenditore deve registrare le operazioni della sua attività dando informazioni chiare ai terzi. Lo statuto disciplina le norme riguardanti la rappresentanza commerciale. L’ultima disciplina è quella del fallimento, è una disciplina speciale molto complessa, che nasce quando l’imprenditore è insolvente e il cui esito è l’estinzione dell’impresa. Lo Statuto dell’imprenditore commerciale non si applica ai piccoli imprenditori e agricoli.
Pubblicità
La pubblicità è un sistema che garantisce al pubblico informazioni veritiere e avviene attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese che è tenuto dalle Camere di commercio. Gli effetti dal punto di vista giuridico sono di due tipi: pubblicità legale (efficacia dichiarativa) oppure la pubblicità notizia.
Con l’efficacia dichiarativa, l’atto è opponibile ai terzi: nessuno può dimostrare di non esserne a conoscenza, poiché è come se l’atto fosse stato notificato a tutti.
Per quanto riguarda la pubblicità legale ci sono anche altri effetti. Talvolta l’iscrizione nel registro delle imprese fa sorgere una situazione giuridica (efficacia costitutiva), ad esempio per la costituzione di una società per azioni, la quale sorge solo con l’iscrizione nel registro delle imprese.
Un’altra efficacia è quella normativa, a seconda che l’atto costitutivo sia iscritto o meno si possono applicare diversi regimi giuridici. Il registro delle imprese è composto dalla sezione ordinaria e dalle sezioni speciali. Tutti gli atti e informazioni nella sezione ordinaria hanno per effetto l’opponibilità ai terzi. Devono iscriversi a questa sessione gli imprenditori individuali non piccoli, tutte le società tranne la società semplice, i consorzi e gli enti pubblici che hanno come oggetto principale un’attività commerciale.
In origine l’iscrizione nelle sezioni speciali determinava solo un effetto di pubblicità notizia. Ne fanno parte gli imprenditori agricoli individuali, le società semplici che svolgono attività agricola, piccoli imprenditori commerciali e le società tra avvocati. Una legge recente ha stabilito che anche le informazioni iscritte nelle sezioni speciali dagli imprenditori e dalle società semplici abbiano un effetto legale e quindi siano opponibili ai terzi.
Scritture contabili
L’imprenditore commerciale deve obbligatoriamente tenere:
- Libro giornale (2216 c.c.): indica le operazioni eseguite nell’esercizio dell’impresa in ordine cronologico.
- Libro degli inventari (2217 c.c.): redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e poi aggiornato ogni anno. È un registro periodico sistemato redigendo attività e passività dell’impresa.
Le scritture facoltative più importanti sono:
- Libro mastro: rileva le operazioni in un modo differente.
- Libro cassa: registra le variazioni di cassa in entrata e in uscita.
- Libro magazzino: rileva le variazioni delle merci in entrata e in uscita.
Rappresentanza commerciale
Per agevolare i rapporti tra imprenditore e coloro i quali entrano in contatto con esso, esistono tre figure ausiliarie dell’imprenditore che hanno automaticamente il potere di rappresentanza: institore, procuratore, commesso.
Institore (2203 c.c.)
È il soggetto che si posiziona al di sotto dell’imprenditore da un punto di vista gerarchico (direttore generale). Può essere unico o diversi se divisi per rami d’azienda. L’institore ha un potere di rappresentanza molto vasto, infatti può compiere tutti gli atti pertinenti all’attività d’impresa. L’imprenditore può limitare il potere di rappresentanza, ad esempio se ci sono più institori limiterà la rappresentanza al proprio ramo d’azienda. Può limitarlo anche se l’institore è unico. Se l’imprenditore pone dei limiti, questi devono essere iscritti nel registro delle imprese.
Procuratore (2209 c.c.)
Ha un ruolo inferiore rispetto all’institore e un potere limitato di rappresentanza. Solitamente è a capo di un’area (direttore acquisti) per questo ha potere di rappresentanza limitatamente a quello che riguarda l’area di cui è responsabile. L’imprenditore può limitare il suo potere di rappresentanza iscrivendo i limiti nel registro delle imprese.
Commesso (2210 c.c.)
