Procedura penale PRIMOAPPELLO
Processo = fenomeno regolato da norme, secondo forme Questo perché i processi sono
successioni di atti che si snodano
Prima Mirano a guidare, aiutare, indirizzare un percorso di conoscenza. da uno stato iniziale di dubbio per
funzione arrivare ad uno stato di relativa
certezza
A causa dell’ineliminabile fragilità della conoscenza giudiziaria, è importante che il giudice pervenga al
momento della decisione seguendo tutte le mediazioni del processo, attraverso le cui forme e modi la
ricerca della verità deve passare In questo modo le regole
Mirano ad imbrigliare l’uso della forza, stabilendo dove, come
Seconda tracciano un limite all’autorità e al
funzione quando possa legittimamente esplicarsi potere dello Stato, riducendo il
pericolo della sopraffazione
Secondo la teoria dualistica elaborata dagli esponenti della Scuola classica, la procedura penale punta a due contrari
estremi: scoprire i reati e farlo adoperando strumenti civili, o meno incivili possibile
La relazione dialettica tra questi due contrari estremi perseguiti dalle regole
processuali ha portato a due conflitti Conflitto sincronico
Conflitto diacronico
In ambito penale i nessi tra diritto sostanziale e processo sono più stretti che in altri settori dell’ordinamento
Il diritto penale vive solo nel processo, questo perché in forza del principio nulla poena sine iudicio, le conseguenze
sanzionatorie minacciate dalla fattispecie astratta possono essere irrogate concretamente solo all’esito di un procedimento
giurisdizionale = fuori dal processo il penale è un diritto invisibile
Tuttavia, è vero che senza una sentenza irrevocabile la pena non può essere applicata ma
prima che il giudicato arrivi, cioè durante tutto l’arco del processo, il rapporto è invertito: la
fattispecie incriminatrice astratta si proietta sull’imputazione
Strumentalità speculare o reciproca tra diritto e processo PRIMOAPPELLO
Diritto processuale penale Procedura penale
Procedura => mette l’accento su un cammino,
Diritto => evoca un mondo di valori, limiti, un percorso, una attività
esigenze da salvaguardare La procedura analizza un fenomeno sociale, non solo
Branca del sapere che studia con metodo tecnico, un normativo. Un fenomeno fatto anche di prassi,
fenomeno normativo, ossia la regolamentazione legale alla strutture, assetti ordinamentali, opinioni legate al
quale soggiace l’attività del ius dicere. Non tanto il diritto, ideologie della magistratura e del singolo
processo, quanto le norme che regolano il processo giudicante
La legge processuale è ancora oggi esposta al
rischio di essere vissuta come un intralcio posto al
servizio di interessi trascurabili
I testi delle leggi offrono una raffigurazione parziale
perché ogni processo è prodotto dalle disposizioni
ma anche da uomini inevitabilmente condizionati da
ideologie, media, ecc.
Processo inquisitorio Processo accusatorio
Inizio dell’indagine d’ufficio spesso a seguito di delazioni Distinzione tra figura del giudice incaricato alla
anonime, unitamente al carattere segreto della stessa decisione e quella dell’accusatore cui compete l’onere di
rispetto al sospettato e alla collettività contestare con chiarezza all’imputato il fatto di reato,
nonché di provarne la colpevolezza
Gran peso esercitano i verbali che documentano le
attività istruttorie svolte all’insaputa dell’interessato = Principio dell’oralità= il rito si svolge sotto forma di
scrittura prevalente dibattito tra accusa e difesa in posizione di reciproca
parità
La posizione centrale è occupata dal giudice inquirente
che procede autonomamente alla ricerca e L’udienza è pubblica
all’acquisizione delle prove, vincolato all’accertamento
della verità da un sistema rigido, gerarchico di precetti La condizione dell’imputato è quella di persona libera +
legali nella valutazione probatoria e in funzione di questa esercizio residuale di poteri coercitivi subordinato a
abilitato alla tortura del sospettato affinché confessi rigorosi presupposti
Diritto al silenzio che tutela la sfera di
autodeterminazione dell’imputato
PRIMOAPPELLO
L’uscita dalla catastrofe del secondo conflitto mondiale portò l’Italia ad interrogarsi sui perduti valori liberali democratici
che si ritrovarono scolpiti nella Costituzione Processo penale definito come “Diritto costituzionale applicato”
questo perché gli si attribuiva il compito precipuo di garantire la dignità
dell’imputato quale soggetto anche esso titolare di una sfera di diritti
intoccabile dal pubblico potere
