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01+02. L'ACCOGLIENZA IN PRONTO SOCCORSO

La prevenzione sociosanitaria si attua nei pronto soccorso nei quali la vittima viene

accolta, mediante delle specifiche azioni e funzioni dell'attività di accoglienza , che

consistono in:

accompagnare la vittima in un'area separata dalla sala d'attesa generale per garantirle

riservatezza;

Eventuali accompagnatori o accompagnatrici , compresi i figli dovranno essere in un primo

momento allontanati.

L'area protetta è l'unico luogo in cui la donna viene visitata, e sottoposta ad ogni

accertamento strumentale e clinico, nonchè il luogo di ascolto e prima accoglienza . In

questo momento sarà utile, nel rispetto della privacy della vittima, raccogliere il materiale

per una querela.

E' fondamentale per l'operatore professionista instaurare con la donna un rapporto basato

sulla fiducia, che favorisca il passaggio successivo di presa in carico.

Bisogna informare la donna delle varie fasi del percorso.

Il primo colloquio con la donna è mirato a rilevare la violenza subita e e un'eventuale

situazione di violazione della libertà personale a cui la donna viene sottoposta, una

ricognizione delle risorse a disposizione (reti amicali, e parentali e risorse istituzionali) per

lei immediatamente protettive nel caso la donna chieda ospitalità immediata, la verifica

della presenza di minori, dare informazioni sulle case e i Centri antiviolenza quali punti

specifici di presa in carico e messa in sicurezza della vittima, informare la donna della

possibilità di sporgere denuncia o querela.

LEZ. 17

1. La manus del marito sulla moglie

La manus del marito sulla moglie è un istituti tipico dell'epoca romana, dove il matrimonio

costituiva per la donna uno strumento di protezione e sostentamento economico, e per il

marito la garanzia della successione della stirpe.

In generale, la manus del marito sulla moglie contemplava poteri economini ma anche

punitivi e il potere di esigere delle prestazioni sessuali, quali doveri discendenti dal

matrimonio.

Nel periodo del principato già era in disuso il matrimonio cum manu, in quanto venne

modificato il rito del matrimonio, che si svolgeva con la semplice scelta di due persone di

andare a vivere insieme per essere considerate sposate.

Le donne potevano decidere se divorziare , mentre precedentemente era solo il marito a

poterle ripudiare o chiedere il divorzio.

2. La dote

La dote era un complesso di denaro e di beni che la donna portava con sè per contribuire

alle spese della vita matrimoniale, come lo erano anche il prezzo della sposa e la

controdote, che rappresentavano una delle basi delle trattative matrimoniali operate dalle

famiglie die nubendi prima del matrimonio.

La funzione della dote varia a seconda die sistemi di riferimento: può infatti rappresentare

il contributo da parte della famiglia della sposa alle spese del matrimonio, e ai beni della

nuova famiglia, il valore della sposa indennizzo/anticipazione alla figlia dell'eredità die

genitori in occasione del suo distacco dalla famiglia di origine, tutela della moglie grazie

alla cessione del marito del solo usufrutto die beni oppure grazie all'obbligo di restituzione

della dote in caso di separazione o morte del marito.

La dote è stata abolita definitivamente in Italia e vietata con la riforma del diritto di

famiglia del 1975.

LEZ.18

8. Tutta la normativa sulla violenza di genere si prefigge tre obiettivi

principali

Tutta la normativa sulla violenza di genere si prefigge tre obiettivi principali: 1)

prevenzione dei reati 2) Misure di punizione dei colpevoli 3) protezione delle vittime. Fino

alla legge sulle 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza

di genere', risultano infatti rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime, una

serie di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le

vittime straniere di violenza .

09. La violenza di genere

Il sintagma “violenza di genere” viene utilizzato per indicare la violenza perpetrata a causa

del genere della vittima. Esso, quindi, fa specifico riferimento ad ogni tipo di “violenza”

(indica, pertanto, ogni atto che produca/ determini o possa produrre/determinare un

danno a livello fisico e/o psicologico) che e ́ perpetrato sulla vittima a causa della sua

appartenenza ad un genere.

Varie sono le forme di violenza di genere che possono colpire le donne, attaccate, colpite,

discriminate proprio in quanto appartenenti al sesso femminile. Si tratta di una tipologia

vasta ed articolata, così individuata:

A) violenza sessuale;

B) violenza fisica;

C) violenza psicologica;

D) violenza economica.

Tali forme di violenza si realizzano, poi, in molteplici declinazioni (stalking, sfruttamento,

dipendenza etc).

10. Violenza economica

In realtá non si tratta di un terzo genere, La violenza economica, considerata come

condotta fortemente lesiva della dignità della persona, costituisce una grave forma di

abuso psicologico che produce una strategia di controllo della vittima. Il maltrattamento

economico si configura ogniqualvolta viene negato al coniuge l'accesso alle informazioni di

conti bancari o questi viene estromesso dalle scelte inerenti alla situazione finanziaria ed al

bilancio domestico. Affinché il comportamento assuma i caratteri del reato è necessario

che siano posti in essere " comportamenti vessatori suscettibili di provocare un vero e

proprio stato di prostrazione psico-fisica della persona offesa, mentre le scelte economiche

ed organizzative in seno alla famiglia, per quanto non pienamente condivise da entrambi i

coniugi, non possono di per sé integrare gli estremi dei maltrattamenti, salvo non sia

provato che esse costituiscano frutto di comprovati atti di violenza fisica o di

prevaricazione psicologica".

