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La contrapposizione tra matrimonio/sacramento e matrimonio/contratto
In civil law già dal 1600 si afferma la contrapposizione tra il matrimonio/sacramento e il matrimonio/contratto. Le origini di tale contrapposizione risalgono agli anni della Rivoluzione e alla Costituzione del 1791 che all'art. 7 proclama che per la legge il matrimonio è un mero contratto che i coniugi liberamente decidono di concludere ed – eventualmente – di sciogliere. Il matrimonio, con la sentenza di divorzio, si dissolve come se uno dei coniugi fosse deceduto. Gli interessi individuali, preminenti durante la rivoluzione, vengono invece sacrificati dal legislatore del 1804: per l'Impero e nel Code Napoléon il matrimonio, assieme alla famiglia, costituisce la base su cui si fonda la struttura sociale. Pertanto, seppure permane il carattere contrattuale del matrimonio, esso è sottratto alla libertà individuale. Accanto alla laicizzazione della disciplina matrimoniale si manifesta un altro fenomeno, detto privatizzazione del matrimonio.
Tale fenomeno implica la tendenza a sottrarre la disciplina del matrimonio e della famiglia all'ambito pubblico e a ricondurla alla sfera del privato. Il diritto al matrimonio come diritto di libertà Il diritto al matrimonio come diritto di libertà viene sancito nelle varie Dichiarazioni e Convenzioni internazionali: la Dichiarazione dei diritti dell'uomo proclama il diritto al matrimonio senza distinzione di razza, di nazionalità o di religione; la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo sancisce il diritto, per l'uomo e per la donna, a partire dall'età nuziale, di sposarsi e fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto; la risoluzione di Vienna ribadisce la libertà matrimoniale. Grazie all'opera della Commissione Internazionale dello Stato Civile (CIEC), si avvicinano tra loro i diritti nazionali in materia familiare. Considerando il rapporto tra Costituzione edisciplina matrimoniale, con riguardo alle esperienze italiana, tedesca e spagnola, rileva che: - nell'esperienza francese il diritto di famiglia è fondato ed ispirato alla libertà individuale; - nell'esperienza italiana Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Privatizzazione e funzionalizzazione si fondano sulla tutela degli interessi del singolo, rispetto a quelli del gruppo familiare. Tale tutela individuale è, però, sempre inquadrata in una prospettiva di solidarietà reciproca che impone la ricerca del contemperamento tra i vari interessi personali. Il matrimonio nella comparazione. Differenze tra modello orientale e modello occidentale Il modello orientale è legato fortemente al sistema di discendenza che tiene conto solo della linea parentale paterna. Nel modello orientale la coppia non rileva quando èammessa la poligamia; - esiste una rigida separazione tra i sessi e la donna è esclusa dalla sfera pubblica; - il divorzio è rapido e agevole; - il gruppo familiare ha grande importanza e rilevanza sociale; è quasi un gruppo tribale ed è caratterizzato da una forte tendenza a contrarre matrimoni all'interno del gruppo. Il modello occidentale è bilineare, poiché attribuisce importanza anche alla famiglia materna. In esso: - la coppia è il nucleo centrale della famiglia; - non esiste una rigida separazione tra i sessi e la donna ha importanza anche all'esterno della coppia; - il gruppo familiare esteso agli altri parenti non ha una propria rilevanza, infatti, sia per ragioni economiche che per accrescere l'importanza sociale, rileva una forte tendenza all'esogamia, a contrarre matrimoni all'esterno della famiglia. L'evoluzione storica del matrimonio nel Common law In Inghilterra il matrimonio viene considerato.Pienamente valido già in base al semplice scambio del consenso ed in base alla convivenza, la quale viene considerata una prova dell'esistenza del vincolo matrimoniale più importante della stessa celebrazione. In seguito in Scozia si afferma un matrimonio la cui giuridicità è basata sulla volontà della coppia di considerarsi unita in matrimonio. Nasce così il common law marriage, in cui non sono necessarie né autorizzazioni né pubblicazioni, e nemmeno l'intervento di un terzo come il celebrante, ma è sufficiente la dichiarazione delle parti. Nel 1754, invece viene stabilita la disciplina del matrimonio anglicano. Il matrimonio per essere valido prevede: - la richiesta di una speciale autorizzazione, o – le pubblicazioni, al fine di verificare l'esistenza di opposizioni o l'esistenza di un matrimonio precedente. Il diritto canonico, infatti, per prevenire matrimoni clandestini aveva stabilito che
I nomi di coloro che intendevano contrarre matrimonio andavano annunciati pubblicamente in chiesa durante la messa in tre domeniche consecutive. Infine, il Marriage Act del 1835 introduce in Inghilterra il matrimonio civile facoltativo.
Cosa si intende con "privatizzazione" del matrimonio?
