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COLLEGAMENTO FUNZIONALE TRA GIOCO ED
EVENTO LESIVO. La responsabilità per
l'infortunio sportivo sussiste se l'atto è
compiuto: a) al precipuo scopo di ledere o con
violenza incompatibile con le caratteristiche del
gioco; b) in violazione delle regole del gioco.
Tali statuizioni prendono anche in
considerazione quanto detto sull’accettazione
del rischio: l’attività agonistica implica
l’accettazione del rischio ad essa inerente da
parte di coloro che la praticano e di coloro che
vi partecipano ma non può rientrare nell’alea
normale del rischio ciò che non trae diretta
giustificazione dalla pratica sportiva.
Lezione 45
1) Nel delitto di cui all'art. 590 c.p.: Deve
ricorrere l'elemento psicologico della colpa
2) Il consenso dell'avente diritto è disciplinato:
Dall'art. 50 c.p.
3) Il consenso dell'avente diritto: Può avere ad
oggetto un diritto disponibile
4) Ai sensi dell'art. 27 Cost.: La responsabilità
penale è personale
5) Cosa si intende per scriminante sportiva?
Prima di tutto si deve individuare l’ambito di
operatività della scriminante sportiva. Secondo
la giurisprudenza, la scriminante in esame: a) è
operativa nell'ambito delle competizioni
sportive, che si svolgono secondo regole
stabilite dagli organismi di categoria e ricevono
protezione statuale in considerazione dei
benefici che la pratica sportiva è suscettibile di
arrecare a coloro che la praticano; b) non è
operativa nell'ambito di manifestazioni, più o
meno folkloristiche, imperniate su
comportamenti violenti che mettono a rischio
l'incolumità dei partecipanti e degli spettatori.
Gli elementi che escludono l’applicabilità della
scriminante sportiva nell’ipotesi di lesioni
personali durante una competizione sportiva
sono: a) l’assenza di collegamento funzionale
tra l'evento lesivo e la competizione sportiva; b)
l’esercizio sproporzionato della violenza in
relazione alle concrete caratteristiche del gioco
e alla natura e rilevanza dello stesso; c) il
precipuo scopo di ledere, anche ove non consti,
in tal caso, alcuna violazione delle regole
dell'attività.
6) Responsabilità penale e art. 27 della
Costituzione. La RESPONSABILITA’ PENALE è
l’attribuzione materiale e psicologica di un fatto
considerato penalmente illecito e previsto dalla
legge come reato a cui segue l’applicazione di
una sanzione penale. Ai sensi dell’art. 27 della
Costituzione: ➢ la responsabilità penale è
personale (comma 1): nessuno può essere
punito per un illecito penale commesso da un
altro soggetto (principio della personalità della
responsabilità penale); ➢ l’imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna
definitiva (comma 2): la persona accusata di un
reato è presunta innocente fino a quando la
colpevolezza non sia accertata all’esito di un
processo penale (presunzione di non
colpevolezza); ➢ le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato (comma 3): le pene sono personali,
legali e proporzionali e devono favorire il
reinserimento e il recupero sociale del
condannato; ➢ non è ammessa la pena di
morte (comma 4). La responsabilità penale può
configurarsi anche nell’ambito della pratica
sportiva posto che – come già visto nelle
precedenti lezioni sulla responsabilità civile – la
pratica dell’attività sportiva comporta dei rischi
in termini di possibilità di subire conseguenze
lesive. In alcuni casi tali atti, al ricorrere dei
requisiti che di seguito analizzeremo, possono
portare a responsabilità penale per lesioni.
Lezione 46
1) Il CONI: Lotta contro l'uso di sostanze e
pratiche dopanti vietate dal CIO o dalle FI
2) L'art. 586-bis c.p. è punito chi: Procura ad
altri, somministra, assume o favorisce
comunque l'utilizzo di sostanze dopanti o
adotta o si sottopone a pratiche mediche
dopanti
3) Sono equiparate al doping: La
somministrazione di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e
l'adozione di pratiche mediche non giustificate
da condizioni patologiche, finalizzate e
comunque idonee a modificare i risultati dei
controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e
delle pratiche indicati nel comma 2 dell'art. 1
della legge n. 376/2000
4) Cosa si intende per doping? L’attività
sportiva non può essere svolta con l’ausilio di
tecniche, metodologie o sostanze che possano
mettere in pericolo l’integrità psico-fisica
dell’atleta e alternarne le prestazioni
agonistiche. a) COSTITUISCONO doping la
somministrazione o l'assunzione di farmaci o di
sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e l'adozione o la sottoposizione a
pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche ed idonee a modificare le
condizioni psicofisiche o biologiche
dell'organismo al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti; b) SONO EQUIPARATE al
doping la somministrazione di farmaci o di
sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e l'adozione di pratiche mediche non
giustificate da condizioni patologiche,
finalizzate e comunque idonee a modificare i
risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle
sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
Lezione 47
1) Il Codice Mondiale Antidoping: Precisa
espressamente le condotte che costituiscono
violazioni delle regole antidoping
2) La Convenzione di Parigi contro il doping: E'
stata adottata dall'Unione Europea
3) L'UNESCO: E' un'agenzia dell'ONU
4) Quali sono gli obiettivi perseguiti dal Codice
Mondiale Antidoping e dall'Agenzia Mondiale
Antidoping? Gli obiettivi perseguiti dal Codice e
dalla WADA sono: - tutelare il diritto degli atleti
di praticare lo sport libero dal doping e di
promuovere la salute, la lealtà e l’uguaglianza
tra gli atleti a livello mondiale; - assicurare dei
programmi antidoping armonizzati, coordinati
ed effettivi a livello nazionale e internazionale
con riferimento alla prevenzione del doping.
