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Gli articoli 948-951 del codice civile disciplinano le azioni c.d. "petitorie",
esercitabili nei confronti di chiunque ponga in essere atti diretti a contestare
la titolarità del diritto di proprietà ovvero ad incidere sul suo contenuto. Esse si
distinguono in:
a) azione di rivendicazione (l'azione fondamentale a difesa della
proprietà);
b) azione di mero accertamento della proprietà (chi vuole ottenere un
provvedimento del giudice che riconosca il suo diritto di proprietà, a seguito di una
sua rigorosa dimostrazione); c) azione negatoria: (far negare l'esistenza sulla
propria situazione di diritti altrui a seguito della dimostrazione dell’esistenza di un
titolo d’acquisto);
d) azione di regolamento di confini; (se nessuna delle parti riesca a dimostrare il
fondamento
della propria pretesa, il giudice dovrà apporre i limiti servendosi delle mappe
catastali); lOMoARcPSD|985 298 2
e) azione per apposizione di termini: (caso in cui non c'è incertezza dei confini, ma
l'attore vuole apporre un segno materiale di delimitazione. Il convenuto è chiamato
in causa per dividere le spese, e per evitare future discussioni).
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Domanda 40/05 L’azione di
–
manutenzione
Essa appartiene alla categoria delle azioni possessorie insieme all’azione di
rivendicazione o di spoglio, le azioni di nuova opera e di danno temuto. Va
ricordato che le azioni possessorie tutelano il possesso e sono concesse a
chi esercita una situazione possessoria, indipendentemente dal fatto che lo
stesso sia titolare del correlativo diritto. Colui che riveste sia la qualità di
possessore, sia quella di proprietario, potrà esperire le azioni possessorie,
ovvero le azioni petitorie. L’azione di manutenzione è volta a reintegrare nel
possesso del bene chi sia stato vittima di uno spoglio non violento, né clandestino e
a far cessare le molestie e le turbative, di cui sia stato vittima il possessore.
Per molestia o turbativa si intende qualunque attività che arrechi al possessore
un apprezzabile disturbo, sia che consista in atti materiali (molestia di fatto), sia
che consista in atti giuridici (molestia di diritto). L’azione di manutenzione è
esperibile in presenza dell’animus turbando. La legittimazione attiva spetta al
possessore di un immobile, di un’universalità di mobili o di un diritto reale su un
immobile e solo a condizione che egli sia possessore da almeno un anno in modo
continuativo e non interrotto. La legittimazione passiva spetta all’autore dello
spoglio o della turbativa, a coloro che debbano rispondere del fatto di
quest’ultimo e all’autore morale. Tale azione è soggetta al termine di decadenza di
un anno dall’avvenuto spoglio o dal giorno in cui ha avuto inizio l’attività
molestatrice
Domanda 42/04 Il
–
pegno
Il pegno (disciplinato dagli art. 2784 e seguenti del Codice Civile) è un diritto reale
di garanzia su beni mobili non registrati del debitore o di un terzo, che il creditore
acquista mediante un accordo con il proprietario a garanzia del proprio credito.
Possono essere concessi in pegno, oltre ai beni mobili, crediti, universalità di mobili
e altri diritti mobiliari (ad es. usufrutto). Quando si tratta di pegno di cose mobili, è
un contratto reale (e alla consegna della cosa è equiparata la consegna del
documento che ne conferisce l’esclusiva disponibilità).
La consegna della cosa data in pegno comporta lo spossessamento del
proprietario.
La giurisprudenza inoltre ritiene legittimo il pegno rotativo, con il quale le parti
convengono sulla possibilità di sostituire il bene originariamente costituito in
garanzia, senza che tale sostituzione comporti novazione del rapporto di garanzia,
e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore. È vietato il
subpegno, ovvero il pegno che ha per oggetto un altro diritto di pegno. Alla
scadenza dell’obbligazione, se il debitore non adempie spontaneamente, il
creditore può far vendere coattivamente la cosa ricevuta in pegno, previa
intimazione al debitore di pagare il debito e gli accessori. La vendita può
essere effettuata ai pubblici incanti o a prezzo corrente, a mezzo di privati
autorizzati (ad es. agenti di cambio). Il creditore può anche fare istanza al
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giudice di assegnazione del bene in pagamento, fino alla concorrenza del suo
credito, al valore stimato da un perito, fatto salvo che esso abbia un valore
corrente di mercato. Il diritto di pegno regolare può essere costituito a favore
del creditore dal debitore o da un terzo, con un accordo contrattuale,
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che può essere anche verbale. La convenzione si perfeziona con la consegna della
cosa. Il
pegno per essere opponibile ai terzi e con le seguenti
caratteristiche:
a) essere costituito da atto scritto, ove il credito garantito ecceda la somma di €
2,58;
b) la scrittura relativa deve avere data
certa;
c) nella scrittura devono essere indicati il credito garantito, il suo ammontare e il
bene
costituito in
pegno.
