Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 10
Diritto processuale civile - Esercizi Pag. 1 Diritto processuale civile - Esercizi Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 10.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - Esercizi Pag. 6
1 su 10
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

INCOMPETENZA PER TERRITORIO INDEROGABILE;

 INCOMPETENZA PER TERRITORIO DEROGABILE;

Come si può ben vedere, il legislatore in questo caso, nello stabilire in che modo quel

masso viene gettato nel corso del fiume, non individua la questione di competenza in

4

senso generale, ma si preoccupa di distinguere una questione di competenza

dall’altra:

 QUESTIONE DI COMPETENZA PER MATERIA

 QUESTIONE DI COMPETENZA PER VALORE

 QUESTIONE DI COMPETENZA PER TERRITORIO:

→ DEROGABILE

→ INDEROGABILE

Questi sono i criteri accolti dal legislatore italiano per ripartire la competenza fra i

vari giudici distribuiti sul territorio italiano: il criterio della competenza territoriale è

il criterio utilizzato dal legislatore per assegnare la competenza ad uno dei tanti

giudici che operano sullo stesso livello. Per esempio, in Italia, esistono tanti Tribunali

quanti sono i circondari: come si fa a stabilire quale di questi Tribunali sia in

concreto competente per quella singola controversia? Si ha riguardi ai criteri

attributivi della competenza per territorio: sono i criteri indicati nel codice di rito agli

articoli 18 e seguenti. La norma fondamentale in materia è quella che fissa il foro

generale delle persone fisiche ( articolo 18 ), stabilendo che per la singola

controversia sarà competente il giudice del luogo in cui il soggetto citato in giudizio

ha la propria residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in

cui il convenuto ha dimora.

Es.: Tizio risiede a Roma e conviene in giudizio Caio che invece risiede a Milano; la

controversia insorgenda dovrà essere proposta dinanzi al giudice del luogo ove

costui abbia la propria residenza e non già a Roma dove risiede Tizio. Ciò per una

questione di buon senso, che il legislatore ha opportunamente recepito: Tizio turba la

quiete giuridica di Caio, e quindi dovrà portare la controversia dinanzi al giudice che

sia prossimo alla controparte, cioè a Milano che il luogo ove il convenuto ha la

propria residenza. Quindi il criterio generale è quello del luogo in cui il convenuto ha

la propria residenza: ovviamente tale criterio tollera delle eccezioni, perché come

abbiamo visto se non è possibile determinare il giudice attraverso la residenza, si

5

terrà conto del domicilio e, in subordine, della dimora. Quando poi non sarà stato

possibile determinare il giudice competente avendo riguardo ai tre criteri dinanzi

elencati, allora si farà riferimento, da ultimo, al luogo in cui risiede l’attore.

La norma individua il foro generale delle persone fisiche.

Questo criterio si attaglia alla circostanza in cui il convenuto sia una persona fisica;

nel caso in cui il convenuto sia una persona giuridica, troverà applicazione il

successivo articolo 19 cpc, il quale disciplina il foro generale delle persone

giuridiche e delle associazioni non riconosciute, stabilendo che, salvo il caso in cui

la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è

competente il giudice del luogo in cui essa ha sede. E’ competente altresì il giudice

del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante

autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Il foro generale delle

persone giuridiche è il luogo in cui la persona giuridica ha la propria sede.

Le due norme esaminate, individuano i fori generali rispettivamente delle persone

giuridiche e delle persone fisiche. Gli altri fori si definiscono speciali, e possono

essere facoltativi ( l’attore può scegliere tra questi e il foro generale ) o esclusivi ( la

loro applicazione esclude il foro generale ).

L’articolo 20 cpc invece, introduce dei fori facoltativi, in particolare, l’articolo in

questione, fissa il criterio attributivo della competenza per territorio ove la res

litigiosa abbia ad oggetto obbligazioni nascenti o ex contratto o da fatto illecito.

Es.: Tizio da un bene in locazione e alla scadenza del contratto il conduttore omette

di restituirglielo.

L’obbligazione può essere sia di natura contrattuale che di natura extracontrattuale

( basti pensare alla richiesta di illecito che nasce da un incidente stradale ).

Nel caso di specie si parla di fori facoltativi per alludere a questa circostanza: che

accanto alla norma in tema di foro generale che vige anche in questo caso, si

aggiungono altri criteri attributivi della competenza: l’articolo 20, segnatamente,

individua come giudice competente anche il giudice del luogo in cui l’obbligazione

sia sorta ovvero il giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio debba

6

essere eseguita. Il foro facoltativo designa questo: che oltre a questi due fori, sarà

competente anche il giudice del luogo del foro generale.

Es.: Contratto di compravendita stipulato a Milano. Deve essere eseguito a Roma. La

parte ha la residenza a Palermo. Dove vado? Paleremo è il foro generale, dove la

parte ha la propria residenza; i fori facoltativi sono due: il forum contractus è Milano,

il forum destinatae solutionis è Roma. Quindi l’attore potrà portare la causa sia a

Palermo, sia a Roma, sia a Milano.