Pertanto occorreva che si facesse strada tra gli studiosi la
consapevolezza della precipua finalità di imprimere la
Tuttavia la soluzione a lungo preferita fu regolamentazione processuale nel ritrovato contesto democratico:
quella di mantenere l’impalcatura quella di proteggere e garantire i diritti della persona, di modo che
inquisitoria del codice processuale penale l’imputato non fosse lasciato in balia della autorità statuale, né il
del 1930 apportandovi degli interventi per processo ridotto a strumento per l’attuazione di obiettivi politici
eliminare le storture più clamorose rispetto contingenti
all’insieme dei diritti inviolabili sanciti dalla
Costituzione Scelta confacente ad una cultura giuridica che si era convinta di come la qualità tecnica del Codice
Rocco lo avrebbe salvato dall’incompatibilità con il nuovo ordinamento liberal-democratico
Codice Rocco PRIMOAPPELLO
Programma di una giustizia penale più tonizzata e austera,
più energicamente consapevole dei suoi fini. Garantismo inquisitorio
Ottenere la massima speditezza dei procedimenti Al fondo velleitario di concedere all’imputato saltuari diritti in
eliminando tutte le superfluità
Combattere le cause e le manifestazioni della cavillosità dei funzione solo compensativa della matrice processuale autoritaria
difensori impedendo le impugnazioni infondate Risvolto immediato quasi paradossale idoneo a rafforzare la carica
Massimo obiettivo: far sì che la giustizia sostanziale abbia inquisitoria del codice
sempre il sopravvento sulla giustizia meramente formale
Anni Sessanta Passaggio dall’indirizzo sino ad allora dominante (disposto a conservare il codice del 1930
migliorando la condizione giuridica dell’imputato) al nuovo corso propenso a rivoluzionare la
struttura processuale in senso marcatamente accusatorio
A Carnelutti occorre dare il merito per l’intuizione dimostratasi feconda per le scelte legislative
alla base dell’odierno codice penale Allo scopo di garantire la formazione delle prove in
contraddittorio bisogna porre un diaframma tra il
dibattimento e la fase anteriore -> convertire
l’istruzione in una inchiesta preliminare di parte utile
al p.m. nella raccolta degli elementi per verificare la
fondatezza dell’azione
MA divieto nei confronti del giudice incaricato della
decisione finale di conoscere quanto avvenuto in
precedenza
Commissione Rottura con la tradizione continentale del processo misto a prevalenza inquisitoria
ministeriale
presieduta da Esperimento senza esito legislativo
Carnelutti del 1962 Bozza rilanciata a più riprese negli anni a seguire fino a diventare tratto distintivo del nostro
attuale codice di rito
Convegno del Cordero traccia le linee di un immaginario processo accusatorio
1964 Il principio del contraddittorio è davvero rispettato se il dibattimento funge da centro di
gravitazione del processo PRIMOAPPELLO
Disegno di Presentato dal Ministro della giustizia per la riforma del codice di procedura penale
legge-delega del
1965 Il legislatore mira alla accentuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio
Unificare la fase preliminare presso la figura del giudice istruttore incaricato di
compiere ogni attività idonea a influire sull’accertamento della verità sia pure con
adeguate garanzie di partecipazione difensiva
In favore del principio dell’oralità -> rigorose limitazioni alla lettura dibattimentale
degli atti istruttori
L’iniziativa non completa l’iter parlamentare
Anni Settanta
Legge-delega
3 aprile 1974, Attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio
n. 108 Abolizione della fase istruttoria in quanto tale
Il giudice istruttore non esce ancora di scena MA emerge l’intenzione di ridimensionarne i
poteri probatori
Progetto Compie passi avanti di estrema importanza
preliminare di
codice 1978 L’idea dell’inchiesta preliminare di parte prende le sembianze della fase delle indagini
preliminari affidata al p.m. sulla quale però continua ad incombere il fardello degli atti di
istruzione esperibili dal giudice anche se in via residuale
Compare la distinta composizione del fascicolo del dibattimento, ove non sono contenuti i
verbali degli atti compiuti durante gli stadi processuali anteriori, a loro volta custoditi in un
separato incartamento PRIMOAPPELLO
Rendere tassativi e perciò eccezionali i casi di acquisizione al giudizio dei medesimi verbali
Clausola che vieta al giudice di avvalersi nella sentenza di atti non ritualmente sottoposti al
vaglio dell’escussione dibattimentale
Mancato suggello legislativo Ascritto all’emergenza del terrorismo politico vissuta
