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SUPPLENZA DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli
non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
(ART. 86 comma 1)
Qualora il Presidente della Repubblica non possa adempiere alle sue funzioni,
queste sono esercitate dal Presidente del Senato.
La supplenza e` un istituto che consente la continuita` delle funzioni
presidenziali. E` opportuno, comunque, che il supplente si attenga all’esercizio
dell’attivita` di ordinaria amministrazione, anche se dal punto di vista
Costituzionale, non ci vi e` alcuna limitazione a riguardo.
Gli impedimenti del Capo dello Stato possono essere di due tipi: temporanei o
permanenti.
In caso di impedimento temporaneo, il Presidente del Senato esercita la
•
supplenza e, quando l’impedimento cessa, il Presidente della Repubblica
riacquista il pieno esercizio delle sue funzioni. E` lo stesso Presidente della
Repubblica a dichiarare il suo impedimento e a dichiararne la cessazione.
In caso di impedimento permanente, il Presidente del Senato esercita la
•
supplenza e, nel frattempo, il Presidente della Camera avvia il processo per
l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Accertare un
impedimento permanente e` piu` complesso.
ALTRO
IL CASO SEGNI
Poiche´ la Costituzione non indica le modalita` per sancire l’impedimento
permanente, occorre riferirsi all’unico caso di impedimento sinora verificatosi:
la malattia del Presidente della Repubblica Segni del 1964.
In quel caso, il Segretario generale della Presidenza della Repubblica comunico`
ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio un bollettino medico,
attestante la malattia; il Consiglio dei ministri prese atto dell’impedimento e ne
trasmise notizia al Presidente del Senato, il quale convoco` il Presidente della
Camera e il Presidente del Consiglio.
Questi organi decisero che si era verificato lo stato di fatto previsto dall’art. 86
della Costituzione e diedero inizio alla supplenza finche´, dopo 4 mesi, il
Presidente Segni rassegno` le dimissioni.
I VIAGGI ALL’ESTERO
Molti presidenti della Repubblica hanno ritenuto di dover far ricorso alla
supplenza del presidente del Senato anche in occasione di viaggio all'estero.
Al dire il vero, si tratta di un'applicazione particolare dell'articolo 86 della
Costituzione, ove solo si pensi che, nel caso di viaggio all'estero, non vi e` un
Presidente della Repubblica impedito lo svolgimento delle sue funzioni.
Al contrario, il Presidente in viaggio all'estero, e` chiamato ad esercitare le sue
funzioni. Tutt'al piu`, se di impedimento si puo` parlare, questo sarebbe
circoscritto alle funzioni che il capo dello Stato esercita in riferimento alle
attivita` istituzionali interne nel nostro paese.
Pertanto sarebbe preferibile parlare di alcune funzioni presidenziali che in
circostanze che allontanano il Presidente dal territorio nazionale, vengono ad
essere esercitate dal presidente del Senato.
Cosa sono gli atti formalmente e sostanzialmente Presidenziali? Sapresti fare un esempio? ATTI
FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI
Si tratta di atti adottati dal Presidente in autonomia. Gli atti formalmente
sostanzialmente presidenziali sono:
a) Atti di nomina, cioe` gli atti con i quali il presidente la Repubblica nomina
cinque senatori a vita e un terzo dei giudici costituzionali.
b) Il rinvio delle leggi. Il Presidente della Repubblica con un messaggio
motivato puo` rinviare una legge alle camere per una nuova deliberazione.
c) I messaggi presidenziali. Il Presidente della Repubblica puo` inviare i
messaggi liberi alle camere ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione. Essi
non sono vincolati nel senso che la Costituzione non ne disciplina il
contenuto. Di norma dovrebbe trattarsi di atti con i quali il Presidente
intende stimolare e orientare l’attivita` parlamentare su problemi ritenuti
cruciali per la vita del paese.
d) Esternazioni atipiche: si tratta di manifestazioni di opinioni o
dichiarazioni del Presidente la Repubblica che non assumono le forme
previste dalla Costituzione. Sono in pratica i discorsi pubblici, le lettere
ufficiali, le interviste, le conferenze stampa. Tali esternazioni si
sottraggono alla controfirma e hanno come destinatari cittadini.
e) La convocazione straordinaria delle Camere (articolo 62 della
Costituzione) che e` diretta a garantire il funzionamento delle istituzioni
costituzionali contro eventuali prevaricazioni della maggioranza.
