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GIURIDICI, PSICOLOGICI E DOCENTE TODINI PAOLA
Lo stalking dal punto di vista psicologico.
Il termine stalking deriva dal verbo inglese to stalk che significa: fare una posta ad una persona. Questo termine è stato usato dagli espertI americani
per definire in maniera definitiva e sintetica un patter comportamentale consistente in una serie di azioni intrusive, indesiderate, ripetute nel tempo,
con caratteri di sorveglianza e controllo, di ricerca di contato e/o di comunicazione verso la vittima intimorita. Lo stalking è una vera e propria
sindrome comportamentale che si manifesta a causa della presenza di una relazione patologica tra vittima e perpetratore, e di conseguenza anche una
patologia nella comunicazione tra le parti. Nel catalogo delle attività tipiche dello stalking, vi sono alcune condotte perpetranti, che singolarmente
possono essere ritenute accettabili: telefonate, messaggi, lettere, e altri meno accetabili: inseguimenti, appostamenti, diffusione di immagini o video
imbarazzanti della vittima, inviare fiori e oggetti indesiderati, fino ad arrivare agli estremi come minacce del fare del male alla famiglia della vittima,
di danneggiare le sue proprietà, o di farle direttamente del male. Tra i comportamenti che socialmente potrebbero essere ritenuti accettabili, si può
arrivare ad una situazione illecita e inaccettabile in base all’impatto che tali comportamenti hanno sulla preda, e dal suo sentirsi spaventata ed
intimorita. Lo stalking, a prescindere dalla presenza o meno di violenze e aggressioni fisiche, produce per la sua natura persistente e intrusiva, un
forte impatto sulla vittima, determinando una pluralità di effetti devastanti tali da comprometterne il benessere fisico, psicologico e sociale. Chi
subisce queste condotte, infatti vede trasformarsi completamente la propria personalità e quotidianità, poichè, braccato dal molestatore assillante,
finisce per sentirsi impotente e incapace di difendersi e reagire, portato, per sopravvivere a tali situazioni, a modificare pesantemente il proprio stile
di vita e le proprie abitudini.
Protezione e interventi per proteggere le donne
Non esistono delle linee comuni per difendere le donne vittime di stalking, poichè le linee da seguire variano a seconda della situazione in cui si trova
la vittima (se lo stolker è un partner o uno sconosciuto), in ogni caso, le prime linee guida fondamentali nella protezione delle donne sono: -
Interrompere ogni rapporto con il molestatore, documentare
gli atti persecutori, informare la rete di supporto personale (famigliari, amici e colleghi) e chiedere aiuto (istituzionale e non) ;
-La vittima dovrà rendersi invisibile, evitando le discussioni e gli incontri chiarificatori (spesso prologo di esiti drammatici), non rispondendo più a
telefonate, sms e mail (può essere utile utilizzare segreterie telefoniche e sistemi per il blocco delle mail indesiderate),non accettando regali e altri
oggetti, cambiando la propria routine quotidiana (ad es. non frequentare più determinati luoghi, modificare spesso il percorso casa- lavoro o casa-
scuola, ridurre la vita sociale, cambiare residenza, ecc.); dell’ordine, avvocati,
-il ricorso ad una qualsivoglia forma di aiuto, informale (amici, famigliari, colleghi,compagni di scuola ecc.) o formale (Forze
medici, servizi sociali,associazioni vittime ecc.), così da spezzare l’isolamento in cui con frequenza chi subisce queste condotte si trova ed
incrementare le possibilità di una concreta risoluzione della situazione critica, anche prevedendo un diretto intervento istituzionale sullo stalker.
Ripensando al fenomeno della violenza domestica ed al femminicidio, quali ritiene di
essere i fattori di rischio più importanti?
I fattori di rischio più importanti che possono portare al femminicidio ritengo siano sicuramente la presenza di una relazione violenta tra i due
partner, dove l'autore generalmente può essere o un soggetto socialmente svantaggiato o con problemi di salute mentale, che abusi di sostanze, e che
abbia subito abusi in età infantile. Da parte della vittima anche alcune sue caratteristiche la rendono più esposta , per esempio: la sua posizione
sociale svantaggiata, l'aver subito in storie precedenti già della violenza, o l'abuso di sostanze. quanto fin’ora studiato,
Commenti le novità della nuova legge codice rosso alla luce di
sulla violenza domestica ed il femminicidio.
La legge codice rosso, è stata approvata dal Parlamento il 14 luglio 2019 ed ha apportato una serie di modifiche inserendo nuovi reati e intriducendo
nuove procedure abbreviative con lo scopo di aiutare le tante donne che quotidianamente sono minacciate,perseguitate, stalkerizzate, sottoposte a
violenze fisiche o psicologiche da ex compagni, mariti, o semplicemente da conoscenti, in un paese in cui i dati parlano di
una vittima ogni 72 ore .In particolare la legge codice rosso ha: 1)introdotto una «corsia preferenziale» per le denunce e le indagini che riguardano
reati legati alla violenza di genere. Per i reati sessuali, «la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale». Entro
72 ore (3 giorni) la vittima dovrà essere sentita dal pm e la Polizia dovrà agire «senza ritardo». Si potrà sporgere denuncia
fino a 12 mesi dopo la violenza sessuale subita, contro i 6 accordati.
