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UDIENZA PRELIMINARE

Nell'udienza preliminare si misura la sostenibilità dell'accusa sul duplice versante dei presupposti formali e della consistenza investigativa. Scopo della stessa è quello di evitare una sentenza di non luogo a dibattimento inutile: o conclude l'accertamento giudiziario con un procedere (soggetta a revoca) oppure introduce il dibattimento con un decreto. L'impulso penale, tuttavia, può anche manifestarsi con atti diversi che introducono percorsi semplificati in cui l'udienza preliminare manca: ad es. nei reati minori il dibattimento si apre dopo un decreto di patteggiamento, decreto penale di citazione, ma è anche il caso del durante le indagini, del condanna, del rito immediato e del giudizio direttissimo.

Dopo l'udienza preliminare terminata con il decreto del G.U.P. che ha disposto il giudizio oppure, se non è prevista l'udienza preliminare, dopo la conclusione delle indagini preliminari con il dibattimento.

citazione diretta a giudizio si colloca il . L'imputato può decidere di rinunciare a tale fase processuale se, durante l'udienza preliminare o al termine delle indagini, sceglie di attivare un rito alternativo come il giudizio abbreviato oppure chiedendo l'applicazione della pena su richiesta delle parti. Può anche non aver luogo il dibattimento laddove la definizione del giudizio avvenga in fase delle indagini per decreto.

Il dibattimento è la fase centrale e più importante del processo penale. Durante il suo svolgimento si giunge alla formazione delle prove con il confronto in contraddittorio dei vari soggetti processuali.

Il dibattimento in senso stretto è preceduto da una serie di atti preliminari in cui si svolgono determinate attività funzionali alla formazione delle prove che avverrà in seguito.

Tale fase ha inizio quando il Presidente del Tribunale o della Corte d'Assise riceve il decreto che dispone il giudizio

unitamente al fascicolo per il dibattimento. Tale decreto fissa la data dell'udienza in cui si terrà il dibattimento che può essere modificata dal giudice competente, anticipandola o posticipandola.

Le parti quindi devono formulare una lista dei testimoni, consulenti tecnici e periti nonché di altri soggetti che sono imputati in un processo connesso di cui si chiede l'esame durante il dibattimento.

Fra le operazioni preliminari all'inizio del dibattimento inoltre è compreso il controllo da parte del Presidente del Tribunale o della Corte d'assise della regolare costituzione delle parti (es. parte civile).

Successivamente le parti, se lo ritengono necessario, devono sollevare alcune questioni preliminari (es: la competenza del giudice per territorio e per connessione; le nullità di alcuni atti processuali; la costituzione di parte civile; il contenuto del fascicolo del dibattimento).

FASE 1: richiesta da parte del Pubblico Ministero, dei

difensori delle parti e del soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria e dell'imputato dell'ammissione delle prove e dell'indicazione dei fatti che intendono provare. FASE 2: ammissione delle prove da parte del giudice FASE 3: assunzione delle prove che dà inizio alla fase dell'istruzione dibattimentale. FASE 4: discussione finale in cui traggono le proprie conclusioni il pubblico ministero e i difensori delle parti. Tali valutazioni contribuiscono alla decisione finale del giudice - sentenza. L'epilogo dibattimentale chiude il primo grado di giudizio. Il primo grado di giudizio tuttavia può concludersi anche al termine di procedimenti alternativi concepiti per ragioni di economia giudiziaria. In questi procedimenti alternativi la verifica sull'imputazione è realizzata con la contrazione dei diritti delle parti: rito abbreviato, patteggiamento, decreto penale di condanna, messa alla prova, oblazione. Impugnazioni: i gradiIl testo formattato con i tag HTML sarebbe il seguente:

Successivi al primo, le presentano un carattere di eventualità, considerato che sono introdotti dalle parti, secondo il proprio interesse. Il legislatore stabilisce un complesso reticolo di previsioni dirette a individuare se, come e da chi le pronunce sono impugnabili, in sintonia alle regole costituzionali e sovranazionali.

Terminato il processo con una sentenza irrevocabile, inizia il segmento dell'esecuzione, sempre più importante, dove campeggia la figura del pubblico ministero. Il giudice interviene a richiesta delle parti, per valutare l'efficacia del titolo, per rimodulare o estinguere la sanzione e, in genere, sulle disposizioni del provvedimento definitivo in ordine alle quali sorgono controversie sull'ane il quomodo attuativo. Percorsi semplificati nei quali manca l'udienza preliminare.

Il quadro costituzionale

La procedura penale è influenzata anche da norme sovranazionali:

  1. Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1955, Roma)*
Patto internazionale dei diritti civili e politici (New York)
  1. Costituzione europea: carta fondamentali dei diritti del Trattato dell'Unione europea ->norme dirette a tutelare il singolo nel giudizio penale
  2. Si aggiungono dei corollari che derivano dalle Convenzioni.

Sono due Convenzioni che sanciscono i diritti fondamentali dell'individuo da cui emergono iprincipi generali della procedura giudiziale. Trovano una diretta applicazione nello Stato attraverso l'articolo 117 della Cost. Servono per arginare il potere statale nei confronti dell'individuo (contro il dispotismo governativo).

