Ruolo sociale delle aziende e interpretazione del modello di bilancio
Nel corso del tempo è aumentato il ruolo sociale delle aziende. Ciò ha fatto sì che anche il bilancio di esercizio, inteso come la sintesi dei risultati aziendali, sia mutato cambiando anche il ruolo. Il bilancio di esercizio è un modello, ovvero, una semplificazione della realtà aziendale:
- Consta del capitale netto;
- Ottica rivolta al passato, ovvero, ai risultati economici dell’esercizio scorso;
Interpretazioni del bilancio d'esercizio
Nel tempo il termine bilancio d’esercizio è stato interpretato sotto due prospettive diverse e non confliggenti:
- Bilancio d’esercizio inteso come un modello di rendicontazione di gestione: ovvero che riporta quanto è capitato nella gestione condotta dagli amministratori, è un bilancio che rende ai proprietari gli esiti dell’operato del management;
- Bilancio d’esercizio come pacchetto informativo: questo bilancio d’esercizio è rivolto non solo agli enti interni all’azienda, in particolare azionisti e management, ma anche a stakeholder esterni. Possiamo affermare che questa interpretazione del bilancio di esercizio risulta come uno strumento di comunicazione esterna. Il bilancio d’esercizio inteso come pacchetto formativo è l’interpretazione ad oggi prevalente.
Stakeholder con cui l’azienda interagisce
Gli stakeholder con cui l’azienda ha a che fare sono molteplici e si differenziano in:
Stakeholder interni
- Management;
- Azionisti;
Stakeholder esterni
- Clienti;
- Fornitori;
- Stato;
- Banche;
- Ambiente.
Questi esercitano delle pressioni sull’azienda a cui quest’ultima deve rispondere.
In conclusione, potremmo affermare che al variare del ruolo sociale dell’azienda nel corso del tempo si è evoluto il concetto di modello di bilancio: da semplice rappresentazione del risultato d’esercizio, del capitale netto o dei flussi di cassa con fini prevalentemente interni; ad un modello complicato di informazioni volte a soggetti esterni all’azienda, informazioni non solo finanziarie ma anche extra finanziarie. Si è dunque passati ad un concetto di “Annual Report”.
Panoramica sulla normativa di bilancio per le società quotate e non quotate
Alla luce della crescente importanza della funzione del bilancio come pacchetto informativo destinato alla comunicazione esterna di impresa, fino ad ora la normativa Europea/mondiale sul reporting obbliga solo a rendicontare:
- Reddito netto;
- Capitale netto;
- Flussi di cassa.
Nella pratica, peraltro, tutte le imprese di almeno medie dimensioni producono un pacchetto informativo allargato. Oltre al bilancio d’esercizio le aziende oggi producono informazioni destinate a:
- Dipendenti: Bilancio sociale, dimensione organizzativa sociale;
- Concorrenti: bilancio dei capitali intangibili;
- Clienti/fornitori: bilancio del capitale intellettuale (relazionale);
- Ambiente: bilancio ambientale;
Affermeremo, dunque, che si sta passando dalla conoscenza del solo reddito d’esercizio, ad un concetto di “creazione di valore”. Ad oggi le aziende non sono più interessate a produrre redditi di esercizio ma sono interessate a creare valore. Infine affermeremo che si sta passando da un concetto di reddito di esercizio ad una rendicontazione globale in termini di creazione del valore.
Concetto di “creazione di valore”
Per introdurre il concetto di “creazione di valore” confronteremo quest’ultimo con il concetto di “economicità aziendale”. In prima istanza il concetto di creazione di valore va collocato nei modelli più avanzati di pacchetti informativi mentre il concetto di economicità aziendale sarà collocato nei modelli più ristretti di bilancio d’esercizio.
Per economicità aziendale intendiamo la capacità di un’azienda di produrre in modo strutturato nel tempo (long run) un flusso di ricavi tale da remunerare congruamente gli azionisti. Questo concetto si evince dall’indicatore denominato ROE (Return on Equity). Altro non è che il rapporto in un dato momento fra reddito netto prodotto dall’azienda e il capitale netto sempre tratto dagli schemi del bilancio di esercizio. Il concetto di economicità aziendale rappresenta un vincolo e non un obiettivo. Dunque, per poter operare, non solo devo assicurarmi di farlo in regime di economicità aziendale, ma devo anche assicurarmi che i redditi prodotti siano congrui. Per poter verificare questa congruità dovrò confrontare il ROE aziendale con il ROE medio di mercato, ovvero dei miei competitor. Da questo confronto posso capire se il ritorno che i miei azionisti hanno sul capitale investito sia congruo o meno.
