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GIURIDICHE (I.S.)
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica obbligatoriamente alle società di
capitali e assimilate in ragione della loro forma giuridica ed indipendentemente dall’oggetto
sociale ed alle società civili industriali e più genericamente alle società che esercitano attività
commerciali o effettuano operazioni a carattere lucrativo in ragione della natura dell’attività
esercitata.
L'IS è un‘imposta annuale che riguarda l'insieme degli utili realizzati in Francia dalle società e
altre persone giuridiche. L'aliquota ordinaria è del 33%. Le persone giuridiche sono altresì
assoggettate a contributi sociali quali la Contribution sociale de solidarité des sociétés.
A secondo del capitale della società si può applicare l'aliquota ridotta del 15 %.
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
GIURIDICHE (I.S.)
Il capitale della società è
stato interamente versato dai soci ed è detenuto per il 75% almeno da
persone fisiche. È imponibile all'aliquota del
15% : sugli utili fino a 38.120 euro/33% da 38.120
Il capitale della societànon è stato interamente versato dai soci od è detenuto per meno del
75% da persone fisiche.È imponibile all'aliquota del 33% sugli utili.
Le società di persone e gli organismi assimilati possono invece decidere se optare per tale
tassazione, mentre gli enti pubblici territoriali sono totalmente esenti.
Beneficiano invece di una esenzione temporanea le imprese che si installano in alcune zone
del territorio francese caratterizzate da disagi economici e sociali.
IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE - IMPOSTA SUL PATRIMONIO (I.S.F.)
Il Governo Francese dopo aver annunciato una sostanziale riforma dell’Imposta sulla
Fortuna, ha invece riconfermato la vecchia Tabella I.S.F. 2012 introducendo però, con la
Legge delle Finanze 2013, la soppressione della riduzione fissa di 300 euro per persona a
carico e, al fine di evitare gli sbalzi di soglia, un meccanismo di sconto (la Dècote), per i
patrimoni il cui valore netto tassabile è superiore ad 1.300.000 euro ed inferiore a 1.400.000
euro.
Si rimanda alla tabella a pagina 58 del libro.
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (T.V.A.)
Il Rientrano tra soggetti passivi IVA le persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni
a titolo oneroso riconducibili ad un’attività diversa da quella di lavoro dipendente o che non
sia espressamente esente, mentre le attività esercitate dalle “pubblica autorità” sono fuori dal
campo di applicazione dell’Iva.
L’aliquota ordinaria è pari al 20% ma per particolari categorie di beni o servizi sono previste
tre aliquote ridotte: del 10%, del 5,5% e del 2,1%.
L’aliquota specifica del 10% è invece prevista nei Dipartimenti d’Oltremare e in Corsica Tra
le operazioni esenti vi sono, come in Italia, le prestazioni mediche e paramediche e le spese di
ospedalizzazione, le operazioni di assicurazione e talune operazioni bancarie.
La Taxe Foncière (T.F.) (imposta sul proprietario) è un’imposta gravante sul proprietario
dell’immobile, occupante o meno dei locali.
Questa varia da regione a regione, per cui proprietà anche simili, possono essere soggette a
diversa tassazione. Esistono tuttavia diversi casi di esenzione e di sgravio che possono essere
sia temporanei che permanenti.
La Taxe d’Habitation (T.H.) (imposta sul conduttore) concerne tutti gli immobili destinati ad
uso abitativo.
I soggetti imponibili sono sia le persone fisiche che le persone giuridiche, purché abbiano la
disponibilità dell’immobile a qualsiasi titolo ed è dovuta dal soggetto che abita l’immobile,
qualunque esso sia (proprietario, locatore, occupante a titolo gratuito). Pertanto, nel caso in cui
il proprietario viva nella propria abitazione, dovrà pagare sia la Taxe Foncière che la Taxe
d’Habitatio.
ASPETTI INTERNAZIONALI
I principali trattati sottoscritti tra Italia e Francia sono:
Convenzione: firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 per evitare le doppie imposizioni in
-
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, per prevenire l’evasione e la frode fiscale
con protocollo e scambio di lettere. La Convenzione è stata ratificata da parte della
Repubblica italiana con legge n. 20 del 7 gennaio 1992, ed è entrata in vigore il 1o maggio
1992. Per la Repubblica francese è stata pubblicata nel Journal Officiel dell’8 maggio 1992.
Accordo amministrativo: firmato a Parigi il 29 ottobre 1958 per l’applicazione delle
-
disposizioni sullo scambio di informazioni previsto dalla Convenzione tra l’Italia e la Francia
al fine di evitare le doppie imposizioni.
Accordo amministrativo: firmato a Parigi il 1o marzo 1985 per l’effettuazione di verifiche
- fiscali simultanee.
76.
Sistemi tributari a confronto: Italia - Spagna
A differenza di quello italiano che opera in particolar modo a livello nazionale, nel corso
di oltre 20 anni, in Spagna, è stato realizzato un sostanziale decentramento fiscale, grazie
al quale, oggi, il governo centrale risponde unicamente del sistema di sicurezza sociale.
