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SENTENZA ORIGINALE SENTENZA RISCRITTA

Con verbale omologato il 10.01.2013 i coniugi Sigg.ri I.I. e

Con verbale omologato il 10.01.2013 i coniugi Sigg.ri I.I. e C.G. si sono separati(1) consensualmente, dinanzi al

C.G. si separavano consensualmente, dinanzi al Tribunale Tribunale di Vasto, hanno stabilito(1.1) per i due figli

di Vasto, stabilendo per i due figli, nati l'uno il (OMISSIS) l'affidamento condiviso con collocamento paritario presso

e l'altra il (OMISSIS), l'affidamento condiviso con le diverse abitazioni in cui all'epoca ciascuno di loro

collocamento paritario presso le diverse abitazioni in cui risiedeva.

all'epoca ciascuno di loro risiedeva in (OMISSIS). Con decreto del 5.08.2015 il medesimo Tribunale di Vasto,

Con decreto del 5.08.2015 il medesimo Tribunale di Vasto, anche all'esito della disposta Consulenza tecnica

anche all'esito della disposta CTU, respingeva la domanda

(in data 21.03.2014) con la quale, in modifica delle d’ufficio(1.2) , ha respinto(1.3) la domanda (in data

convenute condizioni di affidamento condiviso dei due figli, 21.03.2014) con la quale la I. ha chiesto(1.4) il loro

la I. aveva chiesto il loro collocamento presso di sè: collocamento presso la propria abitazione(1.5):

accoglieva, invece, la contrapposta domanda di accoglieva, invece, la contrapposta domanda(1.6) di

collocamento dei bambini presso di lui, formulata dal C.. collocamento dei bambini presso di lui, formulata dal C..

Con decreto n. 914 del 27.10-3.11.2015 la Corte di Con decreto n. 914 del 27.10-3.11.2015 la Corte di

appello di L'Aquila, in accoglimento nei precisati limiti del appello di L'Aquila, ha accolto il reclamo della I. e ha

reclamo della I., disponeva il collocamento prevalente dei disposto(1.7) il collocamento prevalente dei figli presso di

figli presso di lei. privilegiandola rispetto al nutrito in lei, privilegiandola rispetto al nutrito(1.8) in ragione

ragione dell'età dei bambini. dell'età dei bambini.

La Corte territoriale ha dedotto che il frenetico

La Corte territoriale premetteva che in primo grado la I. aveva pendolarismo dei figli, dovuto dal provvedimento di

fatto presente che col provvedimento di separazione si era separazione, con il quale è stato stabilito il collocamento

stabilito che i due figli della coppia sarebbero stati collocati in paritario dei figli secondo un articolato calendario, non

maniera paritaria presso i genitori, secondo un articolato

calendario. Aveva dedotto che il frenetico pendolarismo non favorisse la serenità dei bambini, ed ha perciò chiesto che

favoriva la serenità dei bambini, ed aveva perciò chiesto che fossero collocati prevalentemente presso l’abitazione della

fossero collocati prevalentemente presso di lei. madre.(1.9)

A sua volta il C. aveva chiesto il collocamento dei bambini A sua volta C. aveva chiesto il collocamento dei bambini

presso di sè e a tale fine aveva fatto presente che la moglie presso di sè, e aveva fatto presente che la moglie (avendo

(avendo nelle more vinto il concorso per l'accesso alla nelle more vinto il concorso per l'accesso alla

Magistratura) aveva scelto la sede lontanissima di (OMISSIS), Magistratura) aveva accettato un trasferimento lavorativo

andando a vivere a (OMISSIS). All'esito il Tribunale aveva in un’altra città. All'esito il Tribunale ha rilevato(2) che la

rilevato che la nuova situazione abitativa dei coniugi rendeva nuova situazione abitativa dei coniugi rendeva

inattuabile il regime di collocazione paritaria concordato con la difficile(2.1) il regime di collocazione paritaria concordato

separazione: e sulla scorta di una c.t.u. aveva individuato nel con la separazione: e sulla scorta di una CTU(2.2) ha

C. il genitore presso il quale era più opportuno collocare in via

prevalente i bambini. individuato(2.3) nel C. il genitore presso il quale era più

opportuno collocare in via prevalente i bambini.

Col reclamo, dunque, la I. aveva in primo luogo infondatamente Col reclamo(2.4) la I ha obiettato(2.5) per più profili la nullità

eccepito per più profili la nullità della decisione. Andava subito (2.6) della decisione. Andava subito esclusa la dedotta nullità(2.7)

esclusa la dedotta nullità della c.t.u., posto che la mancanza della c.t.u.(2.8), posto che la mancanza d'imparzialità del c.t.u.

d'imparzialità del c.t.u. era stata già condivisibilmente esclusa dal era stata già condivisibilmente esclusa dal Tribunale, investito

Tribunale, investito della sua ricusazione; il consulente ben poteva della sua impugnazione; il consulente ben poteva redigere i

redigere i verbali in un secondo momento, o non redigerli affatto: verbali in un secondo momento, o non redigerli affatto: tutte le

tutte le sedute nelle quali erano stati sentiti soggetti a vario titolo sedute nelle quali erano stati sentiti soggetti a vario titolo

interessati al processo erano state registrate, per cui la interessati al processo erano state registrate, per cui la

reclamante era in condizione di verificare la rispondenza dello madre(2.9) era in condizione di verificare la rispondenza dello

scritto a quanto accaduto nel corso della seduta; l'esperto aveva scritto a quanto accaduto nel corso della seduta; l'esperto ha

concordato coi consulenti di parte le modalità con le quali avrebbe concordato(3) coi consulenti di parte le modalità con le quali

