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Procedura penale PRIMOAPPELLO

Processo = fenomeno regolato da norme, secondo forme Questo perché i processi sono

successioni di atti che si snodano

Prima Mirano a guidare, aiutare, indirizzare un percorso di conoscenza. da uno stato iniziale di dubbio per

funzione arrivare ad uno stato di relativa

certezza

A causa dell’ineliminabile fragilità della conoscenza giudiziaria, è importante che il giudice pervenga al

momento della decisione seguendo tutte le mediazioni del processo, attraverso le cui forme e modi la

ricerca della verità deve passare In questo modo le regole

Mirano ad imbrigliare l’uso della forza, stabilendo dove, come

Seconda tracciano un limite all’autorità e al

funzione quando possa legittimamente esplicarsi potere dello Stato, riducendo il

pericolo della sopraffazione

Secondo la teoria dualistica elaborata dagli esponenti della Scuola classica, la procedura penale punta a due contrari

estremi: scoprire i reati e farlo adoperando strumenti civili, o meno incivili possibile

La relazione dialettica tra questi due contrari estremi perseguiti dalle regole

processuali ha portato a due conflitti Conflitto sincronico

Conflitto diacronico

In ambito penale i nessi tra diritto sostanziale e processo sono più stretti che in altri settori dell’ordinamento

Il diritto penale vive solo nel processo, questo perché in forza del principio nulla poena sine iudicio, le conseguenze

sanzionatorie minacciate dalla fattispecie astratta possono essere irrogate concretamente solo all’esito di un procedimento

giurisdizionale = fuori dal processo il penale è un diritto invisibile

Tuttavia, è vero che senza una sentenza irrevocabile la pena non può essere applicata ma

prima che il giudicato arrivi, cioè durante tutto l’arco del processo, il rapporto è invertito: la

fattispecie incriminatrice astratta si proietta sull’imputazione

Strumentalità speculare o reciproca tra diritto e processo PRIMOAPPELLO

Diritto processuale penale Procedura penale

Procedura => mette l’accento su un cammino,

Diritto => evoca un mondo di valori, limiti, un percorso, una attività

esigenze da salvaguardare La procedura analizza un fenomeno sociale, non solo

Branca del sapere che studia con metodo tecnico, un normativo. Un fenomeno fatto anche di prassi,

fenomeno normativo, ossia la regolamentazione legale alla strutture, assetti ordinamentali, opinioni legate al

quale soggiace l’attività del ius dicere. Non tanto il diritto, ideologie della magistratura e del singolo

processo, quanto le norme che regolano il processo giudicante

La legge processuale è ancora oggi esposta al

rischio di essere vissuta come un intralcio posto al

servizio di interessi trascurabili

I testi delle leggi offrono una raffigurazione parziale

perché ogni processo è prodotto dalle disposizioni

ma anche da uomini inevitabilmente condizionati da

ideologie, media, ecc.

Processo inquisitorio Processo accusatorio

Inizio dell’indagine d’ufficio spesso a seguito di delazioni Distinzione tra figura del giudice incaricato alla

anonime, unitamente al carattere segreto della stessa decisione e quella dell’accusatore cui compete l’onere di

rispetto al sospettato e alla collettività contestare con chiarezza all’imputato il fatto di reato,

nonché di provarne la colpevolezza

Gran peso esercitano i verbali che documentano le

attività istruttorie svolte all’insaputa dell’interessato = Principio dell’oralità= il rito si svolge sotto forma di

scrittura prevalente dibattito tra accusa e difesa in posizione di reciproca

parità

La posizione centrale è occupata dal giudice inquirente

che procede autonomamente alla ricerca e L’udienza è pubblica

all’acquisizione delle prove, vincolato all’accertamento

della verità da un sistema rigido, gerarchico di precetti La condizione dell’imputato è quella di persona libera +

legali nella valutazione probatoria e in funzione di questa esercizio residuale di poteri coercitivi subordinato a

abilitato alla tortura del sospettato affinché confessi rigorosi presupposti

Diritto al silenzio che tutela la sfera di

autodeterminazione dell’imputato

PRIMOAPPELLO

L’uscita dalla catastrofe del secondo conflitto mondiale portò l’Italia ad interrogarsi sui perduti valori liberali democratici

che si ritrovarono scolpiti nella Costituzione Processo penale definito come “Diritto costituzionale applicato”

