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Gerarchia delle fonti del diritto

Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall'ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche. La fonte è il fatto o atto mediante la cui interpretazione viene determinata la norma, le fonti sono a loro volta individuate da altre norme.

Esiste una gerarchia così strutturata:

  1. Fonti costituzionali (costituzione e leggi costituzionali)
  2. Fonti comunitarie e fonti internazionali
  3. Fonti primarie (come le leggi ordinarie statali, decreti legge, ecc.)
  4. Fonti secondarie come i regolamenti amministrativi
  5. Fonti terziarie come le consuetudini, gli statuti di condominio, ecc.

La gerarchia indica la forza attiva (capacità di creare, modificare o estinguere norme) e la forza passiva (capacità di resistere all'abrogazione) della fonte, collocandola in una scala gerarchica dove il livello inferiore cede rispetto alla forza del livello superiore. La gerarchia delle fonti è il frutto anche di...

una scelta ideologica e non solo tecnica (subordinare la validità delle fonti normative alla filosofia della vita presente nel modello costituzionale. LEX MERCATORIA La funzione legislativa deve confrontarsi sempre con la legge di mercato, che è un diritto non più fondato sulla legge ma sui contratti, infatti le grandi imprese esplicano le loro funzioni tramite i contratti. Il mercato è inteso adesso come istituzione produttrice delle proprie regole finalizzate alla determinazione dei prezzi e dei comportamenti. L'influenza del denaro mercifica la società. Il mercato, però, non è una realtà distinta dal diritto. L'attività economica non può essere strumentale alla realizzazione dei valori esistenziali, fissati nell'utilità sociale dell'impresa e nella funzione sociale della proprietà. Le regole devono impedire che le attività commerciali si svolgano in contrasto con le utilità sociali o in modo da

nuocere alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. La costituzione garantisce il diritto che non mercantilizza la società identificando i diritti umani con quelli economici. Il nostro ordinamento tutelando ed incentivando l'iniziativa economica (art. 41 e 42 della Cost) sviluppa i diritti a contenuto patrimonialistico diffondendoli e dotandoli di funzione sociale.

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE: Indicano il complesso dei diritti, poteri e obblighi di cui un soggetto giuridico può potenzialmente essere titolare. Sono attribuite da norme giuridiche e costituiscono il contenuto dei rapporti giuridici. Le posizioni soggettive si distinguono in ATTIVE o di vantaggio e costituiscono l'esercizio della libertà o della discrezionalità mentre le situazioni di svantaggio generano l'insorgere di posizioni di assoggettamento, limitative della libertà dell'individuo. Le posizioni soggettive attive sono: diritto soggettivo, diritto potestativo, la potestà.

interesse legittimo, l'aspettativa, interesse semplice. Le posizioni soggettive passive sono: l'obbligo, l'onere, la soggezione, il dovere generico di astensione.

ESPORRE IN CLARIS NON FIT INTERPRETATIO:

Il Brocardo "in claris non fit interpretatio" viene utilizzato quando il disposto normativo è chiaro e non necessita di interpretazione. Significa:

  1. divieto di interpretazione quando la norma è chiara;
  2. limitazione alla sola interpretazione letterale allorquando essa non porti a risultati assurdi.

Entrambi gli enunciati sono inaccettabili in quanto da un lato non si può applicare la norma senza interpretarne il testo e la seconda in quanto, come abbiamo visto, l'unica interpretazione è quella sistematica ed assiologica.

INCAPACITÀ NATURALE:

È l'incapacità di intendere e di volere dovuta a qualsiasi causa anche transitoria, una reale inettitudine psichica tale da impedire al soggetto una valutazione dei propri atti in cui si

trova un soggetto capace quando compie i propri atti. L'atto posto in essere in questi casi è sempre annullabile. Siccome lo stato di incapacità non era stato precedentemente accertato si pone il problema di tutelare sia l'incapace che la persona in buona fede con esso. Distingueremo tra 1) atti unilaterali, 2) contratti; 3) alcuni specifici atti. Nel primo caso in tutte quelle situazioni che comportano un grave pregiudizio per colui che ha contrattato in stato di incapacità naturale. Possono essere annullati su richiesta della stessa persona o degli eredi o degli aventi causa. Per i contratti si ha l'annullabilità nel caso di sussistenza della malafede da parte del contraente (cioè quando il contraente era a conoscenza dello stato di incapacità naturale in cui si trovava l'altra parte). Per alcuni atti specifici come matrimonio, testamento e donazione è sufficiente la dimostrazione della incapacità naturale per poter esercitare lazionedi annullamento. ENUNCIARE LE TEORIE ORGANICHE ED ATOMISTICHE DELLA SOGGETTIVITA’5 La capacità giuridica indica la suscettibilità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive (art 1cc). Secondo un orientamento dominante la capacità giuridica si identifica con la soggettività. In realtà ricordiamo due concezioni riguardanti la connessione tra capacità e soggettività: - teoria organica e – teoria atomistica. Per la prima il soggetto giuridico è composto da una parte materiale e da un formale in queste condizioni quando l'ordinamento riconosce la qualità di persona al primo elemento allora l'uomo diventa soggetto di diritto. La capacità giuridica è il presupposto per l'acquisto di tutti i diritti e gli obblighi e l'uomo viene inteso come una unità fittizia ed indifferenziata. La teoria Atomistica procede alla scomposizione del

fenomeno in tanti comportamenti

quanti sono le norme, dunque, in essa, la soggettività, come la capacità giuridica, si frantuma in tanti comportamenti che sono tutti analizzabili indipendentemente l'uno dall'altro.

