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SUPPLENZA DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli

non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

(ART. 86 comma 1)

Qualora il Presidente della Repubblica non possa adempiere alle sue funzioni,

queste sono esercitate dal Presidente del Senato.

La supplenza e` un istituto che consente la continuita` delle funzioni

presidenziali. E` opportuno, comunque, che il supplente si attenga all’esercizio

dell’attivita` di ordinaria amministrazione, anche se dal punto di vista

Costituzionale, non ci vi e` alcuna limitazione a riguardo.

Gli impedimenti del Capo dello Stato possono essere di due tipi: temporanei o

permanenti.

In caso di impedimento temporaneo, il Presidente del Senato esercita la

supplenza e, quando l’impedimento cessa, il Presidente della Repubblica

riacquista il pieno esercizio delle sue funzioni. E` lo stesso Presidente della

Repubblica a dichiarare il suo impedimento e a dichiararne la cessazione.

In caso di impedimento permanente, il Presidente del Senato esercita la

supplenza e, nel frattempo, il Presidente della Camera avvia il processo per

l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Accertare un

impedimento permanente e` piu` complesso.

ALTRO

IL CASO SEGNI

Poiche´ la Costituzione non indica le modalita` per sancire l’impedimento

permanente, occorre riferirsi all’unico caso di impedimento sinora verificatosi:

la malattia del Presidente della Repubblica Segni del 1964.

In quel caso, il Segretario generale della Presidenza della Repubblica comunico`

ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio un bollettino medico,

attestante la malattia; il Consiglio dei ministri prese atto dell’impedimento e ne

trasmise notizia al Presidente del Senato, il quale convoco` il Presidente della

Camera e il Presidente del Consiglio.

Questi organi decisero che si era verificato lo stato di fatto previsto dall’art. 86

della Costituzione e diedero inizio alla supplenza finche´, dopo 4 mesi, il

Presidente Segni rassegno` le dimissioni.

I VIAGGI ALL’ESTERO

Molti presidenti della Repubblica hanno ritenuto di dover far ricorso alla

supplenza del presidente del Senato anche in occasione di viaggio all'estero.

Al dire il vero, si tratta di un'applicazione particolare dell'articolo 86 della

Costituzione, ove solo si pensi che, nel caso di viaggio all'estero, non vi e` un

Presidente della Repubblica impedito lo svolgimento delle sue funzioni.

Al contrario, il Presidente in viaggio all'estero, e` chiamato ad esercitare le sue

funzioni. Tutt'al piu`, se di impedimento si puo` parlare, questo sarebbe

circoscritto alle funzioni che il capo dello Stato esercita in riferimento alle

attivita` istituzionali interne nel nostro paese.

Pertanto sarebbe preferibile parlare di alcune funzioni presidenziali che in

circostanze che allontanano il Presidente dal territorio nazionale, vengono ad

essere esercitate dal presidente del Senato.

Cosa sono gli atti formalmente e sostanzialmente Presidenziali? Sapresti fare un esempio? ATTI

FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI

Si tratta di atti adottati dal Presidente in autonomia. Gli atti formalmente

sostanzialmente presidenziali sono:

a) Atti di nomina, cioe` gli atti con i quali il presidente la Repubblica nomina

cinque senatori a vita e un terzo dei giudici costituzionali.

b) Il rinvio delle leggi. Il Presidente della Repubblica con un messaggio

motivato puo` rinviare una legge alle camere per una nuova deliberazione.

c) I messaggi presidenziali. Il Presidente della Repubblica puo` inviare i

messaggi liberi alle camere ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione. Essi

non sono vincolati nel senso che la Costituzione non ne disciplina il

contenuto. Di norma dovrebbe trattarsi di atti con i quali il Presidente

intende stimolare e orientare l’attivita` parlamentare su problemi ritenuti

cruciali per la vita del paese.

d) Esternazioni atipiche: si tratta di manifestazioni di opinioni o

dichiarazioni del Presidente la Repubblica che non assumono le forme

previste dalla Costituzione. Sono in pratica i discorsi pubblici, le lettere

ufficiali, le interviste, le conferenze stampa. Tali esternazioni si

sottraggono alla controfirma e hanno come destinatari cittadini.

e) La convocazione straordinaria delle Camere (articolo 62 della

Costituzione) che e` diretta a garantire il funzionamento delle istituzioni

costituzionali contro eventuali prevaricazioni della maggioranza.

