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SCAFOM INTERNATIONAL v LORRAINE TUBES S.A.S.
Corte di Cassazione belga - 19 giugno 2009
Vicenda che ha suscitato molti dibattiti in quanto affronta un tema in cui non ci sono in generale
moltissime sentenze, ma solo alcune che si ricollegano ad eventi eclatanti
(es. chiusura del Canale di Suez o la guerra in Iran).
Nella fattispecie la società olandese Scafom conclude come acquirente una serie di contratti di
vendita per la consegna di tubi di acciaio.
1. Exma conclude il contratto come parte venditrice francese, ma viene poi acquisita dalla società
belga Lorraine tubes, che quindi le subentra anche nelle obbligazioni di consegna derivanti dal
contratto in questione (chi vende è Exma ma chi è obbligata e Lorraine).
Questa successione temporale spiega la ragione per cui, quando si parla di diritto applicabile si
guarda al diritto francese, mentre quando si tratta di determinare il giudice competente ci si
rivolge al giudice belga: la causa viene iniziata da Scafom, instaurando il giudizio presso il
domicilio del convenuto nel momento in cui inizia la causa, per cui davanti al giudice belga,
ma il diritto applicabile in materia di vendita è il diritto del venditore ma al momento della
conclusione del contratto, ed ecco perché anche se la causa viene iniziata davanti al giudice belga
poi si va a guardare al diritto francese, proprio perché i due criteri vengono in rilievo in due
momenti diversi.
2. Dopo la conclusione di questi contratti di vendita il prezzo dell’acciaio aumentò in maniera
“imprevedibile” del 70%, un aumento obbiettivamente molto inusuale, che va al di là sicuramente di
quella che è la fluttuazione dei prezzi che pure risulta normalmente prevedibile.
3. Terzo dato fattuale molto importante è dato dal fatto che non c’era alcuna clausola di
adattamento del prezzo nel contratto, neppure una clausola legata ad esempio all’inflazione, anche
se questo avrebbe potuto complicare ulteriormente le cose (se le parti mettono una clausola simile,
sicuramente il 70% non è dato dalll’inflazione, e quindi il tema diverrebbe che si è previsto solo la
variazione da inflazione e non altre). Ciò significa che
Dal punto di vista fattuale è quindi una vicenda relativamente semplice.
Il TRIBUNALE DI 1° GRADO applica la teoria dell’imprevision in virtù della quale, a fronte di eventi
sopravvenuti e non prevedibili, è possibile sciogliere il vincolo contrattuale o pretenderne una
rideterminazione: il giudice parla però di questa teoria senza dire se sta applicando il diritto belga o
quello francese, ma semplicemente sulla base della presunzione, spesso corretta, che questi due
diritti nella sostanza coincidono, essendo il codice belga una sostanziale copiatura del Code
Napoleon.
Tuttavia, essendo questa una teoria sviluppata in sede giurisprudenziale e non codificata in
nessuno dei due ordinamenti, la CORTE D’APPELLO fa notare che questa teoria in Belgio viene
applicata anche ai rapporti privatistici, arrivando a risultati analoghi alla risoluzione per eccessiva
onerosità sopravvenuta italiana, mentre in Francia si applica solo nella giustizia amministrativa,
quindi si sacrifica la sacralità del contratto solo in funzione di un superiore interesse pubblico di cui
è portatore la pubblica amministrazione.
Dal momento che il diritto applicabile è quello francese, la Corte d’appello sostiene dunque che
non sia applicabile la teoria dell’imprevision perché non c’è una pubblica amministrazione
coinvolta, ma bisogna fare applicazione della teoria dell’adempimento in buona fede, il cui
risultato sarà peraltro pressoché simile.
Il diritto francese obbliga infatti la parte ad eseguire la propria prestazione in buona fede:
l’acquirente olandese avrebbe quindi l’obbligo di rinegoziare secondo buona fede i termini
contrattuali perché c’era stata una tale variazione delle circostanze (aumento del prezzo dell’acciaio)
che il suo dovere di buona fede non poteva non esplicarsi anche nel ritrattare il contenuto
contrattuale.
Ciò non voleva dire necessariamente accettare un aumento del prezzo come richiesto dal
venditore, ma ciò che si rinfaccia in qualche modo alla parte olandese è il fatto di avere rifiutato la
richiesta di rinegoziare.
La corte d’appello ritiene che questo atteggiamento di chiusura rispetto alla richiesta in prima
battuta di Lorrains tube di rinegoziare, si sostanzi in un inadempimento contrattuale dato dal fatto
non che il compratore non paga (non si rende inadempiente rispetto all’obbligazione principale) ma