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CONTRATTO
Oggetto del contratto: prestazione lavorativa consistente in
Il contratto di lavoro sportivo ha per oggetto un facere. La prestazione viene svolta nel rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite dalla società per il conseguimento degli scopi agonistici.
A tal proposito, viene sancito, in ambito FIGC, il diritto-dovere del calciatore di partecipare:
- alle sedute di allenamento;
- alla preparazione precampionato della prima squadra;
- nonché alle gare (ufficiali o amichevoli) disputate in Italia e all'estero.
L'eventuale esclusione temporanea dagli allenamenti può conseguire ad un infortunio, malattia o inadempimento contrattuale verso la società.
In virtù del vincolo di subordinazione, lo sportivo professionista è tenuto al rispetto degli obblighi di diligenza e di fedeltà. Ai sensi dell'art. 2014 c.c. si impone al lavoratore subordinato di agire secondo la diligenza.
richiesta dal tipo di mansioni a cui è adibito. Nel caso specifico dello sportivo, questi è tenuto ad utilizzare e conservare correttamente l'attrezzatura, nonché i materiali tecnici forniti dalla società. Inoltre, l'atleta è tenuto ad astenersi dal compiere attività potenzialmente rischiose per la propria incolumità fisica e per la migliore integrità psico-fisica. A tal riguardo si segnala che l'accordo collettivo vigente per i giocatori di "attività pallacanestro proibisce esplicitamente nel tempo libero la pratica di sportive ad elevato indice di rischio" (es.: sci, motociclismo, "sport estremi"). Anche lo stile di vita dello sportivo è soggetto a specifiche pattuizioni (cd. clausole di contegno) volte a prevenire sia i comportamenti extra-sportivi potenzialmente dannosi per il prestigio del club, sia le dichiarazioni lesive rilasciate agli organi di stampa. In materia di comunicazioneespressa in pubblico -> si fa l’esempio del tesserato per esprimere pubblicamente giudizi o rilievi la Federcalcio al quale è fatto divieto di lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA e della FIFA ”. In caso di violazione del precetto, sono previste sanzioni pecuniarie sotto forma di ammenda sia a carico del singolo sportivo, sia del sodalizio di appartenenza, quest’ultimo a titolo di responsabilità disciplinare-oggettiva. La carica lesiva delle dichiarazioni rilasciate dallo sportivo appare più incisiva laddove il veicolo di diffusione delle dichiarazioni sia rappresentato dai social network.
Vi sono regolamenti di condotta che di norma contengono un catalogo di:
- Doveri standard;
- Divieti partecipazione ad eventi o campagne di sponsorizzazione personale in conflitto con gli interessi della società;
- Impegno a non frequentare locali
notturni in corrispondenza distressperiodi caratterizzati da intenso agonistico o mediatico (es.: incontri dicartello, finestre di calciomercato, fasi di scarso rendimento della squadra).
Nel corso del rapporto contrattuale è fatto divieto al professionista di instauraretrattative con società in concorrenza con quella datrice di lavoro, nonché didiffondere a terzi informazioni inerenti all’impresa ed alla sua organizzazione. Inparticolare, l’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) -> ossia impossibilità per gli atletidi svolgere attività per altri sodalizi e di astenersi da comportamenti integranti illecitosportivo.
Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, a norma dell’art. 4, impone a tutti ilealtà, correttezzatesserati (calciatori e allenatori compresi) il rispetto dei principi diprobitàe in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Costituisce,pertanto, illecito sportivo il compimento,
Con qualunque mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tale obbligo di fedeltà cessa alla conclusione del contratto: lo sportivo non può essere vincolato ad alcuna pattuizione che limiti la sua libertà professionale soprattutto in considerazione della brevità della carriera.
Sono ammessi i cd. Patti di opzione, in favore della società come del calciatore, purché sia prestabilito il corrispettivo della futura cessione e la durata complessiva del contratto, compreso il periodo di prolungamento dovuto all'esercizio dell'opzione, non quinquennale di legge.
Al contrario, nello sport professionistico è di norma vietato il ricorso ai patti di prelazione in quanto considerati, unitamente al patto di non concorrenza, limitativi del diritto di autodeterminazione del lavoratore.
Ai sensi dell'art. 1331 c.c.
→ opzione è il patto con il quale un soggetto è obbligato a tenere ferma una proposta contrattuale in favore di un altro soggetto (detto oblato), il quale è libero se accettare o meno detta proposta. Il patto d'opzione è vietato esplicitamente solo dall'accordo collettivo per la Serie C; gli altri accordi nulla dicono a riguardo e pertanto deve essere considerato ammissibile, in omaggio al principio di autonomia privata (art. 1322 c.c.).
