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Diritto privato e dello sport (risposte aperte)

1) Le fonti del diritto e il principio della gerarchia delle fonti

Le fonti del diritto sono tutti gli atti (fonti scritte) o i fatti (fatti non scritti) dai quali prendono origine le norme giuridiche. È possibile distinguere le fonti in tre categorie:

  • Fonti di produzione: sono lo strumento riconosciuto dall'ordinamento per creare, modificare e distinguere le norme giuridiche; si suddividono in fonti di fatto, ovvero fonti non scritte idonee a produrre diritto, e fonti di atto, ovvero fonti scritte nell'esercizio di poteri attribuiti dall'ordinamento.
  • Fonti sulla produzione: norme che determinano gli organi e le procedure di formazione del diritto.
  • Fonti di cognizione: strumenti attraverso i quali è possibile conoscere le fonti di produzione.

Esistono tre livelli gerarchici:

  • I livello: fonti costituzionali come la Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
  • II livello: fonti legislative come leggi, decreti legge e decreti legislativi.
  • III livello: fonti regolamentari come regolamenti del governo, degli enti locali.

La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore non può contraddire quelle superiori.

2) L'influenza del tempo nelle vicende giuridiche: la prescrizione e la decadenza

Il tempo è un fattore molto importante nell'ordinamento giuridico sotto vari aspetti. Le attività giuridiche molto spesso si devono compiere entro dei periodi di tempo determinati. Il decorso di un determinato periodo di tempo può dar luogo all'acquisto o all'estinzione di un diritto soggettivo, pertanto l'articolo 2934 dispone: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.

La prescrizione estintiva è quella che prescrive un termine entro il quale un diritto può essere fatto valere e, decorso il quale, non può più essere esercitato o azionato. La decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del fatto che il titolare dello stesso non ha posto in essere entro il termine una determinata attività. La differenza principale tra prescrizione e decadenza è che alla decadenza non si applica la sospensione né tantomeno l'interruzione.

3) Le situazioni giuridiche soggettive attive con particolare riferimento ai diritti soggettivi e alla loro classificazione

Il rapporto giuridico consiste nella relazione tra due o più soggetti regolata dall'ordinamento giuridico. Ogni soggetto coinvolto nel rapporto giuridico viene assegnata una posizione che viene identificata come una situazione giuridica soggettiva. Il diritto soggettivo consiste nell'attribuire a un soggetto il potere di realizzare un proprio interesse con la tutela e la garanzia dall'ordinamento giuridico.

I diritti soggettivi si distinguono in:

  • Diritti soggettivi assoluti: diritti che assicurano al titolare un potere che egli può far valere nei confronti di coloro su cui grava un dovere generico di non interferire nel godimento del diritto stesso.
  • Diritti soggettivi relativi: diritti che garantiscono al titolare un potere che può far valere solo nei confronti di coloro che sono obbligati ad avere un determinato comportamento finalizzato alla realizzazione dell'interesse del titolare.

I diritti soggettivi si classificano in:

  • Diritti reali: diritti che attribuiscono al loro titolare un potere assoluto o limitato sulla cosa.
  • Diritti di credito: diritti che attribuiscono al titolare il potere di adottare un comportamento da parte di uno o più soggetti al fine di soddisfare il proprio interesse.
  • Diritti soggettivi patrimoniali: diritti che attribuiscono al titolare una posizione di valutazione economica vantaggiosa.
  • Diritti trasmissibili: diritti secondo i quali è possibile trasferire da un soggetto all'altro la titolarità.
  • Diritti intrasmissibili: diritti che non possono trasferirsi ad altri soggetti e si estinguono con la morte del titolare.