Ha un potere molto limitato, con un ruolo essenzialmente esecutivo. Sono ad esempio gli impiegati bancari o i commessi di un negozio che svolgono mansioni esecutive legate all’interazione con i terzi. Possono compiere atti ordinari rispetto alle mansioni cui sono incaricati.
Fallimento
Il fallimento avviene nel momento in cui l’imprenditore non è più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte. Il fallimento in sé non è sanzionato ma se l’imprenditore non ha tenuto regolarmente le scritture contabili o le ha falsificate, allora si va nel reato penale di bancarotta perché c’è stato un comportamento illecito dell’imprenditore. La bancarotta può essere semplice (irregolarità delle scritture) o fraudolenta (falsificazione e/o distruzione delle scritture).
Statuto generale dell’imprenditore: disciplina dell’azienda
Riguarda tutti gli imprenditori. L’azienda è definita all’art. 2259 c.c.: "è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa". Normalmente il valore del complesso aziendale è maggiore della somma dei singoli beni. L’azienda è infatti qualcosa di separato rispetto ai singoli beni che la compongono: è considerata un’unità economica.
Sono dettate norme particolari quando l’azienda è trasferita a un altro soggetto. Queste norme riguardano il divieto di concorrenza (a carico dell’alienante, il venditore) e il subentro nei debiti e crediti dell’azienda.
Divieto di concorrenza (2257 c.c.)
Se un imprenditore cede la propria azienda è obbligato a non iniziare una nuova attività in concorrenza a quella alienata per oggetto, ubicazione o altre circostanze. Sono stati posti due limiti: temporale (massimo cinque anni) e privativo (non è possibile impedire all’alienante di iniziare qualsiasi attività economica).
Contratti (2258 c.c.)
Il complesso di beni aziendali comprende vari contratti stipulati con diversi soggetti che riguardano l’attività d’impresa. L’art. 2558 c.c. prevede che il contratto possa essere ceduto solo con il consenso dell’altro contraente. Secondo il suddetto articolo il compratore subentra in tutti i contratti che non sono stati stipulati dall’alienante a titolo personale. Il terzo può opporsi, entro tre mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese, solo se sussiste una giusta causa, che deve essere dimostrata.
Crediti/Debiti (2259-2260 c.c.)
- Crediti (2259 c.c.): La cessione del credito presuppone la notifica al debitore: la cessione dell’azienda ha effetto nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione al registro delle imprese.
- Debiti (2260 c.c.): L’alienante non è liberato dai debiti che fanno capo all’azienda ceduta se i creditori non hanno dato il consenso.
Diritto societario
Società (art. 2247 c.c.)
Con il contratto di società due o più soggetti decidono di cooperare esercitando in comune un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Non è sempre sufficiente accordarsi per cominciare, infatti può essere necessario conferire un minimo (fissato per legge) capitale; la funzione dei conferimenti è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Possono essere conferiti beni o servizi (denaro, beni in natura, crediti, e prestazioni d’opera).
Patrimonio sociale: insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Le attività hanno una funzione di garanzia per i creditori mentre la differenza tra attività e passività da luogo al concetto di patrimonio netto.
Capitale sociale: entità numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti effettuati dai soci, le cui funzioni sono quella vincolistica (non è redistribuibile) e quella organizzativa (la quota di proprietà di un determinato socio si calcola in base al suo conferimento iniziale rispetto a quello degli altri soci). È inserito nelle passività poiché rappresenta un valore che non è a disposizione dei soci.
Capitale sociale nominale: corrisponde ad una cifra pari al totale dei conferimenti iniziali dei soci. Può essere anche interpretato come il numero delle azioni in circolazione moltiplicato per il valore delle azioni.
Capitale sociale reale: inizialmente coincide con il capitale sociale nominale, in seguito si ricava dalla differenza tra le attività e le passività (escluso il capitale sociale).
Lo scopo della società può essere di tre tipi:
- Lucrativo, in senso oggettivo è quello che nasce dalla creazione della società stessa, mentre in senso soggettivo è il diritto dei soci che rivendicano una retribuzione per la loro attività;
- Mutualistico, riconducibile alle società cooperative, consiste nella gestione di un servizio in favore dei soci, i quali sono destinatari dei beni o dei servizi messi a disposizione dalla cooperativa a condizioni più favorevoli di quelle del mercato.