Lezione 48
1) Il contratto di sponsorizzazione: Va
ricondotto alla fattispecie della più ampia
categoria dei contratti di pubblicità
2) Quale normativa detta disposizioni tributarie
anche per l'attività sportiva dilettantistica?
Legge n. 289/2002
3) Quali tra le seguenti è una condizione per la
deducibilità delle spese di sponsorizzazione? Il
soggetto sponsorizzato sia una compagine
sportiva dilettantistica e abbia effettivamente
posto in essere una specifica attività
promozionale
4) La causa del contratto di sponsorizzazione
sportiva Sul contratto di sponsorizzazione, si
deve ritenere che nella sponsorizzazione
sportiva la causa del contratto sia il
finanziamento di un evento, di un atleta o di un
team e il vantaggio patrimoniale. Pertanto la
funzione economico-sociale del contratto di
sponsorizzazione sportiva si rinviene: ➢ nella
finalità pubblicitaria per lo sponsor; ➢ nella
finalità economica per lo sponsee.
Lezione 100
1) Secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, per gli eventi dannosi causati
all'avversario nell'esercizio di sport a violenza
eventuale o necessaria, all'atleta autore della
condotta lesiva: non può essere addebitata
nessuna responsabilità soltanto se il
comportamento tenuto risulta rispettoso delle
regole tecniche imposte dal regolamento della
disciplina pratica
2) Per gli eventi dannosi causati all'avversario
durante una competizione sportiva non
violenta, la condotta lesiva dell'atleta: è sempre
riconducibile ai criteri di imputabilità ex art.
2043 c.c.
3) Ai fini della determinazione dei limiti del
rischio consentito e del grado di responsabilità
dell'atleta, viene fatto riferimento al concetto di
"violenza sportiva di base"; tale concetto
individua: la violenza ammessa e tollerata in
virtù di quanto previsto dal regolamento che
disciplina una specifica pratica sportiva
4) Secondo un'elaborazione dottrinale, basata
su un'ampia casistica giurisprudenziale, non è
uno sport “a violenza necessaria”: basket
5) Secondo un'elaborazione dottrinale, basata
su un'ampia casistica giurisprudenziale, è uno
"sport a violenza eventuale": basket
6) Ai fini della determinazione della
colpevolezza dell'atleta per eventi lesivi posti in
essere nell'esercizio dell'attività sportiva, si
definisce doloso un comportamento quando: la
gara sia stata soltanto l'occasione in cui viene
posta in essere l'azione volta a cagionare
l'evento lesivo
7) Si definisce gestore dell'impianto sportivo: la
persona fisica o giuridica che mette a
disposizione degli atleti e degli spettatori spazi,
locali e impianti destinati allo svolgimento di
attività sportive aventi carattere anche non
agonistico
8) Ai fini della determinazione della
colpevolezza dell'atleta per eventi lesivi posti in
essere nell'esercizio dell'attività sportiva, si ha
un comportamento colposo: quando la condotta
dell'atleta-danneggiante è caratterizzata dal
mancato rispetto delle regole o
dall'inosservanza dei principi di prudenza,
diligenza e perizia commisurati agli standard
dell'atleta medio
9) I maestri sportivi, gli istruttori e gli allenatori
possono essere chiamati a rispondere del
danno cagionato a soggetti terzi dall'allievo
durante la pratica sportiva: ai sensi dell'art.
2048 c.c. anche se nell'illecito compiuto nel
periodo di sorveglianza sia coinvolto un minore
purché capace di intendere e di volere
10) Secondo un orientamento giurisprudenziale
consolidato, l'istruttore risponde dei danni
cagionati dall'allievo a se stesso: anche a titolo
di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.
11) In materia di responsabilità civile, alle
società e alle associazioni sportive: può essere
addebitata una responsabilità indiretta verso i
soggetti terzi per fatti posti in essere dai propri
tesserati o incaricati
12) E' ormai pacifico che gli allenatori, gli
istruttori e i maestri di sport possano essere
equiparati ai precettori e a c