Il concetto di creazione di valore sposta l’asse su un piano più ampio, non si parla più di capitale netto ma di capitale economico (W). Altro non è che la configurazione di capitale netto in termini di valore. Mentre il bilancio di esercizio ci fornisce il capitale netto, cioè, una stima delle attività e delle passività dell’azienda in pieno funzionamento, il meccanismo che ci porta a presupporre se l’azienda stia creando valore richiede un livello più alto, dunque, non valuteremo il capitale netto secondo i criteri sopra citati, ma attraverso criteri economici di valore, ovvero, valuterò tendenzialmente le attività ad un valore più alto di come vengono valutate nel capitale netto. La creazione di valore ci spinge a spostare l’asticella della valorizzazione delle poste di bilancio molto più alto.
Affermeremo infine che questo concetto rappresenta un vincolo aggiornato di operatività, mentre il concetto di economicità aziendale rappresenta un vincolo tradizionale.
Quali capitali si figurano oltre al capitale netto monetario?
Oltre al capitale netto tipicamente monetario che troviamo nello stato patrimoniale si riconoscono:
- Capitale intellettuale;
- Capitale intangibile;
- Capitale umano;
- Capitale relazionale;
Tutta questa serie di capitali con cui noi abbiamo a che fare generano valore e prospettive future all’azienda. Al momento, le info extra finanziarie e di conseguenza la valorizzazione delle voci che ne sono alla loro base non sono obbligatorie in Europa per le società non quotate. Le società quotate in Europa sono tenute per legge a produrle, infatti vi è una direttiva del 2014 che è stata recepita anche in Italia nel 2016 con un decreto legislativo 254. Dal primo gennaio 2017 le società italiane quotate in borsa devono produrre anche la “dichiarazione non finanziaria”.
Nel novembre 2022 una nuova direttiva impone agli stati membri dell’UE di estendere il pacchetto extra finanziario obbligatorio anche alle aziende non quotate, entro il 2026. Questo pacchetto informativo si riferisce a tre livelli di informazione:
- Environmental (obbligatoria entro il 2026);
- Social (obbligatoria entro il 2026);
- Governance (obbligatoria entro il 2026).
L’informativa è un’info. Triple bottom line, tutto questo pacchetto di informazione investe anche le attività aziendali, ovvero le attività Corporate Social Responsibility (CSR). Il pacchetto è il pacchetto di attività considerate strategiche all’interno dell’azienda. Le aziende oggi devono porre attenzione a questo tipo di attività che investono tutti questi stakeholder che si traducono in risultati che devono essere rendicontati ai terzi.
Teoria di bilancio e le sue funzioni
Modello di bilancio d’esercizio in Italia
- Bilancio d’esercizio inteso come “pacchetto informativo”, non parliamo di un bilancio interno ma di un bilancio rivolto a soggetti esterni perché questi possano prendere delle decisioni economiche;
- Il bilancio d’esercizio è destinato prevalentemente ai “finanziatori esterni d’impresa”, ovvero, le banche;
- Il bilancio d’esercizio ha un’ottica di tutela del capitale netto dell’integrità (A-P);
- Oggetto del bilancio d’esercizio è il capitale netto di funzionamento;
- Oggetto del bilancio d’esercizio è il reddito di esercizio effettivamente realizzato nell’esercizio precedente (orientamento passato);
- Il principio cardine del capitale di esercizio è la prudenza delle valutazioni di bilancio;
- Il principio cardine consequenziale nelle valutazioni di A e P dello stato patrimoniale è uguale al costo storico di acquisto/produzioni;
- Rigetto delle valorizzazioni potenziali ipotetiche - rifiuto dei ricavi (utili) non realizzati/potenziali;
- Il bilancio d’esercizio ha una ridotta discrezionalità degli amministratori;
- Il bilancio d’esercizio inteso come resa di conto;
In sintesi possiamo affermare che il modello italiano di bilancio d’esercizio presenta:
- Alta prudenza;
- Alta verificabilità;
- Alta neutralità.