Il contenuto standard del contratto si completa con la previsione di una clausola compromissoria che devolva ad un Collegio Arbitrale (organo di arbitrato irrituale, strutturato a seconda delle previsioni degli accordi collettivi).
Forma ad substantiam
Il contratto di lavoro sportivo è un contratto scritto, in quanto la forma scritta assurge ad elemento essenziale (art. 1325, I co., n. 4), c.c. -> conseguenza: in difetto della forma richiesta dalla legge, il contratto è da considerarsi nullo. Si tratta
di una deroga al principio di libertà delle forme che fa da cornice al sistema contrattuale. Tuttavia, la scelta legislativa (art. 4, I co., l. n. 91/1981) deve essere coniugata con la previsione di cui all'art. 2126 c.c., che impedisce alla nullità di operare nel periodo in cui il contratto è stato eseguito e lascia impregiudicati i diritti maturati dal lavoratore, in primo luogo il diritto alla retribuzione. Passaggi chiave per la stipulazione del contratto: i. Redazione in forma scritta; ii. Conformità al tipo predisposto dalle Federazioni di concerto con le rappresentanze di categoria; iii. Il deposito presso la competente Federazione; iv. Approvazione da parte di quest'ultima. Bisogna evidenziare che la nullità conseguirebbe alla sola mancanza della forma scritta, mentre la non conformità al tipo costituirebbe un illecito disciplinare, produttivo di effetti circoscritti al solo ordinamento sportivo. Con specificoRiferimento al mondo del calcio -> vi è una molteplicità di contratti-tipo, in numero pari alle Leghe professionistiche. Inoltre, il deposito viene effettuato presso la Lega di appartenenza, seguito dalla trasmissione in copia alla FIGC per l'approvazione, e costituisce mero requisito di efficacia dell'atto.
Lo strumento ad un duplice controllo:
- Il deposito - Esso riguarda la congruità e ragionevolezza dell'impegno economico assunto dalla società in relazione alla situazione economica e finanziaria;
- Accertamento scongiura la presenza di clausole difformi dal contratto-tipo, fungendo da strumento di tutela per i diritti degli sportivi professionisti.
L'obbligo di deposito incombe sulla società entro un termine stabilito dall'accordo collettivo di riferimento; in caso di inerzia, può provvedere direttamente il calciatore, il quale ha comunque diritto ad essere informato circa l'avvenuto espletamento della procedura.
Quest’ultima può concludersi anche attraverso un’approvazione tacita, purché entro il termine prestabilito dall’accordo collettivo non intervenga una dichiarazione di senso opposto. In caso di mancata approvazione del contratto per causa non imputabile al calciatore o al suo agente-procuratore, l’atleta ha diritto ad un equo indennizzo, quando manchi una responsabilità diretta della società e ferma comunque l’azione di regresso verso i terzi responsabili. La domanda indennitaria deve essere formulata dal calciatore al Collegio Arbitrale di competenza e l’importo dell’assegno viene calcolato decurtando dal valore del compenso promesso gli eventuali emolumenti percepiti o percipiendi per effetto di altro contratto di prestazione sportiva. Una disciplina simile regola pure il trattamento dei tecnici, allenatori e direttori sportivi, prevedendo per questi ultimi il diritto all’indennizzo anche in caso di
mancata ammissione o partecipazione della società al campionato di competenza.
Retribuzione. Il rapporto di prestazione sportiva è a titolo oneroso. La retribuzione si compone di:
- Parte fissa;
- Parte variabile: può dipendere dai risultati raggiunti dal singolo sportivo o dalla squadra; oppure può legarsi ad obiettivi anche non sportivi del singolo atleta, secondo il comune accordo delle parti.
Nel mondo del calcio, la retribuzione deve essere espressa al lordo degli oneri fiscali e contributivi, tanto nei documenti contrattuali, quanto nelle comunicazioni ufficiali con le Federazioni e le Leghe. In caso di contratti pluriennali, essa deve indicarsi singolarmente per ciascuna stagione sportiva. Ogni pagamento deve avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario presso conto corrente indicato dal calciatore alla stipula del contratto.
In ogni caso, sono vietati accordi tra società e tesserati che prevedano compensi o indennità in contrasto con le
disposizioni contrattuali, regolamentari o federali, nonché il pagamento di somme superiori a quelle pattuite e non inserite nel contratto o nei suoi allegati (art. 94 NOIF).
L'ammontare del reddito fisso non può essere stabilito al di sotto delle soglie, annuali e/o mensili a seconda dei casi, previste da ciascun accordo collettivo, avuto riguardo per l'età e la qualifica del calciatore (professionista "ai minimi" o "giovane di serie" in addestramento tecnico).
È fissato un tetto massimo per la quota variabile dello stipendio, parametrato all'importo della quota fissa, di modo da garantire all'atleta una retribuzione "proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.).
La LNP Serie B ha introdotto l'