Domanda 49/07 Le obbligazioni
–
solidali
L’obbligazione è solidale quando più creditori hanno diritto alla stessa prestazione
o quando più debitori devono eseguire la stessa prestazione, di modo che
l'adempimento da parte di uno o verso uno solo libera anche gli altri. La solidarietà
può essere attiva o passiva, ed è definita all'art. 1292.
La solidarietà attiva si ha quando più creditori hanno diritto alla stessa prestazione
di modo che l'adempimento effettuato ad un creditore libera il debitore nei
confronti anche degli altri. La solidarietà passiva si ha quando più debitori devono
eseguire la stessa prestazione e l'adempimento da parte di una libera anche gli altri;
a differenza della solidarietà attiva, quella passiva si presume. La funzione della
solidarietà la si ravvisa nel rendere più sicuro e agevole il conseguimento del
credito oppure il pagamento del debito. Può dirsi, che la solidarietà assolva
una generica funzione di garanzia, ma senza intendere l'espressione nel senso che
l'obbligazione solidale abbia una causa di garanzia. E' proprio per questa funzione
di rafforzamento delle ragioni del creditore che la solidarietà passiva si presume,
mentre quella attiva deve essere espressamente prevista dalla legge oppure
dal titolo: infatti, quando vi sono più debitori obbligati in solido la tutela del credito
ne esce rafforzata, mentre quando vi sono più creditori la solidarietà può portare a
degli svantaggi (ad esempio, dal momento che il pagamento effettuato ad un
concreditore libera il debitore anche nei confronti degli altri creditori, essi
dovrebbero poi rivalersi su colui che ha ricevuto il pagamento, il che potrebbe
rendere malsicuro e più svantaggioso il conseguimento del loro diritto). La
solidarietà attiva avvantaggia il debitore, in quanto egli potrà adempiere ad un solo
creditore liberandosi dall'obbligo anche nei confronti degli altri.
Domanda 57/07 La mora del
–
debitore
Si ha mora (ritardo) del debitore quando il debitore ritarda senza giustificato
motivo l’adempimento dell’obbligazione. Se egli è in ritardo nell’adempimento, e il
creditore gli intima per iscritto di lOMoARcPSD|985 298 2
adempiere, allora deve considerarsi in mora; l’intimazione scritta non è necessaria,
e la mora
si produce automaticamente, in tre
ipotesi:
1. se l’obbligazione deriva da fatto illecito;
2. se il debitore dichiari per iscritto di non voler adempiere;
3. se l’obbligazione deve essere eseguita, entro un certo termine, al
domicilio del
creditore. lOMoARcPSD|985 298 2
Effetto tipico della mora è che il debitore sarà tenuto agli interessi moratori,
inoltre, graverà sullo stesso debitore il rischio che la prestazione divenga
impossibile per caso fortuito. Normalmente, se la prestazione diventa
impossibile senza colpa del debitore l’obbligazione si estingue per impossibilità
sopravvenuta (Il rischio grava sul creditore), Ma se il debitore è in mora, allora
sarà lui a sopportare il rischio. La prestazione impossibile non estinguerà
comunque l’obbligazione. La mora produce degli effetti giuridici sfavorevoli per il
debitore, e proprio per questo è importante stabilire esattamente da quale
momento il debitore può essere considerato in mora.
Domanda 65/04 –
L’accollo
L'accollo (art. 1273) è la convenzione con cui un terzo (l'accollante) si assume il
debito che un altro soggetto (l'accollatario) ha verso il creditore (accollatario);
il creditore rimane estraneo rispetto all'accordo, a meno che non vi aderisca
espressamente. La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed esterno, di
cui solo il secondo espressamente disciplinato dal Codice. L'accollo interno (o
semplice) si ha quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore
accollatario verso l'accollante. L'accollante si obbliga solo nei confronti del debitore
accollato e ciò può consistere sia nel mettere a disposizione i mezzi affinché
l'accollato paghi l'accollatario, sia nell'estinguere direttamente il debito.
Nell'accollo interno, il creditore accollatario non acquista alcun nuovo debitore.
Nei suoi confronti, resterà obbligato solo il debitore originario.
Ne derivano tre
conseguenze:
1. l'accollatario non ha diritto di agire direttamente nei confronti
dell'accollante;
2. l'accollante, in caso di mancato rispetto dell'obbligo assunto, risponde
soltanto nei
confronti dell'accollato e mai nei confronti del creditore accollatario;
3. accollante e accollato possono, in qualunque momento, modificare i propri
accordi,
senza che l'accollatario abbia alcun diritto di intervento.
Nell’accollo esterno l'accordo tra accollante e accollato assume la veste del
contratto a favore del terzo, quindi accollante e accollato intendono conferire al
creditore accollatario il diritto di pretendere l'adempimento direttamente
dall'accollante. L'accordo non è più interno tra debitore e terzo, ma coinvolge
anche il creditore, cui viene assegnato un nuovo debitore, ne deriva che l'accordo
tra debitore e terzo è modificabile solo finché il creditore non vi aderisca, da tale
momento in poi, esso diventa infatti irrevocabile e il creditore potrà pretendere
l'adempimento direttamente nei confronti dell'accollante. L'accollo esterno pu&ograv