DOMANDE DIRITTO
3. FONTI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Le fonti comunitarie derivano dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. A
seguito della Seconda guerra mondiale si erano creati importanti istituti
nazionali che avevano l’obbiettivo di trovare una condivisione di valori comuni,
principalmente focalizzati sui diritti umani e sulle libertà fondamentali.
Successivamente con la creazione della comunità Europea e dell’UE, gli stati
hanno limitato ulteriormente i propri poteri a favore di un’armonizzazione
normativa, che mirava soprattutto a scopi commerciali ed economici, con la
creazione di un mercato comune. Successivamente con l’adozione della Carta
di Nizza sui diritti fondamentali, oltre al lato economico si è guardato anche ai
diritti fondamentali. L’obbiettivo finale dell’armonizzazione del mercato è avere
delle leggi che non siano di ostacolo al buon funzionamento, ma serve che ci
siano degli standard più o meno simili tra i vari stati dell’UE.
Per ottenere questo risultato vengono utilizzati i trattati, le direttive e i
regolamenti,
Le trattative sono la base giuridica dell’ordinamento comunitario, regolano i
principi generali e stabiliscono degli obbiettivi comuni; le direttive sono uno
strumento che fornisce agli stati dei principi fondamentali lasciando a ciascuno
Stato il compito di applicarle attraverso norme nazionali; i regolamenti
rappresentano lo strumento più vincolante per gli stati membri, avendo
efficacia immediata.
2. GLI STRUMENTI NORMATIVI EUROPEI E LE LORO DIFFERENZE
Per ottenere uniformità normativa in Europa vengono utilizzati i trattati, le
direttive e i regolamenti.
Le trattative sono gli atti fondamentali, sono la base giuridica dell’ordinamento
comunitario, regolano i principi generali e stabiliscono degli obbiettivi comuni.
Questi sono poi più dettagliati con le direttive e i regolamenti. Siccome
l’obbiettivo è uniformare si presuppone che vi sia una divergenza: in alcuni casi
le normative saranno molto lontane in altri più vicine. Ogni Stato tenderà a far
uniformare le leggi comunitarie con le proprie leggi nazionali.
Le direttive forniscono agli Stati membri dei principi fondamentali e dei minimi
criteri di convergenza, poi ogni Stato potrà applicarli attraverso norme
nazionali. Sono un primo passo verso la convergenza. La direttiva non ha
applicazione immediata, in quando deve essere prima attualizzata dallo Stato.
Una volta essere stata approvata lo Stato ha un certo periodo di tempo e un
margine di discrezionalità per adottare norme interne che rispettino i criteri di
essa.
I regolamenti sono lo strumento più vincolante per gli stati membri, in quanto
hanno applicazione immediata e non possono essere derogati da norme
nazionali. Nell’ordine delle fonti i regolamenti europei si trovano allo stesso
livello delle leggi italiane quindi considerati fonti primarie.
3. LA GERARCHIA DELLE FONTI
La gerarchia delle fonti nasce dal fatto che fisso dei principi generali, che
vengono poi dettagliati: nel momento in cui dettaglio un principio non posso
contraddirlo altrimenti le due norme entrano in conflitto. Quindi ci sono regole
di livello gerarchico diverso e hanno processi di formazione diversi.
Si parte dal creare dei principi cardine, validi per tutti poiché generati da una
partecipazione collettiva. In Italia la norma base è la Costituzione, e le norme
vengono create da assemblee costituenti che dovrebbero presentare i vari
settori della società e il testo finale è rappresentato dal “Principio di consenso
generale”. In questo modo almeno nella norma base si possono identificare
tutti. In quanto la Costituzione è una e vengono trattati dei diritti generali, le
leggi non cambiano spesso, generalmente serve una vicenda storica
importante per portare questo cambiamento (es: passaggio da Monarchia a
Democrazia).
Il secondo livello è composto dalle norme primarie (leggi) che rendono
operative le indicazioni fornite dalla Costituzione. La legge a differenza della
norma base è generata da una maggioranza politica ed è per questo motivo
che mutua più frequentemente. Le leggi si dividono in leggi ordinarie, decreti-
legge e decreti legislativi:
la legge ordinaria è un testo normativo approvato dal Parlamento; il decreto-
legge nasce in situazioni di emergenza, il governo assume il potere legislativo,
questo perché si può attendere l’iter legislativo. Ma se poi la norma non viene
approvata entro 60 giorni dal Parlamento decade; il decreto legislativo consiste
in un atto che il governo adotta formalmente previa delega del Parlamento.
Il terzo livello è composto dalle norme secondarie (regolamenti) amministrati
dal potere esecutivo. Il regolamento è attuativo a ciò che dice la legge; quindi,
deve essere coerente con la norma primaria e con la Costituzione. I
regolamenti possono essere facilmente modificabili e sono quindi molto
flessibili.
4. DIFFERENZA TRA CAPACITÀ GIURIDICA E CAPACITÀ DI AGIRE
I soggetti sottoposti alle norme giuridiche sono i ‘soggetti del diritto’ che si
dividono in due categorie: persone fisiche e personalità giuridiche (enti).
Le persone fisiche siamo tutti noi soggetti alle norme dello Stato in quanto
appartenenti a un territorio. Alla nascita acquisiamo la capacità giuridica, cioè
la capacità astratta di essere titolare di diritto è obbligo. Il fatto di acquisirla
alla nascita implica che tutti hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi; quindi,
tutti i soggetti sono uguali tra loro. La capacità giuridica non è soggetta a
limitazioni e si perde solo con la morte. Le norme possono decidere in quale
misura riconoscere la capacità giuridica in un soggetto, può essere una
capacità giuridica piena o limitata. Queste limitazioni dipendono da fattori
come l’età, condizioni fisiche e psichiche, difetto di onorabilità e il difetto di
riconosciuta competenza professionale. Diversa è la capacità di agire ovvero la
capacità di intendere e di volere che si acquisisce con la maggiore età, ed è la
capacità di disporre dei propri diritti e di assumere gli obblighi giuridicamente
vincolanti, quindi prendersi la propria responsabilità. La capacità di agire
prevede delle limitazioni, ad esempio un minore non può vendere un immobile.
Tuttavia si verifica incapacità di agire quando un atto può essere compiuto al
posto dell’incapace, da un altro soggetto (es: i genitori che acquistano un
immobile per i figlio minore).
5. IL SISTEMA DELLE CORTI E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
Il sistema delle corti è costituito dagli interpreti e si occupa dell’interpretazione
della norma. Infatti, avere una norma non implica capire effettivamente cosa
vuol dire quella norma, quindi è necessaria interpretarla. L’interprete può dare
un’interpretazione storica oppure teleologica, cioè di prospettiva. Il diritto ha
quindi dei margini di flessibilità, di imprecisione e incertezza. L’interpretazione
è fondamentale perché permette al diritto di evolversi senza cambiare la norma
ma solo attualizzando l’interpretazione. Potrebbe verificarsi un conflitto tra
l’intenzione del legislatore e l’interpretazione dell’interprete. Questo può
avvenire anche per il giudice, quando si trova nel ruolo di interprete si può
trovare davanti a una lacuna dell’ordinamento, cioè casi per cui non c’è una
legge specifica, in questo caso può ricorrere a due metodi: andare confrontare
dei precedenti giudiziari, cioè vengono analizzati casi simili che sono già stati
risolti, giustificati dal principio di uguaglianza; oppure si può fare ricorso ai
principi generali, un caso che non è stato pensato dal legislatore può essere
risolto estendo una norma pensat
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