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DELL’ INTERESSATO
a) conoscitivi:
- diritto a ricevere l'informativa
- diritto di richiedere ed ottenere informazioni (accesso)
- diritto a ricevere informazioni in caso di violazioni (comunicazione data breach)
b) di controllo sul trattamento
diritto al consenso ed autorizzazione del trattamento (art 6 e 9)
-
- diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- diritto di revoca del consenso (art 7) e di opposizione (art 21)
c ) di intervento sui dati
- portabilità (art 20)
- rettifica ed integrazione (modifica) (art 16)
- cancellazione ed oblio (eliminazione) (art 17)
d) di non essere sottoposto a decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione che produca effetti giuridici che lo riguardano o che indica in modo analogo significativamente
sulla sua persona(art 22) Proprietà intellettuale
Riguardano oggetti di uso quotidiano, si distinguono in due macro categorie: diritti di proprietà industriale
e diritti d’autore.
Questi hanno in comune l’essere opera dell’ingegno e dell’espressione di innovazione, le opere
dell’ingegno possono essere classificate in tre categorie:
1. opere dell’ingegno creativo, fanno riferimento al mondo dell’arte e della cultura.
2. segni distintivi, legati al mondo commerciale come per esempio marchio, ditta, insegna, indicazione
geografica.
3. innovazioni tecniche e di design, aspetto tecnologico/industriale hanno per oggetto invenzioni,
modelli di utilità, disegni e modelli industriali.
1. e 2. sono diritti di proprietà intellettuale e si acquistano mediante brevettazione o negli altri modi previsti
dal Codice di proprietà industriale.
con la notazione che alcuni segni distintivi sono protetti solo quando ricorrono i presupposti di legge.
Viene effettuata un’altra distinzione tra:
- diritti titolati, originati dalla brevettazione o registrazione, occorre un elemento formale
amministrativo affinché quel diritto possa essere fatto valere in confronto di terzi.
- diritti non titolati, sorgono in presenza di determinati presupposti.
Analisi di segni distintivi
Marchio
segno distintivo più forte che consente di DISTINGUERE prodotti e servizi di una impresa da quelli di altre
imprese, RICONOSCERE la provenienza, ASSOCIARE un prodotto e/o un servizio alla storia, al prestigio,
alla qualità di un’azienda che lo fornisce.
Art. 7 del Codice Proprietà Industriale afferma che possono costituire oggetto di registrazione come
marchio d'impresa tutti i segni (es. parole, nomi di persona, disegni, cifre, suoni, forma del prodotto o della
confezione, combinazioni di tonalità cromatiche) purché siano atti:
a) a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al
pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita dal titolare.
Classificazione di Nizza, è un sistema adottato ai fini della classificazione prodotti e servizi che il marchio
andrà a contraddistinguere, per comprendere bene la tipologia di protezione. Consiste di 45 classi: per i
prodotti da 1 a 34, per i servizi da 35 a 45. Ogni classe è composta da un'intestazione generale e da una
serie di termini specifici, che meglio definiscono prodotti servizi che contiene.
Ogni marchio deve soddisfare I SEGUENTI REQUISITi:
capacità distintiva, un
- segno è considerato marchio quando assume la funzione di strumento di
identificazione e di differenziazione del prodotto o di un servizio, che abbia una specifica origine
imprenditoriale. In tal senso, il segno assume un valore distintivo in quanto suscettibile di identificare una
determinata provenienza.
Art. 13 del c.p.i. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi
di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle: denominazioni generiche
(es. “acqua” per una bottiglia d’acqua), indicazione descrittive (es. “fresca” per una bottiglia
d’acqua).
I marchi possono essere di diversi tipi:
prima classificazione
marchi denominativi, costituito esclusivamente da parole o lettere, cifre o altri caratteri standard.
marchi figurativi, vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure una
riproduzione grafica o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi.
marchi figurativi contenenti elementi denominativi, un marchio figurativo è costituito da una combinazione
di elementi denominativi e figurativi.
marchi di forma, costituito da una forma tridimensionale. Comprende i contenitori, gli imballaggi, il prodotto
stesso o il loro aspetto.
NB. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti
esclusivamente: a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; b) dalla
forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; c) dalla forma,
o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto.
Marchi di posizione costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul
prodotto.
seconda classificazione
Marchi individuali: distinguono i prodotti e i servizi di una particolare azienda da quelli di un’altra.
Marchi collettivi: distinguono i prodotti e i servizi di un gruppo di aziende o dei membri di un’associazione
da quelli della concorrenza. I marchi collettivi possono essere utilizzati per creare fiducia tra i consumatori
nei confronti dei prodotti o servizi offerti con il marchio collettivo. molto spesso sono utilizzati per
identificare prodotti che hanno in comune una determinata caratteristica.
