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INCOMPETENZA PER TERRITORIO INDEROGABILE;
INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEROGABILE;
Come si può ben vedere, il legislatore in questo caso, nello stabilire in che modo quel
masso viene gettato nel corso del fiume, non individua la questione di competenza in
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senso generale, ma si preoccupa di distinguere una questione di competenza
dall’altra:
QUESTIONE DI COMPETENZA PER MATERIA
QUESTIONE DI COMPETENZA PER VALORE
QUESTIONE DI COMPETENZA PER TERRITORIO:
→ DEROGABILE
→ INDEROGABILE
Questi sono i criteri accolti dal legislatore italiano per ripartire la competenza fra i
vari giudici distribuiti sul territorio italiano: il criterio della competenza territoriale è
il criterio utilizzato dal legislatore per assegnare la competenza ad uno dei tanti
giudici che operano sullo stesso livello. Per esempio, in Italia, esistono tanti Tribunali
quanti sono i circondari: come si fa a stabilire quale di questi Tribunali sia in
concreto competente per quella singola controversia? Si ha riguardi ai criteri
attributivi della competenza per territorio: sono i criteri indicati nel codice di rito agli
articoli 18 e seguenti. La norma fondamentale in materia è quella che fissa il foro
generale delle persone fisiche ( articolo 18 ), stabilendo che per la singola
controversia sarà competente il giudice del luogo in cui il soggetto citato in giudizio
ha la propria residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in
cui il convenuto ha dimora.
Es.: Tizio risiede a Roma e conviene in giudizio Caio che invece risiede a Milano; la
controversia insorgenda dovrà essere proposta dinanzi al giudice del luogo ove
costui abbia la propria residenza e non già a Roma dove risiede Tizio. Ciò per una
questione di buon senso, che il legislatore ha opportunamente recepito: Tizio turba la
quiete giuridica di Caio, e quindi dovrà portare la controversia dinanzi al giudice che
sia prossimo alla controparte, cioè a Milano che il luogo ove il convenuto ha la
propria residenza. Quindi il criterio generale è quello del luogo in cui il convenuto ha
la propria residenza: ovviamente tale criterio tollera delle eccezioni, perché come
abbiamo visto se non è possibile determinare il giudice attraverso la residenza, si
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terrà conto del domicilio e, in subordine, della dimora. Quando poi non sarà stato
possibile determinare il giudice competente avendo riguardo ai tre criteri dinanzi
elencati, allora si farà riferimento, da ultimo, al luogo in cui risiede l’attore.
La norma individua il foro generale delle persone fisiche.
Questo criterio si attaglia alla circostanza in cui il convenuto sia una persona fisica;
nel caso in cui il convenuto sia una persona giuridica, troverà applicazione il
successivo articolo 19 cpc, il quale disciplina il foro generale delle persone
giuridiche e delle associazioni non riconosciute, stabilendo che, salvo il caso in cui
la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è
competente il giudice del luogo in cui essa ha sede. E’ competente altresì il giudice
del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante
autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Il foro generale delle
persone giuridiche è il luogo in cui la persona giuridica ha la propria sede.
Le due norme esaminate, individuano i fori generali rispettivamente delle persone
giuridiche e delle persone fisiche. Gli altri fori si definiscono speciali, e possono
essere facoltativi ( l’attore può scegliere tra questi e il foro generale ) o esclusivi ( la
loro applicazione esclude il foro generale ).
L’articolo 20 cpc invece, introduce dei fori facoltativi, in particolare, l’articolo in
questione, fissa il criterio attributivo della competenza per territorio ove la res
litigiosa abbia ad oggetto obbligazioni nascenti o ex contratto o da fatto illecito.
Es.: Tizio da un bene in locazione e alla scadenza del contratto il conduttore omette
di restituirglielo.
L’obbligazione può essere sia di natura contrattuale che di natura extracontrattuale
( basti pensare alla richiesta di illecito che nasce da un incidente stradale ).
Nel caso di specie si parla di fori facoltativi per alludere a questa circostanza: che
accanto alla norma in tema di foro generale che vige anche in questo caso, si
aggiungono altri criteri attributivi della competenza: l’articolo 20, segnatamente,
individua come giudice competente anche il giudice del luogo in cui l’obbligazione
sia sorta ovvero il giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio debba
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essere eseguita. Il foro facoltativo designa questo: che oltre a questi due fori, sarà
competente anche il giudice del luogo del foro generale.
Es.: Contratto di compravendita stipulato a Milano. Deve essere eseguito a Roma. La
parte ha la residenza a Palermo. Dove vado? Paleremo è il foro generale, dove la
parte ha la propria residenza; i fori facoltativi sono due: il forum contractus è Milano,
il forum destinatae solutionis è Roma. Quindi l’attore potrà portare la causa sia a
Palermo, sia a Roma, sia a Milano.