questo perché gli si attribuiva il compito precipuo di garantire la dignità

dell’imputato quale soggetto anche esso titolare di una sfera di diritti

intoccabile dal pubblico potere

Pertanto occorreva che si facesse strada tra gli studiosi la

consapevolezza della precipua finalità di imprimere la

Tuttavia la soluzione a lungo preferita fu regolamentazione processuale nel ritrovato contesto democratico:

quella di mantenere l’impalcatura quella di proteggere e garantire i diritti della persona, di modo che

inquisitoria del codice processuale penale l’imputato non fosse lasciato in balia della autorità statuale, né il

del 1930 apportandovi degli interventi per processo ridotto a strumento per l’attuazione di obiettivi politici

eliminare le storture più clamorose rispetto contingenti

all’insieme dei diritti inviolabili sanciti dalla

Costituzione Scelta confacente ad una cultura giuridica che si era convinta di come la qualità tecnica del Codice

Rocco lo avrebbe salvato dall’incompatibilità con il nuovo ordinamento liberal-democratico

Codice Rocco PRIMOAPPELLO

Programma di una giustizia penale più tonizzata e austera,

più energicamente consapevole dei suoi fini. Garantismo inquisitorio

Ottenere la massima speditezza dei procedimenti Al fondo velleitario di concedere all’imputato saltuari diritti in

eliminando tutte le superfluità

Combattere le cause e le manifestazioni della cavillosità dei funzione solo compensativa della matrice processuale autoritaria

difensori impedendo le impugnazioni infondate Risvolto immediato quasi paradossale idoneo a rafforzare la carica

Massimo obiettivo: far sì che la giustizia sostanziale abbia inquisitoria del codice

sempre il sopravvento sulla giustizia meramente formale

Anni Sessanta Passaggio dall’indirizzo sino ad allora dominante (disposto a conservare il codice del 1930

migliorando la condizione giuridica dell’imputato) al nuovo corso propenso a rivoluzionare la

struttura processuale in senso marcatamente accusatorio

A Carnelutti occorre dare il merito per l’intuizione dimostratasi feconda per le scelte legislative

alla base dell’odierno codice penale Allo scopo di garantire la formazione delle prove in

contraddittorio bisogna porre un diaframma tra il

dibattimento e la fase anteriore -> convertire

l’istruzione in una inchiesta preliminare di parte utile

al p.m. nella raccolta degli elementi per verificare la

fondatezza dell’azione

MA divieto nei confronti del giudice incaricato della

decisione finale di conoscere quanto avvenuto in

precedenza

Commissione Rottura con la tradizione continentale del processo misto a prevalenza inquisitoria

ministeriale

presieduta da Esperimento senza esito legislativo

Carnelutti del 1962 Bozza rilanciata a più riprese negli anni a seguire fino a diventare tratto distintivo del nostro

attuale codice di rito

Convegno del Cordero traccia le linee di un immaginario processo accusatorio

1964 Il principio del contraddittorio è davvero rispettato se il dibattimento funge da centro di

gravitazione del processo PRIMOAPPELLO

Disegno di Presentato dal Ministro della giustizia per la riforma del codice di procedura penale

legge-delega del

1965 Il legislatore mira alla accentuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio

Unificare la fase preliminare presso la figura del giudice istruttore incaricato di

compiere ogni attività idonea a influire sull’accertamento della verità sia pure con

adeguate garanzie di partecipazione difensiva

In favore del principio dell’oralità -> rigorose limitazioni alla lettura dibattimentale

degli atti istruttori

L’iniziativa non completa l’iter parlamentare

Anni Settanta

Legge-delega

3 aprile 1974, Attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio

n. 108 Abolizione della fase istruttoria in quanto tale

Il giudice istruttore non esce ancora di scena MA emerge l’intenzione di ridimensionarne i

poteri probatori

Progetto Compie passi avanti di estrema importanza

preliminare di

codice 1978 L’idea dell’inchiesta preliminare di parte prende le sembianze della fase delle indagini

preliminari affidata al p.m. sulla quale però continua ad incombere il fardello degli atti di

istruzione esperibili dal giudice anche se in via residuale

Compare la distinta composizione del fascicolo del dibattimento, ove non sono contenuti i

verbali degli atti compiuti durante gli stadi processuali anteriori, a loro volta custoditi in un

separato incartamento PRIMOAPPELLO

Rendere tassativi e perciò eccezionali i casi di acquisizione al giudizio dei medesimi verbali

