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DOMANDE DIRITTO

3. FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

Le fonti comunitarie derivano dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. A

seguito della Seconda guerra mondiale si erano creati importanti istituti

nazionali che avevano l’obbiettivo di trovare una condivisione di valori comuni,

principalmente focalizzati sui diritti umani e sulle libertà fondamentali.

Successivamente con la creazione della comunità Europea e dell’UE, gli stati

hanno limitato ulteriormente i propri poteri a favore di un’armonizzazione

normativa, che mirava soprattutto a scopi commerciali ed economici, con la

creazione di un mercato comune. Successivamente con l’adozione della Carta

di Nizza sui diritti fondamentali, oltre al lato economico si è guardato anche ai

diritti fondamentali. L’obbiettivo finale dell’armonizzazione del mercato è avere

delle leggi che non siano di ostacolo al buon funzionamento, ma serve che ci

siano degli standard più o meno simili tra i vari stati dell’UE.

Per ottenere questo risultato vengono utilizzati i trattati, le direttive e i

regolamenti,

Le trattative sono la base giuridica dell’ordinamento comunitario, regolano i

principi generali e stabiliscono degli obbiettivi comuni; le direttive sono uno

strumento che fornisce agli stati dei principi fondamentali lasciando a ciascuno

Stato il compito di applicarle attraverso norme nazionali; i regolamenti

rappresentano lo strumento più vincolante per gli stati membri, avendo

efficacia immediata.

2. GLI STRUMENTI NORMATIVI EUROPEI E LE LORO DIFFERENZE

Per ottenere uniformità normativa in Europa vengono utilizzati i trattati, le

direttive e i regolamenti.

Le trattative sono gli atti fondamentali, sono la base giuridica dell’ordinamento

comunitario, regolano i principi generali e stabiliscono degli obbiettivi comuni.

Questi sono poi più dettagliati con le direttive e i regolamenti. Siccome

l’obbiettivo è uniformare si presuppone che vi sia una divergenza: in alcuni casi

le normative saranno molto lontane in altri più vicine. Ogni Stato tenderà a far

uniformare le leggi comunitarie con le proprie leggi nazionali.

Le direttive forniscono agli Stati membri dei principi fondamentali e dei minimi

criteri di convergenza, poi ogni Stato potrà applicarli attraverso norme

nazionali. Sono un primo passo verso la convergenza. La direttiva non ha

applicazione immediata, in quando deve essere prima attualizzata dallo Stato.

Una volta essere stata approvata lo Stato ha un certo periodo di tempo e un

margine di discrezionalità per adottare norme interne che rispettino i criteri di

essa.

I regolamenti sono lo strumento più vincolante per gli stati membri, in quanto

hanno applicazione immediata e non possono essere derogati da norme

nazionali. Nell’ordine delle fonti i regolamenti europei si trovano allo stesso

livello delle leggi italiane quindi considerati fonti primarie.

3. LA GERARCHIA DELLE FONTI

La gerarchia delle fonti nasce dal fatto che fisso dei principi generali, che

vengono poi dettagliati: nel momento in cui dettaglio un principio non posso

contraddirlo altrimenti le due norme entrano in conflitto. Quindi ci sono regole

di livello gerarchico diverso e hanno processi di formazione diversi.

Si parte dal creare dei principi cardine, validi per tutti poiché generati da una

partecipazione collettiva. In Italia la norma base è la Costituzione, e le norme

vengono create da assemblee costituenti che dovrebbero presentare i vari

settori della società e il testo finale è rappresentato dal “Principio di consenso

generale”. In questo modo almeno nella norma base si possono identificare

tutti. In quanto la Costituzione è una e vengono trattati dei diritti generali, le

leggi non cambiano spesso, generalmente serve una vicenda storica

importante per portare questo cambiamento (es: passaggio da Monarchia a

Democrazia).

Il secondo livello è composto dalle norme primarie (leggi) che rendono

operative le indicazioni fornite dalla Costituzione. La legge a differenza della

norma base è generata da una maggioranza politica ed è per questo motivo

che mutua più frequentemente. Le leggi si dividono in leggi ordinarie, decreti-

legge e decreti legislativi:

la legge ordinaria è un testo normativo approvato dal Parlamento; il decreto-

legge nasce in situazioni di emergenza, il governo assume il potere legislativo,

questo perché si può attendere l’iter legislativo. Ma se poi la norma non viene

approvata entro 60 giorni dal Parlamento decade; il decreto legislativo consiste

in un atto che il governo adotta formalmente previa delega del Parlamento.

Il terzo livello è composto dalle norme secondarie (regolamenti) amministrati

dal potere esecutivo. Il regolamento è attuativo a ciò che dice la legge; quindi,

deve essere coerente con la norma primaria e con la Costituzione. I

regolamenti possono essere facilmente modificabili e sono quindi molto

flessibili.

4. DIFFERENZA TRA CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ DI AGIRE

I soggetti sottoposti alle norme giuridiche sono i ‘soggetti del diritto’ che si

dividono in due categorie: persone fisiche e personalità giuridiche (enti).

Le persone fisiche siamo tutti noi soggetti alle norme dello Stato in quanto

appartenenti a un territorio. Alla nascita acquisiamo la capacità giuridica, cioè

la capacità astratta di essere titolare di diritto è obbligo. Il fatto di acquisirla

alla nascita implica che tutti hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi; quindi,

tutti i soggetti sono uguali tra loro. La capacità giuridica non è soggetta a

limitazioni e si perde solo con la morte. Le norme possono decidere in quale

misura riconoscere la capacità giuridica in un soggetto, può essere una

capacità giuridica piena o limitata. Queste limitazioni dipendono da fattori

come l’età, condizioni fisiche e psichiche, difetto di onorabilità e il difetto di

riconosciuta competenza professionale. Diversa è la capacità di agire ovvero la

capacità di intendere e di volere che si acquisisce con la maggiore età, ed è la

capacità di disporre dei propri diritti e di assumere gli obblighi giuridicamente

vincolanti, quindi prendersi la propria responsabilità. La capacità di agire

prevede delle limitazioni, ad esempio un minore non può vendere un immobile.

Tuttavia si verifica incapacità di agire quando un atto può essere compiuto al

posto dell’incapace, da un altro soggetto (es: i genitori che acquistano un

immobile per i figlio minore).

5. IL SISTEMA DELLE CORTI E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

Il sistema delle corti è costituito dagli interpreti e si occupa dell’interpretazione

della norma. Infatti, avere una norma non implica capire effettivamente cosa

vuol dire quella norma, quindi è necessaria interpretarla. L’interprete può dare

un’interpretazione storica oppure teleologica, cioè di prospettiva. Il diritto ha

quindi dei margini di flessibilità, di imprecisione e incertezza. L’interpretazione

è fondamentale perché permette al diritto di evolversi senza cambiare la norma

ma solo attualizzando l’interpretazione. Potrebbe verificarsi un conflitto tra

l’intenzione del legislatore e l’interpretazione dell’interprete. Questo può

avvenire anche per il giudice, quando si trova nel ruolo di interprete si può

trovare davanti a una lacuna dell’ordinamento, cioè casi per cui non c’è una

legge specifica, in questo caso può ricorrere a due metodi: andare confrontare

dei precedenti giudiziari, cioè vengono analizzati casi simili che sono già stati

risolti, giustificati dal principio di uguaglianza; oppure si può fare ricorso ai

principi generali, un caso che non è stato pensato dal legislatore può essere

risolto estendo una norma pensat

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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