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DEL PROCESSO MA ATTI CHE TROVANO NORME CON SANZIONI A CARICO NEL CODICE
Il rischio è di usare impropriamente il termine abuso del processo. In alcuni casi come quello della domanda frazionata il rigetto della domanda non tiene conto del primato del principio della domanda. Si deve tenere fermo che l'abuso del processo non incide sull'ammissibilità della domanda e nemmeno sulla sua fondatezza. Rimane possibile far valere la figura per sancire intensamente la responsabilità per lite temeraria e congrua ed equa disciplina delle spese processuali.Atti processuali delle parti e dei provvedimenti del giudice
Per atto processuale si intende quello che si colloca nella serie procedimentale di atti e provvedimenti coordinati dalle norme processuali per permettere l'esercizio della giurisdizione civile, con i quali si fa la domanda di parte e si attua solo con la decisione passata in giudicati. Tra i due passaggi si hanno vari atti di unico procedimento.complessivo. Un'autonomia funzionale spetta di regola solo all'atto che termina la serie, ossia un atto del giudice che produce efficacia esterna (provvedimento) è definito dalla teoria generale del fenomeno procedimentale. Nell'ambito dei procedimenti la previsione di adeguati spazi per l'articolazione del contraddittorio tra le parti influisce sul processo stesso che si dice "partecipativo" ma è tipicamente il procedimento di cognizione ordinaria e cautelare. Tale dialettica è prevista anche da molti procedimenti amministrativi. Per un processo potrebbero avere rilevanza anche atti o accordi extraprocessuali e non atti processuali. Alcuni atti processuali in senso stretto manifestano direttamente efficacia esterna al processo (ad esempio il pignoramento, la vendita forzata). Per l'adozione di un atto processuale è necessario scegliere la forma più corretta ed idonea per raggiungere lo scopo sia per gli atti delleParti sia per i provvedimenti giudiziali. Per forma si intendono non solo i profili relativi allamodalità del compimento del processo, ma anche i modi di manifestazione della volontà e del pensiero del soggetto agente, anche rivolgendosi ad alcuni tratti del contenuto. Il contenuto formale consiste nell'indicazione da parte delle norme di alcuni elementi che devono esservi affinché un atto processuale possa ricondursi ad una specifica tipologia, individuata da un nomen. Il contenuto formale degli atti prevede varie tipologie e sicuramente una previsione generale al 125 cpc prevede che debbano essere indicati l'ufficio giudiziario, parti, oggetto, ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, sottoscritti dal difensore o dalla parte. Nulla si dice in merito ai requisiti extraformali. Della legittimazione della parte all'azione e agli atti si occupano artt.82 e 102 ss. per il giudice, la competenza e la giurisdizione vi sono norme complesse.
nullità in merito ad essi sono extraformali e soggiacciono ad una disciplina diversa dagli art.156 e 157. Tra i requisiti soggettivi vi è la volontà, ma solo generica del compimento dell'atto o anche effettiva e non viziatavolizione degli effetti giuridici? Generalmente si conclude che tali siano meri atti ed è sufficiente la volontà generica. Tuttavia i vizi del volere e la mancanza di volontà hanno rilievo sugli atti che contengono l'espressione di un negozio dispositivo di diritto sostanziale o di incidenza processuale (alcuni sono anche bilaterali come l'accordo per far decidere la causa al giudice secondo equità invece che seguire le norme di diritto). Del contenuto formale dei più importanti atti del giudice se ne occupa la sezione III distinguendo tra: - sentenza - ordinanza - decreto L'art.131 ricorda che la legge prevede quando adottare ciascuna forma ma senza prescrizione i provvedimenti si adottano nella.La scelta della legge del provvedimento è in funzione al contenuto e al fine che si vuole ottenere.
La sentenza generalmente decide sulla domanda giudiziale chiudendo il processo o totalmente o parzialmente consentenza non definitiva le singole questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito idonee a concludere il giudizio.
Le tipologie di sentenze non definitive sono:
- sentenze n.d. su questioni pregiudiziali di rito
- sentenze n.d. su questioni preliminari di merito
- sentenze su singole domande con proseguimento del processo per le altre domande (caso di sentenza su domande pregiudiziali)
- sentenze di condanna generica in cui il processo deve proseguire per quantificare la prestazione dovuta
Il principio del nostro sistema prevede che ogni processo dia luogo ad una sentenza, ma in realtà ci sono molte eccezioni.
L'art.132 disciplina il contenuto della sentenza che ha un'impregnativa funzione ed è articolato.
