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GIURIDICI, PSICOLOGICI E DOCENTE TODINI PAOLA

Lo stalking dal punto di vista psicologico.

Il termine stalking deriva dal verbo inglese to stalk che significa: fare una posta ad una persona. Questo termine è stato usato dagli espertI americani

per definire in maniera definitiva e sintetica un patter comportamentale consistente in una serie di azioni intrusive, indesiderate, ripetute nel tempo,

con caratteri di sorveglianza e controllo, di ricerca di contato e/o di comunicazione verso la vittima intimorita. Lo stalking è una vera e propria

sindrome comportamentale che si manifesta a causa della presenza di una relazione patologica tra vittima e perpetratore, e di conseguenza anche una

patologia nella comunicazione tra le parti. Nel catalogo delle attività tipiche dello stalking, vi sono alcune condotte perpetranti, che singolarmente

possono essere ritenute accettabili: telefonate, messaggi, lettere, e altri meno accetabili: inseguimenti, appostamenti, diffusione di immagini o video

imbarazzanti della vittima, inviare fiori e oggetti indesiderati, fino ad arrivare agli estremi come minacce del fare del male alla famiglia della vittima,

di danneggiare le sue proprietà, o di farle direttamente del male. Tra i comportamenti che socialmente potrebbero essere ritenuti accettabili, si può

arrivare ad una situazione illecita e inaccettabile in base all’impatto che tali comportamenti hanno sulla preda, e dal suo sentirsi spaventata ed

intimorita. Lo stalking, a prescindere dalla presenza o meno di violenze e aggressioni fisiche, produce per la sua natura persistente e intrusiva, un

forte impatto sulla vittima, determinando una pluralità di effetti devastanti tali da comprometterne il benessere fisico, psicologico e sociale. Chi

subisce queste condotte, infatti vede trasformarsi completamente la propria personalità e quotidianità, poichè, braccato dal molestatore assillante,

finisce per sentirsi impotente e incapace di difendersi e reagire, portato, per sopravvivere a tali situazioni, a modificare pesantemente il proprio stile

di vita e le proprie abitudini.

Protezione e interventi per proteggere le donne

Non esistono delle linee comuni per difendere le donne vittime di stalking, poichè le linee da seguire variano a seconda della situazione in cui si trova

la vittima (se lo stolker è un partner o uno sconosciuto), in ogni caso, le prime linee guida fondamentali nella protezione delle donne sono: -

Interrompere ogni rapporto con il molestatore, documentare

gli atti persecutori, informare la rete di supporto personale (famigliari, amici e colleghi) e chiedere aiuto (istituzionale e non) ;

-La vittima dovrà rendersi invisibile, evitando le discussioni e gli incontri chiarificatori (spesso prologo di esiti drammatici), non rispondendo più a

telefonate, sms e mail (può essere utile utilizzare segreterie telefoniche e sistemi per il blocco delle mail indesiderate),non accettando regali e altri

oggetti, cambiando la propria routine quotidiana (ad es. non frequentare più determinati luoghi, modificare spesso il percorso casa- lavoro o casa-

scuola, ridurre la vita sociale, cambiare residenza, ecc.); dell’ordine, avvocati,

-il ricorso ad una qualsivoglia forma di aiuto, informale (amici, famigliari, colleghi,compagni di scuola ecc.) o formale (Forze

medici, servizi sociali,associazioni vittime ecc.), così da spezzare l’isolamento in cui con frequenza chi subisce queste condotte si trova ed

incrementare le possibilità di una concreta risoluzione della situazione critica, anche prevedendo un diretto intervento istituzionale sullo stalker.

Ripensando al fenomeno della violenza domestica ed al femminicidio, quali ritiene di

essere i fattori di rischio più importanti?

I fattori di rischio più importanti che possono portare al femminicidio ritengo siano sicuramente la presenza di una relazione violenta tra i due

partner, dove l'autore generalmente può essere o un soggetto socialmente svantaggiato o con problemi di salute mentale, che abusi di sostanze, e che

abbia subito abusi in età infantile. Da parte della vittima anche alcune sue caratteristiche la rendono più esposta , per esempio: la sua posizione

sociale svantaggiata, l'aver subito in storie precedenti già della violenza, o l'abuso di sostanze. quanto fin’ora studiato,

Commenti le novità della nuova legge codice rosso alla luce di

sulla violenza domestica ed il femminicidio.

La legge codice rosso, è stata approvata dal Parlamento il 14 luglio 2019 ed ha apportato una serie di modifiche inserendo nuovi reati e intriducendo

nuove procedure abbreviative con lo scopo di aiutare le tante donne che quotidianamente sono minacciate,perseguitate, stalkerizzate, sottoposte a

violenze fisiche o psicologiche da ex compagni, mariti, o semplicemente da conoscenti, in un paese in cui i dati parlano di

una vittima ogni 72 ore .In particolare la legge codice rosso ha: 1)introdotto una «corsia preferenziale» per le denunce e le indagini che riguardano

reati legati alla violenza di genere. Per i reati sessuali, «la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale». Entro

72 ore (3 giorni) la vittima dovrà essere sentita dal pm e la Polizia dovrà agire «senza ritardo». Si potrà sporgere denuncia

fino a 12 mesi dopo la violenza sessuale subita, contro i 6 accordati.