Marchi di certificazione: hanno la funzione di indicare che i prodotti e i servizi sono conformi ai requisiti di
certificazione di un ente o un’organizzazione di certificazione e costituiscono un segno di qualità
approvato
Marchio notorio marchi che godono di notorietà o rinomanza, possono ottenere una tutela
ultramerceologica (non può essere registrato un marchio simile in nessun tipo di mercato). vi sono una serie
di parametri giurisprudenziali (es. ampiezza della presenza del prodotto sul mercato, la conoscenza
effettiva che ne hanno i consumatori, l’entità quantitativa e qualitativa degli investimenti pubblicitari che
contribuiscono ad individuare un marchio del tipo).
Es. Il marchio notorio Facebook il quale ha bloccato la desinenza book.
novità.
- determinato dall’art. 12 del c.p.i. non può essere registrato un marchio se risulta essere identico o
simile ad un segno o ad un marchio già noto per servizi o prodotti affini o anche non affini.
Liceità.
- determinato dall’art 14 del c.p.i. ulteriore limite sulla registrazione del marchio.
Case History: domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea «COVID».
depositata la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea,«COVID» per
contraddistinguere prodotti della classe 13, ossia armi, munizioni, et similia. L’EUIPO (ufficio
dell’unione europea per la proprietà intellettuale) ha rifiutato la registrazione della suddetta
domanda in quanto ritenuta contraria ai principi del buoncostume.
Rappresentazione.
-
Un marchio può richiedere tutela:
- Deposito italiano(UIBM): protezione valida sull'intero territorio italiano.
- Deposito comunitario(EUIPO): protezione valida in tutti i Paesi dell'UE.
- Deposito internazionale (WIPO): protezione nei Paesi aderenti alla Convenzione internazionale
designati al momento del deposito.
- Deposito estero: protezione nei Paesi non aderenti alla Convenzione internazionale.
La tutela del marchio inoltre ha una durata di 10 anni, partendo dalla data di deposito, rinnovabile per ogni
decennio, potenzialmente all'infinito, sempre se quel marchio viene effettivamente utilizzato. l’obbligo di
utilizzo inizia dopo 5 anni dalla registrazione del marchio, se non viene rispettato il marchio è soggetto di
decadenza.
Un marchio non registrato ha tutele minori ma è sempre tutelato.
Brevetto di invenzione, ha come oggetto le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che
implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. quindi i requisiti di un
brevetto di invenzione sono: deve essere lecito, nuovo, avere capacità inventiva e deve essere
industrializzabile.
Per quanto riguarda il requisito di novità: un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello Stato
della tecnica, ovvero l’insieme di tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o
all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto.
La capacità inventiva è collegata al principio di non banalità, risulta tale se, valutata da un soggetto esperto
del ramo, risulta NON presente nello Stato della tecnica.
Il requisito di industrialità invece significa che l’invenzione deve essere applicabile a qualsiasi genere di
industria.
La divulgazione è assoluta: 6 mesi prima e se vi è un abuso.
Rientra nel discorso anche il brevetto di modello di utilità, cioè un qualcosa che si aggiunge per migliorare un
oggetto già esistente.
Case History: invenzioni del settore farmaceutico.
Il caso nasce dal fatto che i brevetti conferiscono al titolare la completa esclusività sui diritti di
sfruttamento economico dell’invenzione. lo sfruttamento senza il consenso del titolare
potrebbe causare una contraffazione.
La maggior parte dei farmaci per la terapia della sindrome del Covid-19 ed i vaccini destinati
alla sua prevenzione, gli strumenti diagnostici, i dispositivi di protezione personale ed ancora, ai software
di tracciamento e di analisi, sono tutelati con la brevettazione ed altri diritti di proprietà intellettuale. di
conseguenza il loro sfruttamento è riservato al titolare, che può deciderne modalità e tempistiche di
utilizzo.
Esistono dei strumenti giuridici per ovviare il problema: 1. espropriazione per pubblica utilità del brevetto,
procedimento amministrativo che prevede l'acquisto del brevetto- mancanza di fondi e procedimento
troppo lungo 2. licenza obbligatoria, per lo sfruttamento di quella invenzione.
NB il titolare di un brevetto è il soggetto che sfrutterà economicamente il brevetto e può essere sia una
persona giuridica che una persona fisica. Possono essere previsti anche più titolari, che potranno essere
sia persone giuridiche che fisiche allo stesso tempo.
L'inventore deve essere sempre una persona fisica (anche più di uno).