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RIFERIMENTO ALLA CESSIONE DEL CREDITO ED AI SUOI PRESUPPOSTI DI EFFICACIA

Nell'ipotesi di successione a titolo particolare, possono riguardare tanto il lato attivo quanto quello passivo; si definiscono:

  • Modificazioni nel lato attivo del rapporto obbligatorio: quelle in cui la modifica riguarda il soggetto attivo; si realizzano con le figure della cessione del credito, della delegazione attiva e del pagamento con surrogazione.
  • Modificazioni nel lato passivo del rapporto obbligatorio: quelle in cui la modifica riguarda il soggetto passivo; esse si realizzano con le figure della delegazione passiva, dell'espromissione e dell'accollo.

La cessione del credito è il contratto mediante il quale il creditore trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, ad un altro soggetto il credito che vanta nei confronti di un terzo. Con la cessione un nuovo creditore viene a sostituirsi al creditore originario, dando vita ad una successione a titolo particolare nel credito.

La cessione del

credito rientra nelle facoltà del creditore e avviene senza l'assenso del debitore ceduto. Per il principio della libera cedibilità dei crediti qualunque credito può formare oggetto di cessione purché: il credito non abbia carattere strettamente personale; il trasferimento del credito non sia vietato dalla legge; la cessione non sia stata convenzionalmente esclusa dalle parti: il patto di non trasferibilità non è opponibile al cessionario a meno che non si provi che egli lo conosceva al tempo della cessione. 24) LA MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ESATTO ADEMPIMENTO. Modo di estinzione dell'obbligazione, eseguendo esattamente la prestazione dovuta si libera dal vincolo debitorio e soddisfa l'interesse del creditore. Secondo l'art. 1176 c.c., nell'adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. È un atto giuridico in senso stretto in quanto un atto dovuto. Il pagamento deve essere

fatto alcreditore, al suo rappresentante o persona da lui indicata, a persona autorizzata dalla legge o dal giudice.

25)LA MORA DEL CREDITORE: PRESUPPOSTI ED EFFETTI. Si ha mora del creditore quando esso senza unmotivo legittimo, rifiuta di ricevere la prestazione o di compiere il necessario perché il debitore possaadempiere. Dalla mora derivano conseguenze sfavorevoli al creditore, che deve risarcire i danni causati,sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta, sopportare il rischiodell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore. Gli effetti della morasi verificano dal giorno dell’offerta. Quando l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito o cosemobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale. Quando l’obbligazione ha peroggetto cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio, l’offerta consiste nell’intimazione

alcreditore di riceverle, con atto a lui notificato nelle forme prescritte. Se il creditore rifiuta l'offerta, ildebitore può liberarsi dalla sua obbligazione eseguendo il deposito di quello che è dovuto. Se il deposito èaccettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore è liberato.

26)I MODI DI ESTINZIONE DELL'OBLIGAZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO. I modi di estinzione acarattere satisfattorio: soddisfano l'interesse del creditore e sono: confusione e compensazione. Modi diestinzione a carattere non satisfattorio: estinguono l'obbligazione senza soddisfazione dell'interessecreditorio e sono: novazione, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta della prestazione.

27)LA MORA DEL DEBITORE: PRESUPPOSTI ED EFFETTI. Il ritardo nell'adempimento dell'obbligazionediventa mora quando sussistono presupposti in seguito ai quali si originano conseguenze a carico deldebitore.

La mora si distingue dal ritardo: in entrambi i casi abbiamo un comportamento illecito del debitore e un obbligo del risarcimento, ma nel caso di mora abbiamo altre conseguenze: per aversi la mora del debitore sono necessari: il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, l'imputabilità del ritardo al debitore, la costituzione in mora. La mora può essere considerata nelle obbligazioni di fare e di dare. La costituzione in mora determina conseguenze sfavorevoli: l'obbligo di risarcire i danni derivanti dal ritardo dell'adempimento, l'interruzione della prescrizione del diritto del creditore, la perpetuatio obligationis, l'obbligo del pagamento degli interessi moratori. 28) LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE O RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO DELL'OBLIGAZIONE. Ai sensi dell'art. 1218 c.c. se l'inadempimento è imputabile al debitore ne risponde con l'obbligo di risarcire i danni che la mancata

esecuzione della prestazione provoca al creditore. Se il debitore riesce a dimostrare che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile è liberato dall'obbligazione e non è tenuto al risarcimento del danno.

