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PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Il termine iter legis è il corrispettivo latino dell'italiano procedimento legislativo e definisce il procedimento formale che porta all'approvazione di una legge. Il procedimento legislativo statale per le leggi ordinarie è disciplinato nella parte II della Costituzione al titolo I, sez II dagli artt. 71-74 della Costituzione e dai regolamenti parlamentari. Questo procedimento consta di tre fasi:

Fase dell'iniziativa

La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge al Parlamento. La Costituzione riconosce tale potere: - al Governo. Il governo utilizza il suo diritto di iniziativa per sviluppare il suo programma operativo, può essere titolare di questa sua funzione solo in sede collegiale, inoltre ogni sua proposta di legge prima di passare al

Parlamento deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica.

Il governo ha dei campi dove ha una sua esclusività di operazione (leggi che riguardano la manovra di bilancio e leggi di conversione di decreti-legge).

Generalmente le proposte di legge riportate dal governo vengono accettate in parlamento in quanto il governo stesso può contare sui parlamentari che gli hanno dato la fiducia.

Ai membri del Parlamento. Sia i gruppi parlamentari che il singolo deputato o senatore possono sviluppare proposte di legge di modo da essere titolari appieno di questa funzione aderendo alle proprie idee e progetti di partito.

Al corpo elettorale (che può essere esercitata attraverso la presentazione alle Camere da una proposta sottoscritta da almeno 50 000 elettori) iniziativa legislativa popolare, art. 50 della costituzione.

Ai Consigli Regionali al CNEL generalmente questo consiglio svolge una funzione consultiva ma la legge gli dispone la facoltà di proporre leggi.

compito di esaminare il progetto di legge, discutendolo nel suo complesso e successivamente articolo per articolo. Alla fine delle discussioni, si procede con il voto sul progetto di legge. Sede legislativa: in questa sede, le commissioni operano seguendo il cosiddetto "procedimento legislativo speciale". In questo caso, la commissione può apportare modifiche al testo del progetto di legge, ma non può discuterlo nel suo complesso. Alla fine delle modifiche, si procede con il voto sul progetto di legge. FASE DECISIONALE La terza fase del procedimento legislativo inizia con l'approvazione del progetto di legge da parte della commissione parlamentare competente. A questo punto, il progetto di legge viene trasmesso all'assemblea parlamentare (Camera dei Deputati o Senato) per la discussione e il voto finale. Durante la discussione in assemblea, i parlamentari possono presentare emendamenti al testo del progetto di legge. Dopo la discussione, si procede con il voto finale sul progetto di legge. Se il progetto di legge viene approvato da entrambe le assemblee, viene trasmesso al Presidente della Repubblica per la promulgazione. FASE PROMULGATIVA La quarta e ultima fase del procedimento legislativo è la promulgazione del progetto di legge da parte del Presidente della Repubblica. Il Presidente può promulgare il progetto di legge, oppure può decidere di non promulgarlo e di restituirlo alle Camere per una nuova discussione e votazione. Una volta promulgato, il progetto di legge diventa legge dello Stato e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione, salvo diversa disposizione prevista dalla stessa legge.

Il tuo compito è preparare i documenti (testo del progetto di legge e relazioni) su cui lavorerai poi più accuratamente prima una e poi l'altra camera del Parlamento. Il disegno di legge viene analizzato articolo per articolo e successivamente approvato o meno. Questa procedura si chiama: analisi dei disegni di legge in sede referente (refero=portare, portarlo alla commissione più competente). Il testo approvato viene trasferito alle camere di competenza e viene analizzato anche nelle camere del parlamento articolo per articolo e approvato anche da questi ultimi. Procedimento più lungo e più complesso ma il più usato, la commissione ha semplice ruolo di filtro.

Sede legislativa: la commissione che opera in sede legislativa (si tratta di un procedimento speciale) si occupa della discussione, della votazione e della approvazione del progetto di legge estromettendo completamente il Parlamento dai lavori. È sempre ammessa durante i lavori della commissione.

domanda di "rimessione in assemblea" del progetto di legge. La commissione ha potere legislativo, qui quindi la commissione specifica deve analizzare gli articoli e redigere un dispositivo finale che non passerà poi per le camere. Quindi il testo è approvato. Sede redigente: è la seconda procedura speciale prevista dai regolamenti di Camera e Senato e qui il testo subisce un'accelerazione; la commissione ha gli stessi compiti che aveva quando operava in sede referente con l'aggiunta che la sua votazione sui singoli articoli del progetto di legge assume carattere di definitività, ed il testo che viene presentato alla camera sarà votato nella sua interezza (senza quindi procedere alla votazione articolo per articolo). La commissione referente analizza gli articoli e lo approva ma chiede alle camere di approvare o meno il dispositivo finale così com'è (ciò che è uscito dalla commissione redigente). Qui lacommissione ha più potere ed è più veloce. Il procedimento legislativo ordinario continua con l'assegnazione del progetto di legge al presidente di una delle camere del parlamento, il quale permette la discussione, la votazione articolo per articolo ed infine la votazione finale sull'intero progetto di legge. Qualora la maggioranza dei presenti in aula abbiano votato favorevolmente il disegno di legge si intende approvato e passa all'altra camera, la quale se vota favorevolmente al progetto senza apportarvi modifiche fa sì che sia completata la fase deliberativa. Se invece vengono apportate modifiche, il disegno ripassa all'altra camera che a sua volta, se apporta modifiche, deve ripassarlo ulteriormente e così via fino a che uno stesso testo è approvato in entrambe le camere. Questo fenomeno viene definito con il termine "navette". Il disegno passa quindi al Presidente della Repubblica che può firmarlo o rimandarlo alle camere motivando.

