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DIRITTI PATRIMONIALI E DIRITTI MORALI:
DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTI MORALI (tutelano la personalità
dell’autore)
Trasferibili liberamente Inalienabili, irrinunciabili
Durata limitata (70 anni dopo la morte) Imprescrittibili (non hanno limite di durata)
Dopo la morte possono essere fatti Dopo la morte possono essere fatti valere da:
valere da: (art.23, in gerarchia)
- eredi • coniuge e figli
• genitori e altri ascendenti e discendenti diretti
• fratelli e sorelle
Caso Troisi: per quanto riguarda la rivendicazione dei diritti patrimoniali non c’è stato
nessun problema poiché la sorella, essendo erede, era legittimata ad agire, mentre per
quanto riguarda i diritti morali, questi ultimi non sono stati considerati poiché seconda la
gerarchia della legittimazione ad agire, avrebbe dovuto agire il padre e non la sorella.
I DIRITTI PATRIMONIALI:
Attengono allo sfruttamento economico dell’opera e si trovano in capo all’autore e sono dei
diritti esclusivi. Lo scopo principale è quello di ottenere un equo compenso per
l’utilizzazione dell’opera da parte di altri.
DIRITTO DI PUBBLICAZIONE: diritto di pubblicare l’opera e di procedere alla prima
pubblicazione (art. 12).
Per pubblicazione si intende la prima forma di utilizzazione dell’opera, qualunque essa sia,
in modo che la creazione sia resa accessibile al pubblico.
DIRITTO DI RIPRODUZIONE: diritto di realizzare delle copie dell’opera, è stato esteso nel
2001 (in Italia nel 2003), per adattare la disciplina allo sviluppo delle nuove tecnologie le
quali mettono a disposizione nuovi strumenti che favoriscono la copia delle opere.
Possiamo distinguere tra riproduzione diretta e indiretta e tra riproduzione temporanea e
permanente; non rilevano le modalità e gli strumenti con cui viene effettuatala riproduzione
inoltre non rilevano il soggetto che realizza la copia e le finalità della riproduzione.
DIRITTO DI DISTRIBUZIONE: ha come oggetto la messa a disposizione fisica dell’opera
su qualsiasi supporto. Questo diritto presuppone l’esercizio di due altre facoltà, ovvero la
pubblicazione e la riproduzione e permette all’autore di determinare il numero di esemplari
dell’opera da destinare al mercato, il diritto si “esaurisce” con la prima immissione
dell’opera sul mercato effettuata dall’autore o con il suo consenso.
Il principio dell’esaurimento opera sia a livello nazionale e comunitario. 28
DIRITTO DI NOLEGGIO E PRESTITO: la ragione dell’attribuzione di questa facoltà è di
sottoporre al controllo degli autori anche degli atti di disposizione temporanea delle opere,
i quali in virtù dello sviluppo delle nuove tecnologie, potrebbero favorire il fenomeno della
copiatura. Mentre il diritto di noleggio non è mai limitato, quello di prestito è limitato per
esempio nei casi di prestiti tra privati e prestiti tra biblioteche.
DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE, ESECUZIONE E RECITAZIONE: l’autore ha il diritto
esclusivo di eseguire, rappresentare recitare in pubblico l’opera, sia gratuitamente che a
pagamento. Perché altri possano farlo, devono chiedere l’autorizzazione al detentore dei
diritti su quella determinata opera.
DIRITTO DI DIFFUSIONE: il diritto di diffusione consiste nel diritto esclusivo dell’autore di
comunicare l’opera a distanza, mediante qualunque mezzo di diffusione tra quelli
menzionati nella norma (telegrafo, telefono, radio, televisione).
La diffusione può essere di tipo punto-massa, ovvero da un’emittente ad una pluralità di
fruitori, oppure di tipo punto-punto, ovvero da un’emittente ad un unico soggetto.
DIRITTO DI ELABORAZIONE: diritto di modificare e trasformare l’opera in qualsiasi
modo. La modifica di un’opera potrebbe dare vita ad una nuova opera, ma se
l’elaborazione compiuta era stata autorizzata dall’autore, allora la nuova opera (opera
derivata) è a sua volta protetta dal diritto d’autore e colui che ha elaborato ne è l’autore.
Il principio cardine dell’esercizio dei diritti patrimoniali è l’indipendenza dei diritti di
utilizzazione.
I diritti patrimoniali durano 70 anni dalla morte dell’autore (50 anni fino al 1993), per le
opere in comunione i diritti durano 70 anni dalla morte dell’ultimo coautore, per le opere
collettive (in cui c’è un curatore) i diritti durano 70 dalla prima pubblicazione. Per le opere
cinematografiche i diritti durano 70 anni dalla morte dell’ultimo tra questi soggetti: regista,
sceneggiatore e creatore della musica.
DIRITTI MORALI: tutelano gli aspetti personalistici della disciplina.
- diritto di paternità dell’opera;
- diritto d’integrità dell’opera: anche se l'autore ha trasferito tutti i suoi diritti patrimoniali,
può comunque intervenire se la sua opera viene utilizzata in modo da ledere il suo onore e
la sua reputazione;
- diritto di ritiro dell'opera dal commercio: l'interesse morale dell'autore prevale
sull'interesse economico (anche se è previsto un indennizzo).
