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SENTENZA ORIGINALE SENTENZA RISCRITTA
Con verbale omologato il 10.01.2013 i coniugi Sigg.ri I.I. e
Con verbale omologato il 10.01.2013 i coniugi Sigg.ri I.I. e C.G. si sono separati(1) consensualmente, dinanzi al
C.G. si separavano consensualmente, dinanzi al Tribunale Tribunale di Vasto, hanno stabilito(1.1) per i due figli
di Vasto, stabilendo per i due figli, nati l'uno il (OMISSIS) l'affidamento condiviso con collocamento paritario presso
e l'altra il (OMISSIS), l'affidamento condiviso con le diverse abitazioni in cui all'epoca ciascuno di loro
collocamento paritario presso le diverse abitazioni in cui risiedeva.
all'epoca ciascuno di loro risiedeva in (OMISSIS). Con decreto del 5.08.2015 il medesimo Tribunale di Vasto,
Con decreto del 5.08.2015 il medesimo Tribunale di Vasto, anche all'esito della disposta Consulenza tecnica
anche all'esito della disposta CTU, respingeva la domanda
(in data 21.03.2014) con la quale, in modifica delle d’ufficio(1.2) , ha respinto(1.3) la domanda (in data
convenute condizioni di affidamento condiviso dei due figli, 21.03.2014) con la quale la I. ha chiesto(1.4) il loro
la I. aveva chiesto il loro collocamento presso di sè: collocamento presso la propria abitazione(1.5):
accoglieva, invece, la contrapposta domanda di accoglieva, invece, la contrapposta domanda(1.6) di
collocamento dei bambini presso di lui, formulata dal C.. collocamento dei bambini presso di lui, formulata dal C..
Con decreto n. 914 del 27.10-3.11.2015 la Corte di Con decreto n. 914 del 27.10-3.11.2015 la Corte di
appello di L'Aquila, in accoglimento nei precisati limiti del appello di L'Aquila, ha accolto il reclamo della I. e ha
reclamo della I., disponeva il collocamento prevalente dei disposto(1.7) il collocamento prevalente dei figli presso di
figli presso di lei. privilegiandola rispetto al nutrito in lei, privilegiandola rispetto al nutrito(1.8) in ragione
ragione dell'età dei bambini. dell'età dei bambini.
La Corte territoriale ha dedotto che il frenetico
La Corte territoriale premetteva che in primo grado la I. aveva pendolarismo dei figli, dovuto dal provvedimento di
fatto presente che col provvedimento di separazione si era separazione, con il quale è stato stabilito il collocamento
stabilito che i due figli della coppia sarebbero stati collocati in paritario dei figli secondo un articolato calendario, non
maniera paritaria presso i genitori, secondo un articolato
calendario. Aveva dedotto che il frenetico pendolarismo non favorisse la serenità dei bambini, ed ha perciò chiesto che
favoriva la serenità dei bambini, ed aveva perciò chiesto che fossero collocati prevalentemente presso l’abitazione della
fossero collocati prevalentemente presso di lei. madre.(1.9)
A sua volta il C. aveva chiesto il collocamento dei bambini A sua volta C. aveva chiesto il collocamento dei bambini
presso di sè e a tale fine aveva fatto presente che la moglie presso di sè, e aveva fatto presente che la moglie (avendo
(avendo nelle more vinto il concorso per l'accesso alla nelle more vinto il concorso per l'accesso alla
Magistratura) aveva scelto la sede lontanissima di (OMISSIS), Magistratura) aveva accettato un trasferimento lavorativo
andando a vivere a (OMISSIS). All'esito il Tribunale aveva in un’altra città. All'esito il Tribunale ha rilevato(2) che la
rilevato che la nuova situazione abitativa dei coniugi rendeva nuova situazione abitativa dei coniugi rendeva
inattuabile il regime di collocazione paritaria concordato con la difficile(2.1) il regime di collocazione paritaria concordato
separazione: e sulla scorta di una c.t.u. aveva individuato nel con la separazione: e sulla scorta di una CTU(2.2) ha
C. il genitore presso il quale era più opportuno collocare in via
prevalente i bambini. individuato(2.3) nel C. il genitore presso il quale era più
opportuno collocare in via prevalente i bambini.
Col reclamo, dunque, la I. aveva in primo luogo infondatamente Col reclamo(2.4) la I ha obiettato(2.5) per più profili la nullità
eccepito per più profili la nullità della decisione. Andava subito (2.6) della decisione. Andava subito esclusa la dedotta nullità(2.7)
esclusa la dedotta nullità della c.t.u., posto che la mancanza della c.t.u.(2.8), posto che la mancanza d'imparzialità del c.t.u.