2) inasprito molte pene legate ai reati violenti contro le donne. Per i maltrattamenti
in famiglia e la minaccia si va da 3 fino a 7 anni di carcere (la pena viene aumentata
fino alla metà se il fatto avviene in presenza o ai danni di un minore, di una donna in
gravidanza, di un disabile oppure se l’aggressione è armata). Per la violenza sessuale
si passa da 10 a 12 l’ergastolo
anni, mentre per lo stalking da 5 anni a 6 anni e sei mesi di prigione (si parla sempre di pene massime). È previsto sei i reati sessuali
vengono commessi da persona legata da una relazione affettiva con la vittima, o si trattava di convivente o coniuge;
3) Il revenge porn diventa reato a tutti gli effetti: è stato introdotto un nuovo articolo
nel codice penale, il 613 ter, subito dopo il reato di stalking. Si tratta della «diffusione
illecita di immagini o video sessualmente espliciti», e la punizione prevista è il
carcere da 1 a 6 anni, con il pagamento di una multa che va da 5 mila a 15 mila euro.
La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge; se sono commessi
attraverso strumenti informatici o telematici; se commessi in danno di persona in
condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di
gravidanza. Non solo. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o acquisito le
immagini, le invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso
dell’interessato per danneggiarlo.
4) Anche lo sfregio del volto diventa un reato a sé. Si applica quando un’aggressione
provoca «lesioni permanenti al viso fino a deformarne l’aspetto». La pena prevista va
dagli 8 ai 14 anni di reclusione e se lo sfregio provoca la morte della vittima, allora è
previsto l’ergastolo. Per chi viene condannato per questo reato sarà più difficile
ottenere benefici come il lavoro fuori dal carcere, i permessi premio e le misure
alternative . d’aiuto.
Fattori psicologici che procrastinano la richiesta
I fattori psicologici che procrastinano una richiesta di aiuto, stanno nei comportamenti violenti del compagno, che hanno come scopo quello di
spaventare la vittima, di renderla insicura, e di farla desistere dal chiedere aiuto. Il perpetratore delle violenze, tende a intimorire la vittima per
tenerne il controllo, e per renderla schiava e dipendente di una relazione per lei dannosa. Spesso le donne vittime di violenza cadono in una sorta di
letargo cognitivo, dove non riescono a vedere la realtà delle cose, e vivono nella convinzione che ciò che subiscono sia normale, o addirittura
arrivano a provare senso di colpa per la loro situazione e
senso di colpa nell'abbandonare il compagno.
Fattori che amplificano il rischio.
I fattori che amplificano il rischio di subire violenza da parte del partner sono sicuramente : un livello di istruzione basso, l'essere stati esposti a
maltrattamenti infantili, avere assistito a violenze familiari, avere disturbi antisociali della personalità, consumo di alcool o droghe, mentalità che
considerà accettabile la violenza, discordie e insoddisfazioni, stato socio e conomico svantaggiato e fattori extra familiari che concernono per esempio
l'ambito di vita personale e llavorativo del partner. Vi sono degli studi di Cano e Vivian nel 2003, che hanno rilevato come la frequenza di fattori
stressors, e la percezione della loro gravità, influiscano sul predire l'insorgere di un comportamento violento.
La dote
La dote era un complesso di denaro e di beni che la donna portava con sè per contribuire alle spese della vita matrimoniale, come lo erano anche il
prezzo della sposa e la controdote, che rappresentavano una delle basi delle trattative matrimoniali operate dalle famiglie die nubendi prima del
matrimonio. La funzione della dote varia a seconda die sistemi di riferimento: può infatti rappresentare il contributo da parte della famiglia della
sposa alle spese del matrimonio, e ai beni della nuova famiglia, il valore della sposa indennizzo/anticipazione alla figlia dell'eredità die genitori in
occasione del suo distacco dalla famiglia di origine, tutela della moglie grazie alla cessione del marito del solo usufrutto die beni oppure grazie
all'obbligo di restituzione della dote in caso di separazione o morte del marito. La dote è stata abolita definitivamente in Italia e vietata con la
riforma del diritto di
famiglia del 1975.
Tutta la normativa sulla violenza di genere si prefigge di persegue 3 obiettivi
principali.
Tutta la normativa sulla violenza di genere si prefigge tre obiettivi principali:
1) prevenzione dei reati
2) Misure di punizione dei colpevoli
3) protezione delle vittime.
Fino alla legge sulle 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere', risultano infatti rafforzati la tutela
giudiziaria e il sostegno alle vittime, una serie di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di
violenza .
La dote
La dote era un complesso di denaro e di beni che la donna portava con sè per contribuire alle spese della vita matrimoniale, come lo erano anche il
prezzo della sposa e la controdote, che rappresentavano una delle basi delle trattative matrimoniali operate dalle famiglie die nubendi prima del
matrimonio. La funzione della dote varia a seconda die sistemi di riferimento: può infatti rappresentare il contributo da parte della famiglia della
sposa alle spese del matrimonio, e ai beni della nuova famiglia, il valore della sposa indennizzo/anticipazione alla figlia dell'eredità die genitori in
occasione