Azioni petitorie
Gli articoli 948-951 del codice civile disciplinano le azioni c.d. "petitorie", esercitabili nei confronti di chiunque ponga in essere atti diretti a contestare la titolarità del diritto di proprietà ovvero ad incidere sul suo contenuto. Esse si distinguono in:
- Azione di rivendicazione: L'azione fondamentale a difesa della proprietà.
- Azione di mero accertamento della proprietà: Chi vuole ottenere un provvedimento del giudice che riconosca il suo diritto di proprietà, a seguito di una sua rigorosa dimostrazione.
- Azione negatoria: Far negare l'esistenza sulla propria situazione di diritti altrui a seguito della dimostrazione dell’esistenza di un titolo d’acquisto.
- Azione di regolamento di confini: Se nessuna delle parti riesca a dimostrare il fondamento della propria pretesa, il giudice dovrà apporre i limiti servendosi delle mappe catastali.
- Azione per apposizione di termini: Caso in cui non c'è incertezza dei confini, ma l'attore vuole apporre un segno materiale di delimitazione. Il convenuto è chiamato in causa per dividere le spese e per evitare future discussioni.
Azione di manutenzione
Essa appartiene alla categoria delle azioni possessorie insieme all’azione di rivendicazione o di spoglio, le azioni di nuova opera e di danno temuto. Va ricordato che le azioni possessorie tutelano il possesso e sono concesse a chi esercita una situazione possessoria, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia titolare del correlativo diritto. Colui che riveste sia la qualità di possessore, sia quella di proprietario, potrà esperire le azioni possessorie, ovvero le azioni petitorie.
L’azione di manutenzione è volta a reintegrare nel possesso del bene chi sia stato vittima di uno spoglio non violento, né clandestino e a far cessare le molestie e le turbative, di cui sia stato vittima il possessore. Per molestia o turbativa si intende qualunque attività che arrechi al possessore un apprezzabile disturbo, sia che consista in atti materiali (molestia di fatto), sia che consista in atti giuridici (molestia di diritto). L’azione di manutenzione è esperibile in presenza dell’animus turbando.
La legittimazione attiva spetta al possessore di un immobile, di un’universalità di mobili o di un diritto reale su un immobile e solo a condizione che egli sia possessore da almeno un anno in modo continuativo e non interrotto. La legittimazione passiva spetta all’autore dello spoglio o della turbativa, a coloro che debbano rispondere del fatto di quest’ultimo e all’autore morale. Tale azione è soggetta al termine di decadenza di un anno dall’avvenuto spoglio o dal giorno in cui ha avuto inizio l’attività molestatrice.
Pegno
Il pegno (disciplinato dagli art. 2784 e seguenti del Codice Civile) è un diritto reale di garanzia su beni mobili non registrati del debitore o di un terzo, che il creditore acquisisce mediante un accordo con il proprietario a garanzia del proprio credito. Possono essere concessi in pegno, oltre ai beni mobili, crediti, universalità di mobili e altri diritti mobiliari (ad es. usufrutto).
Quando si tratta di pegno di cose mobili, è un contratto reale (e alla consegna della cosa è equiparata la consegna del documento che ne conferisce l’esclusiva disponibilità). La consegna della cosa data in pegno comporta lo spossessamento del proprietario. La giurisprudenza inoltre ritiene legittimo il pegno rotativo, con il quale le parti convengono sulla possibilità di sostituire il bene originariamente costituito in garanzia, senza che tale sostituzione comporti novazione del rapporto di garanzia, e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore.
È vietato il subpegno, ovvero il pegno che ha per oggetto un altro diritto di pegno. Alla scadenza dell’obbligazione, se il debitore non adempie spontaneamente, il creditore può far vendere coattivamente la cosa ricevuta in pegno, previa intimazione al debitore di pagare il debito e gli accessori. La vendita può essere effettuata ai pubblici incanti o a prezzo corrente, a mezzo di privati autorizzati (ad es. agenti di cambio).
Il creditore può anche fare istanza al giudice di assegnazione del bene in pagamento, fino alla concorrenza del suo credito, al valore stimato da un perito, fatto salvo che esso abbia un valore corrente di mercato. Il diritto di pegno regolare può essere costituito a favore del creditore dal debitore o da un terzo, con un accordo contrattuale, che può essere anche verbale. La convenzione si perfeziona con la consegna della cosa.
Il pegno per essere opponibile ai terzi deve avere le seguenti caratteristiche:
- Essere costituito da atto scritto, ove il credito garantito ecceda la somma di €2,58.
- La scrittura relativa deve avere data certa.
- Nella scrittura devono essere indicati il credito garantito, il suo ammontare e il bene costituito in pegno.