ascoltato i terzi; il c.t.u. ben poteva acquisire nuovi documenti, avrebbe ascoltato i terzi; il c.t.u.(3.1) ben poteva acquisire nuovi

nel contraddittorio delle parti, così com'era avvenuto nel caso di documenti, nel contraddittorio delle parti, specialmente in un

specie (tant'era che la reclamante non aveva indicato quale procedimento di volontaria giurisdizione, contraddistinto da una

documento fosse stato acquisito abusivamente), specialmente in particolare snellezza e flessibilità(3.2) delle forme. e

un procedimento di volontaria giurisdizione, contraddistinto da sostanzialmente privo di scansioni temporali che determinassero

una particolare snellezza e duttilità delle forme. e sostanzialmente la decadenza della parte dalla prova; il verbale redatto(3.3) dal

privo di scansioni temporali che determinassero la decadenza c.t.u.(3.4) era atto del pubblico ufficiale, fornito di fede

della parte dalla prova; il verbale redatto dal c.t.u. era atto del privilegiata, e la veridicità del suo contenuto avrebbe dovuto

pubblico ufficiale, fornito di fede privilegiata, e la veridicità del suo essere contestata con la querela di falso.

contenuto avrebbe dovuto essere contestata con la querela di

falso.

Da ultimo, e definitivamente, la reclamante si era limitata Da ultimo, e definitivamente, la madre(3.5) ha

ad affermare che il verbale (per essere stato redatto a affermato(3.6) che il verbale (per essere stato redatto a

distanza di tempo) avrebbe potuto avere un contenuto che distanza di tempo) avrebbe potuto avere un contenuto che

non rispondeva alle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti non rispondeva alle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti

dall'esperto, ma non si era spinta ad affermare che ciò dall'esperto, ma non si era spinta ad affermare che ciò

fosse effettivamente avvenuto nè quale diverso contenuto fosse effettivamente avvenuto nè quale diverso contenuto

le conversazioni avessero avuto (contenuto che, per quanto le conversazioni avessero avuto (contenuto che, per quanto

detto, era agevolmente evincibile dalle fonoregistrazioni); detto, era agevolmente deducibile dalle fonoregistrazioni);

nè, da ultimo, aveva indicato quale incidenza la dedotta nè, da ultimo, aveva indicato quale incidenza la dedotta

diversità avrebbe sortito sulle conclusioni a cui l'esperto era diversità(3.7) avrebbe gravato(3.8) sulle conclusioni a cui

poi pervenuto. l'esperto è(3.9) poi pervenuto.

Sicchè la doglianza risultava inammissibile - per difetto di Perciò il reclamo della madre è risultato inammissibile per

specificità - prima ancora che infondata nel merito. difetto di specificità e infondatezza.(4)

Allo stesso modo andava esclusa la nullità della decisione Allo stesso modo è stata esclusa(4.1) la nullità(4.2) della

per non essere stati ascoltati i bambini: il primo Giudice decisione per non essere stati ascoltati i bambini: poiché il

aveva condivisibilmente rimesso l'inerente compito al c.t.u., primo Giudice ha affidato il compito(4.3) al c.t.u(4.4).,

soggetto che era dotato della necessaria sensibilità e degli soggetto dotato della necessaria sensibilità e degli

indispensabili strumenti tecnici e culturali. indispensabili strumenti tecnici e culturali.

Inoltre occorreva considerare che si trattava di fanciulli in Inoltre occorreva considerare che si trattava di fanciulli in

tenerissima età (tre e cinque anni rispettivamente), come tenerissima età (tre e cinque anni rispettivamente), come

tali sforniti di adeguata maturità e discernimento, sui quali tali sforniti di adeguata maturità e giudizio(4.5), sui quali

l'audizione da parte del collegio avrebbe sortito effetti l'ascolto da parte del collegio avrebbe causato effetti

potenzialmente devastanti, una volta che fossero stati potenzialmente devastanti nel momento in cui avrebbero

chiamati ad individuare il genitore col quale d'ora in avanti dovuto decidere con chi abitare stabilmente. Scelta che

avrebbero voluto abitare stabilmente, scelta che. in una presupponeva quella del genitore più amato.(4.6)

mente immatura, sottendeva quella del genitore più amato.

Venendo, finalmente, al merito della questione, e quindi Venendo al merito della questione,(4.7) e quindi

all'individuazione del genitore presso il quale fosse più all'individuazione del genitore presso il quale fosse più

opportuno collocare i bambini in via prevalente. la scelta opportuno collocare i bambini in via prevalente. La scelta

doveva prescindere dalla ricerca del soggetto che avesse per doveva prescindere dalla ricerca del soggetto che avesse per

primo, o con maggiore intensità, violato gli accordi ripassati primo, o con maggiore intensità, violato gli accordi

tra i coniugi al momento della separazione; e dovesse invece stabiliti(4.8) tra i coniugi al momento della separazione; e

appuntarsi sulla ricerca della soluzione che avesse meglio dovesse invece appuntarsi sulla ricerca della soluzione che

privilegiato il futuro benessere morale e materiale dei piccoli avesse meglio privilegiato il futuro benessere morale,

e la loro serena maturazione psicologica. materiale e la loro serena maturazione psicologica.(4.9)

Ed ai fini qui considerati gli elementi di giudizio offerti dal Ed ai fini qui considerati gli elementi di giudizio offerti dal

processo non potevano far ritenere che la I. fosse sfornita di processo non potevano far ritenere che la I. fosse sfornita di

adeguate capacità genitoriali, educative e di accudimento, adeguate capacità genitoriali, educative e di accudimento,

così da do

Dettagli
A.A. 2023-2024
25 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aurycavallucci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Laboratorio di diritto privato applicato: responsabilità civile e contratti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bambi Federigo.