dall’Italia (anno del sequestro e omicidio di Aldo Moro da
parte delle brigate rosse)
Anche per ragioni legate al progetto in sé:
Carenza di flessibilità dell’architettura tutta incentrata sulla
fase del dibattimento, così da trascurare le alternative
semplificatorie di riti differenziati
Dubbi riguardanti l’efficienza del modello a contatto con la
grave e complessa realtà della criminalità organizzata
Ne nacquero ripensamenti e rielaborazioni + si andava rafforzando la propensione a trarre le
estreme conseguenze della scelta di abolire la fase dell’istruzione sostituendola con quella
delle indagini preliminari nelle mani del p.m. -> eliminare anche il simbolo della tradizione
inquisitoria rappresentato dalla figura del giudice istruttore
Metà degli
anni Ottanta
Legge delega
16 febbraio Testo normativo ampio e analitico
1987, n.81 Due motivi conduttori:
1. Compito di attuare i principi della Costituzione e di adeguarsi alle norme delle
convenzioni internazionali sui diritti della persona
2. Attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio
Codice di
procedura Composto di 11 libri
penale del 1988 PRIMOAPPELLO
Il codice affida le scelte cruciali a due grandi capitoli rappresentati dalla disciplina del
fenomeno probatorio e dalla tutela delle libertà fondamentali dell’imputato
Sul primo versante si dispiega la forma accusatoria del processo. Titolare esclusivo delle
indagini preliminari è il p.m. e la sua attività è preordinata all’unico fine di prepararsi a
sostenere l’accusa.
Il rapporto tra fase investigativa e giudizio è improntato al criterio della impermeabilità dei
risultati dall’una all’altra sede così che la prova si formi in dibattimento secondo i canoni
dell’oralità e del contraddittorio.
Il secondo settore di importanza capitale è quello che riguarda l’esercizio dei poteri coercitivi
sulla persona nel corso del processo. La materia è totalmente rifondata e a ciò è dedicato il IV
libro del codice
Anni Novanta Gran parte dei magistrati insorge contro la riforma in quanto questa ha ridimensionato la
1992 supremazia a cui erano abituati a godere nell’amministrazione della giustizia penale
Difficile accettare che i risultati del faticoso lavoro di indagine non potessero varcare la soglia
del dibattimento
Strategia intesa a sollevare questioni di legittimità costituzionale per abbattere il caposaldo
della nuova architettura processuale, ossia la separazione tra fase preliminare e dibattimento
con i relativi divieti probatori.
Tre famigerate sentenze dei giudici della Consulta rovesciarono il sistema, demolendone i
pilastri.
Per una drammatica coincidenza, tra la pronuncia e il deposito delle ultime due sentenze della
triade, l’attentato mafioso di Capaci diede inizio alla più allarmante delle offensive scatenate
dalla criminalità organizzata, alla quale lo Stato reagì stravolgendo l’originaria fisionomia
accusatoria del processo penale
La Corte costituzionale apre la via a soluzioni normative poi ricalcate e ben altrimenti
sviluppate dalla legislazione di emergenza che seguì a quei tragici episodi
D.l. 8 giugno
1992 n.306 Animato dallo scopo di potenziare l’efficacia dell’attività investigativa e di favorire l’uso in
dibattimento dei relativi risultati per agevolare le decisioni di condanna PRIMOAPPELLO
Seconda metà
degli anni Modifiche alla legge processuale si spiegano con la volontà parlamentare di ripristinare
Novanta l’equilibrio violato tra accusa e difesa
L. Cost. 23
novembre 1999 Revisione della Carta fondamentale all’insegna del “giusto processo” che innalza il principio
n. 2 del contraddittorio nella formazione della prova al massimo livello delle fonti normative
Art. 111 co. 4 fotografa l’urgente preoccupazione del legislatore dell’epoca di vietare che
l’imputato venisse condannato sulla base delle dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio
da chi, in seguito, si fosse sottratto all’esame della difesa
La norma processuale penale PRIMOAPPELLO
La procedura penale è disciplinata da norme inquadrabili in due grandi categorie
Alcune norme processuali penali, tendenzialmente rinvenibili nelle fonti che si collocano nelle posizioni
apicali della gerarchia, si limitano ad esprimere principi Prescrizioni aperte che non indicano in modo
preciso ed esaustivo le condizioni per il prodursi di
conseguenze giuridiche, ma individuano solo valori
da rispettare
Non sono suscettibili di immediata applicazione,
ma richiedono la formulazione di norme più
dettagliate che li concretizzino.