d'imparzialità del c.t.u. era stata già condivisibilmente esclusa dal era stata già condivisibilmente esclusa dal Tribunale, investito
Tribunale, investito della sua ricusazione; il consulente ben poteva della sua impugnazione; il consulente ben poteva redigere i
redigere i verbali in un secondo momento, o non redigerli affatto: verbali in un secondo momento, o non redigerli affatto: tutte le
tutte le sedute nelle quali erano stati sentiti soggetti a vario titolo sedute nelle quali erano stati sentiti soggetti a vario titolo
interessati al processo erano state registrate, per cui la interessati al processo erano state registrate, per cui la
reclamante era in condizione di verificare la rispondenza dello madre(2.9) era in condizione di verificare la rispondenza dello
scritto a quanto accaduto nel corso della seduta; l'esperto aveva scritto a quanto accaduto nel corso della seduta; l'esperto ha
concordato coi consulenti di parte le modalità con le quali avrebbe concordato(3) coi consulenti di parte le modalità con le quali
ascoltato i terzi; il c.t.u. ben poteva acquisire nuovi documenti, avrebbe ascoltato i terzi; il c.t.u.(3.1) ben poteva acquisire nuovi
nel contraddittorio delle parti, così com'era avvenuto nel caso di documenti, nel contraddittorio delle parti, specialmente in un
specie (tant'era che la reclamante non aveva indicato quale procedimento di volontaria giurisdizione, contraddistinto da una
documento fosse stato acquisito abusivamente), specialmente in particolare snellezza e flessibilità(3.2) delle forme. e
un procedimento di volontaria giurisdizione, contraddistinto da sostanzialmente privo di scansioni temporali che determinassero
una particolare snellezza e duttilità delle forme. e sostanzialmente la decadenza della parte dalla prova; il verbale redatto(3.3) dal
privo di scansioni temporali che determinassero la decadenza c.t.u.(3.4) era atto del pubblico ufficiale, fornito di fede
della parte dalla prova; il verbale redatto dal c.t.u. era atto del privilegiata, e la veridicità del suo contenuto avrebbe dovuto
pubblico ufficiale, fornito di fede privilegiata, e la veridicità del suo essere contestata con la querela di falso.
contenuto avrebbe dovuto essere contestata con la querela di
falso.
Da ultimo, e definitivamente, la reclamante si era limitata Da ultimo, e definitivamente, la madre(3.5) ha
ad affermare che il verbale (per essere stato redatto a affermato(3.6) che il verbale (per essere stato redatto a
distanza di tempo) avrebbe potuto avere un contenuto che distanza di tempo) avrebbe potuto avere un contenuto che
non rispondeva alle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti non rispondeva alle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti
dall'esperto, ma non si era spinta ad affermare che ciò dall'esperto, ma non si era spinta ad affermare che ciò
fosse effettivamente avvenuto nè quale diverso contenuto fosse effettivamente avvenuto nè quale diverso contenuto
le conversazioni avessero avuto (contenuto che, per quanto le conversazioni avessero avuto (contenuto che, per quanto
detto, era agevolmente evincibile dalle fonoregistrazioni); detto, era agevolmente deducibile dalle fonoregistrazioni);
nè, da ultimo, aveva indicato quale incidenza la dedotta nè, da ultimo, aveva indicato quale incidenza la dedotta
diversità avrebbe sortito sulle conclusioni a cui l'esperto era diversità(3.7) avrebbe gravato(3.8) sulle conclusioni a cui
poi pervenuto. l'esperto è(3.9) poi pervenuto.
Sicchè la doglianza risultava inammissibile - per difetto di Perciò il reclamo della madre è risultato inammissibile per
specificità - prima ancora che infondata nel merito. difetto di specificità e infondatezza.(4)
Allo stesso modo andava esclusa la nullità della decisione Allo stesso modo è stata esclusa(4.1) la nullità(4.2) della
per non essere stati ascoltati i bambini: il primo Giudice decisione per non essere stati ascoltati i bambini: poiché il
aveva condivisibilmente rimesso l'inerente compito al c.t.u., primo Giudice ha affidato il compito(4.3) al c.t.u(4.4).,
soggetto che era dotato della necessaria sensibilità e degli soggetto dotato della necessaria sensibilità e degli
indispensabili strumenti tecnici e culturali. indispensabili strumenti tecnici e culturali.
Inoltre occorreva considerare che si trattava di fanciulli in Inoltre occorreva considerare che si trattava di fanciulli in
tenerissima età (tre e cinque anni rispettivamente), come tenerissima età (tre e cinque anni rispettivamente), come
tali sforniti di adeguata maturità e discernimento, sui quali tali sforniti di adeguata maturità e giudizio(4.5), sui quali
l'audizione da parte del collegio avrebbe sortito effetti l'ascolto da parte del collegio avrebbe causato effetti
potenzialmente devastanti, una volta che fossero stati potenzialmente devastanti nel momento in cui avrebbero
chiamati ad individuare il genitore col quale d'ora in avanti dovuto decidere con chi abitare stabilmente. Scelta che
avrebbero voluto abitare stabilmente, scelta che. in una presupponeva quella del genitore più amato.(4.6)
mente immatura, sottendeva quella del genitore più amato.
Venendo, finalmente, al merito della questione, e quindi Venendo al merito della questione,(4.7) e quindi
all'individuazione del genitore presso il quale fosse più all'individuazione del genitore presso il quale fosse più
opportuno collocare i bambini in via prevalente. la scelta opportuno collocare i bambini in via prevalente. La scelta
doveva prescindere dalla ricerca del soggetto che avesse per doveva prescindere dalla ricerca del soggetto che avesse per
primo, o con maggiore intensità, violato gli accordi ripassati primo, o con maggiore intensità, violato gli accordi
tra i coniugi al momento della separazione; e dovesse invece stabiliti(4.8) tra i coniugi al momento della separazione; e
appuntarsi sulla ricerca della soluzione che avesse meglio dovesse invece appuntarsi sulla ricerca della soluzione che
privilegiato il futuro benessere morale e materiale dei piccoli avesse meglio privilegiato il futuro benessere morale,
e la loro serena maturazione psicologica. materiale e la loro serena maturazione psicologica.(4.9)
Ed ai fini qui considerati gli elementi di giudizio offerti dal Ed ai fini qui considerati gli elementi di giudizio offerti dal
processo non potevano far ritenere che la I. fosse sfornita di processo non potevano far ritenere che la I. fosse sfornita di
adeguate capacità genitoriali, educative e di accudimento, adeguate capacità genitoriali, educative e di accudimento,
così da do