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Diritti assoluti e relativi

I diritti assoluti sono quelli che attribuiscono al titolare un potere che egli può far valere verso tutti i consociati. Nel diritto assoluto è tutelato l’interesse a conservare il bene che il soggetto ha. La categoria dei diritti assoluti comprende i diritti reali, della personalità ed i diritti su beni immateriali.

I diritti reali sono quelli che conferiscono al titolare un potere immediato ed assoluto su una cosa. Caratteristiche principali sono:

  • L’immediatezza: l’interesse che soddisfa il diritto reale si realizza senza il tramite di una prestazione altrui;
  • L’assolutezza: il diritto può farsi valere nei confronti di tutti i consociati che hanno un dovere negativo di astensione.

I diritti reali possono avere ad oggetto una cosa propria (ius in re propria) o una cosa altrui (ius in re aliena). Diritto reale su cosa propria è il diritto di proprietà art. 832.

I diritti reali su cosa altrui si distinguono in:

  • Diritti reali di godimento
  • Diritti reali di garanzia

Sono diritti reali assoluti: i diritti della personalità e i diritti sui beni immateriali.

I diritti relativi sono quelli che assicurano al titolare un potere che può far valere solo nei confronti di determinati soggetti, a carico dei quali sussiste l’obbligo di fare o non fare qualcosa. Nel diritto relativo si tutela l’interesse del soggetto a conseguire un bene che non ha e che è nel patrimonio di un altro soggetto.

I diritti relativi sono:

  • Diritti di credito: attribuiscono al titolare la pretesa all’adempimento altrui.
  • Diritti potestativi: hanno come contenuto il potere del soggetto di modificare nel proprio interesse una determinata situazione giuridica mediante una dichiarazione unilaterale di volontà.

Diritti reali

I diritti soggettivi sulle cose sono detti diritti reali: essi conferiscono al titolare un potere immediato ed assoluto sulla cosa. Le caratteristiche dei diritti reali sono:

  • Assolutezza: diritti che attribuiscono al titolare un potere da far valere erga omnes;
  • Immediatezza: il titolare esercita il suo potere senza il tramite di prestazione altrui;
  • Inerenza: il diritto è collegato alla cosa con la conseguenza che il titolare del diritto reale ha un diritto di seguito;
  • Tipicità: i diritti reali sono quelli previsti dalla legge.

Nell’ambito dei diritti reali si distinguono: la proprietà (ius in re propria), diritti reali su cosa altrui (iura in re aliena) che si ripartiscono in diritti reali di godimento quando limitano il potere di godimento del proprietario della cosa (superficie, enfiteusi, ecc), diritti reali di garanzia quando consistono in un vincolo giuridico su una cosa posta a garanzia di un credito (pegno, ipoteca).

Proprietà

La Costituzione non definisce il contenuto del diritto di proprietà, ma afferma che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge (art. 42 comma 2). Nel C.c. la proprietà trova la disciplina nel Terzo libro “Della Proprietà”. In particolare l’art. 832 chiarisce il contenuto del diritto stabilendo che il proprietario ha il diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Il diritto di proprietà ha la facoltà di godere ed il potere di disporre:

  • La facoltà di godere indica che questo può assumere tutte le decisioni sull’utilizzazione della cosa ricavandone le utilità direttamente e indirettamente, trasformandole e anche non usandole;
  • Il potere di disposizione in senso giuridico che si sostanzia nel determinare la sorte giuridica del bene (alienare il bene, disporne parzialmente);
  • Il potere di disposizione in senso materiale che si sostanzia nel decidere quali atti materiali compiere sulla cosa.

La proprietà è inoltre:

  • Piena: il proprietario può fare del bene tutto ciò che non è vietato dalla legge;
  • Esclusiva: nel senso che il proprietario ha il potere di escludere gli altri dal godimento della cosa;
  • Perpetua: il diritto di proprietà non è sottoposto a limiti temporali e non si estingue per prescrizione.

Il proprietario ha il divieto di compiere atti emulativi cioè atti che non abbiano altro scopo che di nuocere o recare molestie agli altri. La proprietà si estende verticalmente dal sottosuolo allo spazio sovrastante il suolo, orizzontalmente nell’ambito dei propri confini. Il diritto di proprietà incontra dei limiti di diritto pubblico stabiliti a tutela dell’interesse generale (art.42 Cost.) e di diritto privato stabiliti a tutela dell’interesse privato (distanza nelle costruzioni, luci, vedute o prospetti, alberi e siepi, stillicidio, acque private, divieto di immissione).

