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Responsabilità degli allenatori, istruttori e maestri di sport

È ormai pacifico che gli allenatori, gli istruttori e i maestri di sport possano essere equiparati ai precettori e a coloro che insegnano un mestiere. Pertanto, risponderanno, ai sensi dell'art. 2048 c.c., del danno cagionato a soggetti terzi dal fatto illecito dei loro allievi nel periodo in cui erano sottoposti alla loro sorveglianza, se non dimostrano:

  1. La colpa del soggetto terzo che con la sua condotta ha concorso a determinare l'evento lesivo.
  2. Di aver utilizzato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività.
  3. Il verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili estranei all'esercizio sportivo.
  4. Di non aver potuto impedire il fatto pur avendo adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo.

In materia di responsabilità civile, alle società e alle associazioni sportive non è addebitabile alcuna responsabilità per i fatti posti in essere dai propri tesserati che ne rispondono a titolo.

personale è addebitabile esclusivamente una responsabilità diretta di natura contrattuale ed extracontrattuale nei confronti dei propri tesserati

può essere addebitata una responsabilità indiretta verso i soggetti terzi per fatti posti in essere dai propri tesserati o incaricati

dell'illecito è addebitabile esclusivamente una responsabilità cd. presunta nel caso in cui gli autori siano persone estranee alla società stessa

l'istruttore03. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, risponde dei danni cagionati dall'allievo a se stesso

dell'art. solo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi 2043 c.c.

a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2047 c.c.

anche a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.

dell'art. a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi 2048 c.c.

04. I maestri sportivi, gli istruttori e gli allenatori

possono essere chiamati a rispondere del danno cagionato a soggetti terzi dall'allievo durante la pratica sportiva: dell'art. ai sensi 2048 c.c. anche se nell'illecito compiuto nel periodo di sorveglianza sia coinvolto un minore purché capace di intendere e di volere ai sensi dell'art. 2047 c.c. se nell'illecito compiuto nel periodo di sorveglianza sia coinvolto un minore capace di intendere e di volere esclusivamente a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. dall'art. esclusivamente con riferimento ai generali principi del neminem laedere sanciti 2043 c.c.

05. La responsabilità civile delle società e delle associazioni sportive.

Lezione 037

01. La responsabilità del gestore di impianti sportivi per i danni subiti da coloro che a vario titolo vi accedono, può configurarsi: dell'art. esclusivamente come responsabilità extracontrattuale ai sensi 2043 c.c. in virtù del principio secondo

il quale chiunque svolga una determinata attività deve fare in modo che da questa non derivino danni a terzi anche come responsabilità extracontrattuale speciale ex art. 2054 c.c. esclusivamente come responsabilità contrattuale anche come responsabilità extracontrattuale speciale ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose che si hanno in custodia salvo che provi il caso fortuito dell'impianto sportivo non coincida

02. Nel caso in cui titolarità della gestione con la proprietà: dell'impianto l'obbligo dell'impianto il proprietario sportivo sarà comunque responsabile dal momento che grava su di lui anche di provvedere alla manutenzione periodica dell'impianto al proprietario non potrà essere imputata alcuna responsabilità per danni subiti dai fruitori degli impianti sportivi se la gestione è stata ceduta a titolo gratuito dell'impianto dell'art. il proprietario risponderà

comunque dei danni cagionati da un cedimento strutturale ai sensi 2053 c.c.al proprietario non potrà essere imputata alcuna responsabilità per danni subiti dai fruitori degli impianti sportivi La gestione dell'impianto sportivo deve essere effettuata secondo i canoni di efficienza e funzionalità, al fine di garantirne lo svolgimento dell'attività sportiva 3. dell'impianto sportivo: in condizioni di sicurezza per tutti gli utenti; la responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto può anche essere affidata dal titolare anche ad un sostituto purché abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico dell'impianto sportivo può essere affidato a chiunque abbia il mandato dal titolare spetta esclusivamente al titolare della gestione dell'impianto può anche essere affidata dal titolare anche ad un sostituto purché abbia le competenze necessarie a svolgere tale incaricosia presente durante lo svolgimento delle attività sportive dell'impianto. Si definisce gestore sportivo: la persona fisica o giuridica che mette a disposizione degli atleti e degli spettatori spazi, locali e impianti destinati allo svolgimento di attività sportive aventi carattere anche non agonistico. Esclusivamente la persona giuridica alla quale è riconducibile la responsabilità della gestione di un impianto sportivo. Colui che mette a disposizione degli atleti e degli spettatori spazi, locali e impianti destinati allo svolgimento di attività sportive aventi esclusivamente carattere agonistico. La persona fisica addetta alla cura e alla manutenzione degli impianti destinati allo svolgimento di attività sportive. La responsabilità civile del gestore di impianti sportivi a quali modelli di imputazione può essere riferibile? Lezione 038 dell'art. L'organizzatore. Ai sensi 2049 c.c. di eventi sportivi èresponsabile anche per i fatti lesivi posti in essere dai suoi ausiliari a danno di soggetti terzi; in tal caso si configura: un'imputazione all'organizzatore oggettiva della responsabilità in capo della manifestazione sportiva purché la condotta lesiva sia stata posta in essere dagli ausiliari nell'espletamento delle loro mansioni; un'imputazione all'organizzatore oggettiva della responsabilità in capo della manifestazione sportiva anche nel caso in cui la condotta lesiva sia stata posta in essere dagli ausiliari al di fuori delle loro mansioni; una responsabilità oggettiva in capo all'organizzatore della manifestazione sportiva purché l'incarico non sia conferito a titolo gratuito; un'imputazione all'organizzatore oggettiva della responsabilità in capo della manifestazione sportiva soltanto nel caso in cui gli ausiliari siano dipendenti. Secondo l'orientamento.