PERCHÉ LA CAPACITÀ DI AGIRE È RELATIVA?

È l'attitudine del soggetto a compiere atti che incidano nella propria sfera giuridica e si acquista con la maggiore età. Si afferma che è relativa in quanto essa varia in quanto i presupposti che la sottendono sono differenti in relazione al tipo di atto ed in quanto la sua esclusione o limitazione corrisponde a delle finalità ben determinate: Ad esempio l'incapacità del minore e degli interdetti legali e giudiziari è cosa ben diversa dall'incapacità legale, che invece è una pena accessoria. È misurabile in termini quantitativi e può essere parziale, semipiena etc.

Con la maggiore età, fissata a 18, si acquista la capacità di agire.

Vi sono una serie di capacità speciali che si acquistano prima del 18° anno di età come la capacità di discernimento. L'interprete deve stabilire se il minore abbia o meno capacità di discernimento in base alle diverse situazioni. L'incapacità legale di agire si divide in assoluta e relativa. La prima è dovuta alla minore età oppure perché l'ordinamento lo giudica inidoneo alla cura dei propri interessi. La relativa si verifica nei casi di emancipazione del minore e inabilitazione. In questa situazione è concesso compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessario un curatore. Per ciascuna forma di incapacità è previsto un istituto di protezione del soggetto incapace, in modo che per mezzo di persone capaci questi possa vedere riconosciuti e realizzati i propri interessi legittimi. INDICARE LE MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI GIURIDICI Il procedimentoper l'acquisto della capacità giuridica è disciplinato dall'art. 1 dpr 361/2000. Si ha: 1) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano capacità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture. La domanda per il riconoscimento di persona giuridica è sottoscritta dal fondatore o dai rappresentanti e viene presentata alla prefettura della provincia in cui ha sede l'ente con deposito dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo scopo deve essere possibile e lecito ed il patrimonio deve essere adeguato al raggiungimento dello scopo. Entro 120 giorni il prefetto provvede all'iscrizione oppure alla richiesta di documenti integrativi che devono essere presentati entro 30 giorni pena il diniego del riconoscimento. 2) il riconoscimento può essere riconosciuto dal prefetto, d'ufficio. 3) Le società commerciali (società di capitali e cooperative)

acquistano capacità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. Le imprese devono iscriversi nel Registro delle Imprese presso Camera di Commercio entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. Il registro delle imprese è l'anagrafe delle imprese, e da qui si ha che l'iscrizione al registro delle imprese svolge la funzione di pubblicità legale così da garantire l'opponibilità a terzi degli atti e fatti ivi iscritti e di consentire di acquisire informazioni su atti e fatti salienti relativi alle stesse imprese. Attualmente si ritiene sufficiente a garantire la regolarità formale della società l'attività svolta dal notaio in sede di stipula dell'atto costitutivo. In fine per i sindacati è stata prevista una forma particolare di riconoscimento dall'art. 39 cost. ma che non ha avuto ancora attuazione e pertanto sono intesi come associazioni di fatto.

BENI ESCLUSI DALLA COMUNIONE LEGALE:

La comunione legale dei beni è il

regime patrimoniale del matrimonio che viene adottato quando i coniugi non dichiarano espressamente di voler scegliere il regime di separazione dei beni. Con esso i coniugi assumono la proprietà dei beni e diritti acquistati successivamente alle avvenute nozze. Sono esclusi i beni personali indicati all'art. 179 c.c. . Questi sono: - tutti i beni acquistati prima del matrimonio o sui quali il coniuge conserva il diritto di godimento; - i beni acquistati per donazione o successione; - i beni e le somme ottenuti a titolo di risarcimento danni; - tutti quei beni che servono all'uso personale o professionale del coniuge e che non si prestano ad un godimento comune. Per i beni personali acquistati dopo il matrimonio l'art. 179 distingue due categorie: - i beni che appartengono in ogni caso ad uno dei due coniugi; - beni che possono essere convenzionalmente esclusi dalla comunione. IL MATRIMONIO CONCORDATARIO Previsto dai patti lateranensi tra stato e chiesa del 1929 ha la caratteristica disortire effetti civili pur essendo stato celebrato innanzi al Ministro del culto cattolico. Nel nostro ordinamento, il matrimonio religioso si attua mediante un procedimento amministrativo che consta di diverse fasi: - Pubblicazioni: devono essere apposte alla porta della parrocchia ed alla porta della casa comunale per almeno 8 giorni. L'ufficiale di stato civile ha l'obbligo di effettuare le pubblicazioni. - Richiesta di celebrazione: gli sposi devono presentare una richiesta scritta al parroco, indicando la data e l'ora desiderate per la celebrazione del matrimonio religioso. - Documentazione: gli sposi devono fornire al parroco la documentazione richiesta, come i certificati di nascita, di residenza e di stato libero. - Celebrazione: il matrimonio religioso viene celebrato dal Ministro del culto cattolico prescelto dagli sposi, di fronte a testimoni e agli invitati. - Trascrizione: una volta celebrato il matrimonio religioso, il parroco ha l'obbligo di inviare una copia dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile competente per la trascrizione nell'archivio di stato civile. È importante sottolineare che, nonostante il matrimonio religioso abbia valore spirituale e religioso, per essere riconosciuto legalmente deve essere trascritto nell'archivio di stato civile.
Dettagli
A.A. 2020-2021
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuseppe.pellegrino25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Todini Paola.