La motivazione è richiesta sia per i giudizi di diritto sia per giudizi su questioni controverse, entrambi possono essere esaminati inappello o formulati ex novo. Se l'appello contiene giudizi non bene motivati, il vizio ha rilievo diverso a seconda dell'impugnazione (Cassazione deve controllare l'esattezza dell'esito e si giunge ad essa solo se c'è violazione o falsa applicazione della norma. In entrambi i casi la motivazione perde rilievo). Per i giudizi di fatto in sede di appello non si può impugnare il riesame e dunque rileva solo la congruenza della motivazione: se manca la Cassazione avvia un rinvio teso a formulare il giudizio con riguardo alla motivazione. Per accelerare i tempi di definizione dei giudizi il legislatore del 2009 per la formazione della motivazione ha dichiarato che il giudice deve solo riportare le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento, anche se la narrazione dei fatti costituiva parte non marginale per.ricostruire i vizi della violazione di norme processuali. Per questo il 181 cpc assegna al giudice la facoltà di motivare la decisione mediante il riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi. La motivazione è anche specchio di un controllo popolare diffuso, non solo per i vizi. L'ordinanza Sempre nel processo di cognizione con ordinanza si risolvono le mere questioni processuali sullo svolgimento del processo in merito alle questioni di assunzione delle prove e la loro ammissibilità. Esse sono revocabili dal giudice che le ha emesse. Sono anche ordinanze le condanne interinali emesse i corso di causa ex art.186 bis, ter, quater e 423. Anche ordinanza è la disposizione di sospensione del processo ex art.295. Con ordinanza si decidono le questioni di competenza, litispendenza e connessione. Il provvedimento di primo grado che chiude il rito sommario di cognizione è chiuso con ordinanza che sembra paragonabile a sentenza. Il decreto È la formadi provvedimento semplice non preceduto dallo svolgimento del contraddittorio ad esempio per ladesignazione del giudice da parte del dirigente dell'ufficio o per la fissazione di una nuova udienza. Nei processispeciali si hanno anche decreti decisori come quello ingiuntivo: la forma del decreto segna la non presenza delcontraddittorio.
Forma e impugnazioni
Solo contro le sentenze e contro l'ordinanza possono aversi impugnazioni e così si ha appello per le sentenze diSI discute se si ammetta impugnazione su una decisione parziale con sentenza ma resaprimo grado.con ordinanza → giurisprudenza e dottrina attribuisce rilievo decisivo alla forma che il provvedimentoavrebbe dovuto assumere.Anche se la cassazione ritiene diversamente sul ricorso straordinario per cassazione fondato sul 111 comma 7Cost-Nei processi speciali la forma della sentenza raramente è prevista, la decisione finale si dà con ordinanza o decreto.
Nei procedimenti di esecuzione forzata
I procedimenti si danno con ordinanza ma il provvedimento con cui il giudice trasferisce dopo la vendita la proprietà dell'immobile si ha con decreto art 586. L'ordinanza si pronuncia nel contraddittorio delle parti su questioni non meramente di organizzazione del corso del processo e richiede valutazione del giudice. Il decreto invece, in base all'art. 135, non deve essere motivato nella scelta di questo o quel giudice per la causa. Ad oggi si assiste ad una tutela della privacy sui soggetti coinvolti nelle sentenze, seppur l'accesso ad essi abbia un'immensa utilità, la tutela delle parti coinvolte deve prevalere. Molti sono stati gli interventi recenti del legislatore che ha chiesto l'anonimizzazione e l'omissione dei dati sensibili del parto, che può avvenire con l'omissione del nome delle parti e l'indicazione della prima lettera del nome e del cognome. All'apposizione della annotazione di anonimizzazione puòprovvedere anche il giudice dell'ufficio se ritiene che sia utile per la tutela dei diritti o della dignità degli interessati. In alcuni casi l'anonimizzazione è obbligatoria a prescindere da qualunque iniziativa di parte. Vanno anonimizzati tutti quei dati da cui si possa desumere, direttamente o indirettamente, l'identità dei minori, delle parti in materia di rapporti di famiglia e di stato con altre persone. Vale lo stesso per atti di violenza sessuale. La mancata formulazione della richiesta non omette la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni dovuti dalla divulgazione dei dati sensibili. Il processo complesso con pluralità di parti Esercizio dell'azione e il processo oggettivamente e/o soggettivamente complesso Processo litisconsortile Processo con più parti di cui trattano gli artt. 102-111 cpc. In questo processo più parti rispetto alle solite 2 parti essenziali. Le modalità con cui ciò siverifica sono 3:
- il processo nasce con più parti
- il processo instaurato tra attore e convenuti vede intervenire volontariamente un terzo
- nel processo sorto bilaterale viene chiamato un terzo dalle parti o dal giudice
Potrebbe aggiungersi una quarta:
- riunione dinanzi allo stesso giudice di 2 processi instaurati separatamente su cause connesse e fraparti con coincidenti (art.40 e 274 cpc)
Norme del litisconsorzio
- L'art.102 cpc disciplina il litisconsorzio necessario: la legge esige che il processo si svolga con una pluralità di parti e prevede gravi conseguenze qualora nel contraddittorio non siano presenti
- L'art.103 cpc disciplina il litisconsorzio facoltativo: nasce la pluralità per scelta dell'attore
- Art.104 cpc tratta del processo solo oggettivamente complesso, ossia con cumulo oggettivo di domande proposte tra le stesse parti: il processo rimane bilaterale.
- Art.105 cpc disegna l'ipotesi di intervento del terzo