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CAP. 13 - COMPETENZA E GIURISDIZIONE NELLA DINAMICA DEL PROCESSO
Determinare la competenza = individuare all'interno dell'area di giurisdizione considerata il giudice a cui
spetta trattare la controversia e legittimamente deciderne. Quindi mentre la giurisdizione è la distribuzione
del potere tra giudici di ordini diversi, la competenza è la distribuzione del potere tra giudici di ordini uguali.
Come si procede all’individuazione? Attraverso le regole di competenza.
I. In verticale: determinare il tipo di organo abilitato a decidere la controversia (se tribunale, se giudice di
pace, se Corte d’appello).
II. In orizzontale: individuare quale dei tanti organi distribuiti sul territorio va concretamente investito della
trattazione della controversia (se, per es., il tribunale di Genova o il tribunale di Milano; oppure se il
giudice di pace di Frascati).
La competenza è suddivisa in 3 categorie:
1) Competenza per materia
2) Competenza per valore
3) Competenza per territorio
I criteri materia e valore determinano competenza VERTICALE mentre territorio ORIZZONTALE
1) COMPETENZA PER MATERIA
Con il criterio della materia, l'organo giudicante viene individuato in relazione al tipo di controversia
sottoposta a giudizio. Il criterio della materia si applica solo nelle ipotesi previste dalla legge. Quando non si
applica il criterio della materia viene in rilievo il criterio del valore.
Per es., a norma dell'art. 7, c. 3, n. 2 c.p.c., per le cause relative alla misura ed alla modalità d'uso dei servizi
di condominio di case è esclusivamente competente il giudice di pace (competenza per materia fissata da una
norma di legge, nessun riferimento di valore).
2) COMPETENZA PER VALORE
In mancanza di previsioni relative alla materia, la competenza va determinata impiegando il criterio del
valore della causa (impiegando cioè il parametro monetario).
Così, a norma dell'art. 7 c.p.c., al giudice di pace è attribuita competenza per le cause relative a beni mobili
di valore non superiore a 10 mila euro, a condizione che dalla legge non siano attribuite alla competenza di
altro giudice. Sulle cause di valore superiore è competente il tribunale (che, per l'art. 9 c. 1 c.p.c. è
è
competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice). Il giudice di pace altresì
competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il
valore della controversia non superi 25 mila euro.
Ma come si determina il valore della causa ai fini della competenza? Il valore si determina dalla domanda.
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L'art. 14 c.p.c. detta i criteri per la valutazione delle cause "relative a somme di danaro" e di quelle "relative a
beni mobili”. La competenza si determina in base alla somma indicata in domanda, o al valore del bene
mobile dichiarato dall'attore. Occorre però distinguere le cause relative a somme di denaro da quelle relative
a beni mobili. Per le prime, se l'attore indica il valore della somma, ai fini della competenza non rileva
l'eventuale contestazione di tale valore da parte del convenuto, in quanto la questione del valore indicato
nella domanda rileva sia ai fini della competenza, sia ai fini del merito. Diversamente per le cause relative a
beni mobili, la determinazione del valore incide solo sulla competenza, non anche sul merito.
Comma 2: Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o
presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e
senza apposita istruzione.
Comma 3. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli
effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.
• Se l'attore nulla indica, la causa si presume di competenza del giudice adito.
• il convenuto può contestare la somma indicata dall'attore o il valore presunto, ma solo nella prima difesa. Il
giudice decide ai soli fini della competenza
e il convenuto non contesta, il valore dichiarato o presunto rimane fissato anche agli effetti del merito nei
• S
limiti della competenza del giudice adito. Nel comma precedente c’era una delibazione del giudice ai soli
fini della competenza, qui invece al terzo comma stabilisce che in caso di mancata contestazione, la somma
indicata rileverà anche agli effetti del merito.
Determinare il valore della domanda significa misurarne il valore su quel che viene effettivamente
domandato in rapporto all'interesse la cui realizzazione è perseguita in giudizio.
Così se sono mutuante di una somma che il mutuatario si è impegnato a restituire in cento rate da mille euro
e voglio adire il giudice per il mancato pagamento di due rate, dovrò far riferimento al titolo della domanda
(rapporto giuridico obbligatorio di durata = valore centomila euro competenza del tribunale), ovvero
all'oggetto immediato (inadempimento di duemila euro = competenza del giudice di pace)? La risposta è che
dovrò far riferimento al concreto petitum con conseguente competenza del giudice di pace.