La privatizzazione del matrimonio è un concetto che si riferisce alla tendenza di alcuni paesi a spostare la regolamentazione del matrimonio dallo Stato alla sfera privata. In altre parole, invece di essere il governo a stabilire le regole per il matrimonio, le coppie possono decidere autonomamente come organizzare la loro unione. Questo fenomeno è stato osservato in particolare nei paesi anglosassoni, dove il matrimonio è visto come un contratto tra due individui e non come un istituto pubblico. In questi paesi, le coppie possono scegliere di sposarsi in chiesa o in tribunale, o addirittura di non sposarsi affatto, senza dover rispettare le regole imposte dallo Stato.
elementi che le avvicinano. In entrambe le tradizioni giuridiche, il matrimonio è considerato un istituto giuridico che regola le relazioni di coppia e stabilisce i diritti e i doveri dei coniugi. Nella civil law, il matrimonio è spesso regolato da un codice civile che stabilisce le norme e le procedure per la celebrazione e la dissoluzione del matrimonio. Inoltre, la civil law tende ad adottare un approccio più formalistico e dettagliato nella regolamentazione del matrimonio, specificando ad esempio i requisiti di capacità, le formalità di celebrazione e le conseguenze legali della dissoluzione del matrimonio. D'altra parte, nella common law, il matrimonio è spesso regolato da precedenti giurisprudenziali e da leggi statutarie. La common law tende ad adottare un approccio più flessibile e basato sul caso per la regolamentazione del matrimonio, consentendo ai tribunali di sviluppare e interpretare le norme in base alle circostanze specifiche di ogni caso. Nonostante queste differenze, ci sono alcuni elementi che avvicinano le discipline matrimoniali di civil law e common law. Entrambe le tradizioni riconoscono il matrimonio come un'unione legale tra due persone, che crea diritti e doveri reciproci. Inoltre, entrambe le tradizioni riconoscono l'importanza della volontà delle parti nel contrarre matrimonio e stabiliscono requisiti di capacità per la celebrazione del matrimonio. In conclusione, sebbene ci siano differenze sostanziali tra le discipline matrimoniali di civil law e common law, ci sono anche elementi che le avvicinano. La privatizzazione del matrimonio rappresenta un esempio di come il diritto privato possa evolversi in modo diverso in diverse parti del mondo, a seconda delle tradizioni culturali e giuridiche locali.elementi che le avvicinano. In particolare, uno dei principali elementi comuni è rappresentato dal fatto che entrambe le tradizioni giuridiche riconoscono il matrimonio come un'istituzione giuridica fondamentale, che regola i rapporti tra i coniugi e le loro famiglie. Tuttavia, mentre la civil law tende ad adottare un approccio più formalistico e codificato alla disciplina matrimoniale, la common law si basa su una serie di principi giurisprudenziali e consuetudinari che si sono sviluppati nel corso del tempo attraverso le decisioni dei tribunali. Nonostante queste differenze, ci sono alcuni elementi specifici che avvicinano le discipline matrimoniali di civil law e common law. Ad esempio, entrambe le tradizioni giuridiche riconoscono l'importanza della capacità giuridica dei coniugi, ovvero la loro capacità di contrarre matrimonio e di assumere obblighi giuridici nei confronti dell'altro coniuge. Inoltre, sia la civil law che la common law prevedono
Una serie di diritti e doveri reciproci per i coniugi, come ad esempio il dovere di fedeltà, il diritto alla coabitazione e all'assistenza reciproca, e il diritto di ereditare i beni dell'altro coniuge in caso di morte. La disciplina del matrimonio nell'esperienza spagnola. La dottrina e la giurisprudenza spagnole sono state a lungo basate su concezioni giusnaturalistiche, per cui la famiglia è definita fatto naturale a cui il matrimonio deve garantire solo libertà e autonomia. La famiglia è quella nucleare fondata sul matrimonio, garantisce un ambito di vita chiuso e autonomo di fronte allo Stato e alla società. La famiglia forma un'unità che ha un proprio interesse individuale al quale deve essere sottoposto quello di ogni singolo componente. Il diritto di famiglia è parte essenziale dell'ordinamento giuridico, e partecipa allo sviluppo armonico dell'intera società. Nell'attuale ordinamento.costituzionalespagnolo la famiglia si configura come una formazione sociale in cui si tutelano e si sviluppano i diritti inviolabili della persona. Anzi, la famiglia riceve protezione proprio perché possa garantire la realizzazione dei propri fini, che sono quelli di tutelare la dignità e di promuovere lo sviluppo della personalità dei suoi componenti. La sua autonomia organizzativa non può violare il dettato costituzionale; mentre lo Stato, nei limiti posti dalla Costituzione stessa, deve controllare che nella famiglia non vengano lesi i diritti inviolabili dei suoi componenti. con la legge del 2005 il parlamento spagnolo ha introdotto una profonda riforma del matrimonio. Nel dettaglio, la legge in parola modifica l'art. 44 del codice civile spagnolo, aggiungendo all'unico comma preesistente – "L'uomo e la donna hanno il diritto di contrarre matrimonio in conformità alle disposizioni di questo codice -, un secondo comma:
“Il matrimonio avrà gli stessi requisiti e gli stessi effetti quando entrambi i coniugi siano dello stesso sesso.”
La tutela della famiglia nell'ordinamento tedesco in base alle disposizioni del Grundgesetz
Nel Grundgesetz manca una precisa definizione della famiglia come comunità dotata di propri fini superiori e distinti da quelli dei suoi componenti. Dunque, la famiglia rientra in quell’insieme di relazioni interpersonali definito comunità umana nell’articolo 1 II GG: tale articolo sancisce l’intangibilità della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona, dei quali prescrive il dovere di rispetto da parte del potere dello Stato ponendoli a fondamento di qualsiasi comunità umana. Dunque, l’articolo 1 II GG pone la persona umana al vertice dell’ordinamento. Quindi, mentre l’articolo 1 GG stabilisce la tutela della dignità della persona umana l’articolo 2 GG tutela la persona.
Nel suo momento dinamico, in quanto sancisce il diritto fondamentale dell'individuo al libero svolgimento della sua personalità. L'art. 6 GG pone il matrimonio e la famiglia sotto la particolare tutela dello Stato. La corretta nozione di famiglia come comunità