L'organizzatore di eventi sportivi, quale titolare di tutte le responsabilità civili, penali, amministrative, può essere:

  • esclusivamente un ente giuridico
  • anche una persona fisica
  • esclusivamente una persona giuridica
  • esclusivamente una persona fisica

L'organizzatore di eventi sportivi risponde dei danni subiti dagli spettatori:

  • a titolo di responsabilità contrattuale senza distinzione tra spettatori paganti e non paganti
  • esclusivamente a titolo di responsabilità speciale ex art. 2050 c.c.
  • anche a titolo di responsabilità extracontrattuale o aquiliana
  • esclusivamente a titolo di responsabilità contrattuale purché si tratti di spettatori paganti

L'organizzatore della manifestazione sportiva è tenuto a tutelare quale di queste affermazioni non è corretta?

  • l'organizzatore
  • l'idoneità
  • l'esercizio
  • è tenuto a controllare dei mezzi
tecnici utilizzati dall'atleta per la pratica sportiva anche se tali mezzi sono di proprietà dell'atleta. L'organizzatore ha l'obbligo di predisporre gare tra atleti del medesimo tipo in modo da evitare che lo squilibrio tra competitori possa causare eventi lesivi. L'organizzatore è tenuto a controllare la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove viene svolta la manifestazione sportiva. L'atleta è tenuto a sottoporre a specifici controlli sanitari prima della gara per accertarsi che sia in condizioni psico-fisiche idonee ad affrontare l'impegno sportivo. La responsabilità civile degli organizzatori di eventi sportivi nei confronti dell'atleta. La posizione di coloro che riconoscono natura autonoma al rapporto di lavoro sportivo, trova fondamento nella corresponsione all'atleta di somme di denaro versate periodicamente quale mezzo di.sostentamento nella considerazione dei diversi scopi cui tendono l'atleta e la società presso la quale lo sportivo presta la sua attività; nell'obbligo di collaborazione da parte dell'atleta in vista del perseguimento degli obiettivi sportivi comuni; dell'atleta-lavoratore; nell'assoggettamento alle direttive, al controllo e alla vigilanza da parte della società-datore di lavoro; disposto dell'art.02. Secondo il 2 della legge n. 91/1981, per riconoscere ad uno sportivo lo status di professionista in primo luogo è necessario che risulti tesserato presso società che svolgono attività sportive professionistiche rappresentate da Federazioni nazionali facenti parte del CONI; attualmente ha optato per tale riconoscimento: la Federazione Italiana Golf la Federazione Italiana Nuoto la Federazione Motociclistica Italiana la Federazione Pugilistica Italiana dell'art.03. Ai sensi del secondo comma 3, si riconosce al rapporto dilavoro sportivo degli atleti professionisti, natura autonoma: esclusivamente nel caso in cui la prestazione oggetto del contratto abbia carattere continuativo; esclusivamente nel caso in cui l'atleta non sia contrattualmente vincolato in riferimento alla frequenza a sedute di preparazione od allenamento; qualora la prestazione che è oggetto del contratto non superi 10 ore settimanali oppure sette giorni ogni mese ovvero quaranta giorni ogni anno; qualora l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo. La legge n. 91 del 23 marzo 1981, recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", qualifica il rapporto di lavoro intercorrente tra gli sportivi professionisti e le società: esclusivamente come rapporto di lavoro autonomo; esclusivamente come rapporto di lavoro subordinato; di regola come lavoro subordinato, salvo.

Considerarlo come lavoro autonomo in presenza di particolari circostanze di regola come lavoro autonomo, salvo considerarlo come lavor

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A.A. 2022-2023
58 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e dello sport e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Chisci Tiziana.