2) inasprito molte pene legate ai reati violenti contro le donne. Per i maltrattamenti

in famiglia e la minaccia si va da 3 fino a 7 anni di carcere (la pena viene aumentata

fino alla metà se il fatto avviene in presenza o ai danni di un minore, di una donna in

gravidanza, di un disabile oppure se l’aggressione è armata). Per la violenza sessuale

si passa da 10 a 12 l’ergastolo

anni, mentre per lo stalking da 5 anni a 6 anni e sei mesi di prigione (si parla sempre di pene massime). È previsto sei i reati sessuali

vengono commessi da persona legata da una relazione affettiva con la vittima, o si trattava di convivente o coniuge;

3) Il revenge porn diventa reato a tutti gli effetti: è stato introdotto un nuovo articolo

nel codice penale, il 613 ter, subito dopo il reato di stalking. Si tratta della «diffusione

illecita di immagini o video sessualmente espliciti», e la punizione prevista è il

carcere da 1 a 6 anni, con il pagamento di una multa che va da 5 mila a 15 mila euro.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge; se sono commessi

attraverso strumenti informatici o telematici; se commessi in danno di persona in

condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di

gravidanza. Non solo. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o acquisito le

immagini, le invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso

dell’interessato per danneggiarlo.

4) Anche lo sfregio del volto diventa un reato a sé. Si applica quando un’aggressione

provoca «lesioni permanenti al viso fino a deformarne l’aspetto». La pena prevista va

dagli 8 ai 14 anni di reclusione e se lo sfregio provoca la morte della vittima, allora è

previsto l’ergastolo. Per chi viene condannato per questo reato sarà più difficile

ottenere benefici come il lavoro fuori dal carcere, i permessi premio e le misure

alternative . d’aiuto.

Fattori psicologici che procrastinano la richiesta

I fattori psicologici che procrastinano una richiesta di aiuto, stanno nei comportamenti violenti del compagno, che hanno come scopo quello di

spaventare la vittima, di renderla insicura, e di farla desistere dal chiedere aiuto. Il perpetratore delle violenze, tende a intimorire la vittima per

tenerne il controllo, e per renderla schiava e dipendente di una relazione per lei dannosa. Spesso le donne vittime di violenza cadono in una sorta di

letargo cognitivo, dove non riescono a vedere la realtà delle cose, e vivono nella convinzione che ciò che subiscono sia normale, o addirittura

arrivano a provare senso di colpa per la loro situazione e

senso di colpa nell'abbandonare il compagno.

Fattori che amplificano il rischio.

I fattori che amplificano il rischio di subire violenza da parte del partner sono sicuramente : un livello di istruzione basso, l'essere stati esposti a

maltrattamenti infantili, avere assistito a violenze familiari, avere disturbi antisociali della personalità, consumo di alcool o droghe, mentalità che

considerà accettabile la violenza, discordie e insoddisfazioni, stato socio e conomico svantaggiato e fattori extra familiari che concernono per esempio

l'ambito di vita personale e llavorativo del partner. Vi sono degli studi di Cano e Vivian nel 2003, che hanno rilevato come la frequenza di fattori

stressors, e la percezione della loro gravità, influiscano sul predire l'insorgere di un comportamento violento.

La dote

La dote era un complesso di denaro e di beni che la donna portava con sè per contribuire alle spese della vita matrimoniale, come lo erano anche il

prezzo della sposa e la controdote, che rappresentavano una delle basi delle trattative matrimoniali operate dalle famiglie die nubendi prima del

matrimonio. La funzione della dote varia a seconda die sistemi di riferimento: può infatti rappresentare il contributo da parte della famiglia della

sposa alle spese del matrimonio, e ai beni della nuova famiglia, il valore della sposa indennizzo/anticipazione alla figlia dell'eredità die genitori in

occasione del suo distacco dalla famiglia di origine, tutela della moglie grazie alla cessione del marito del solo usufrutto die beni oppure grazie

all'obbligo di restituzione della dote in caso di separazione o morte del marito. La dote è stata abolita definitivamente in Italia e vietata con la

riforma del diritto di

famiglia del 1975.

Tutta la normativa sulla violenza di genere si prefigge di persegue 3 obiettivi

principali.

Tutta la normativa sulla violenza di genere si prefigge tre obiettivi principali:

1) prevenzione dei reati

2) Misure di punizione dei colpevoli

3) protezione delle vittime.

Fino alla legge sulle 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere', risultano infatti rafforzati la tutela

giudiziaria e il sostegno alle vittime, una serie di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di

violenza .

La dote

La dote era un complesso di denaro e di beni che la donna portava con sè per contribuire alle spese della vita matrimoniale, come lo erano anche il

prezzo della sposa e la controdote, che rappresentavano una delle basi delle trattative matrimoniali operate dalle famiglie die nubendi prima del

matrimonio. La funzione della dote varia a seconda die sistemi di riferimento: può infatti rappresentare il contributo da parte della famiglia della

sposa alle spese del matrimonio, e ai beni della nuova famiglia, il valore della sposa indennizzo/anticipazione alla figlia dell'eredità die genitori in

occasione

Dettagli
Publisher
A.A. 2025-2026
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di La violenza di genere: aspetti giuridci, psicologici e sociologici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Tondini Paola.