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01+02. L'ACCOGLIENZA IN PRONTO SOCCORSO
La prevenzione sociosanitaria si attua nei pronto soccorso nei quali la vittima viene
accolta, mediante delle specifiche azioni e funzioni dell'attività di accoglienza , che
consistono in:
accompagnare la vittima in un'area separata dalla sala d'attesa generale per garantirle
riservatezza;
Eventuali accompagnatori o accompagnatrici , compresi i figli dovranno essere in un primo
momento allontanati.
L'area protetta è l'unico luogo in cui la donna viene visitata, e sottoposta ad ogni
accertamento strumentale e clinico, nonchè il luogo di ascolto e prima accoglienza . In
questo momento sarà utile, nel rispetto della privacy della vittima, raccogliere il materiale
per una querela.
E' fondamentale per l'operatore professionista instaurare con la donna un rapporto basato
sulla fiducia, che favorisca il passaggio successivo di presa in carico.
Bisogna informare la donna delle varie fasi del percorso.
Il primo colloquio con la donna è mirato a rilevare la violenza subita e e un'eventuale
situazione di violazione della libertà personale a cui la donna viene sottoposta, una
ricognizione delle risorse a disposizione (reti amicali, e parentali e risorse istituzionali) per
lei immediatamente protettive nel caso la donna chieda ospitalità immediata, la verifica
della presenza di minori, dare informazioni sulle case e i Centri antiviolenza quali punti
specifici di presa in carico e messa in sicurezza della vittima, informare la donna della
possibilità di sporgere denuncia o querela.
LEZ. 17
1. La manus del marito sulla moglie
La manus del marito sulla moglie è un istituti tipico dell'epoca romana, dove il matrimonio
costituiva per la donna uno strumento di protezione e sostentamento economico, e per il
marito la garanzia della successione della stirpe.
In generale, la manus del marito sulla moglie contemplava poteri economini ma anche
punitivi e il potere di esigere delle prestazioni sessuali, quali doveri discendenti dal
matrimonio.
Nel periodo del principato già era in disuso il matrimonio cum manu, in quanto venne
modificato il rito del matrimonio, che si svolgeva con la semplice scelta di due persone di
andare a vivere insieme per essere considerate sposate.
Le donne potevano decidere se divorziare , mentre precedentemente era solo il marito a
poterle ripudiare o chiedere il divorzio.
2. La dote
La dote era un complesso di denaro e di beni che la donna portava con sè per contribuire
alle spese della vita matrimoniale, come lo erano anche il prezzo della sposa e la
controdote, che rappresentavano una delle basi delle trattative matrimoniali operate dalle
famiglie die nubendi prima del matrimonio.
La funzione della dote varia a seconda die sistemi di riferimento: può infatti rappresentare
il contributo da parte della famiglia della sposa alle spese del matrimonio, e ai beni della
nuova famiglia, il valore della sposa indennizzo/anticipazione alla figlia dell'eredità die
genitori in occasione del suo distacco dalla famiglia di origine, tutela della moglie grazie
alla cessione del marito del solo usufrutto die beni oppure grazie all'obbligo di restituzione
della dote in caso di separazione o morte del marito.
La dote è stata abolita definitivamente in Italia e vietata con la riforma del diritto di
famiglia del 1975.
LEZ.18
8. Tutta la normativa sulla violenza di genere si prefigge tre obiettivi
principali
Tutta la normativa sulla violenza di genere si prefigge tre obiettivi principali: 1)
prevenzione dei reati 2) Misure di punizione dei colpevoli 3) protezione delle vittime. Fino
alla legge sulle 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza
di genere', risultano infatti rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime, una
serie di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le
vittime straniere di violenza .
09. La violenza di genere
Il sintagma “violenza di genere” viene utilizzato per indicare la violenza perpetrata a causa
del genere della vittima. Esso, quindi, fa specifico riferimento ad ogni tipo di “violenza”
(indica, pertanto, ogni atto che produca/ determini o possa produrre/determinare un
danno a livello fisico e/o psicologico) che e ́ perpetrato sulla vittima a causa della sua
appartenenza ad un genere.
Varie sono le forme di violenza di genere che possono colpire le donne, attaccate, colpite,
discriminate proprio in quanto appartenenti al sesso femminile. Si tratta di una tipologia
vasta ed articolata, così individuata:
A) violenza sessuale;
B) violenza fisica;
C) violenza psicologica;
D) violenza economica.
Tali forme di violenza si realizzano, poi, in molteplici declinazioni (stalking, sfruttamento,
dipendenza etc).
10. Violenza economica
In realtá non si tratta di un terzo genere, La violenza economica, considerata come
condotta fortemente lesiva della dignità della persona, costituisce una grave forma di
abuso psicologico che produce una strategia di controllo della vittima. Il maltrattamento
economico si configura ogniqualvolta viene negato al coniuge l'accesso alle informazioni di
conti bancari o questi viene estromesso dalle scelte inerenti alla situazione finanziaria ed al
bilancio domestico. Affinché il comportamento assuma i caratteri del reato è necessario
che siano posti in essere " comportamenti vessatori suscettibili di provocare un vero e
proprio stato di prostrazione psico-fisica della persona offesa, mentre le scelte economiche
ed organizzative in seno alla famiglia, per quanto non pienamente condivise da entrambi i
coniugi, non possono di per sé integrare gli estremi dei maltrattamenti, salvo non sia
provato che esse costituiscano frutto di comprovati atti di violenza fisica o di
prevaricazione psicologica".
