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SERCIZIO
Riclassificare i seguenti conti secondi le varie forme di Conto Economico.
Ricavi di vendite 1.000
Costi di acquisizione materie 800
Costi per il personale 150
Costi per servizi industriali 50
Ammortamenti tecnici 100
Rimanenze iniziali di prodotti 400
Rimanenze finali di prodotti 600
Rimanenze iniziali di materie 200
Rimanenze finali di materie 300
CE a costi e ricavi della produzione effettuata
Ricavi di vendite + 1.000
Variazioni scorte di prodotti + 200
Valore della produzione ottenuta + 1.200
Costi acquisizione materie − 800
Variazione scorte materie + 100
Costi per il personale − 150
Costi per servizi industriali − 50
Ammortamenti tecnici − 100 − 1.000
Costi della produzione + 200
Risultato operativo CE a valore aggiunto
Ricavi di vendite + 1.000
Variazioni scorte di prodotti + 200
Valore della produzione ottenuta + 1.200
Costi acquisizione materie − 800
Variazione scorte materie + 100
Costi per servizi industriali − 50 + 450
Valore aggiunto
Costi per il personale − 150 + 300
Margine operativo lordo
Ammortamenti tecnici − 100 + 200
Risultato operativo CE a costi e ricavi della produzione venduta
+ 1.000
Ricavi di vendite
Valore della produzione venduta + 1.000
− 800
Costo della produzione venduta (determinazione extracontabile *) + 200
Risultato operativo
Dove: − 800
Costi di acquisizione materie − 150
Costi per il personale − 50
Costi per servizi industriali − 100
Ammortamenti tecnici − 400
Rimanenze iniziali prodotti − 600
Rimanenze iniziali materie + 200
Rimanenze finali prodotti + 300
Rimanenze finali materie − 800
Costo della produzione venduta 11
ITER DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
Modelli societari
Nell’ambito della società per azioni, i modelli di governo possono essere tre:
- modello monistico;
- modello dualistico;
- modello tradizionale.
Il modello tradizionale, il più diffuso, prevede tre organi societari.
1. Organo di gestione, ossia l’organo amministrativo, predispone il progetto di bilancio e può essere di tipo:
- monocratico: amministratore unico;
- collegiale: Consiglio di amministrazione.
L’organo amministrativo ha una durata di 3 anni per le Spa; può essere inferiore se lo prevede lo statuto.
2. Organo di controllo, ossia il Collegio sindacale, che procede alla redazione della relazione prevista dall’art.
2429 del Codice civile, e può essere:
- con attribuzione della funzione di revisione;
- senza l’attribuzione della funzione di revisione, quindi accanto all’organo di controllo sindacale
avremo il revisore legale che si occupa solo della revisione di bilancio.
Il Collegio sindacale ha una durata di 3 anni.
3. Organo assembleare, ossia l’assemblea degli azionisti (conferenti il capitale azionario), che procede
all’approvazione del progetto di bilancio. È il potere supremo, cioè l’organo volitivo.
L’assemblea degli azionisti nomina:
- il Consiglio di amministrazione (CDA);
- il Collegio sindacale.
Iter di approvazione
Nel modello tradizionale la formazione del progetto di bilancio segue un percorso ben preciso:
1. il progetto di bilancio viene redatto dall’organo di amministrazione;
2. il progetto viene passato al Collegio sindacale (e al revisore legale dei conti se sono figure disgiunte) che
esercita il suo controllo sul processo di formazione di bilancio predisponendo una relazione;
3. il tutto poi viene sottoposto al vaglio degli azionisti che possono approvare o non approvare.
Vi è un dibattito, e possono emendare o non emendare singole situazioni (avviene raramente)
formulando un invito all’organo amministrativo spiegando il motivo della bocciatura e semai cercando di
rimuovere le cause della bocciatura.
Per quanto concerne le tempistiche, il percorso fisiologico consta delle seguenti fasi:
1. entro i 90 giorni successivi alla fine del periodo, l’organo amministrativo redige il progetto e lo trasmette
al Collegio sindacale.
N.B. Il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall’organo amministrativo almeno 30
giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci, affinché possa essere consegnato al
Collegio sindacale;
2. il Collegio ha 15 giorni per poter svolgere i suoi controlli e predisporre la sua relazione unitaria annuale.