4) Le situazioni di incertezza che possono riguardare l'esistenza della persona fisica

La persona fisica è soggetto di diritto in quanto l'ordinamento gli riconosce la capacità giuridica, ovvero l'attitudine a diventare titolare di diritti, obblighi e di posizioni giuridiche attive e passive, che però potrà esercitare quando avrà raggiunto la maturità psico-fisica necessaria. Tutti gli uomini, attraverso la nascita, acquistano automaticamente la medesima capacità giuridica senza differenze legate alla propria condizione personale o posizione sociale. La norma dell'articolo uno esprime un fondamentale principio di uguaglianza formale, che riconosce a tutti pari grado e misura la possibilità di assumere posizioni giuridiche funzionali alla soddisfazione dei propri interessi.

La capacità giuridica riceve una garanzia rispetto a possibili discriminazioni nell'articolo 22 della costituzione secondo cui: nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

5) Le forme di incapacità di agire previste dalla legge con relativi istituti di protezione

Una persona è legalmente incapace quando non ha ancora compiuto il 18º anno di età e pertanto lo svolgimento delle sue attività giuridiche sono affidate ai genitori oppure al tutore. L'incapacità da parte di un soggetto di non partecipare all'attività giuridica è stata ridimensionata dando la possibilità al minore di poter partecipare alla vita di relazione e a soddisfare le sue esigenze minime della vita quotidiana.

Tra le incapacità legali assolute troviamo:

  • Le azioni compiute dal minore sono annullabili a meno che il minore non abbia compiuto azioni illegali tramite un raggiro della sua minore età.
  • L'interdizione giurisdizionale è pronunciata dal tribunale quando il soggetto maggiorenne o minorenne si trova in una condizione mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi patrimoniali o extra patrimoniali.
  • L'interdizione legale è prevista secondo il codice penale con una condanna per reati non colposi per un tempo non inferiore a cinque anni.

6) La capacità giuridica della persona fisica

La capacità giuridica si acquisisce fin dalla nascita e non può essere privata per alcuna ragione. Consiste nell'essere titolare di diritti e doveri uguali per tutti come ad esempio il diritto alla vita, al nome e ad altri diritti essenziali. È possibile acquistare anche altri diritti che però necessitano della maturità come ad esempio diritti patrimoniali che permettono di acquisire la proprietà di una somma di denaro e necessitano quindi la capacità di agire, ovvero la capacità di esercitare i diritti ed assumere doveri e instaurare relazioni giuridiche.

La capacità ad agire ha quindi come presupposto la maturazione mentale dell'individuo che la si può acquisire solo con la maggiore età, quindi al compimento del 18º anno di vita. Con la maggiore età il soggetto diventa attivo del diritto e può quindi scegliere se acquistare o vendere una casa, prendere la patente, votare ecc.

7) I diritti della personalità

I diritti della personalità sono tutti quei diritti assoluti che si possono acquisire automaticamente con la nascita e si perdono solo con la morte. I diritti della personalità sono indisponibili e intrasmissibili agli eredi, quindi non sono patrimoniali ma possono essere risarciti patrimonialmente.

I diritti della persona si dividono in:

  • Identità della persona: ogni persona ha diritto di essere a capo delle proprie azioni.
  • Inviolabilità fisica della persona: la salute e le cure sono garantite dalla costituzione italiana ed ogni cittadino ha il diritto di esercitare legittima difesa contro qualsiasi tipo di aggressione e al diritto di pretendere un risarcimento danni per effetto di atti lesivi del bene della vita e dell'incolumità personale.
  • Integrità morale: ogni cittadino ha il diritto di richiedere un risarcimento per danni morali, quindi diritto all'onore, diritto alla riservatezza, diritto alla propria immagine.

8) Le disposizioni fondamentali e caratterizzanti la "legge sul fine vita"

Le disposizioni fondamentali e caratterizzanti la legge sulla vita si dividono in otto articoli e principali prevedono:

  • Art 1 Consenso Informato: sancisce che la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona.
  • Art 2 Divieto di Accanimento Terapeutico: obbligo per il medico di adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente anche nel caso di rifiuto del consenso al trattamento sanitario.
  • Art 4 DAT: ogni persona maggiorenne, capace di intendere di volere, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, come il consenso o il rifiuto rispetto alle scelte diagnostiche o terapeutiche.
  • Art 5 Pianificazione Condivisa delle Cure: pianificazione delle cure tra medico e paziente, al quale il sanitario è tenuto ad attenersi nel caso in cui il paziente si trovi in una condizione da non poter esprimere il proprio consenso.

