Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ESATTO ADEMPIMENTO: L'ADEMPIMENTO PARZIALE
Per essere esatto, l'adempimento deve essere conforme al contenuto della prestazione obbligatoria, pertanto in base al disposto dell'art. 1181 c.c., il creditore può rifiutare, anche se la prestazione è divisibile, un adempimento parziale offertogli dal debitore, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (es. la prestazione sia divenuta parzialmente impossibile).
La mora del creditore: presupposti ed effetti.
In forza della disposizione che obbliga le parti a comportarsi secondo correttezza (art. 1175 c.c.), il creditore ha il dovere di cooperare con il debitore per la realizzazione dell'adempimento. Normalmente il creditore è disponibile a cooperare, ma può accadere che il creditore non abbia interesse a liberare il debitore (es. nel caso in cui il creditore abbia interesse a dimostrare l'inadempimento del debitore per ottenere la).
risoluzione contrattuale) e quindi pone in essere comportamenti che ostacolano l'adempimento come nel caso in cui il debitore sia tenuto alla consegna di una cosa, ma questa non si può effettuare perché il creditore non è disposto a riceverla oppure una prestazione lavorativa non può essere eseguita se il lavoratore non può accedere all'azienda. Il debitore può tutelarsi, evitando le conseguenze negative che deriverebbero dal ritardo nell'adempimento della prestazione, attraverso la costituzione in mora del creditore. Il creditore è in mora quando, senza legittimo motivo rifiuti di ricevere l'esatto adempimento offertogli dal debitore oppure non compie quanto è necessario perché il debitore possa adempiere l'obbligazione (art. 1206 c.c.). Per aversi mora del creditore (cd. mora credendi) è necessario che il debitore faccia al creditore una "formale" offerta della prestazione. I modi
di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento. I modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, secondo una distinzione elaborata dalla dottrina, possono essere distinti in due gruppi:- Modi di estinzione a carattere satisfatorio: quelli che soddisfano, come l'adempimento e l'adazione in pagamento, l'interesse del creditore e sono:
- Confusione
- Compensazione
- Modi di estinzione dell'obbligazione a carattere non satisfattorio: quelli che estinguono l'obbligazione senza soddisfazione dell'interesse creditorio e sono:
- Novazione
- Remissione del debito
- Impossibilità sopravvenuta della prestazione
L'obbligazione con tutti i suoi beni presenti futuri (art. 2740 c.c.). Ciò vuol dire che in caso di inadempimento il creditore potrà rivalersi sul patrimonio debitore per i danni che eventualmente gli siano stati provocati. Quest'attività si svolge dopo l'inadempimento del debitore e si sostanzia, in caso di mancanza di collaborazione del debitore, attraverso il procedimento di esecuzione forzata.
In molti casi, tuttavia, l'esecuzione sui beni del debitore inadempiente non è efficace per la protezione dell'interesse del creditore, sia perché il debitore sottrae i suoi beni all'esercizio dell'azione esecutiva, sia perché il creditore potrebbe scoprire che il patrimonio del debitore non è sufficiente a soddisfare il suo diritto di credito e al risarcimento.
Per questo motivo il legislatore agli articoli 2900 e seguenti del codice civile permette, a certe condizioni, al creditore di agire prima che vi sia verificato.
L'inadempimento del debitore, ponendo dei vincoli sul suo patrimonio o sostituendosi a lui nell'esercizio di certe azioni. In questo modo il creditore che teme di veder sfumare la garanzia fornita dal patrimonio del debitore è sicuro di conservarla poiché ha già sottoposto a vincolo i beni di quel patrimonio. È certo che il creditore non potrà in ogni caso agire preventivamente contro il debitore, ma potrà farlo quando vi siano delle condizioni che fanno temere di perdere la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore.
Il contratto e il principio dell'autonomia contrattuale. Il contratto è la principale figura di negozio giuridico. Il legislatore ha riconosciuto a tale istituto un ruolo fondamentale nel diritto privato dedicando nel Codice Civile un ampio spazio alla disciplina contrattualistica e riconoscendo alla stessa una portata espansiva consentendone l'applicazione, in quanto compatibile, anche ad altri negozi giuridici.
Aisensi dell'art. 1321 del Codice Civile "Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Pertanto il contratto si caratterizza e si distingue rispetto agli altri negozi giuridici (ad es. matrimonio, testamento) per le seguenti caratteristiche:
- una struttura soggettiva necessariamente bilaterale o plurilaterale in quanto il contratto si perfeziona con il consenso di due o più parti; per parte si intende un centro di interessi il quale, a sua volta, può essere costituito da un solo soggetto o da una pluralità di soggetti (cd. parte complessa o plurisoggettiva);
- l'accordo tra le parti cioè l'incontro tra due o più dichiarazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici costitutivi, modificativi o estintivi di un rapporto giuridico;
- la patrimonialità degli interessi regolati.
Gli elementi essenziali del contratto sono:
- l'accordo;
- la causa;
- l'oggetto;
- la forma, quando è prescritta dalla legge a pena di nullità (c.d. forma ad substantiam).
Gli elementi accidentali del contratto sono quegli elementi che, in virtù del potere conferito dall'art. 1322 c.c., le parti sono libere di apporre o meno al contratto. Gli elementi accidentali possono essere definiti come clausole accessorie la cui presenza, a differenza di quanto previsto per gli elementi essenziali (volontà, causa, oggetto e forma), non è fondamentale ai fini dell'esistenza stessa del negozio, ma che una volta
inserite divengono parte integrante del contenuto contrattuale incidendo sull'efficacia del contratto. Sono elementi accidentali:
- condizione
- termine
- modo
La conclusione del contratto: principio di cognizione e principio di presunzione di conoscenza.
Il contratto, ai sensi dell'art. 1326 c.c., si considera concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta viene a conoscenza dell'accettazione della controparte (cd. principio della cognizione).
La determinazione di tale momento non costituisce un problema se le parti sono compresenti in uno stesso luogo e si scambiano dichiarazioni verbali o sottoscrivono uno stesso documento. Se invece le parti comunicano attraverso lettere, telegramma, fax o in altri modi non è così semplice individuare il momento temporale in cui il contratto può ritenersi concluso.
Per questo motivo il legislatore ha introdotto un'ulteriore disposizione che deve essere coordinata con il principio della