ALTRO
ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI
a) Emanazione dei decreti-legge e dei regolamenti del Governo. In questi
casi e` sicuramente il Governo che determina il contenuto dell’atto che poi
il Presidente emana. Tuttavia, si ritiene che il Capo dello Stato possa
entrare nel procedimento, a seguito della proposta governativa,
esercitando un controllo di legittimita` e di merito costituzionale sull’atto,
analogamente a quanto avviene in sede di promulgazione (dove il
Presidente puo` esercitare il potere di rinvio).
b) Decreti Presidenziali. L’adozione, con la forma del decreto presidenziale
(d.P.R.) dei piu` importanti atti del Governo, ed in particolare della nomina
dei funzionari dello Stato dei casi previsti dalla legge.
c) Promulgazione delle leggi. La promulgazione e` attribuita al capo dello
Stato che deve provvedervi entro un mese dall’avvenuta approvazione
parlamentare.
d) Ratifica dei trattati internazionali predisposti dal Governo ed
eventualmente autorizzati dal Parlamento, l’accreditamento dei
rappresentanti diplomatici esteri, la dichiarazione dello stato di guerra
previa deliberazione delle camere;
e) Concessione della grazia e la commutazione delle pene che si riferiscono
a persone singole e consistono nel condono totale o nella commutazione
della pena irrogata.
Cosa si intende per legislazione esclusiva, concorrente e residuale dello Stato contenuta
PODESTÀ LEGISLATIVE
nell’art. 117 della Costituzione?
Lo Stato ha perduto la potesta legislativa generale, che aveva nel precedente assetto, perché d'ora in
poi può legiferare soltanto nelle materie individuate dalla Costituzione ed espressamente riservate.
Con la Riforma, si distinguono vari tipi di potestà legislativa:
potestà legislativa esclusiva: il nuovo art.117 riserva allo Stato le seguenti materie: esteri,
immigrazione, ordine pubblico, difesa, cittadinanza, giustizia, moneta
potestà legislativa concorrente: lo Stato fissa i "principi fondamentali" e rinvia alla legislazione
regionale le norme specifiche nelle seguenti materie: tutela del lavoro, sanità, protezione civile,
previdenza integrativa, governo del territorio.
potestà legislativa residuale: per tutte le materie non elencate nell'art.117 la potestà legislativa è
attribuita alle Regioni
ESCLUSIVA
Politica estera e rapporti Ue; asilo; stranieri extra Ue; immigrazione; confessioni religiose; difesa;
sicurezza dello Stato; armi; moneta, risparmio, mercati finanziari; concorrenza; sistema tributario e
contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse; organi dello
Stato e relative leggi elettorali; referendum; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza; cittadinanza; giurisdizione; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali da garantire in tutta Italia; norme generali sull'istruzione; previdenza
sociale; legislazione elettorale, organi e funzioni fondamentali degli enti locali; dogane; profilassi
internazionale; pesi e misure; coordinamento informativo statistico e informatico; opere dell'ingegno;
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
CONCORRENTE
Rapporti internazionali e con l'Ue, delle regioni; commercio estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione scolastica; professioni; ricerca scientifica; tutela della salute; alimentazione;
sport; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti; grandi reti di trasporto e di navigazione; comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali; banche a
carattere regionale.
LEGISLAZIONE ESCLUSIVA REGIONI
Tutto quanto non ricompreso ad es. polizia amministrativa locale; ordinamento e organizzazione
amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali; istruzione e formazione professionale; e, in
base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, turismo; artigianato; trasporto pubblico locale;
comunità montane; servizi pubblici locali; pesca; caccia; commercio; agricoltura;
assistenza e servizi sociali; gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica; cave
e torbiere
ALTRO
LIMITI
L'art. 117.1 Cost. individua i limiti generali cui è sottoposto l'esercizio della potestà legislativa, a
prescindere da chi ne sia titolare. Tanto la legge statale quanto la legge regionale soggiacciono a tre
limiti:
il rispetto della Costituzione;
i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;
i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
Tale disposizione, tuttavia, non determina un'equiparazione tra la legge statale e la legge regionale: la
legge dello Stato mantiene un ruolo centrale, ampiamente confermato dalla giurisprudenza
costituzionale
successiva alla riforma.
REGIONALISMO DIFFERENZIATO
Inoltre, nelle materie di legislazione concorrente e anche in talune materie esclusive dello Stato
(tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, norme generali sull'istruzione,
organizzazione dei giudici di pace), l'art. 116.3 Cost. consente di attribuire alle regioni ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, da stabilirsi con legge statale.
Si pongono così le premesse per un regionalismo differenziato.
La norma non ha finora avuto attuazione, nonostante le iniziative di alcune regioni (in particolare,
Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna)
Cosa prevedeva la riforma del titolo V della Costituzione del 2001?
La scelta a favore di una Repubblica delle autonomie ha delle immediate conseguenze sul modo in
cui sono ripartite le competenze (sia quelle legislative che quelle amministrative) tra lo Stato e gli altri
enti territoriali.
Con la Riforma del Titolo V della Costituzione, lo Stato ha perso la potestà legislativa generale:
può legiferare solo nelle materie espressamente riservategli
legge statale e regionale sono sottoposte agli stessi limiti
3. 2001 - legge costituzionale 3/01: essa produsse una riforma organica
del Titolo V de