Clausola che vieta al giudice di avvalersi nella sentenza di atti non ritualmente sottoposti al

vaglio dell’escussione dibattimentale

Mancato suggello legislativo Ascritto all’emergenza del terrorismo politico vissuta

dall’Italia (anno del sequestro e omicidio di Aldo Moro da

parte delle brigate rosse)

Anche per ragioni legate al progetto in sé:

Carenza di flessibilità dell’architettura tutta incentrata sulla

fase del dibattimento, così da trascurare le alternative

semplificatorie di riti differenziati

Dubbi riguardanti l’efficienza del modello a contatto con la

grave e complessa realtà della criminalità organizzata

Ne nacquero ripensamenti e rielaborazioni + si andava rafforzando la propensione a trarre le

estreme conseguenze della scelta di abolire la fase dell’istruzione sostituendola con quella

delle indagini preliminari nelle mani del p.m. -> eliminare anche il simbolo della tradizione

inquisitoria rappresentato dalla figura del giudice istruttore

Metà degli

anni Ottanta

Legge delega

16 febbraio Testo normativo ampio e analitico

1987, n.81 Due motivi conduttori:

1. Compito di attuare i principi della Costituzione e di adeguarsi alle norme delle

convenzioni internazionali sui diritti della persona

2. Attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio

Codice di

procedura Composto di 11 libri

penale del 1988 PRIMOAPPELLO

Il codice affida le scelte cruciali a due grandi capitoli rappresentati dalla disciplina del

fenomeno probatorio e dalla tutela delle libertà fondamentali dell’imputato

Sul primo versante si dispiega la forma accusatoria del processo. Titolare esclusivo delle

indagini preliminari è il p.m. e la sua attività è preordinata all’unico fine di prepararsi a

sostenere l’accusa.

Il rapporto tra fase investigativa e giudizio è improntato al criterio della impermeabilità dei

risultati dall’una all’altra sede così che la prova si formi in dibattimento secondo i canoni

dell’oralità e del contraddittorio.

Il secondo settore di importanza capitale è quello che riguarda l’esercizio dei poteri coercitivi

sulla persona nel corso del processo. La materia è totalmente rifondata e a ciò è dedicato il IV

libro del codice

Anni Novanta Gran parte dei magistrati insorge contro la riforma in quanto questa ha ridimensionato la

1992 supremazia a cui erano abituati a godere nell’amministrazione della giustizia penale

Difficile accettare che i risultati del faticoso lavoro di indagine non potessero varcare la soglia

del dibattimento

Strategia intesa a sollevare questioni di legittimità costituzionale per abbattere il caposaldo

della nuova architettura processuale, ossia la separazione tra fase preliminare e dibattimento

con i relativi divieti probatori.

Tre famigerate sentenze dei giudici della Consulta rovesciarono il sistema, demolendone i

pilastri.

Per una drammatica coincidenza, tra la pronuncia e il deposito delle ultime due sentenze della

triade, l’attentato mafioso di Capaci diede inizio alla più allarmante delle offensive scatenate

dalla criminalità organizzata, alla quale lo Stato reagì stravolgendo l’originaria fisionomia

accusatoria del processo penale

La Corte costituzionale apre la via a soluzioni normative poi ricalcate e ben altrimenti

sviluppate dalla legislazione di emergenza che seguì a quei tragici episodi

D.l. 8 giugno

1992 n.306 Animato dallo scopo di potenziare l’efficacia dell’attività investigativa e di favorire l’uso in

dibattimento dei relativi risultati per agevolare le decisioni di condanna PRIMOAPPELLO

Seconda metà

degli anni Modifiche alla legge processuale si spiegano con la volontà parlamentare di ripristinare

Novanta l’equilibrio violato tra accusa e difesa

L. Cost. 23

novembre 1999 Revisione della Carta fondamentale all’insegna del “giusto processo” che innalza il principio

n. 2 del contraddittorio nella formazione della prova al massimo livello delle fonti normative

Art. 111 co. 4 fotografa l’urgente preoccupazione del legislatore dell’epoca di vietare che

l’imputato venisse condannato sulla base delle dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio

da chi, in seguito, si fosse sottratto all’esame della difesa

La norma processuale penale PRIMOAPPELLO

La procedura penale è disciplinata da norme inquadrabili in due grandi categorie

Alcune norme processuali penali, tendenzialmente rinvenibili nelle fonti che si collocano nelle posizioni

apicali della gerarchia, si limitano ad esprimere principi Prescrizioni aperte che non indicano in modo

preciso ed esaustivo le condizioni per il prodursi di

conseguenze giuridiche, ma individuano solo valori

da rispettare

Non sono suscettibili di immediata applicazione,

ma richiedono la formulazione di norme più

dettagliate che li concretizzino.