11. Violenza sessuale
Una particolare forma di violenza fisica e ́ quella sessuale, si tratta di un reato
previsto ́ all ́ articolo 609 bis del codice penale. Si ha violenza sessuale quando, chiunque,
con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire
atti sessuali e prevede la pena della reclusione da 6 a 12 anni. Si è in presenza di violenza
sessuale con riferimento a tutte quelle situazioni in cui un individuo, facendo ricorso alla
propria forza fisica o minacciando la vittima direttamente o indirettamente (uno dei suoi
familiari o una persona a lei cara), la costringe contro la sua volontà ad effettuare atti,
comportamenti sessuali, che non avrebbe mai posto in essere se fosse stata libera di
scegliere. Se il comportamento si realizza all ́ interno della famiglia, si e ́ in presenza di
un ́ aggravante.
Lezione 20
1. Cedaw
La convenzione CEDAW è il principale trattato internazionale in materia di diritti umani
delle donne, pur non prevendendo obbligazioni positive per gli stati di compiere azioni per
combattere la violenza contro le donne.
Il comitato CEDAW, che oltre ad avere il compito di vigilare sull'applicazione della
convenzione sull'eliminazione di tutte le forme discriminazione contro le donne, è anche
l'unico de i comitati di controllo dell'Onu ad essere interamente compoSto da donne, e
quasi tutte attive nella società civile e nei movimenti .
Il comitato CEDAW, nel 1989, stila la raccomandazione generale n.12 nella quale si
invitano gli stati, nei loro rapporti periodici, a fornire informazioni sulle leggi e le inziative a
livello nazionale per per tutelare da ogni forma di violenza contro le donne e per fornire
loro assistenza e servizi.
2. Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori
L'osservatorio per la presenza di atti discriminatori si rivolge a tutte quelle persone che
sono vittime di un reato basato sulla discriminazione e fornisce loro supporto.
L'osservatorio si rivolge a tutte quelle persone che sono vittime di un reato basato sulla
discriminazione e fornisce loro supporto. L'osservatorio si rivolge a tutte le forme di
discriminazione che siano di genere, religione, e sessualità.
Competenze dell'OSCAD:
Ricevere segnalazioni dalle istituzioni, o da privati cittadini , vittime dei comportamenti
discriminatori.
Attiva negli interventi mirati nel territorio di controllo, può può chiamare i rappresentati
delle minoranze e promuovere l'uso di strumenti informatici per monitorare la persona
vittima di discriminazione. Aiuta nella formazione delle forze dell'ordine, e favorisce con le
altre istituzioni delle relazioni pubbliche.
Svolge quindi un'azione di sostegno delle vittime, e la divulgazione di una cultura orientata
al rispetto del principio di uguaglianza e di supporto in generale anche alla pubblica
autorità materialmente,
L'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) è stato istituito per
agevolare le persone che sono vittime di reati a sfondo discriminatorio (hate crimes o
crimini d'odio) nel concreto godimento del diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla
protezione contro le discriminazioni.
Rimuovere gli ostacoli che impediscono la fruizione di tale diritto universale, riconosciuto
dalla 'Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo' e anche da varie Convenzioni europee e
internazionali, è segno del livello di civiltà di un Paese e costituisce, pertanto, un obiettivo
da perseguire con la massima determinazione.
L'Oscad è un organismo interforze (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) incardinato nel
Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale.
In particolare:
riceve le segnalazioni (oscad@dcpc.interno.it - fax: 06 46542406 e 0646542407) di atti
•
discriminatori attinenti alla sfera della sicurezza, da parte di istituzioni, associazioni di
categoria e privati cittadini, per monitorare i fenomeni di discriminazione determinati da
razza o etnia, nazionalità, credo religioso, genere, età, lingua, disabilità fisica o mentale,
orientamento sessuale, identità di genere;
attiva, alla luce delle segnalazioni ricevute, interventi mirati sul territorio, da parte della
•
Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;
segue l'evoluzione degli atti discriminatori denunciati alle forze di polizia;
• mantiene rapporti con le associazioni e le istituzioni, pubbliche e private, che si occupano
•
di contrasto alle discriminazioni;
predispone moduli formativi/informativi per qualificare in materia di antidiscriminazione
•
gli operatori delle Forze di polizia e partecipa a programmi di formazione/informazione con
istituzioni pubbliche e private; •elabora idonee misure di prevenzione e contrasto.
In ogni caso, la segnalazione di un atto discriminatorio all'Oscad non sostituisce la
denuncia di reato alle forze di polizia, né costituisce una modalità di attivazione
d'emergenza in alternativa al 112 o al 113.
RIASSUNTO: (L'osservatorio per la