Esistono pertanto tre livelli di tassazione: Governo Centrale, Comunità Autonome e autorità
locali (nazionale, regionale e locale/municipale).
In funzione di tale ripartizione, una parte dell’imposta sulle persone fisiche viene ceduta alle
comunità autonome e conseguentemente il processo di liquidazione dell'imposta è composto
da due fasi: una statale e una complementare.
I governi regionali ricevono quindi una quota significativa del gettito fiscale complessivo pari al
33% del reddito delle persone fisiche, il 35% di Iva, il 40% delle accise sugli idrocarburi,
tabacco, birra e alcolici e il 100% di accise su energia elettrica e registrazione degli autoveicoli.
Le entrate fiscali indirette vengono invece trasferite in base a un indice di consumo del
territorio; mentre le imposte sulle successioni e sulle donazioni, l'imposta di registro e le tasse
sulle lotterie e gioco d'azzardo sono interamente assegnate ai governi territoriali. Nel caso in
cui la spesa stimata dovesse superare i potenziali ricavi, il governo regionale riceve tuttavia un
trasferimento compensativo da parte del governo centrale.
Come in Italia, il periodo d'imposta corrisponde all'anno solare ma quale ulteriore differenza
dalla legislazione italiana, quella spagnola prevede la suddivisione delle categorie reddituali in
cinque macroclassi (reddito di lavoro, reddito di capitale, redditi di esercizio di attività
economiche, redditi derivanti da guadagni e perdite patrimoniali e le imputazioni di reddito
stabilite dalla legge) e la presentazione della dichiarazione e la liquidazione delle imposte deve
avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'anno fiscale. Oltre a ciò, le società sono tenute a
versare tre acconti di imposta sul reddito ad aprile, ottobre e dicembre di ogni anno e non due
come nel nostro ordinamento fiscale.
Lezione 035
77.
Sistemi tributari a confronto: Italia - Germania
Nel biennio 2008-2009, in linea con gli altri Stati membri, le finanze pubbliche tedesche
hanno risentito della profonda crisi economica, dovute in particolar modo dell'aumento
della spesa per protezione sociale e delle misure adottate, in linea con il piano europeo di
ripresa economica. Nel biennio 2010-2011, la spesa pubblica ha, tuttavia, svolto un ruolo
importante di stimolo alla domanda interna, favorendo il rilancio del sistema economico
tedesco. Nel 2011, il rapporto deficit/PIL scende allo 0,8 per cento, per poi registrare nel
2012 un avanzo netto della PA dello 0,2 per cento. Risultato, questo, conseguito anche
grazie ai bassi tassi di interesse, a una spesa sociale più moderata e a un andamento delle
entrate tributarie che, nonostante il rallentamento dell’ultima parte dell’anno, sono in linea
con un andamento positivo del sistema economico tedesco.
La principale fonte di finanziamento del sistema tributario tedesco è rappresentata da un
articolato sistema di condivisione di alcune imposte come l’Iva, l’imposta sul reddito delle
persone fisiche, quella sui redditi societari, le ritenute alla fonte sugli interessi e l’imposta sui
redditi di capitale. In questo ambito si parla di “condivisione” in quanto il sistema tributario è
articolato su tre diversi livelli corrispondenti a quelli di governo previsti dalla Costituzione (il
governo federale, i governi regionali e quelli dei comuni) e le quote di spettanza di ciascun
ente territoriale sono stabilite in sede costituzionale.
EINKOMMENSTEUER - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
La Einkommensteuer è la principale imposta gravante sul reddito delle persone fisiche e
presenta la caratteristica della progressività, posta in essere per mezzo di un sistema di fasce
di reddito e di coefficienti familiari.
KÖRPERSCHAFTSSTEUER (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
GIURIDICHE)
Le società di capitali residenti in Germania sono assoggettate alla Körperschaftssteuer sul
proprio reddito mondiale, mentre le società non residenti sono tassabili solo sui redditi di
provenienza tedesca. Il reddito imponibile ai fini della Körperschaftssteuer è determinato sulla
base del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori.
GEWERBESTEUER - IMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO D’IMPRESA
La Gewerbesteuer viene applicata su tutte le società che svolgono attività commerciale
all’interno del territorio tedesco ed è applicata con le medesime regole di quella sui redditi
delle società con alcune differenze.
UMSATZSTEUER (L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)
Nel sistema tributario tedesco, le quote d’imposta di spettanza di ciascun ente territoriale sono
stabilite in sede costituzionale fatto salvo per l'IVA. Per questa, infatti, la Costituzione rinvia a
una apposita legge federale frequentemente modificata, per tenere conto di eventuali esigenze
congiunturali.
I principali trattati sottoscritti con l’Italia sono la Convenzione contro la doppia imposizione
L. 24 n. 459 del novembre 1992. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,
perfezionata a Bonn il 18 ottobre 1989 (in S.O. n. 127 alla Gazz. Uff. n. 280 del 27
novembre 1992) ratificata con L. 24 n. 459 del novembre 1992 ed entrata in vigore il 26
dicembre 1992.
Lezione 036
78.
Sistemi tributari a confronto: Italia - Svizzera
La stabilità fiscal