Le norme a loro volta devono bilanciare questi

principi potendo così attuarli in svariati modi.

La maggior parte delle norme però appartiene alla categoria delle

regole Norme chiuse dotate di tendenziale precisione, tali da enunciare in modo esaustivo le condizioni

necessarie per produrre le conseguenze giuridiche da esse disposte e pertanto immediatamente

applicabili.

Pongono fattispecie, ossia prescrizioni dal contenuto generale e astratto dotate di struttura

condizionale

I bilanciamenti dei valori che ne stanno a fondamento sono già stati compiuti in astratto.

Le regole processuali sono volte a disciplinare quella scansione di atti finalizzati

all’accertamento del dovere di punire in cui si concretizza il processo penale. A questo fine

presentano un contenuto vario e composito

Delineano una gamma di situazioni giuridiche soggettive riferibili alle persone che partecipano

al processo, le quali si possono ricomprendere in due classi fondamentali

1. Il dovere cioè la valutazione negativa da parte dell’ordinamento di un comportamento

che non sia coincidente con quello descritto da una norma

2. Il potere cioè la facoltà per un soggetto processuale, compiendo un certo atto, di

determinare taluni effetti

Norme dotate di una conformazione mista quando pongono fattispecie dotate di presupposti non definiti in

modo preciso ma imperniati su parametri discrezionali PRIMOAPPELLO

Le norme processuali penali trovano origine in fonti che possono essere distinte anzitutto dal punto di vista della loro

natura Viste sotto questo profilo, esse tradizionalmente consistono in atti emessi da organi forniti di una piena

legittimazione democratica Costituzione -> redatta da assemblea costituente

Leggi costituzionali e ordinarie -> emanate dal parlamento

Atti con forza di legge (decreto legge e decreto legislativo)

La procedura penale rientra nella competenza esclusiva della sovranità statuale

Legge parlamentare Fonti di natura sovranazionale

Spiccano per la procedura penale due

grandi sistemi di produzione giuridica Art.82 T.F.U.E le conferisce il

Consiglio Unione

Nel 1950 ha adottato la potere di legiferare tramite direttive

d’Europa Europea

Convenzione europea dei diritti in tema di cooperazione giudiziaria

dell’uomo (C.e.d.u.) Gli organi dell’U.E. hanno il potere

di dettare direttive contenenti

norme minime finalizzate a

stimolare l’armonizzazione delle

varie discipline nazionali

Possibilità che il Consiglio, previa

aut. del Parlamento europeo emani

un reg. volto ad istituire una

Procura europea, competente a

svolgere indagini in merito ai reati

che ledono gli interessi finanziari

dell’U.E. e ad esercitare l’azione

penale di fronte ai competenti

organi giurisdizionali dei singoli

stati

Carta dei diritti fondamentali

(Carta di Nizza) che ha lo stesso

valore giuridico dei trattati ed è

destinata ad interferire sul modo in

cui le garanzie processuali

dovranno essere modellate pure a

livello interno

Le decisioni dei giudici di merito, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale non costituiscono fonti dotate di

rango formale. Il loro valore vincolante è confinato ai dispositivi emessi in rapporto a ciascun singolo caso. Esso non si

estende alle interpretazioni delle norme che ne stanno alla base, le quali possono essere sempre mutate dai giudici

successivamente chiamati a decidere su casi analoghi.

Lo stesso vale per le decisioni della Corte europea dei diritti

dell’uomo -> competenza a decidere su tutte le questioni che Queste pronunce generano un vincolo che riguarda i

riguardano l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione soli dispositivi relativi ai singoli casi, senza estendersi

alle interpretazioni della Convenzione e delle norme<

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PrimoAppello di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Busetto Marcello Luigi.
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