Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 27
Violenza di genere Pag. 1 Violenza di genere Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Violenza di genere Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Violenza di genere Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Violenza di genere Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Violenza di genere Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 27.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Violenza di genere Pag. 26
1 su 27
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DOMANDE A RISPOSTA APERTA “LA VIOLENZA DI GENERE:ASPETTI

SOCIOLOGICI”

GIURIDICI, PSICOLOGICI E DOCENTE TODINI PAOLA

Lo stalking dal punto di vista psicologico.

Il termine stalking deriva dal verbo inglese to stalk che significa: fare una posta ad una

persona. Questo termine è stato usato dagli espertI americani per definire in maniera

definitiva e sintetica un patter comportamentale consistente in una serie di azioni

intrusive, indesiderate, ripetute nel tempo, con caratteri di sorveglianza e controllo, di

ricerca di contato e/o di comunicazione verso la vittima intimorita. Lo stalking è una

vera e propria sindrome comportamentale che si manifesta a causa della presenza di

una relazione patologica tra vittima e perpetratore, e di conseguenza anche una

patologia nella comunicazione tra le parti. Nel catalogo delle attività tipiche dello

stalking, vi sono alcune condotte perpetranti, che singolarmente possono essere

ritenute accettabili: telefonate, messaggi, lettere, e altri meno accetabili: inseguimenti,

appostamenti, diffusione di immagini o video imbarazzanti della vittima, inviare fiori

e oggetti indesiderati, fino ad arrivare agli estremi come minacce del fare del male

alla famiglia della vittima, di danneggiare le sue proprietà, o di farle direttamente del

male. Tra i comportamenti che socialmente potrebbero essere ritenuti accettabili, si

può arrivare ad una situazione illecita e inaccettabile in base all’impatto che tali

comportamenti hanno sulla preda, e dal suo sentirsi spaventata ed intimorita. Lo

stalking, a prescindere dalla presenza o meno di violenze e aggressioni fisiche,

produce per la sua natura persistente e intrusiva, un forte impatto sulla vittima,

determinando una pluralità di effetti devastanti tali da comprometterne il benessere

fisico, psicologico e sociale. Chi subisce queste condotte, infatti vede trasformarsi

completamente la propria personalità e quotidianità, poichè, braccato dal molestatore

assillante, finisce per sentirsi impotente e incapace di difendersi e reagire, portato, per

sopravvivere a tali situazioni, a modificare pesantemente il proprio stile di vita e le

proprie abitudini.

Protezione e interventi per proteggere le donne

Non esistono delle linee comuni per difendere le donne vittime di stalking, poichè le

linee da seguire variano a seconda della situazione in cui si trova la vittima (se lo

stolker è un partner o uno sconosciuto), in ogni caso, le prime linee guida

fondamentali nella protezione delle donne sono: - Interrompere ogni rapporto con il

molestatore, documentare

gli atti persecutori, informare la rete di supporto personale (famigliari, amici e colleghi)

e chiedere aiuto (istituzionale e non) ;

-La vittima dovrà rendersi invisibile, evitando le discussioni e gli incontri

chiarificatori (spesso prologo di esiti drammatici), non rispondendo più a telefonate,

sms e mail (può essere utile utilizzare segreterie telefoniche e sistemi per il blocco

delle mail indesiderate),non accettando regali e altri oggetti, cambiando la propria

routine quotidiana (ad es. non frequentare più determinati luoghi, modificare spesso

il percorso casa- lavoro o casa-scuola, ridurre la vita sociale, cambiare residenza,

ecc.);

-il ricorso ad una qualsivoglia forma di aiuto, informale (amici, famigliari,

colleghi,compagni di scuola ecc.) o formale (Forze dell’ordine, avvocati, medici,

servizi sociali,associazioni vittime ecc.), così da spezzare l’isolamento in cui con

frequenza chi subisce queste condotte si trova ed incrementare le possibilità di una

concreta risoluzione della situazione critica, anche prevedendo un diretto intervento

istituzionale sullo stalker.

Ripensando al fenomeno della violenza domestica ed al femminicidio, quali

ritiene di essere i fattori di rischio più importanti?

I fattori di rischio più importanti che possono portare al femminicidio ritengo siano

sicuramente la presenza di una relazione violenta tra i due partner, dove l'autore

generalmente può essere o un soggetto socialmente svantaggiato o con problemi di

salute mentale, che abusi di sostanze, e che abbia subito abusi in età infantile. Da parte

della vittima anche alcune sue caratteristiche la rendono più esposta , per esempio: la

sua posizione sociale svantaggiata, l'aver subito in storie precedenti già della violenza,

o l'abuso di sostanze. quanto fin’ora

Commenti le novità della nuova legge codice rosso alla luce di

studiato, sulla violenza domestica ed il femminicidio.

La legge codice rosso, è stata approvata dal Parlamento il 14 luglio 2019 ed ha

apportato una serie di modifiche inserendo nuovi reati e intriducendo nuove

procedure abbreviative con lo scopo di aiutare le tante donne che quotidianamente

sono minacciate,perseguitate, stalkerizzate, sottoposte a violenze fisiche o

psicologiche da ex compagni, mariti, o semplicemente da conoscenti, in un paese in

cui i dati parlano di

una vittima ogni 72 ore .In particolare la legge codice rosso ha: 1)introdotto una

«corsia preferenziale» per le denunce e le indagini che riguardano reati legati alla

violenza di genere. Per i reati sessuali, «la comunicazione della notizia di reato è

data immediatamente anche in forma orale». Entro 72 ore (3 giorni) la vittima dovrà

essere sentita dal pm e la Polizia dovrà agire «senza ritardo». Si potrà sporgere

denuncia

fino a 12 mesi dopo la violenza sessuale subita, contro i 6 accordati.