Es.: Sorge una causa ereditaria: quale è il giudice competente? Il giudice del luogo

della aperta successione. Questo è foro esclusivo, cioè la causa ereditaria dovrà essere

portata esclusivamente dinanzi al giudice del luogo della aperta successione.

Quindi abbiamo, relativamente ai criteri attributivi della competenza per territorio,

fori generali per le persone fisiche e per le persone giuridiche; tali fori generali

continuano ad operare ove si tratti di fori facoltativi ( la facoltatività consiste proprio

in questo: che i fori contemplati nell’articolo 20 si aggiungono a quello o quelli

generali ); diversamente, ove si tratti di foro esclusivo, la causa potrà essere

unicamente portata dinanzi al giudice individuabile dalla norma che contempla il

criterio attributivo di competenza c.d. esclusivo.

Resta però da fare una precisazione riguardo alla competenza per territorio derogabile

e inderogabile ( o funzionale ): ma non bisogna confondere questa distinzione con

quella fra fori esclusivi e fori generali ( perché quando si dice che un foro è esclusivo

si vuol dire che quel foro opera a preferenza del foro generale, inteso inoperante in

quel caso, ma non si vuole dire anche che il foro esclusivo è inderogabile. Ben può il

foro esclusivo essere derogabile ). Quindi, quando si allude alla differenza che corre

fra fori derogabili e inderogabili si guarda di là dalla distinzione fra fori esclusivi e

non: si ha riguardi a quanto dispone una norma, che è l’articolo 28 del codice di rito,

il quale contiene una enunciazione tassativa di ipotesi in cui la competenza, fissata

sulla base dei criteri di legge, non può essere derogata. In base a tale articolo la

competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti salvo che per le

cause previste nei nn. 1, 2, 3, 5 dell’articolo 70 ( cause che può proporre il P.M.,

7

cause matrimoniali, cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ), per i casi

di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e

possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui

l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.

Come si fa a stabilire se siamo al cospetto di un criterio attributivo della competenza

per territorio derogabile o inderogabile? Lo si stabilisce porgendo la nostra attenzione

sulla norma. Si guarderà se quella controversia concreta sia ascrivibile oppure no

all’articolo 28 cpc.

Quando si dice competenza territoriale derogabile o inderogabile si allude a questo: si

vuol dire che le parti, se lo volessero, potrebbero sottrarre il giudice competente a

quella controversia. Es.: Si va da un tour operator a firmare un contratto per una

vacanza. Si firma un modulo per stipulare il contratto con l’agenzia. La parte che

firma è residente a Roma ma la società sta a Milano. Il viaggio va male. La legge dice

che la controversia spetta al giudice di Roma. Ma sul contratto firmato con l’agenzia

sta scritto che ogni controversia che dovesse sorgere per l’operatività delle condizioni

contrattuali, dovrebbe essere portata non già al giudice che sarebbe competente

secondo la legge, ma a Milano. Quando si è sottoscritto il modulo prestampato ed

elaborato unilateralmente dal fornitore della prestazione di viaggio, si è sottoscritta

una clausola derogatoria della competenza.

Articolo 29 cpc: Forma ed effetti dell’accordo delle parti: “ L’accordo delle parti per

la deroga dell’accordo territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e

risultare da atto scritto. L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza

esclusiva quando non è espressamente stabilito”. Nel caso di specie l’accordo è la

convenzione, preventiva all’instaurazione del processo, con la quale i contraenti

pattuiscono che, nel caso sorgano contestazioni tra loro in ordine ad un determinato

rapporto, la controversia sarà devoluta alla cognizione di un giudice diverso da quello

territorialmente competente secondo le norme ordinarie. Il giudice designato non ha

quindi competenza in quella materia, ce l’ha quando tale competenza gli sia

8

espressamente attribuita. Quindi non basta l’accordo delle parti per derogare alla

competenza:

 occorre in primis che il criterio attributivo della competenza di cui si tratta

inerisca al territorio,

 occorre che si tratti di un criterio attributivo della competenza territoriale

derogabile e quindi che si abbia a che fare con una controversia non

contemplata nell’articolo 28 cpc ( articolo che menziona le ipotesi in cui la

competenza non è derogabile );

 Occorre che vi sia l’accordo scritto;

 Occorre che vi sia, nel contratto sottoscritto, una espressa assegnazione di

competenza a quel determinato giudice ( in tal caso, il giudice designato sarà

esclusivamente competente ).

L’articolo 38 allude ai criteri attributivi di competenza “ratione loci” e anche a quelli

“ratione materiae” e “ratione valoris”: quando si parla di questi due criteri, si tratta di

stabilire quale sia il giudice competente fra tanti giudici dislocati su beni diversi della

scala gerarchica che trapassa la struttura piramidale dell’ordinamento giudiziario.

Competenza per valore:

articolo 7 cpc → competenza del giudice di pace:

 Competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5

milioni quando dalla legge non sono attribuite ad altro giudice;

 Competente per le cause di risarcimento del danno

Dettagli
A.A. 2012-2013
10 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Picardi Nicola.