29) QUALI SONO LE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE E LE LORO PRINCIPALI CARATTERISTICHE? Secondo l'art. 2741 c.c., sono i privilegi, il pegno e l'ipoteca. Il privilegio è il titolo di prelazione che la legge accorda al creditore in considerazione della particolare natura del credito cioè del titolo dal quale trae origine il rapporto obbligatorio. I privilegi sono tutti legali cioè trovano riconoscimento nella volontà del legislatore che ha inteso tutelare determinati crediti ritenuti meritevoli. Il privilegio può essere generale o speciale il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo solo su determinati beni mobili o immobili ai quali è collegato il diritto di credito.

Il pegno e l'ipoteca presentano caratteristiche comuni, sono diritti reali e attribuiscono al creditore il diritto di sequela, si tratta di diritti reali di garanzia, in quanto limitano il potere di disposizione del bene che costituisce una garanzia a favore del creditore. Hanno caratteristiche di immediatezza e assolutezza, sono accomunati dalle caratteristiche di specialità, indivisibilità, accessorietà, richiedono un proprio titolo costitutivo che trova la sua fonte nella volontà delle parti ed è vietato il patto commissorio. Le differenze invece sono: che il pegno ha per oggetto beni mobili, universalità di beni mobili e crediti, mentre l'ipoteca ha per oggetto cose immobili, taluni diritti reali immobiliari, beni mobili registrati e rendite dello Stato. Con il pegno si trasferisce materialmente il bene al creditore, mentre il bene oggetto di ipoteca rimane in godimento al proprietario.

GARANZIA PATRIMONIALE. Il Codice civile regola agli art. 2900 e ss, rimedi, volti ad assicurare la conservazione di tale garanzia i cd. Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Questi sono: l'azione surrogatoria, l'azione revocatoria e il sequestro conservatorio.

31) IL CONTRATTO E IL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE. Ai sensi dell'art. 1321 del c.c. il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. È l'espressione della libertà individuale delle parti che possono determinare liberamente l'assetto dei propri interessi di natura patrimoniale al fine di soddisfare le esigenze. La manifestazione di questa libertà è detta autonomia contrattuale, delineata dall'art. 1322 c.c., che stabilisce: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono

ancheconcludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. 32) GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO. L'art. 1325 c.c. elenca gli elementi del contratto: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma quando è prescritta dalla legge perché il contratto sia valido. 33) GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO. Elementi che le parti sono libere di apporre o meno al contratto. Definiti come clausole accessorie la cui presenza non è fondamentale ai fini dell'esistenza stessa del negozio, ma che una volta inserite divengono parte integrante del contenuto contrattuale incidendo sull'efficacia del contratto. Sono elementi accidentali del contratto la condizione, il termine, il modo. 34) LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: PRINCIPIO DI COGNIZIONE E PRINCIPIO DI PRESUNZIONE DI CONOSCENZA. Il contratto si consideraconcluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione della controparte. L'ordinamento prevede ipotesi in cui il contratto si conclude senza bisogno di una formale accettazione: su richiesta del proponente o per la natura dell'affare, mediante inizio dell'esecuzione della prestazione senza una preventiva risposta; in tal caso il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante ha l'onere di darne pronto avviso al proponente dell'iniziata esecuzione, in mancanza è tenuto al risarcimento del danno. I contratti con obbligazioni a carico del solo proponente si considerano conclusi senza accettazione. Il destinatario può rifiutare la proposta nei termini richiesti. I contratti che si perfezionano al momento della manifestazione del consenso delle parti, cioè al momento in cui si incontrano proposta e accettazione si dicono contratti consensuali.

A questi si contrappongono i contratti reali che si perfezionano con la consegna della cosa. A conclusione del contratto è regolata dal principio di cognizione e dal principio di presunzione di conoscenza. Per il principio di cognizione è necessario che entrambe le parti siano a conoscenza della concorde volontà delle stesse, mentre il principio di presunzione di conoscenza è regolato dall'art. 1335 c.c. secondo cui la proposta, l'accettazione o la revoca si reputano conosciute quando giungono all'indirizzo del destinatario.

35) LA TUTELA DEL CONTRAENTE ADERENTE NELLA DISCIPLINA CODICISTICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CLAUSULE VESSATORIE. Clausole che nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivati dal contratto, rendendo gravosa la sua posizione.

36) LE TRATTATIVE CONTRATTUALI E LA RESPONSABILITÀ

PRECONTRATTUALE: FATTISPECIE, NATURA E DEFFETTI. L'art. 1337 c.c. prevede che le parti nella fase delle trattative e nella formazione del contratto osservino l'obbligo della buona fede e impone il dovere di tenere una condotta corretta e leale nei confronti della controparte; la violazione di tale obbligo può comportare la responsabilità precontrattuale.
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A.A. 2022-2023
39 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gherezzino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e dello sport e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Chisci Tiziana.