In ogni caso bisogna sempre rifarsi alla Costituzione e ai principi che essa esprime. Oltre alle norme che disciplinano il processo penale, la Costituzione disciplina settori specifici che hanno attinenze con la materia penale (es. artt. 41 e 42 per la disciplina sul sequestro; art. 31 per la tutela dei minori nel procedimento penale; art. 21 per la libertà di stampa; art. 101

In relazione al principio di pubblicità giudiziaria e così via). Dette norme servono all'operatore, che deve comprendere se una norma è compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento i quali fungono anche da criteri interpretativi per la lettura delle norme di diritto penale. L'attuale Costituzione viene redatta in un periodo di "reazione" al precedente Stato totalitario, e che dunque ha riservato un'attenzione particolare ai diritti fondamentali della persona. Ciò nonostante, però, la formulazione delle regole fondamentali non fu così rigida quanto forse avrebbe potuto: e ciò rivelò un sopravvissuto apprezzamento verso le norme contenute nel codice di procedura penale del 1930, permeato da una tendenza inquisitoria. Questo è confermato dal fatto che il codice in questione ha mantenuto pressoché intatte le sue caratteristiche fino all'avvento del codice del 1988, eccezion

Fatta per alcune modifiche ad opera della Cortecostituzionale ed alcune riforme: ne emerge il fenomeno del cd. garantismo inquisitorio: rimanendoinvariate la struttura, le funzioni giudiziarie e la gestione delle libertà individuali, la dinamicaprocessuale successiva all'avvento della Costituzione è stata arricchita di alcune garanziepartecipative durante l'istruttoria. Va tuttavia evidenziato anche che la riforma dell'art. 111 Cost.per mano della legge costituzionale 2/1999 ha segnato un passaggio definitivo del sistema verso ilmodello accusatorio, grazie all'introduzione della regola del contraddittorio nelle sue variearticolazioni.

  1. Art. 111: giusto processo -> le regole del giusto processo non sono solo quelle dell'art. 111 (contraddittorio delle parti, giudice terzo e imparziale, ragionevole durata del processo, motivazione procedimento, presunzione di non colpevolezza) ma a tutte le previsioni di rango costituzionale che costituiscono

La cornice del procedimento penale. Inoltre, va specificato che il termine "processo" è intendersi come comprensivo anche del procedimento per le indagini preliminari: non esistono stadi della vicenda giudiziaria che siano sottratti al "giusto processo", inclusa la fase dell'esecuzione. principio di L'art. 111 c. 1 Cost. statuisce che il processo è regolato dalla legge: emerge così illegalità della dinamica giudiziaria. Questo principio esprime anzitutto l'esigenza che l'intera disciplina processuale sia contemplata dalla legge (e non da fonti secondarie) in quanto il bilanciamento di valori fondamentali deve essere rimesso agli organi legislativi primari, espressione della sovranità popolare. L'affermazione enunciata all'art. 111 ha una serie di implicazioni che enunciamo di seguito:

A. riserva assoluta di legge: eventuali regolamenti possono avere unicamente carattere integrativo, disciplinando il

funzionamento dell'apparato giudiziario o la struttura degli atti, dovendo peraltro essere sorretti da precise indicazioni di legge.

B. Il principio di legalità richiama quello di determinatezza: quanto più i presupposti all'esercizio del potere sono tipici, tanto più garantiscono la sfera giuridica individuale ed una maggiore effettività delle forme di controllo. L'esigenza di tipicità si riflette anche sugli atti, dei quali può essere valutata la conformità ai modelli predisposti dal legislatore. Corollario di ciò riguarda la dinamica della prova, ed in particolare la necessità che l'istruttoria si svolga in base ai parametri contemplati dalla legge a pena di inutilizzabilità.

C. Il principio di legalità nelle varie connotazioni è uno strumento efficace per conseguire l'uguaglianza di trattamento dell'individuo (art. 3 Cost.).

2. Art. 2: la Costituzione si impegna a tutelare

i diritti inviolabili dell'Uomo che hanno unagrande influenza nella disciplina del processo penale, in quanto ne costituiscono un limitefondamentale. Si tratta di una norma aperta (es. riservatezza, privacy). Esempi:
a. disciplina delle interdizioni cautelari, dirette a comprimere l'esercizio di facoltà cherappresentano immediata manifestazione della personalità umana.
b. la tutela della libertà morale e di autodeterminazione, che nel procedimento penale producericadute sul terreno della prova, inibendo forme istruttorie capace di invadere ecompromettere il "foro interno" della persona.
c. il diritto alla riservatezza, dinanzi ai molteplici strumenti in grado di attenuarne il rilievo. Sipensi ai mezzi in grado di conoscere e, soprattutto, di conservare dati relativi alle particostitutive della persona, come l'immagine in movimento o i profili genetici.
3. Art. 13: la libertà personale è inviolabile. L'autoritàpubblica può violare tale disposizione nei casi e nei modi previsti dalla legge attraverso un provvedimento motivato dall'
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A.A. 2022-2023
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gtrewi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Scalfati Adolfo.