Obbligazioni solidali
L’obbligazione è solidale quando più creditori hanno diritto alla stessa prestazione o quando più debitori devono eseguire la stessa prestazione, di modo che l'adempimento da parte di uno o verso uno solo libera anche gli altri. La solidarietà può essere attiva o passiva, ed è definita all'art. 1292.
La solidarietà attiva si ha quando più creditori hanno diritto alla stessa prestazione di modo che l'adempimento effettuato ad un creditore libera il debitore nei confronti anche degli altri. La solidarietà passiva si ha quando più debitori devono eseguire la stessa prestazione e l'adempimento da parte di uno libera anche gli altri; a differenza della solidarietà attiva, quella passiva si presume.
La funzione della solidarietà la si ravvisa nel rendere più sicuro e agevole il conseguimento del credito oppure il pagamento del debito. Può dirsi, che la solidarietà assolve una generica funzione di garanzia, ma senza intendere l'espressione nel senso che l'obbligazione solidale abbia una causa di garanzia.
È proprio per questa funzione di rafforzamento delle ragioni del creditore che la solidarietà passiva si presume, mentre quella attiva deve essere espressamente prevista dalla legge oppure dal titolo: infatti, quando vi sono più debitori obbligati in solido la tutela del credito ne esce rafforzata, mentre quando vi sono più creditori la solidarietà può portare a degli svantaggi (ad esempio, dal momento che il pagamento effettuato ad un creditore libera il debitore anche nei confronti degli altri creditori, essi dovrebbero poi rivalersi su colui che ha ricevuto il pagamento, il che potrebbe rendere malsicuro e più svantaggioso il conseguimento del loro diritto). La solidarietà attiva avvantaggia il debitore, in quanto egli potrà adempiere ad un solo creditore liberandosi dall'obbligo anche nei confronti degli altri.
Mora del debitore
Si ha mora (ritardo) del debitore quando il debitore ritarda senza giustificato motivo l’adempimento dell’obbligazione. Se egli è in ritardo nell’adempimento, e il creditore gli intima per iscritto di adempiere, allora deve considerarsi in mora; l’intimazione scritta non è necessaria, e la mora si produce automaticamente, in tre ipotesi:
- Se l’obbligazione deriva da fatto illecito.
- Se il debitore dichiari per iscritto di non voler adempiere.
- Se l’obbligazione deve essere eseguita, entro un certo termine, al domicilio del creditore.
Effetto tipico della mora è che il debitore sarà tenuto agli interessi moratori, inoltre, graverà sullo stesso debitore il rischio che la prestazione divenga impossibile per caso fortuito. Normalmente, se la prestazione diventa impossibile senza colpa del debitore l’obbligazione si estingue per impossibilità sopravvenuta (il rischio grava sul creditore), ma se il debitore è in mora, allora sarà lui a sopportare il rischio. La prestazione impossibile non estinguerà comunque l’obbligazione. La mora produce degli effetti giuridici sfavorevoli per il debitore, e proprio per questo è importante stabilire esattamente da quale momento il debitore può essere considerato in mora.
Accollo
L'accollo (art. 1273) è la convenzione con cui un terzo (l'accollante) si assume il debito che un altro soggetto (l'accollatario) ha verso il creditore (accollatario); il creditore rimane estraneo rispetto all'accordo, a meno che non vi aderisca espressamente. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed esterno, di cui solo il secondo espressamente disciplinato dal Codice.
L'accollo interno (o semplice) si ha quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore accollatario verso l'accollante. L'accollante si obbliga solo nei confronti del debitore accollato e ciò può consistere sia nel mettere a disposizione i mezzi affinché l'accollato paghi l'accollatario, sia nell'estinguere direttamente il debito. Nell'accollo interno, il creditore accollatario non acquista alcun nuovo debitore. Nei suoi confronti, resterà obbligato solo il debitore originario. Ne derivano tre conseguenze:
- L'accollatario non ha diritto di agire direttamente nei confronti dell'accollante.
- L'accollante, in caso di mancato rispetto dell'obbligo assunto, risponde soltanto nei confronti dell'accollato e mai nei confronti del creditore accollatario.
- Accollante e accollato possono, in qualunque momento, modificare i propri accordi, senza che l'accollatario abbia alcun diritto di intervento.
Nell’accollo esterno l'accordo tra accollante e accollato assume la veste del contratto a favore del terzo, quindi accollante e accollato intendono conferire al creditore accollatario il diritto di pretendere l'adempimento direttamente dall'accollante. L'accordo non è più interno tra debitore e terzo, ma coinvolge anche il creditore, cui viene assegnato un nuovo debitore, ne deriva che l'accordo tra debitore e terzo è modificabile solo finché il creditore non vi aderisca, da tale momento in poi, esso diventa infatti irrevocabile e il creditore potrà pretendere l'adempimento direttamente nei confronti dell'accollante.
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