Le norme a loro volta devono bilanciare questi
principi potendo così attuarli in svariati modi.
La maggior parte delle norme però appartiene alla categoria delle
regole Norme chiuse dotate di tendenziale precisione, tali da enunciare in modo esaustivo le condizioni
necessarie per produrre le conseguenze giuridiche da esse disposte e pertanto immediatamente
applicabili.
Pongono fattispecie, ossia prescrizioni dal contenuto generale e astratto dotate di struttura
condizionale
I bilanciamenti dei valori che ne stanno a fondamento sono già stati compiuti in astratto.
Le regole processuali sono volte a disciplinare quella scansione di atti finalizzati
all’accertamento del dovere di punire in cui si concretizza il processo penale. A questo fine
presentano un contenuto vario e composito
Delineano una gamma di situazioni giuridiche soggettive riferibili alle persone che partecipano
al processo, le quali si possono ricomprendere in due classi fondamentali
1. Il dovere cioè la valutazione negativa da parte dell’ordinamento di un comportamento
che non sia coincidente con quello descritto da una norma
2. Il potere cioè la facoltà per un soggetto processuale, compiendo un certo atto, di
determinare taluni effetti
Norme dotate di una conformazione mista quando pongono fattispecie dotate di presupposti non definiti in
modo preciso ma imperniati su parametri discrezionali PRIMOAPPELLO
Le norme processuali penali trovano origine in fonti che possono essere distinte anzitutto dal punto di vista della loro
natura Viste sotto questo profilo, esse tradizionalmente consistono in atti emessi da organi forniti di una piena
legittimazione democratica Costituzione -> redatta da assemblea costituente
Leggi costituzionali e ordinarie -> emanate dal parlamento
Atti con forza di legge (decreto legge e decreto legislativo)
La procedura penale rientra nella competenza esclusiva della sovranità statuale
Legge parlamentare Fonti di natura sovranazionale
Spiccano per la procedura penale due
grandi sistemi di produzione giuridica Art.82 T.F.U.E le conferisce il
Consiglio Unione
Nel 1950 ha adottato la potere di legiferare tramite direttive
d’Europa Europea
Convenzione europea dei diritti in tema di cooperazione giudiziaria
dell’uomo (C.e.d.u.) Gli organi dell’U.E. hanno il potere
di dettare direttive contenenti
norme minime finalizzate a
stimolare l’armonizzazione delle
varie discipline nazionali
Possibilità che il Consiglio, previa
aut. del Parlamento europeo emani
un reg. volto ad istituire una
Procura europea, competente a
svolgere indagini in merito ai reati
che ledono gli interessi finanziari
dell’U.E. e ad esercitare l’azione
penale di fronte ai competenti
organi giurisdizionali dei singoli
stati
Carta dei diritti fondamentali
(Carta di Nizza) che ha lo stesso
valore giuridico dei trattati ed è
destinata ad interferire sul modo in
cui le garanzie processuali
dovranno essere modellate pure a
livello interno
Le decisioni dei giudici di merito, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale non costituiscono fonti dotate di
rango formale. Il loro valore vincolante è confinato ai dispositivi emessi in rapporto a ciascun singolo caso. Esso non si
estende alle interpretazioni delle norme che ne stanno alla base, le quali possono essere sempre mutate dai giudici
successivamente chiamati a decidere su casi analoghi.
Lo stesso vale per le decisioni della Corte europea dei diritti
dell’uomo -> competenza a decidere su tutte le questioni che Queste pronunce generano un vincolo che riguarda i
riguardano l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione soli dispositivi relativi ai singoli casi, senza estendersi
alle interpretazioni della Convenzione e delle norme<
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