ALTRO

ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI

a) Emanazione dei decreti-legge e dei regolamenti del Governo. In questi

casi e` sicuramente il Governo che determina il contenuto dell’atto che poi

il Presidente emana. Tuttavia, si ritiene che il Capo dello Stato possa

entrare nel procedimento, a seguito della proposta governativa,

esercitando un controllo di legittimita` e di merito costituzionale sull’atto,

analogamente a quanto avviene in sede di promulgazione (dove il

Presidente puo` esercitare il potere di rinvio).

b) Decreti Presidenziali. L’adozione, con la forma del decreto presidenziale

(d.P.R.) dei piu` importanti atti del Governo, ed in particolare della nomina

dei funzionari dello Stato dei casi previsti dalla legge.

c) Promulgazione delle leggi. La promulgazione e` attribuita al capo dello

Stato che deve provvedervi entro un mese dall’avvenuta approvazione

parlamentare.

d) Ratifica dei trattati internazionali predisposti dal Governo ed

eventualmente autorizzati dal Parlamento, l’accreditamento dei

rappresentanti diplomatici esteri, la dichiarazione dello stato di guerra

previa deliberazione delle camere;

e) Concessione della grazia e la commutazione delle pene che si riferiscono

a persone singole e consistono nel condono totale o nella commutazione

della pena irrogata.

Cosa si intende per legislazione esclusiva, concorrente e residuale dello Stato contenuta

PODESTÀ LEGISLATIVE

nell’art. 117 della Costituzione?

Lo Stato ha perduto la potesta legislativa generale, che aveva nel precedente assetto, perché d'ora in

poi può legiferare soltanto nelle materie individuate dalla Costituzione ed espressamente riservate.

Con la Riforma, si distinguono vari tipi di potestà legislativa:

potestà legislativa esclusiva: il nuovo art.117 riserva allo Stato le seguenti materie: esteri,

immigrazione, ordine pubblico, difesa, cittadinanza, giustizia, moneta

potestà legislativa concorrente: lo Stato fissa i "principi fondamentali" e rinvia alla legislazione

regionale le norme specifiche nelle seguenti materie: tutela del lavoro, sanità, protezione civile,

previdenza integrativa, governo del territorio.

potestà legislativa residuale: per tutte le materie non elencate nell'art.117 la potestà legislativa è

attribuita alle Regioni

ESCLUSIVA

Politica estera e rapporti Ue; asilo; stranieri extra Ue; immigrazione; confessioni religiose; difesa;

sicurezza dello Stato; armi; moneta, risparmio, mercati finanziari; concorrenza; sistema tributario e

contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse; organi dello

Stato e relative leggi elettorali; referendum; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato

e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza; cittadinanza; giurisdizione; ordinamento

civile e penale; giustizia amministrativa; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali da garantire in tutta Italia; norme generali sull'istruzione; previdenza

sociale; legislazione elettorale, organi e funzioni fondamentali degli enti locali; dogane; profilassi

internazionale; pesi e misure; coordinamento informativo statistico e informatico; opere dell'ingegno;

tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

CONCORRENTE

Rapporti internazionali e con l'Ue, delle regioni; commercio estero; tutela e sicurezza del lavoro;

istruzione scolastica; professioni; ricerca scientifica; tutela della salute; alimentazione;

sport; protezione civile; governo del territorio;

porti e aeroporti; grandi reti di trasporto e di navigazione; comunicazione; produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e

ambientali; banche a

carattere regionale.

LEGISLAZIONE ESCLUSIVA REGIONI

Tutto quanto non ricompreso ad es. polizia amministrativa locale; ordinamento e organizzazione

amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali; istruzione e formazione professionale; e, in

base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, turismo; artigianato; trasporto pubblico locale;

comunità montane; servizi pubblici locali; pesca; caccia; commercio; agricoltura;

assistenza e servizi sociali; gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica; cave

e torbiere

ALTRO

LIMITI

L'art. 117.1 Cost. individua i limiti generali cui è sottoposto l'esercizio della potestà legislativa, a

prescindere da chi ne sia titolare. Tanto la legge statale quanto la legge regionale soggiacciono a tre

limiti:

il rispetto della Costituzione;

i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;

i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Tale disposizione, tuttavia, non determina un'equiparazione tra la legge statale e la legge regionale: la

legge dello Stato mantiene un ruolo centrale, ampiamente confermato dalla giurisprudenza

costituzionale

successiva alla riforma.

REGIONALISMO DIFFERENZIATO

Inoltre, nelle materie di legislazione concorrente e anche in talune materie esclusive dello Stato

(tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, norme generali sull'istruzione,

organizzazione dei giudici di pace), l'art. 116.3 Cost. consente di attribuire alle regioni ulteriori forme e

condizioni particolari di autonomia, da stabilirsi con legge statale.

Si pongono così le premesse per un regionalismo differenziato.

La norma non ha finora avuto attuazione, nonostante le iniziative di alcune regioni (in particolare,

Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna)

Cosa prevedeva la riforma del titolo V della Costituzione del 2001?

La scelta a favore di una Repubblica delle autonomie ha delle immediate conseguenze sul modo in

cui sono ripartite le competenze (sia quelle legislative che quelle amministrative) tra lo Stato e gli altri

enti territoriali.

Con la Riforma del Titolo V della Costituzione, lo Stato ha perso la potestà legislativa generale:

può legiferare solo nelle materie espressamente riservategli

legge statale e regionale sono sottoposte agli stessi limiti

3. 2001 - legge costituzionale 3/01: essa produsse una riforma organica

del Titolo V de

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
80 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher esamiok13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Liuzzi Mirella.