DIRITTO DI PATERNITA’ DELL’OPERA (art. 20): consiste nel diritto di rivendicare (far
accertare in giudizio) la paternità dell’opera, ovvero ad essere riconosciuto come autore di
quella specifica opera. Non si tratta del diritto di apposizione del nome, ovvero di
pretendere che nell’opera sia indicato il nome dell’autore, infatti ciò dipende dalle
consuetudini. Anzi il diritto d’autore prevede che l’autore possa avvalersi del diritto di
anonimato oppure dello pseudonimo maschera (pseudonimo da cui non si riesce a
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risalire all’identità dell’autore), in questo caso però la durata del diritto d’autore è di 70 anni
dalla data di pubblicazione dell’opera. Pur avendo scelto di avvalersi del diritto di
anonimato, l’autore di un’opera può in qualsiasi momento rivendicare la paternità
dell’opera e quindi fare accertare giuridicamente di essere l’autore. Se l’autore decide di
rivelarsi, la durata del diritto d’autore torna ad essere di 70 anni dalla morte dell’autore.
Con questo diritto, l’autore non solo può fare accertare in positivo la paternità dell’opera
ma anche in negativo, ovvero far accertare di NON ESSERE l’autore di una certa opera.
DIRITTO ALL’INEGRITA’ DELL’OPERA (art.20): è il diritto di opporsi a qualsiasi tipo di
modifica e ad ogni altro atto che vadano a danno dell’opera SOLTANTO SE dalla modifica
deriva una lesione all’onore o alla reputazione dell’autore. Ciò significa che anche se
l’autore ha ceduto i diritti di elaborazione, egli può comunque mantenere un certo controllo
sull’opera e quindi può intervenire e impedire eventuali lesioni al suo onore e alla sua
reputazione.
Caso interruzioni pubblicitarie: prima che la disciplina fosse regolamentata negli anni
90, le interruzioni pubblicitarie dei film erano talmente frequenti che rendevano irritante la
visione del film quindi esse venivano considerate lesive nel confronti dell’opera (film).
DIRITTO AL RITIRO DELL’OPERA DAL COMMERCIO (art. 142): al contrario dei primi
due non è riconosciuto da nessuna convenzione internazionale e si estingue con la morte
dell’autore. L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali (radicale mutamento della
posizione morale dell’autore, su un argomento profondamente etico o religioso, oppure a
causa della errata percezione dell’opera da parte del pubblico) ha diritto di ritirare l’opera
dal commercio, salvo l’indennizzare coloro che hanno acquistato dei diritti patrimoniali
sull’opera. Se il titolare dei diritti patrimoniali sull’opera non è d’accordo con il ritiro, ci si
deve rivolgere al tribunale che provvederà ad accertare le gravi ragioni morali e stabilisce
l’indennizzo (in mancanza di un accordo). L’indennizzo deve essere pagato entro un certo
termine che se non rispettato, impedisce di ritirare l’opera dal commercio.
Le copie già vendute rimangono necessariamente in circolazione.
Caso libro “Pasqua di sangue”: sostiene che nel medioevo alcune comunità ebraiche
praticavano dei sacrifici umani, le conseguenze sul pubblico sono disastrose. Lo scrittore
ha chiesto il ritiro dell’opera per il modo “errato” in cui era stata recepita l’opera dal
pubblico per poterla modificare.
LE LIBERE UTILIZZAZIONI (art. 65-71 decies)
Queste norme limitano il diritto di esclusiva dell’autore sull’opera, consentendo la libera
utilizzazione della stessa (cioè senza il consenso dell’autore).
Rappresentano un punto di equilibro tra la tutela dell’interesse individuale dell’autore
a controllare l’utilizzo delle proprie opere e la tutela dell’interesse della collettività a fruire
delle stesse.
Tra le ipotesi di utilizzazioni maggiormente rilevanti si segnalano:
a) la riproduzione, per uso personale, qualora tale riproduzione sia fatta a mano o con
mezzi di riproduzione non idonei alla diffusione dell’opera tra il pubblico;
b) la fotocopia di opere esistenti, nei limiti del 15% dell’opera; 30
c) il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di un’opera, con la finalità di
critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica, che non sia in concorrenza con
l’utilizzazione dell’opera da parte dell’autore. Il riassunto, la citazione o la riproduzione
devono essere accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dai nomi dell’autore e
dell’editore;
d) la riproduzione, sempre ad uso personale e senza scopo di lucro, di fonogrammi e
videogrammi.
La copia privata è lecita ma la legge prevede l’obbligo di pagare un equo compenso
all’autore dell’opera stessa; poiché sarebbe impossibile controllare l’attività di tutti i
soggetti, il pagamento del compenso viene imposto a quegli enti autorizzati a realizzare
copie dell’opera (es. copisterie).
Il compenso va sempre versato alla SIAE, che provvede poi a ripartirlo tra gli autori (e gli
altri aventi diritto).
SIAE, GESTIONE COLLETTIVA
Ente pubblico economico istituito nel 1882 “Società italiana degli autori” divenuto nel 1927
“Società italiana Autori e Editori”. La SIAE esercita in via esclusiva l’attività
d’intermediazione nell’esercizio dei diritti di utilizzazione economica degli autori.
La gestione collettiva dei diritti mediante la SIAE è volontaria e avviene su base
contrattuale: l’autore o il titolare del diritto possono dunque decidere di amministrare
personalmente i loro diritti patrimonia