- Consortile, lo scopo consortile è realizzato da una società costituita da imprenditori che vogliono organizzarsi per ottenere un risparmio di costi o per ottenere maggiori utili.
Diversi tipi di società
Società di persone: non hanno personalità giuridica, non hanno autonomia patrimoniale perfetta (non vi è separazione netta tra il patrimonio della società e quello dei soci) e sono quindi identificate nella figura dei soci i quali sono responsabili illimitatamente anche con il loro capitale personale per i debiti assunti.
Società di capitali: hanno personalità giuridica, hanno autonomia patrimoniale perfetta (separazione netta tra il patrimonio della società e quello dei soci) e quindi possono essere identificate in loro stesse. In questo caso i soci sono responsabili solo limitatamente al capitale che hanno conferito all’interno della società. Prototipo delle società di capitali è la società per azioni (S.P.A.) in cui le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni tutte di pari valore.
Ci sono due diversi tipi di soci:
- Soci di maggioranza, quelli interessati maggiormente nella vita della società.
- Soci risparmiatori, quelli ai quali fondamentalmente non interessa la vita dell’impresa ma interessa che il loro investimento nella società dia dei frutti.
La S.P.A. si costituisce in due fasi essenziali:
- Stipulazione atto costitutivo per atto pubblico:
- Stipulazione simultanea: quando l’atto costitutivo viene stipulato e contemporaneamente vengono divise le azioni tra i soci i quali si impegnano a conferire l’ammontare di loro competenza;
- Stipulazione per pubblica sottoscrizione: prima viene raccolto fra il pubblico (tramite le azioni) il capitale sociale e solo in un secondo momento viene stipulato l’atto costitutivo che è quindi subordinato alla preventiva sottoscrizione del capitale sociale.
L’atto costitutivo
È richiesta la forma scritta dell’atto pubblico a pena di nullità ed è solitamente diviso in due atti distinti che insieme costituiscono un atto unitario:
- Atto costitutivo: atto contenente la manifestazione di volontà di costituire la S.P.A.;
- Statuto: atto analitico contenente le norme legali e convenzionali di funzionamento.
Quali sono gli elementi essenziali che devono essere contenuti nell’atto costitutivo?
- Sede, ovvero il luogo in cui effettivamente la società opera la sua attività;
- Denominazione sociale;
- Patrimonio (CS nominale e reale);
- Oggetto, ovvero l’attività vera e propria che la società andrà a svolgere;
- Valore attribuito ai conferimenti;
- Sistema di distribuzione degli utili;
- Indicazione delle persone che si identificano nei soci;
- Durata della società, il tempo può essere illimitato ma in questo caso ai soci viene data la possibilità di recedere con un determinato preavviso in qualsiasi momento.
Condizioni per la costituzione
- CS almeno 120.000 euro;
- Il CS deve essere interamente sottoscritto;
- Il versamento del CS può essere fatto anche in un secondo momento ma deve essere versato subito il 25% dei conferimenti in denaro (100% se s.p.a. unipersonale);
- Sussistenza di tutte le autorizzazioni governative e altre condizioni richieste da leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto.
Effetti della stipulazione dell’atto costitutivo
- I contraenti restano vincolati dalla dichiarazione di costituire la società e non possono ritirare il loro consenso.
- Il notaio che ha ricevuto l’atto deve procedere al deposito nel Registro delle imprese entro 20 giorni, se il notaio non adempie allora sono autorizzati gli amministratori e nel caso di inerzia di entrambi può provvedervi ogni socio a spese della società.
- Se l’iscrizione della società presso il registro delle imprese non avviene entro 90 giorni dalla stipulazione atto costitutivo, questo perde efficacia e i soci hanno diritto alla restituzione di quanto versato.
Prima che avvenga l’iscrizione nel registro delle imprese possono essere compiute delle operazioni necessarie per la venuta da esistenza della società per le quali sono illimitatamente e solidalmente responsabili coloro che le hanno compiute e il socio fondatore. Prima dell’iscrizione al registro non possono essere emesse e vendute delle azioni, tranne nel caso di stipulazione per pubblica sottoscrizione.
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