9) Le persone giuridiche: definizione, elementi costitutivi e tipologie

Le persone giuridiche sono quegli enti ai quali è riconosciuta, oltre alla soggettività giuridica, anche la personalità giuridica. Le persone giuridiche si dividono in:

  • Enti pubblici: non sono disciplinati da una normativa specifica ma da regole dettate di volta in volta come ad esempio lo Stato e gli enti territoriali e tutti gli altri enti pubblici.
  • Enti privati: regolati dal diritto privato.
  • Enti con personalità giuridica e senza personalità giuridica.
  • Enti registrati ed enti di fatto: sono quindi le associazioni non riconosciute.
  • Enti a struttura associativa ed enti a struttura istituzionale.
  • Enti con finalità di lucro e con finalità ideali: tra gli enti con finalità di lucro si distinguono enti con finalità egoistiche e enti no-profit.
  • Associazioni o corporazioni e fondazioni o istituzioni.

10) Gli enti privi di personalità giuridica: associazioni e comitati non riconosciuti

Le associazioni non riconosciute si distinguono da quelle riconosciute solo per non aver chiesto o ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, mentre sono caratterizzate da:

  • Un’analoga organizzazione interna che prevede vita da un atto di autonomia tra i fondatori ed è regolata da uno statuto.
  • Un patrimonio costituito da contributi degli associati e dei beni acquistati con questi contributi.
  • Uno scopo non lucrativo e da essere tendenzialmente aperte all'ingresso di nuovi soci.

Anche nelle associazioni non riconosciute esiste un'autonomia patrimoniale perché il patrimonio dell'associazione si distingue da quello dei singoli associati, tuttavia si tratta di un'autonomia patrimoniale imperfetta. Il comitato è un'organizzazione di più soggetti che perseguono uno scopo di natura altruistica reperendo i fondi necessari alla sua realizzazione attraverso la promozione di una pubblica sottoscrizione. Coloro che organizzano la raccolta fondi sono detti promotori, coloro che contribuiscono si impegnano a contribuire sono detti sottoscrittori.

11) Il negozio giuridico: principali classificazioni ed elementi essenziali

Il negozio giuridico è un atto giuridico consapevole e volontario, si intende una manifestazione di volontà il cui obiettivo è quello di produrre effetti giuridici riconosciuti e protetti dalla legge. In altre parole, il negozio giuridico produce la costituzione, la modifica o l'estinzione di un rapporto giuridico.

A seconda delle volontà necessarie a costituirli, i negozi giuridici si differenziano in:

  • Negozio unilaterale.
  • Negozio bilaterale.
  • Negozio plurilaterale.

I negozi unilaterali sono quelli che si perfezionano con la manifestazione di volontà di una sola parte. I negozi bilaterali sono quelli che si perfezionano con la manifestazione di volontà di due parti. I negozi plurilaterali sono quelli che si perfezionano con la manifestazione di volontà di più di due parti.

12) L’istituto della simulazione con particolare riferimento agli effetti tra le parti nei confronti dei terzi

La simulazione è un istituto giuridico attraverso il quale due persone stipulano un contratto o un negozio giuridico con l'accordo che l'uno non produca alcun effetto all'altro. Solo quando la simulazione pregiudica i diritti dei terzi si possono far valere la simulazione in confronto delle parti. Il contratto di simulazione si caratterizza per la presenza di:

  • Accordo simulatorio.
  • Accordo dissimulato.
  • Controdichiarazione scritta.
  • Causa simulandi.

