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I diritti della persona
I diritti della persona si dividono in:
- Identità della persona: ogni persona ha il diritto di essere a capo delle proprie azioni.
- Inviolabilità fisica della persona: la salute e le cure sono garantite dalla Costituzione italiana e ogni individuo ha il diritto di difendersi contro qualsiasi forma di aggressione e di pretendere un risarcimento danni per lesioni del bene della vita e dell'incolumità personale.
- Integrità morale: ogni individuo ha il diritto di richiedere un risarcimento per danni morali, compresi il diritto all'onore, alla riservatezza e alla propria immagine.
Le disposizioni fondamentali e caratterizzanti la "legge sul nuovo vita" si dividono in due articoli principali:
- ART 1 Consenso Informa co: sancisce che la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona.
persona;
- ART 2 Divieto di Accanimento Terapeutico: obbligo per il medico di adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente anche nel caso di rifiuto del consenso al trattamento sanitario;
- ART 4 DAT: ogni persona maggiorenne, capace di intendere di volere, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari come il consenso o il rifiuto rispetto alle scelte diagnostiche o terapeutiche;
- ART 5 Pianificazione Condivisa delle Cure: pianificazione delle cure tra medico e paziente al quale il sanitario è tenuto ad attenersi nel caso in cui il paziente si trova in una condizione da non poter esprimere il proprio consenso.
9) Le persone giuridiche: definizione, elementi.
cos tu vi e pologie: Le persone giuridiche sono queglien ai quali è riconosciuta oltre alla sogge vità giuridica anche la personalità giuridica. Le personegiuridiche si dividono in:
- En pubblici: non sono disciplina da una norma va speci ca ma da regole de ate di volta in volta comead esempio lo Stato e gli en territoriali e tu gli altri en pubblici;
- En priva : regola dal diri o privato;
- En con personalità giuridica e senza personalità giuridica;
- En registra ed en di fa o: sono quindi le associazioni non riconosciute;
- En a stru ura associa va ed en a stru ura is tuzionale;
- En con nalità di lucro e con nalità ideali: tra gli en con nalità di lucro si dis nguono en con nalitàegois che e en no-pro t;
- Associazioni o corporazioni e fondazioni o is tuzioni.
10) Gli en privi di personalità giuridica: associazioni e comita non riconosciu : Le associazioni nonriconosciute si dis nguono da quelle riconosciute solo per
promotori e coloro che si impegnano a contribuire sono i sostenitori. Le donazioni possono essere fatte in denaro o in beni materiali. Le associazioni non riconosciute non hanno personalità giuridica, ma possono comunque svolgere attività di interesse pubblico.- Il negozio giuridico: principali classificazioni ed elementi essenziali: il negozio giuridico è un atto giuridico consapevole e volontario, si intende una manifestazione di volontà il cui obiettivo è quello di produrre effetti giuridici riconosciuti e protetti dalla legge. In altre parole il negozio giuridico produce la costituzione, la modifica o l'estinzione di un rapporto giuridico. A seconda delle volontà necessarie a costituirli, i negozi giuridici si differenziano in:
- Negozi unilaterali;
- Negozi bilaterali;
- Negozi plurilaterali.
- L'istituto della simulazione con particolare riferimento agli effetti tra le parti.
E nei confronti dei terzi: La simulazione è un istituto giuridico attraverso il quale due persone stipulano un contratto o un negozio giuridico con l'accordo che l'uno non produca alcun effetto sull'altro. Solo quando la simulazione pregiudica i diritti dei terzi si possono far valere la simulazione in confronto alle parti. Il contratto di simulazione si caratterizza per la presenza di:
- Accordo simulatorio
- Accordo dissimulato
- Controdichiarazione scritta
- Causa simulandi
13) I vizi della volontà e le loro conseguenze sul negozio giuridico: I vizi della volontà sono elementi che perturbano il consenso di una delle parti del contratto, che possono incidere sulla validità dello stesso. I vizi della volontà richiamano concetti più frequenti nel linguaggio comune e si utilizzano termini come dolo, violenza ed errore, anche in opportuni contesti giuridici. L'errore è la falsa rappresentazione della realtà che incide sul processo di formazione del contratto.
consenso inducendo il contraente a svolgere un'azione o a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso o avrebbe preso in modo diverso. Il dolo è quel vizio della volontà che solitamente genera maggiori confusioni in chi non è avvezzo allo studio del diritto e consiste in artifici e inganni con cui un soggetto induce un altro soggetto in errore, spingendolo a compiere un negozio che altrimenti non sarebbe stato concluso o sarebbe stato concluso con diverse condizioni. La violenza morale o psichica induce un soggetto a compiere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso o avrebbe concluso con diverse condizioni attraverso la minaccia di un male ingiusto.14) La rappresentanza volontaria: la procura: la rappresentanza si realizza con la sostituzione di un soggetto a un altro nel compimento del negozio giuridico. Si può definire come quella figura di sostituzione per la quale un determinato soggetto, che prende il nome di rappresentante, ha il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto, che prende il nome di rappresentato. La rappresentanza volontaria avviene quando un soggetto conferisce per propria volontà ad un altro soggetto il potere di compiere in nome e per conto suo un dato contratto, ovvero una serie determinata di contratti. Questo potere viene dato al secondo soggetto tramite la procura. La firma della procura deve corrispondere a quella richiesta per la validità dell'atto che si vuole compiere. La procura si estingue per le seguenti cause:
- Scadenza del termine;
- Compimento dell'atto da parte del rappresentante;
- Morte, interdizione, inabilitazione del rappresentante o rappresentato;
- Revoca.
15) La rappresentanza diretta e indiretta: definizione ed esempi: a seconda del modo in cui agisce il rappresentante si distingue la rappresentanza diretta e la rappresentanza indiretta.
- La rappresentanza diretta si ha quando il rappresentante:
- agisce in nome e per conto del rappresentato, cioè dichiara di agire non per proprio conto ma per conto del rappresentato;
- agisce nel interesse del rappresentato.
Gli effetti in questo caso del negozio giuridico si producono direttamente e immediatamente nella sfera del rappresentato come se egli stesso lo avesse concluso personalmente.
- La rappresentanza indiretta si ha quando il rappresentante agisce in nome proprio, ma per conto del rappresentato e quindi agisce come se l'affare fosse suo senza dichiarare al terzo di agire per conto del rappresentato. Il negozio giuridico si conclude direttamente tra rappresentante e terzo e il rappresentante è direttamente responsabile verso i terzi.
ci) a seconda che si tra di cose che possano o meno fornire utilità a traverso la loro consumazione materiale o economica;
- divisibili (es. fondo) o indivisibili (es. animale vivo) a seconda che possano o meno essere frazionate senza alterarne la destinazione economica;
- cose generiche (es. denaro) e speci che (es. un chilo di fragole) a seconda che possano essere individuale tramite la loro appartenenza ad un genere oppure considerate nella loro specificità;
- beni materiali (es. auto) e beni immateriali (es. opere di ingegno) a seconda che si tra di cose che possano o meno essere percepite con i nostri sensi o con strumenti.