2) inasprito molte pene legate ai reati violenti contro le donne. Per i maltrattamenti

in famiglia e la minaccia si va da 3 fino a 7 anni di carcere (la pena viene aumentata

fino alla metà se il fatto avviene in presenza o ai danni di un minore, di una donna in

gravidanza, di un disabile oppure se l’aggressione è armata). Per la violenza sessuale

si passa da 10 a 12

anni, mentre per lo stalking da 5 anni a 6 anni e sei mesi di prigione (si parla sempre

l’ergastolo

di pene massime). È previsto sei i reati sessuali vengono commessi da

persona legata da una relazione affettiva con la vittima, o si trattava di convivente o

coniuge;

3) Il revenge porn diventa reato a tutti gli effetti: è stato introdotto un nuovo articolo

nel codice penale, il 613 ter, subito dopo il reato di stalking. Si tratta della «diffusione

illecita di immagini o video sessualmente espliciti», e la punizione prevista è il

carcere da 1 a 6 anni, con il pagamento di una multa che va da 5 mila a 15 mila euro.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge; se sono commessi

attraverso strumenti informatici o telematici; se commessi in danno di persona in

condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di

gravidanza. Non solo. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o acquisito le

immagini, le invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso

dell’interessato per danneggiarlo.

4) Anche lo sfregio del volto diventa un reato a sé. Si applica quando un’aggressione

provoca «lesioni permanenti al viso fino a deformarne l’aspetto». La pena prevista va

dagli 8 ai 14 anni di reclusione e se lo sfregio provoca la morte della vittima, allora è

previsto l’ergastolo. Per chi viene condannato per questo reato sarà più difficile

ottenere benefici come il lavoro fuori dal carcere, i permessi premio e le misure

alternative . d’aiuto.

Fattori psicologici che procrastinano la richiesta

I fattori psicologici che procrastinano una richiesta di aiuto, stanno nei comportamenti

violenti del compagno, che hanno come scopo quello di spaventare la vittima, di

renderla insicura, e di farla desistere dal chiedere aiuto. Il perpetratore delle violenze,

tende a intimorire la vittima per tenerne il controllo, e per renderla schiava e

dipendente di una relazione per lei dannosa. Spesso le donne vittime di violenza

cadono in una sorta di letargo cognitivo, dove non riescono a vedere la realtà delle

cose, e vivono nella convinzione che ciò che subiscono sia normale, o addirittura

arrivano a provare senso di colpa per la loro situazione e

senso di colpa nell'abbandonare il compagno.

Fattori che amplificano il rischio.

I fattori che amplificano il rischio di subire violenza da parte del partner sono

sicuramente : un livello di istruzione basso, l'essere stati esposti a maltrattamenti

infantili, avere assistito a violenze familiari, avere disturbi antisociali della

personalità, consumo di alcool o droghe, mentalità che considerà accettabile la

violenza, discordie e insoddisfazioni, stato socio e conomico svantaggiato e fattori

extra familiari che concernono per esempio l'ambito di vita personale e llavorativo del

partner. Vi sono degli studi di Cano e Vivian nel 2003, che hanno rilevato come la

frequenza di fattori stressors, e la percezione della loro gravità, influiscano sul predire

l'insorgere di un comportamento violento.

La dote

La dote era un complesso di denaro e di beni che la donna portava con sè per

contribuire alle spese della vita matrimoniale, come lo erano anche il prezzo della

sposa e la controdote, che rappresentavano una delle basi delle trattative

matrimoniali operate dalle famiglie die nubendi prima del matrimonio. La funzione

della dote varia a seconda die sistemi di riferimento: può infatti rappresentare il

contributo da parte della famiglia della sposa alle spese del matrimonio, e ai beni

della nuova famiglia, il valore della sposa indennizzo/anticipazione alla figlia

dell'eredità die genitori in occasione del suo distacco dalla famiglia di origine, tutela

della moglie grazie alla cessione del marito del solo usufrutto die beni oppure grazie

all'obbligo di restituzione della dote in caso di separazione o morte del marito. La

dote è stata abolita definitivamente in Italia e vietata con la riforma del diritto di

famiglia del 1975.

Tutta la normativa sulla violenza di genere si prefigge di persegue 3 obiettivi

principali.

Tutta la normativa sulla violenza di genere si prefigge tre obiettivi principali:

1) prevenzione dei reati

2) Misure di punizione dei colpevoli

3) protezione delle vittime.

Fino alla legge sulle 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto

della violenza di genere', risultano infatti rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno

alle vittime, una serie di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi

umanitari per le vittime straniere di violenza .

La dote

La dote era un complesso di denaro e di beni che la donna portava con sè per

contribuire alle spese della vita matrimoniale, come lo erano anche il prezzo della

sposa e la controdote, che rappresentavano una delle basi delle trattative

matrimoniali operate dalle famiglie die

Dettagli
Publisher
A.A. 2025-2026
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di La violenza di genere: aspetti giuridci, psicologici e sociologici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Tondini Paola.