13) I vizi della volontà e le loro conseguenze sul negozio giuridico

I vizi della volontà sono elementi che perturbano il consenso di una delle parti del contratto, che possono incidere sulla validità dello stesso. I vizi della volontà richiamano concetti piuttosto frequenti nel linguaggio comune e si utilizzano termini come dolo, violenza ed errore, anche in opportuni contesti giuridici. L'errore è la falsa rappresentazione della realtà che incide sul processo di formazione del consenso inducendo il contraente a stipulare un atto che non avrebbe posto in essere o avrebbe posto in essere in modo parzialmente differente.

Il dolo è quel vizio della volontà che solitamente genera maggiori confusioni in chi non è avvezzo allo studio del diritto e consiste in artifici e raggiri con cui un soggetto induce un altro soggetto in errore, spingendolo a porre in essere un negozio che altrimenti non sarebbe stato concluso o sarebbe stato concluso in altre condizioni.

La violenza morale o psichica induce un soggetto a stipulare un contratto che non avrebbe altrimenti stipulato o avrebbe stipulato ad altre condizioni attraverso la minaccia di un male ingiusto e notevole.

14) La rappresentanza volontaria: la procura

La rappresentanza si realizza con la sostituzione di un soggetto a un altro nel compimento del negozio giuridico. Si può definire come quella figura di sostituzione per la quale un determinato soggetto, che prende il nome di rappresentante, ha il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto, che prende il nome di rappresentato.

La rappresentanza è volontaria quando un soggetto conferisce per propria volontà ad un altro soggetto il potere di compiere in nome e per conto suo un dato contratto, ovvero tutta una serie determinata di contratti o negozi. Questo potere viene dato al secondo soggetto tramite la procura. La firma della procura deve corrispondere a quella richiesta per la validità dell'atto che si vuole compiere.

La procura si estingue per le seguenti cause:

  • Scadenza del termine.
  • Compimento dell'affare da parte del rappresentante.
  • Morte, interdizione, inabilitazione del rappresentante o rappresentato.
  • Revoca espressa o tacita della procura.

15) La rappresentanza diretta e indiretta: definizione ed effetti

A seconda del modo in cui agisce il rappresentante si distingue la rappresentanza diretta e la rappresentanza indiretta.

  • Rappresentanza diretta: si ha quando il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato e cioè dichiara di agire non per proprio conto ma per conto del rappresentato; per conto del rappresentato cioè nel suo interesse. Gli effetti in questo caso del negozio giuridico si producono direttamente ed immediatamente nella sfera del rappresentato come se egli stesso lo avesse concluso personalmente.
  • Rappresentanza indiretta: si ha quando il rappresentante agisce in nome proprio, ma per conto del rappresentato e quindi agisce come se l'affare fosse suo senza dichiarare al terzo di agire per conto del rappresentato. Il negozio giuridico si conclude direttamente tra rappresentante e terzo e il rappresentante è direttamente responsabile verso i terzi. Dato che il rappresentante non rende noto alla controparte di agire in nome del rappresentato, viene anche chiamato prestanome.

16) Il bene giuridico: definizione e principali classificazioni

I beni giuridici sono tutto ciò che possono formare un oggetto di diritto e pertanto devono essere:

  • Entità da cui è possibile trarre utilità e quindi sono idonee a soddisfare un bisogno umano.
  • Possono essere suscettibili di appropriazione.
  • Sono limitate ovvero sono disponibili in natura in quantità illimitata.

Inoltre, i beni possono essere immobili quando le cose sono incorporate ad esso e quindi non possono essere spostate senza modificare la loro natura oppure possono essere mobili quando non sono incorporati al suolo.

Inoltre, i beni si distinguono in:

  • Fungibili: (es. denaro) o infungibili (es. quadro di un celebre autore) a seconda che si tratti di cose che possano o meno essere sostituite l’una con l’altra.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher setdomande di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e dello sport e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Chisci Tiziana.
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