Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 155
Diritto processuale civile  Pag. 1 Diritto processuale civile  Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 155.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile  Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 155.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile  Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 155.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile  Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 155.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile  Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 155.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile  Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 155.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile  Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 155.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile  Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 155.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile  Pag. 41
1 su 155
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CAP. 13 - COMPETENZA E GIURISDIZIONE NELLA DINAMICA DEL PROCESSO

Determinare la competenza = individuare all'interno dell'area di giurisdizione considerata il giudice a cui

spetta trattare la controversia e legittimamente deciderne. Quindi mentre la giurisdizione è la distribuzione

del potere tra giudici di ordini diversi, la competenza è la distribuzione del potere tra giudici di ordini uguali.

Come si procede all’individuazione? Attraverso le regole di competenza.

I. In verticale: determinare il tipo di organo abilitato a decidere la controversia (se tribunale, se giudice di

pace, se Corte d’appello).

II. In orizzontale: individuare quale dei tanti organi distribuiti sul territorio va concretamente investito della

trattazione della controversia (se, per es., il tribunale di Genova o il tribunale di Milano; oppure se il

giudice di pace di Frascati).

La competenza è suddivisa in 3 categorie:

1) Competenza per materia

2) Competenza per valore

3) Competenza per territorio

I criteri materia e valore determinano competenza VERTICALE mentre territorio ORIZZONTALE

1) COMPETENZA PER MATERIA

Con il criterio della materia, l'organo giudicante viene individuato in relazione al tipo di controversia

sottoposta a giudizio. Il criterio della materia si applica solo nelle ipotesi previste dalla legge. Quando non si

applica il criterio della materia viene in rilievo il criterio del valore.

Per es., a norma dell'art. 7, c. 3, n. 2 c.p.c., per le cause relative alla misura ed alla modalità d'uso dei servizi

di condominio di case è esclusivamente competente il giudice di pace (competenza per materia fissata da una

norma di legge, nessun riferimento di valore).

2) COMPETENZA PER VALORE

In mancanza di previsioni relative alla materia, la competenza va determinata impiegando il criterio del

valore della causa (impiegando cioè il parametro monetario).

Così, a norma dell'art. 7 c.p.c., al giudice di pace è attribuita competenza per le cause relative a beni mobili

di valore non superiore a 10 mila euro, a condizione che dalla legge non siano attribuite alla competenza di

altro giudice. Sulle cause di valore superiore è competente il tribunale (che, per l'art. 9 c. 1 c.p.c. è

è

competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice). Il giudice di pace altresì

competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il

valore della controversia non superi 25 mila euro.

Ma come si determina il valore della causa ai fini della competenza? Il valore si determina dalla domanda.

33

L'art. 14 c.p.c. detta i criteri per la valutazione delle cause "relative a somme di danaro" e di quelle "relative a

beni mobili”. La competenza si determina in base alla somma indicata in domanda, o al valore del bene

mobile dichiarato dall'attore. Occorre però distinguere le cause relative a somme di denaro da quelle relative

a beni mobili. Per le prime, se l'attore indica il valore della somma, ai fini della competenza non rileva

l'eventuale contestazione di tale valore da parte del convenuto, in quanto la questione del valore indicato

nella domanda rileva sia ai fini della competenza, sia ai fini del merito. Diversamente per le cause relative a

beni mobili, la determinazione del valore incide solo sulla competenza, non anche sul merito.

Comma 2: Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o

presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e

senza apposita istruzione.

Comma 3. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli

effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

• Se l'attore nulla indica, la causa si presume di competenza del giudice adito.

• il convenuto può contestare la somma indicata dall'attore o il valore presunto, ma solo nella prima difesa. Il

giudice decide ai soli fini della competenza

e il convenuto non contesta, il valore dichiarato o presunto rimane fissato anche agli effetti del merito nei

• S

limiti della competenza del giudice adito. Nel comma precedente c’era una delibazione del giudice ai soli

fini della competenza, qui invece al terzo comma stabilisce che in caso di mancata contestazione, la somma

indicata rileverà anche agli effetti del merito.

Determinare il valore della domanda significa misurarne il valore su quel che viene effettivamente

domandato in rapporto all'interesse la cui realizzazione è perseguita in giudizio.

Così se sono mutuante di una somma che il mutuatario si è impegnato a restituire in cento rate da mille euro

e voglio adire il giudice per il mancato pagamento di due rate, dovrò far riferimento al titolo della domanda

(rapporto giuridico obbligatorio di durata = valore centomila euro competenza del tribunale), ovvero

all'oggetto immediato (inadempimento di duemila euro = competenza del giudice di pace)? La risposta è che

dovrò far riferimento al concreto petitum con conseguente competenza del giudice di pace.