Il bilancio d’esercizio si compone di alcuni documenti fondamentali:
- Conto economico: ha come obiettivo di produrci il reddito realizzato/prodotto (esercizio passato);
- Stato patrimoniale: ha l’obiettivo di restituirci il valore del capitale netto espresso a valori storici;
- Rendiconto finanziario: ha l’obiettivo di restituire i flussi finanziari prodotti, ovvero, storici (esercizio passato);
Dal bilancio d’esercizio discende un fine, il quale è orientato dagli stakeholder. Il fine corrisponde allo stakeholder prevalente: le banche. Il fine del nostro bilancio, dunque, è quello di produrre un pacchetto informativo che sia in grado di dare la misura del reddito passato e del capitale netto di funzionamento, dunque, tutela dei creditori.
Limiti informativi per gli azionisti
- Scarsa conoscenza del valore effettivo del capitale netto;
- Scarsa predilezione per la redistribuzione del dividendo;
I principi di redazione del bilancio di esercizio
I criteri della redazione del bilancio d’esercizio sono dettati principalmente dal:
- Codice civile;
- Legislatore;
- Decreto legislativo 127/1991;
- Decreto legislativo 139/2015;
- Organismo Italiano Contabilità.
Vi è un processo di integrazione da parte di un organismo privato: l’OIC è un organismo esterno che nasce come un organismo di supporto nell’applicazione dei principi di legge. Dal 2016 è stato riconosciuto al pari della legge, dunque, diventa un organo di statuizione. Ciò significa che tutti i documenti emanati dall’OIC hanno valenza di legge. Il nostro impianto normativo è a “generalità decrescente”, ovvero, si va dalle norme più generali a quelle più specifiche. Questo impianto è molto articolato e la sintesi è la seguente:
Clausola generale del bilancio d’esercizio
Contenuta nell’Art. 2423.
Principi/postulati per la redazione del bilancio d’esercizio
Contenuti nell’Art. 2423 bis.
Criteri particolari di valutazione delle singole voci del bilancio d’esercizio. Art. 2426.
Schemi di redazione del bilancio d’esercizio:
- Art. 2424 e 2424 bis
- Art. 2425 e 2425 bis
- Art. 2425 ter
Tridente normativo, clausola e postulati di bilancio
Attributi del bilancio d’esercizio:
- Chiarezza;
- Verità;
- Correttezza;
È importante sottolineare che gli attributi di verità e chiarezza siano requisiti sostanziali. Chiarezza risulta come attributo formale;
- Art. 2424-2424 bis (stato patrimoniale);
- Art. 2425-2425 bis (conto economico);
- Art. 2427-2427 bis (nota integrativa)
OIC N. 10 rendicontazione finanziaria;
Art. 2423 Ter: in funzione della rappresentazione veritiera e corretta:
- Rispetto schemi legislativi;
- Possibilità di suddivisione delle voci;
- Divieto di raggruppamento delle voci;
- Obbligo dell’inserimento di voci aggiuntive;
- Adattamento delle voci di bilancio all’attività aziendale;
- Divieto di compensazione delle partite: eccezioni per le immobilizzazioni esposte al valore netto, e crediti al netto dei fondi di svalutazione;
Verità, non si tratta di verità assoluta in quanto il reddito d’esercizio e il connesso capitale di funzionamento sono quantità astratte, la cui stima varia al variare del fine del bilancio e al variare dei criteri di valutazione delle poste di bilancio. Verità intesa come credibilità/attendibilità delle stime effettuate.
Correttezza, rispetto delle norme di legge (norma=etico), principi contabili, sano empirismo e buona ragioneria; informazione di tipo imparziale, leale e neutrale.
Postulati/criteri generali della redazione del bilancio d’esercizio
Art. 2423-bis + OIC 111
- Prudenza:
- Punto 1) art. 2423 bis;
- Punto 2) principio di realizzazione;
- Punto 4) principio di integrazione rischi/perdite;
- Punto 5) principio di valutazione atomistica;
- Continuità (punto 1);
- Prevalenza sostanziale su forma (punto 1 bis);
- Competenza (punto 3);
- Costanza dei criteri di valutazione (punto 6);
- Comparabilità, Art. 2423 Ter comma 5;
- Rilevanza per l’azienda in termini di costi/benefici, Art. 2423 comma 4;
La valutazione asimmetrica negativa delle stime è il cuore delle valutazioni di bilancio d’esercizio.