Es.: Sorge una causa ereditaria: quale è il giudice competente? Il giudice del luogo
della aperta successione. Questo è foro esclusivo, cioè la causa ereditaria dovrà essere
portata esclusivamente dinanzi al giudice del luogo della aperta successione.
Quindi abbiamo, relativamente ai criteri attributivi della competenza per territorio,
fori generali per le persone fisiche e per le persone giuridiche; tali fori generali
continuano ad operare ove si tratti di fori facoltativi ( la facoltatività consiste proprio
in questo: che i fori contemplati nell’articolo 20 si aggiungono a quello o quelli
generali ); diversamente, ove si tratti di foro esclusivo, la causa potrà essere
unicamente portata dinanzi al giudice individuabile dalla norma che contempla il
criterio attributivo di competenza c.d. esclusivo.
Resta però da fare una precisazione riguardo alla competenza per territorio derogabile
e inderogabile ( o funzionale ): ma non bisogna confondere questa distinzione con
quella fra fori esclusivi e fori generali ( perché quando si dice che un foro è esclusivo
si vuol dire che quel foro opera a preferenza del foro generale, inteso inoperante in
quel caso, ma non si vuole dire anche che il foro esclusivo è inderogabile. Ben può il
foro esclusivo essere derogabile ). Quindi, quando si allude alla differenza che corre
fra fori derogabili e inderogabili si guarda di là dalla distinzione fra fori esclusivi e
non: si ha riguardi a quanto dispone una norma, che è l’articolo 28 del codice di rito,
il quale contiene una enunciazione tassativa di ipotesi in cui la competenza, fissata
sulla base dei criteri di legge, non può essere derogata. In base a tale articolo la
competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti salvo che per le
cause previste nei nn. 1, 2, 3, 5 dell’articolo 70 ( cause che può proporre il P.M.,
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cause matrimoniali, cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ), per i casi
di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e
possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui
l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
Come si fa a stabilire se siamo al cospetto di un criterio attributivo della competenza
per territorio derogabile o inderogabile? Lo si stabilisce porgendo la nostra attenzione
sulla norma. Si guarderà se quella controversia concreta sia ascrivibile oppure no
all’articolo 28 cpc.
Quando si dice competenza territoriale derogabile o inderogabile si allude a questo: si
vuol dire che le parti, se lo volessero, potrebbero sottrarre il giudice competente a
quella controversia. Es.: Si va da un tour operator a firmare un contratto per una
vacanza. Si firma un modulo per stipulare il contratto con l’agenzia. La parte che
firma è residente a Roma ma la società sta a Milano. Il viaggio va male. La legge dice
che la controversia spetta al giudice di Roma. Ma sul contratto firmato con l’agenzia
sta scritto che ogni controversia che dovesse sorgere per l’operatività delle condizioni
contrattuali, dovrebbe essere portata non già al giudice che sarebbe competente
secondo la legge, ma a Milano. Quando si è sottoscritto il modulo prestampato ed
elaborato unilateralmente dal fornitore della prestazione di viaggio, si è sottoscritta
una clausola derogatoria della competenza.
Articolo 29 cpc: Forma ed effetti dell’accordo delle parti: “ L’accordo delle parti per
la deroga dell’accordo territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e
risultare da atto scritto. L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza
esclusiva quando non è espressamente stabilito”. Nel caso di specie l’accordo è la
convenzione, preventiva all’instaurazione del processo, con la quale i contraenti
pattuiscono che, nel caso sorgano contestazioni tra loro in ordine ad un determinato
rapporto, la controversia sarà devoluta alla cognizione di un giudice diverso da quello
territorialmente competente secondo le norme ordinarie. Il giudice designato non ha
quindi competenza in quella materia, ce l’ha quando tale competenza gli sia
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espressamente attribuita. Quindi non basta l’accordo delle parti per derogare alla
competenza:
occorre in primis che il criterio attributivo della competenza di cui si tratta
inerisca al territorio,
occorre che si tratti di un criterio attributivo della competenza territoriale
derogabile e quindi che si abbia a che fare con una controversia non
contemplata nell’articolo 28 cpc ( articolo che menziona le ipotesi in cui la
competenza non è derogabile );
Occorre che vi sia l’accordo scritto;
Occorre che vi sia, nel contratto sottoscritto, una espressa assegnazione di
competenza a quel determinato giudice ( in tal caso, il giudice designato sarà
esclusivamente competente ).
L’articolo 38 allude ai criteri attributivi di competenza “ratione loci” e anche a quelli
“ratione materiae” e “ratione valoris”: quando si parla di questi due criteri, si tratta di
stabilire quale sia il giudice competente fra tanti giudici dislocati su beni diversi della
scala gerarchica che trapassa la struttura piramidale dell’ordinamento giudiziario.
Competenza per valore:
articolo 7 cpc → competenza del giudice di pace:
Competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5
milioni quando dalla legge non sono attribuite ad altro giudice;
Competente per le cause di risarcimento del danno