Ma quid juris se, invece di limitarmi a formulare domanda di condanna a duemila euro, io pongo
quell'inadempimento a base del mio diritto alla risoluzione e domando una sentenza di risoluzione dell'intero
contratto (valore centomila euro)? La risposta è nell'art. 12 c. l secondo cui il valore "delle cause relative
all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a
è
quella parte del rapporto che in contestazione": qui effettivamente "in contestazione" è la risolubilità di un
rapporto obbligatorio preso nella sua interezza, onde il valore andrà misurato su di esso (con conseguente
competenza del tribunale).
È frequente che nel processo siano proposte più domande — processo oggettivamente cumulato.
Le più domande proposte nello stesso processo, contro la stessa parte, si sommano tra loro.
3) COMPETENZA PER TERRITORIO
Art. 10 e 55 c.p.c.
Competenza per territorio = determinazione del foro della causa
Si distinguono fori generali e fori speciali.
FORI GENERALI
Sono determinati in funzione di un criterio di localizzazione del convenuto, indipendentemente dal tipo di
controversia sottoposta a giudizio.
I fori generali sono quello delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) e quello delle persone giuridiche (art. 19
c.p.c.). 34
Foro generale delle persone fisiche - Art. 18 c.p.c.: se la legge non dispone specificamente in modo diverso
è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono
sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, né
è è
domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora sconosciuta, competente il giudice del luogo in cui risiede
l’attore.
Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute - art. 19 c.p.c.: Salvo che la
legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo dove ha sede o ha uno stabilimento e un
rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda la persona giuridica.
Il principio generale che presiede alla determinazione della competenza territoriale è dunque quello per cui
l'attore deve convenire la controparte nel foro di quest'ultima, non potendo invece costringere quest'ultimo a
spostarsi di fronte ad un giudice situato altrove. Questa regola integra il principio costituzionale del diritto ad
essere giudicati davanti al proprio giudice naturale (art. 25 cost.).
FORI SPECIALI
Sono i fori determinati in funzione del tipo di controversia sottoposta a giudizio.
- è
Per le cause relative a diritti di obbligazione, ha competenza il "giudice del luogo in cui sorta o deve
eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio". (Art. 20 c.p.c.)
- Per le cause ereditarie, ha competenza il giudice (tribunale) del luogo dove si è aperta la successione. (Art.
22 c.p.c.)
- Le cause relative a diritti reali su beni immobili, quelle in materia di locazione e comodato di immobili e
di affitto di azienda, quelle relative ad apposizione di termini e di osservanza delle distanze, sono devolute
al tribunale del luogo dove è posto l'immobile o l’azienda. (Art. 21 c.p.c.)
I fori speciali vengono distinti in:
• Fori facoltativi: la loro scelta è lasciata alla volontà dell'attore. Es. art. 20 c.p.c. che consente all'attore di
decidere se chiamare il convenuto davanti al suo foro generale, ovvero davanti al giudice del luogo in cui è
sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Per “luogo in cui è sorta l’obbligazione”, si
intende il luogo dove si è concluso il contratto. Il luogo dove “deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in
giudizio” significa il luogo del pagamento di somme coincide con il domicilio del creditore al tempo della
scadenza della obbligazione, mentre l'obbligazione di consegnare cosa certa e determinata va adempiuta
nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.
• fori esclusivi: impongono all'attore di agire nello specifico foro determinato in funzione del tipo di causa,
senza possibilità quindi di far ricorso al foro generale. Sono fori esclusivi i fori che la legge determina per
le cause:
relative a diritti reali (art. 21)
o relative ad azioni possessorie
o ereditarie (art. 22),
o tra soci, tra condomini e tra condomini e condominio (art 23) per le cause relative alle gestioni
o o
tutelari e patrimoniali (art. 24),
nelle quali è parte una amministrazione dello Stato (art. 25), per il procedimento di esecuzione
o o
forzata (art. 26),
di opposizione all'esecuzione (art. 27).
o
La distinzione tra foro facoltativo e foro esclusivo non va confusa con la distinzione tra foro derogabile e
foro inderogabile. Per derogabilità di un foro si intende infatti la possibilità che le parti scelgano
convenzionalmente di sottoporre una determinata controversia alla competenza di un giudice diverso da
quello del foro competente per legge. La prima distinzione attiene al potere o meno dell'attore di scegliere tra
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più fori, la seconda distinzione si riferisce alla possibilità o meno che attore e convenuto prevedano in via
contrattuale una deroga alla disciplina legale della competenza.
L’art 6 c.p.c “la competenza può essere derogata per accordo tra le parti solo nei casi in cui la legge lo
prescrive”. L’unica competenza derogabile è quella per territorio (comunque con limitazioni) mentre quella
per materia e per valore non è possibile derogarle con accordo tra pa