Il gesto. Tuttavia, può rimandarlo solo una volta e quindi quando gli presentano nuovamente il disegno di legge (anche del tutto uguale al primo) è obbligato a firmarlo.

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA

La terza ed ultima fase è quella che attiene alla produzione degli effetti normativi della legge e riguarda la promulgazione e la pubblicazione. La promulgazione deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione parlamentare o in un termine minore se entrambe le Camere, a maggioranza assoluta, ne dichiarano l'urgenza (Art.73 della Costituzione) e spetta al Presidente della Repubblica la promulgazione. Non sempre il Presidente della Repubblica decide di promulgare la legge, in quanto essa potrebbe avere dei difetti sostanziali (essere in contrasto con i dettati costituzionali) oppure vizi formali (difetti sul procedimento legislativo) quindi spetta a lui porre il primo vero sindacato (preventivo, soft) della legge. Se ha difetti manda un messaggio spiegando il

perché non può essere messa in atto e il parlamento deve approvare nuovamente la legge ma con le modifiche richieste dal presidente, se il parlamento è d'accordo.

Se la promulgazione fosse negativa la legge verrebbe rinviata alle camere con un messaggio motivato del Presidente della Repubblica. Se il progetto di legge viene riproposto uguale il presidente è obbligato a promuoverlo.

Subito dopo la promulgazione, e comunque entro 30 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata. Quest'ultima fase vede l'intervento del Ministro della Giustizia, depositario del sigillo dello Stato. Una volta posto il sigillo alla legge, essa viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

COMMISSIONE IN SEDE CONSULTIVA

La commissione in sede consultiva svolge un lavoro parallelo, esprimendo un parere su un disegno di legge affidato ad un'altra commissione perché competente, ma

che presenta alcuni aspetti che riguardano altre commissioni. Decide il presidente quale parere si deve avere. I pareri che può esprimere questo tipo di commissione si dividono in obbligatori, facoltativi e vincolanti. Sono obbligatori quelli che il Presidente dell'Assemblea deve prevedere, in base ai regolamenti parlamentari, all'atto di assegnazione (svolgono un ruolo determinante nell'approvazione del disegno di legge); i pareri facoltativi (se incide in modo blando) sono richiesti dalla commissione competente nel merito o dal Presidente a quella consultiva; i pareri vincolanti devono essere osservati dalle commissioni in sede referente e legislativa, che può comunque arenare il progetto di legge o rimettere all'Assemblea non attendendoli. I pareri vanno espressi in certi limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari, che possono comunque essere derogati dalla commissione di merito; se entro il limite non viene espresso il parere, la commissione di merito.

può procedere.

FUNZIONE DI CONTROLLO E INDIRIZZO

Il parlamento, oltre alla funzione legislativa, esercita anche funzioni di controllo sul governo e funzioni di indirizzo politico.

La funzione di controllo si esplica in mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, nonché negli strumenti conoscitivi delle interrogazioni e delle interpellanze. In questo modo si controlla l'operato.

La funzione di indirizzo politico, invece, si concreta nel rapporto fiduciario che deve esistere tra Parlamento e governo, oggettivizzato nella mozione di fiducia, nella questione di fiducia e nella mozione di sfiducia (che può essere rivolta all'intero governo oppure anche a un singolo ministro). Altri strumenti di indirizzo politico sono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno di istruzione al governo.

Una profonda integrazione tra funzione legislativa, funzione di controllo e funzione di indirizzo si registra, infine, negli atti che vengono svolti nella così detta sessione.

di bilancio, e che vanno dall'approvazione DPEF del documento di programmazione economica e finanziaria all'approvazione della legge finanziaria e dei bilanci.

FUNZIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO

Essa si concretizza in singoli istituti di diritto parlamentare il cui scopo è il controllo politico sul Governo.

Tale controllo si concretizza mediante:

  • Interrogazioni e interpellanze.

L'interpellanza parlamentare, che fa parte della funzione di controllo, è una domanda che un parlamentare pone per conoscere in maniera accurata e approfondita quali sono state (o quali saranno) le intenzioni e i comportamenti del Governo in relazione ad un determinato fatto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta politica da esso tenuta rispetto ad una data situazione; mira cioè ad una presa di posizione del Governo. Viene discussa in aula, con la presenza di un rappresentante del Governo. Avviene nel governo ed è la domanda che viene fatta dal singolo parlamentare a

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher silvia1020 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Roma "Foro Italico" o del prof De Angelis Carmine.