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Cassazione civile - 15 dicembre 2011

Due soggetti concludono un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno agricolo e l’acquirente conviene in giudizio il venditore al fine di ottenere l’esecuzione del contratto stesso. Il convenuto, sostenendo che successivamente alla stipula del preliminare aveva scoperto che il fondo in parola aveva una destinazione diversa da quella agricola, chiede il rigetto della domanda dell’acquirente e che sia dichiarata l’invalidità del contratto, sussistendo un errore essenziale sull’oggetto dello stesso.

Decisione del tribunale di Cagliari

Il Tribunale di Cagliari accoglie la domanda dell’attore, ritenendo che l’errore relativo alla natura edificabile e non agricola del terreno non fosse riconoscibile da parte dell’altro contraente.

Appello e decisione della corte d'appello

Il venditore impugna quindi la sentenza di primo grado sostenendo che nel caso di specie ricorreva un’ipotesi di errore bilaterale, comune ad entrambe le parti, avendo entrambe manifestato il consenso per l’acquisto di un terreno agricolo. La Corte d’appello, sposando la suddetta tesi, accoglie l’impugnazione ed annulla il contratto.

Ricorso in cassazione

L’acquirente ricorre quindi in Cassazione, affermando che non si tratterebbe di errore comune, ma semmai della sola parte venditrice, in quanto egli non aveva alcun interesse all’accertamento della natura urbanistica del terreno, che poteva comunque destinarsi all’agricoltura.

Conclusione della corte di cassazione

La Cassazione però arriva alla conclusione che si tratta di un errore bilaterale, cioè comune ad entrambe le parti, per cui il contratto è annullabile a prescindere dall’esistenza del requisito della riconoscibilità dell’errore stesso, poiché in tal caso non entra in gioco il principio dell’affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all’invalidità del negozio. La Corte rigetta il ricorso e, per la peculiarità della fattispecie e la scarsità di precedenti giurisprudenziali, compensa le spese processuali.

Riflessioni sulla sentenza

Questa sentenza dà modo di evidenziare un dato che si ritrova soprattutto nell’ambito degli ordinamenti di common law in cui, a parte gli errori più gravi che possono portare alla totale nullità del contratto per mancanza di fatto della manifestazione della volontà, l’errore è un rimedio sostanzialmente, almeno nella forma originaria, limitato alle ipotesi di mutal mistake, in cui non c’è il consensus ad idem (es. caso Raffles del 1864 in cui le parti si riferiscono a due navi diverse), diverso dal common mistake in cui l’errore si ha perché entrambi sbagliano (es. questo caso).

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Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

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