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GHS:
o Dal 1° dicembre 2010 tutte le sostanze vengono classificate ed etichettate
secondo il Reg. CLP. Dal 1° giugno 2015 tutte le miscele vengono classificate ed
etichettate secondo il Reg. CLP
o GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals): è
un programma mondiale, volontario, di armonizzazione dei criteri di identificazione
e comunicazione del pericolo relativo alle sostanze chimiche, adottato dal 2003
dalle Nazioni Unite. In Europa sostituisce le direttive su sostanze e preparati
pericolosi e si integra con il REACH.
6- Spiegate qual è il ruolo della sorveglianza sanitaria nella gestione del
rischio chimico
I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la
salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242 d.lgs. 81/2008).
Il medico competente stabilisce il programma di sorveglianza sanitaria ed
epidemiologica e lo attua secondo criteri e protocolli basati sull’evidenza. Gli
accertamenti preventivi sono orientati a constatare l’assenza di controindicazioni
alla mansione specifica che il lavoratore deve svolgere.
Lo scopo della sorveglianza sanitaria è quello di:
-valutare l’idoneità specifica al lavoro, scoprire in tempo utile anomalie cliniche o
precliniche (diagnosi precoce),
-prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria),
-valutare l’efficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro, rafforzare misure e
comportamenti lavorativi corretti.
La sorveglianza sanitaria dovrà tener conto che l’esposizione ad alcuni agenti
cancerogeni e/o mutageni può presentare un rischio molto elevato per alcune
categorie di lavoratori che presentino: ipersuscettibilità genetica o acquisita (ad es.
condizioni comportanti una facilitazione dell’assorbimento, difficoltà di
metabolizzare o eliminare le sostanze estranee).
Il medico competente informa il lavoratore sui rischi e sulle misure di prevenzione,
sull’importanza di sottoporsi a tutti i controlli medici necessari e sull’influenza che
le abitudini comportamentali extralavorative (quali l’abitudine al fumo) possono
avere sull’eventuale sviluppo di patologie. Inoltre, il medico competente fornisce
specifica informazione sull’opportunità di proseguire la sorveglianza sanitaria, allo
scopo di ridurre eventuali rischi aggiuntivi e/o effetti negativi a lungo termine ai
lavoratori esposti a cancerogeni e/o mutageni al momento in cui termina
l’esposizione per cambio mansione e/o per cessazione del lavoro. Il medico
competente deve:
-Assicurare visite mediche periodiche.
-Prevedere visite mediche straordinarie per tutti i lavoratori sottoposti ad
esposizioni simili.
-Dare al Datore di Lavoro indicazioni per l’adozione di misure preventive, protettive
e organizzative adeguate ed efficaci.
-Tenere conto dell’esposizione ad agenti chimici per programmare la sorveglianza
sanitaria.
-Tenere conto delle misure di protezione e prevenzione adottate per valutare lo
stato di salute dei lavoratori.
-Tenere conto delle misure organizzative-gestionali per programmare la
sorveglianza sanitaria e interpretarne i risultati.
7- Spiegate in che modo l’informazione e la formazione possono aiutare
nella gestione del rischio chimico, facendo anche qualche esempio
L’attività di formazione deve mirare alla “fornitura di strumenti adeguati allo
svolgimento in sicurezza di tutti i compiti previsti dalle attività lavorative, con
particolare riferimento alle fasi critiche, ma deve anche considerare le anomalie
possibili che possono verificarsi durante il lavoro, compresi i guasti delle
attrezzature e degli impianti nonché potenziali situazioni di emergenza (incendio,
terremoto).
Tra le anomalie rientrano anche i possibili errori umani e l’uso scorretto
ragionevolmente prevedibile delle attrezzature.
Quest’ultimo aspetto che, come previsto dalle direttive di prodotto deve essere
obbligatoriamente considerato per i progettisti e i costruttori di macchine,
attrezzature e impianti, rappresenta una condizione estremamente pericolosa
perché è una situazione lavorativa anomala sottovalutata dagli operatori e tende
frequentemente a diventare una consuetudine.
Pertanto, la formazione deve necessariamente modificare la familiarità di questi
comportamenti riconducendo il modo di lavorare al rispetto delle corrette
procedure di lavoro”.
Un altro importante argomento da affrontare durante la formazione dei
lavoratori “è rappresentato dai possibili rischi derivanti dalla contestuale presenza
di più attività lavorative interferenti tra di loro per la presenza, ad esempio, di altri
prodotti chimici incompatibili ma anche per lavorazioni inconciliabili con le
caratteristiche dei prodotti chimici utilizzati”.
Per quanto riguarda poi i contenuti della formazione “non si può dimenticare
l’importanza di una corretta formazione/addestramento sulle situazioni di
emergenza che si possono verificare e, soprattutto, sulle diverse modalità
d’intervento”.