11. Violenza sessuale

Una particolare forma di violenza fisica e ́ quella sessuale, si tratta di un reato

previsto ́ all ́ articolo 609 bis del codice penale. Si ha violenza sessuale quando, chiunque,

con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire

atti sessuali e prevede la pena della reclusione da 6 a 12 anni. Si è in presenza di violenza

sessuale con riferimento a tutte quelle situazioni in cui un individuo, facendo ricorso alla

propria forza fisica o minacciando la vittima direttamente o indirettamente (uno dei suoi

familiari o una persona a lei cara), la costringe contro la sua volontà ad effettuare atti,

comportamenti sessuali, che non avrebbe mai posto in essere se fosse stata libera di

scegliere. Se il comportamento si realizza all ́ interno della famiglia, si e ́ in presenza di

un ́ aggravante.

Lezione 20

1. Cedaw

La convenzione CEDAW è il principale trattato internazionale in materia di diritti umani

delle donne, pur non prevendendo obbligazioni positive per gli stati di compiere azioni per

combattere la violenza contro le donne.

Il comitato CEDAW, che oltre ad avere il compito di vigilare sull'applicazione della

convenzione sull'eliminazione di tutte le forme discriminazione contro le donne, è anche

l'unico de i comitati di controllo dell'Onu ad essere interamente compoSto da donne, e

quasi tutte attive nella società civile e nei movimenti .

Il comitato CEDAW, nel 1989, stila la raccomandazione generale n.12 nella quale si

invitano gli stati, nei loro rapporti periodici, a fornire informazioni sulle leggi e le inziative a

livello nazionale per per tutelare da ogni forma di violenza contro le donne e per fornire

loro assistenza e servizi.

2. Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori

L'osservatorio per la presenza di atti discriminatori si rivolge a tutte quelle persone che

sono vittime di un reato basato sulla discriminazione e fornisce loro supporto.

L'osservatorio si rivolge a tutte quelle persone che sono vittime di un reato basato sulla

discriminazione e fornisce loro supporto. L'osservatorio si rivolge a tutte le forme di

discriminazione che siano di genere, religione, e sessualità.

Competenze dell'OSCAD:

Ricevere segnalazioni dalle istituzioni, o da privati cittadini , vittime dei comportamenti

discriminatori.

Attiva negli interventi mirati nel territorio di controllo, può può chiamare i rappresentati

delle minoranze e promuovere l'uso di strumenti informatici per monitorare la persona

vittima di discriminazione. Aiuta nella formazione delle forze dell'ordine, e favorisce con le

altre istituzioni delle relazioni pubbliche.

Svolge quindi un'azione di sostegno delle vittime, e la divulgazione di una cultura orientata

al rispetto del principio di uguaglianza e di supporto in generale anche alla pubblica

autorità materialmente,

L'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) è stato istituito per

agevolare le persone che sono vittime di reati a sfondo discriminatorio (hate crimes o

crimini d'odio) nel concreto godimento del diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla

protezione contro le discriminazioni.

Rimuovere gli ostacoli che impediscono la fruizione di tale diritto universale, riconosciuto

dalla 'Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo' e anche da varie Convenzioni europee e

internazionali, è segno del livello di civiltà di un Paese e costituisce, pertanto, un obiettivo

da perseguire con la massima determinazione.

L'Oscad è un organismo interforze (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) incardinato nel

Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale.

In particolare:

riceve le segnalazioni (oscad@dcpc.interno.it - fax: 06 46542406 e 0646542407) di atti

discriminatori attinenti alla sfera della sicurezza, da parte di istituzioni, associazioni di

categoria e privati cittadini, per monitorare i fenomeni di discriminazione determinati da

razza o etnia, nazionalità, credo religioso, genere, età, lingua, disabilità fisica o mentale,

orientamento sessuale, identità di genere;

attiva, alla luce delle segnalazioni ricevute, interventi mirati sul territorio, da parte della

Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;

segue l'evoluzione degli atti discriminatori denunciati alle forze di polizia;

• mantiene rapporti con le associazioni e le istituzioni, pubbliche e private, che si occupano

di contrasto alle discriminazioni;

predispone moduli formativi/informativi per qualificare in materia di antidiscriminazione

gli operatori delle Forze di polizia e partecipa a programmi di formazione/informazione con

istituzioni pubbliche e private; •elabora idonee misure di prevenzione e contrasto.

In ogni caso, la segnalazione di un atto discriminatorio all'Oscad non sostituisce la

denuncia di reato alle forze di polizia, né costituisce una modalità di attivazione

d'emergenza in alternativa al 112 o al 113.

RIASSUNTO: (L'osservatorio per la

Dettagli
Publisher
A.A. 2025-2026
39 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di La violenza di genere: aspetti giuridci, psicologici e sociologici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Tondini Paola.