Definizione e completamento della clausola del bilancio, sistema di deroghe e criteri
Sintesi delle caratteristiche del modello di bilancio d’esercizio secondo la normativa italiana:
- Prudenza;
- Costo storico di acquisto/produzione;
- Asimmetria delle valutazioni: scegliere tra i diversi criteri disponibili di valutazione per le attività aziendali, c’è una sottovalutazione delle attività e una sopravvalutazione delle passività;
Il conto economico viene espresso al minor valore contabile possibile che verosimilmente è verificabile e a disposizione/tutela degli stakeholder prevalenti, ovvero banche e finanziatori esterni. Ciò evita gli “annacquamenti” del capitale netto evitando la contabilizzazione di utili (ricavi) potenziali, e quindi, non realizzati.
- Scarsa libertà/flessibilità degli amministratori nelle valutazioni di bilancio, rigidità degli schemi di bilancio;
- Alta comparabilità, divieto di cambiare i criteri di valutazione da un esercizio ad un altro;
- Orientamento ai risultati passati;
- Neutralità, mera resa di conto. Il bilancio di esercizio come strumento di conoscenza;
- Tutela/integrità della configurazione di capitale netto di funzionamento;
- Rigetto di altre configurazioni:
- Capitale di liquidazione;
- Capitale di trasformazione;
- Capitale economico (W): Cessione, fusione, quotazione sul mercato, vendita;
Specificazione della clausola della rappresentazione veritiera e corretta
Art. 2423 II comma; Ove le disposizioni del codice civile non siano sufficienti da sole fornire una RVC della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda, occorre integrare le informazioni in bilancio nella nota integrativa (N.I.).
In N.I. sono contenute le descrizioni dei criteri usati per le valutazioni di bilancio, anche delle comparazioni con i valori finanziari dell’anno precedente di tutte le eccezioni/deroghe previste dalla legge. Nei casi in cui l’applicazione di una norma sia in contrasto con la RVC, tale norma non deve essere applicata, dunque, gli effetti di questa deroga devono essere motivati in N.I. Gli eventuali utili (ricavi) derivanti dalla deroga devono essere vincolati/legati dentro (deroghe per casi eccezionali) il conto economico e non possono essere distribuiti.
A completamento della RVC vi sono le specifiche che il legislatore vi dà sul sistema di deroghe alle norme del codice civile. Le seguenti deroghe del codice civile sono: (specifiche in N.I.)
- Art. 2423 CO. 4, deroghe per casi eccezionali;
- Art. 2423 CO. 5, deroghe per irrilevanza;
- Art. 2423 bis punto 6, deroghe al postulato della costanza;
Attributi formali
- Esposizione voci in conto economico e stato patrimoniale;
- Classificazioni voci in conto economico e stato patrimoniale;
- Ordine delle voci in conto economico e stato patrimoniale:
- Art. 2423 ter
Articoli legislativi circa gli schemi di bilancio in stato patrimoniale:
- Art. 2424;
Articoli legislativi circa le classificazioni, esposizione, criteri in stato patrimoniale:
- Art. 2424 bis;
Articoli legislativi circa gli schemi in conto economico:
- Art. 2425;
Articoli legislativi secondo le classificazioni, esposizione, criteri in conto economico:
- Art. 2425 bis;
Per lo stato patrimoniale vi è un principio cardine stabilito dall’articolo 2424 bis: Utilizzo durevole, immobilizzazioni: che sono dei beni destinati ad essere utilizzati durevolmente all’interno dell’attività d’impresa.
I quattro livelli in cui le voci sono ordinate
- LETTERE MAIUSCOLE (macroclassi/macroaree);
- NUMERI ROMANI (I, II, III, IV…);
- NUMERI ARABI (1, 2, 3,4…); possono essere modificate;
- LETTERE MINUSCOLE (a, b, c, d…); sottovoci
Le classi delle immobilizzazioni
- Immobilizzazioni immateriali: (beni, diritti, attività intangibili (costi sospesi dal c.e. e capitalizzati in s.p.));
- Immobilizzazioni materiali: beni tangibili/cespiti;
- Immobilizzazioni finanziarie: ovvero, investimenti da cui trarre un reddito;
Le Immobilizzazioni immateriali e materiali costituiscono le “immobilizzazioni tecniche”. Una voce importante è quella delle “partecipazioni” ovvero le partecipazioni di un’azienda partecipante del capitale sociale di un’altra azienda, in altre parole, quando l’azienda è socia con un’altra azienda e quindi partecipa del capitale sociale dell’altra azienda.
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