Anche in questo caso si sottolinea che “non possono essere sufficienti informazioni
generiche sul piano di emergenza, ma devono essere individuate le situazioni e gli
scenari possibili e, sempre sulla base di quanto previsto in ambito di valutazione
del rischio, devono essere forniti ai lavoratori gli strumenti ambientali (es.
attrezzature), procedurali (sequenze operative), individuali (DPI mirati e specifici)
necessari per affrontare gli eventi indesiderati. Utili, a tal proposito, risultano
essere le periodiche esercitazioni sul campo, ma anche l’esame di casi specifici
(incidenti, infortuni, avvenuti e mancati)”, ad esempio con riferimento alle storie di
infortunio pubblicate dalle Aziende sanitarie di alcune Regioni.
Esempio: nel caso di perdita di una sostanza, il lavoratore, dopo aver seguito il
corso di formazione e informazione, saprà se la sostanza può essere inalata, se è
infiammabile ecc. In base alle sue conoscenze saprà quali dispositivi utilizzare e
che procedure seguire in caso di emergenza.
RISCHIO RUMORE
1- Dite quali sono gli elementi che compongono il rischio rumore e cosa
va considerato per identificare il rischio di esposizione a rumore,
portando almeno tre esempi
Gli elementi che compongono il rischio rumore e che vanno considerati nella
valutazione preliminare sono: il libello, il tipo e la durata di esposizione, il
prolungamento dell’esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro, i valori limite di
esposizione e i valori di azione. L’informazione in merito al rumore delle
apparecchiature rilasciate dai costruttori, le informazioni derivanti da letteratura
sulla sorveglianza sanitaria. Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili, gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili, gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori in
riferimento alle interazioni con altri tipi di rischio, ad esempio con il rischio chimico
se abbiamo sostanze chimiche. Interazione ed effetti con altri rumori, ad esempio i
segnali di avvertimento. La disponibilità di apparecchiature alternative con ridotta
emissione di rumore e la disponibilità di DPI adeguati.
2- Spiegate quali elementi vanno considerati nella valutazione del rischio
rumore, per definire la probabilità e la gravità, facendo qualche
esempio
Gli elementi che compongono il rischio rumore sono: l’intensità del rumore, la
frequenza e la durata dell’esposizione ad esso.
Gli elementi da considerare sono:
• Livello, tipo e durata esposizione
• Prolungamento dell’esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro
• Valori limite di esposizione e valori di azione
• Informazioni in merito al rumore delle apparecchiature rilasciate dai costruttori
• Informazioni derivanti da letteratura sulla sorveglianza sanitaria
• Effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili e in
riferimento alle interazioni con altri tipi di rischio (Esempio: vibrazioni, sostanze
ototossiche)
• Integrazione di effetti con altri rumori (Esempio: segnali di avvertimento)
• Disponibilità di apparecchiature alternative con ridotta emissione di rumore
• Disponibilità di DPI adeguati
• Tipologie di rumore: costante (bianco, di fondo) e solitamente di intensità minore,
impulsivo, fluttuante o ciclico
• Info date dal medico competente
Per identificare il rischio rumore si fa una preliminare valutazione dei rischi se a
seguito di questa esposizione si ritiene che i valori di esposizione siano inferiori ai
limiti inferiori di azione allora il datore di lavoro deve assicurare idonea
informazione e formazione ai lavoratori, giustificare nel DVR l’assenza di ulteriori
misurazioni ed azioni.
Se a seguito della valutazione preliminare si ritiene che i valori di esposizione
possano superare i limiti inferiori di azione, allora il datore di lavoro deve: condurre
delle misurazioni puntuali per accertare il livello di esposizione al rumore, in termini
di: livello di esposizione giornaliera al rumore, livello di esposizione settimanale al
rumore e deve riportare nel DVR i risultati di tali misurazioni.
Se a seguito delle misurazioni emerge che i valori di esposizione sono inferiori ai
limiti superiori di azione, il ddl deve: dotare i lavoratori esposti di idonei DPI,
assicurare ai lavoratori esposti idonea formazione e informazione. Assicurare la
sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti, documentare nel DVR le azioni
intraprese.
Se a seguito delle misurazioni emerge che i valori di esposizione sono superiori ai
limiti superiori di aziende, il DDL deve; delimitare le aree con tali valori di
esposizione e limitare l’accesso, assicurare ai lavoratori esposti idonea formazione
e informazione, garantire a tutti i lavoratori esposti idonei DPI, assicurare la
sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti, documentare nel DVR le azioni
intraprese.
Se a seguito delle misurazioni emerge che i valori di esposizione sono superiori ai
limiti di esposizione, il ddl deve adottare misure immediate per riportare
l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individuare le cause di
esposizione eccessiva, modificare le misure di prevenzione e protezione per evitare
che la situazione si ripeta, documentare nel DVR le azioni intraprese.
Gli elementi da considerare sono: Livello, tipo e durata esposizione. Prolungamento
dell’esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro. Valori limite di esposizione e
valori di azione. Informazioni in merito al rumore delle apparecchiature rilasciate
dai costruttori. Informazioni derivanti da letteratura sulla sorveglianza sanitaria.
Effetti sulla salute e sicurezz