Il progetto di bilancio, insieme alla relazione dell’organo di controllo, è a disposizione presso la sede legale
nei 15 giorni che precedono l’assemblea.
3. L’assemblea degli azionisti deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura del periodo.
4. Il bilancio di esercizio è uno di quegli atti che sono oggetto di pubblicità; quindi, viene depositato presso
il Registro delle imprese (l’anagrafe delle società).
Essendo il bilancio un documento pubblico, chi vuole, pagando qualche euro, può fare una visura e
chiedere di estrarre copia del bilancio.
Questo deposito deve avvenire nei 30 giorni successivi all’approvazione del bilancio stesso.
12
Volendo mettere delle date:
- entro fine marzo l’organo di amministrazione redige il progetto e lo trasmette al collegio;
- entro il 15 aprile il Collegio sindacale produce la sua relazione;
- entro la fine di aprile (nei 120 giorni) l’assemblea degli azionisti deve approvare il bilancio di esercizio.
In sintesi:
L’articolo del Codice prevede la possibilità di posticipare a 180 giorni tutto l’iter di approvazione.
In questo caso:
- entro il 150esimo giorno l’organo amministrativo redige il progetto;
- nei 15 giorni successivi (quindi arriviamo a 165 giorni) il collegio dispone la sua relazione;
- nei 15 ulteriori giorni successivi (quindi arriviamo a 180 giorni) il progetto viene discusso dall’assemblea
degli azionisti per poter essere regolarmente approvato.
Il Codice non ha svolto un elenco tassonomico delle ragioni che possono portare ad allungare il termine di
approvazione del bilancio d’esercizio, ma si è limitato a dire quando valide ragioni giustificano tale
spostamento (ad esempio nei bilanci consolidati).
Il collegio sindacale, nello svolgere la propria relazione, può chiudere la sua relazione con dei giudizi che
possono essere di quattro tipologie:
- giudizio che si concretizza nell’esprimere un parere favorevole;
- giudizio che si concretizza con un parere negativo, spiegandone il motivo.
Il collegio non può bocciare il progetto senza motivazioni; al contrario, è tenuto a simulare l’effetto di quella
censura sul capitale e sul reddito;
- giudizio positivo con rilievi, ovverosia vengono elencate alcune criticità;
- impossibilità di esprimere un giudizio.
A differenza del giudizio negativo in cui si riesce a sapere cosa non va e quindi si può agire di conseguenza,
quando vi è impossibilità di esprimere un giudizio la situazione è talmente confusa (caos valutativo) per cui il
collegio non riesce ad esprimersi.
Nel caso in cui il collegio depositasse una relazione con parere negativo, l’iter che il Consiglio di
amministrazione deve attuare per rielaborare il bilancio può seguire due ipotesi:
1. Il Consiglio di amministrazione prende atto della relazione del collegio (considera pericoloso andare in
assemblea degli azionisti), accoglie spontaneamente quelle variazioni; quindi, riflette e studia le censure
per capire se è conveniente introitarle perché valide.
Il Consiglio di amministrazione redige nuovamente il bilancio, il progetto ritorna presso il collegio che lo
approverà perché ha trovato sfogo la sua richiesta.
In questo caso, presso l’assemblea degli azionisti non arriverà mai il progetto con la bocciatura, ma
arriverà un progetto rideterminato con un nuovo parere positivo.
13
2. Il Consiglio di amministrazione, leggendo la relazione del collegio, decide di non modificare il progetto di
bilancio. Dunque, il progetto va presso l’assemblea degli azionisti e gli azionisti prenderanno nota del
progetto e della relazione (negativa) del collegio, chi vorrà voterà sì mentre chi non vorrà voterà no.
quorum
Se il sì supera il deliberativo allora il progetto è approvato, altrimenti il progetto è bocciato.
Gli azionisti non possono emendare: nelle società di capitali possono solamente bocciare, semai invitando
il consiglio a considerare le eccezioni del collegio e quindi a rideterminare un progetto che possa passare.
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele,
equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione.
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, con la relazione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve
discuterlo. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull’attività svolta
nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia
nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea, e finche' sia approvato.
Il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due
sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in
materie economiche o giuridiche.
I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il
disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.
Essi restano in carica per 3 esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con
decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione pe