Ma quid juris se, invece di limitarmi a formulare domanda di condanna a duemila euro, io pongo

quell'inadempimento a base del mio diritto alla risoluzione e domando una sentenza di risoluzione dell'intero

contratto (valore centomila euro)? La risposta è nell'art. 12 c. l secondo cui il valore "delle cause relative

all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a

è

quella parte del rapporto che in contestazione": qui effettivamente "in contestazione" è la risolubilità di un

rapporto obbligatorio preso nella sua interezza, onde il valore andrà misurato su di esso (con conseguente

competenza del tribunale).

È frequente che nel processo siano proposte più domande — processo oggettivamente cumulato.

Le più domande proposte nello stesso processo, contro la stessa parte, si sommano tra loro.

3) COMPETENZA PER TERRITORIO

Art. 10 e 55 c.p.c.

Competenza per territorio = determinazione del foro della causa

Si distinguono fori generali e fori speciali.

FORI GENERALI

Sono determinati in funzione di un criterio di localizzazione del convenuto, indipendentemente dal tipo di

controversia sottoposta a giudizio.

I fori generali sono quello delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.) e quello delle persone giuridiche (art. 19

c.p.c.). 34

Foro generale delle persone fisiche - Art. 18 c.p.c.: se la legge non dispone specificamente in modo diverso

è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono

sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, né

è è

domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora sconosciuta, competente il giudice del luogo in cui risiede

l’attore.

Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute - art. 19 c.p.c.: Salvo che la

legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo dove ha sede o ha uno stabilimento e un

rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda la persona giuridica.

Il principio generale che presiede alla determinazione della competenza territoriale è dunque quello per cui

l'attore deve convenire la controparte nel foro di quest'ultima, non potendo invece costringere quest'ultimo a

spostarsi di fronte ad un giudice situato altrove. Questa regola integra il principio costituzionale del diritto ad

essere giudicati davanti al proprio giudice naturale (art. 25 cost.).

FORI SPECIALI

Sono i fori determinati in funzione del tipo di controversia sottoposta a giudizio.

- è

Per le cause relative a diritti di obbligazione, ha competenza il "giudice del luogo in cui sorta o deve

eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio". (Art. 20 c.p.c.)

- Per le cause ereditarie, ha competenza il giudice (tribunale) del luogo dove si è aperta la successione. (Art.

22 c.p.c.)

- Le cause relative a diritti reali su beni immobili, quelle in materia di locazione e comodato di immobili e

di affitto di azienda, quelle relative ad apposizione di termini e di osservanza delle distanze, sono devolute

al tribunale del luogo dove è posto l'immobile o l’azienda. (Art. 21 c.p.c.)

I fori speciali vengono distinti in:

• Fori facoltativi: la loro scelta è lasciata alla volontà dell'attore. Es. art. 20 c.p.c. che consente all'attore di

decidere se chiamare il convenuto davanti al suo foro generale, ovvero davanti al giudice del luogo in cui è

sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Per “luogo in cui è sorta l’obbligazione”, si

intende il luogo dove si è concluso il contratto. Il luogo dove “deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in

giudizio” significa il luogo del pagamento di somme coincide con il domicilio del creditore al tempo della

scadenza della obbligazione, mentre l'obbligazione di consegnare cosa certa e determinata va adempiuta

nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.

• fori esclusivi: impongono all'attore di agire nello specifico foro determinato in funzione del tipo di causa,

senza possibilità quindi di far ricorso al foro generale. Sono fori esclusivi i fori che la legge determina per

le cause:

relative a diritti reali (art. 21)

o relative ad azioni possessorie

o ereditarie (art. 22),

o tra soci, tra condomini e tra condomini e condominio (art 23) per le cause relative alle gestioni

o o

tutelari e patrimoniali (art. 24),

nelle quali è parte una amministrazione dello Stato (art. 25), per il procedimento di esecuzione

o o

forzata (art. 26),

di opposizione all'esecuzione (art. 27).

o

La distinzione tra foro facoltativo e foro esclusivo non va confusa con la distinzione tra foro derogabile e

foro inderogabile. Per derogabilità di un foro si intende infatti la possibilità che le parti scelgano

convenzionalmente di sottoporre una determinata controversia alla competenza di un giudice diverso da

quello del foro competente per legge. La prima distinzione attiene al potere o meno dell'attore di scegliere tra

35

più fori, la seconda distinzione si riferisce alla possibilità o meno che attore e convenuto prevedano in via

contrattuale una deroga alla disciplina legale della competenza.

L’art 6 c.p.c “la competenza può essere derogata per accordo tra le parti solo nei casi in cui la legge lo

prescrive”. L’unica competenza derogabile è quella per territorio (comunque con limitazioni) mentre quella

per materia e per valore non è possibile derogarle con accordo tra pa

Dettagli
Publisher
A.A. 2025-2026
155 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Enrica8906 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Storto Alfredo.