La proprietà si acquista per occupazione, invenzione, accessione, specificazione, unione o commistione, usucapione, effetto dei contratti, successione causa mortis e negli altri modi stabiliti dalla legge. L’art. 922 del C.c. elenca i diversi modi di acquisto della proprietà senza indicarli in modo tassativo. Il C.c. prevede diverse ipotesi di acquisto tuttavia in linea generale possiamo distinguere i modi di acquisto della proprietà in due categorie:

  • Modi di acquisto a titolo originario quando la proprietà si acquista senza che sia trasmessa o derivi da un precedente titolare (occupazione, accessione, invenzione, unione, specificazione, commistione);
  • Modi di acquisto a titolo derivativo quando la proprietà si acquista per trasferimento dal suo precedente titolare (contratto, successione causa mortis).

Azioni a difesa della proprietà sono: azione di rivendicazione, azione negatoria, azione di regolamento dei confini, azione per apposizione dei termini.

Diritti reali di godimento

Sono i diritti che limitano e comprimono il diritto di proprietà altrui e attribuiscono al titolare poteri di godimento sul bene il cui contenuto comprende quelle facoltà derivanti dalla proprietà. I diritti reali di godimento previsti nel C.C. sono:

  • La superficie: il proprietario di un fondo costituisce il diritto di fare e di mantenere al di sopra, o al di sotto, del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. I soggetti sono il concedente ed il superficiario. Si estingue per decorso del tempo, perimento della costruzione, prescrizione per non uso ventennale, consolidazione.
  • L’enfiteusi è il diritto reale di godimento su cose altrui che attribuisce al titolare lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare un canone periodico. Può essere costituita per contratto, testamento, usucapione, alcuni provvedimenti amministrativi previsti dalla legge. Ha ad oggetto beni immobili nella sua interezza con le loro pertinenze e accessori. Può essere perpetua o a tempo. Si estingue per scadenza del termine, perimento del fondo, affrancazione, devoluzione, prescrizione estintiva per non uso ventennale.
  • L’usufrutto è il diritto reale temporaneo su cosa altrui che conferisce al titolare (usufruttuario) la facoltà di godere di essa nel rispetto della sua destinazione economica. Carattere dell’usufrutto è la temporaneità in quanto la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttario o, se costituita a favore di persone giuridiche, non può eccedere i 30 anni. L’usufrutto è intrasmissibile agli eredi. L’usufrutto si costituisce per legge, per contratto, testamento, usucapione. Oggetto dell’usufrutto sono beni mobili o immobili, crediti, titoli di credito, aziende, universalità ed anche beni immateriali. Di regola oggetto dell’usufrutto sono cose corporali inconsumabili (ma anche beni consumabili con la restituzione di cose dello stesso genere o denaro) che l’usufruttario al termine dell’usufrutto deve restituire al proprietario. L’usufrutto si estingue per: morte dell’usufruttuario, prescrizione ventennale, consolidazione, perimento della cosa, abuso del diritto, scadenza del termine.
  • L’uso è il diritto reale su cose altrui che conferisce al titolare la facoltà di usare e di trarre i frutti della cosa per il soddisfacimento dei bisogni propri o della sua famiglia.
  • L’abitazione è il diritto reale limitato che conferisce al titolare la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della sua famiglia.
  • La servitù prediale è un diritto reale di godimento che si costituisce nel peso imposto su un fondo (servente) per l’utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diversi proprietari. Oggetto della servitù sono i beni immobili ossia fondi rustici ed anche gli immobili urbani (no beni mobili e bene incorporali). Caratteri della servitù sono la vicinanza dei fondi, la predialità la servitù è posta a vantaggio di un fondo e non di una persona, l’utilità, l’unilateralità, l’inseparabilità. Le servitù si distinguono in: apparenti e non apparenti, affermative e negative, continue e discontinue, volontarie e coattive. Si estinguono per confusione, prescrizione per non uno ventennale, abbandono del fondo servente, impossibilità di uso, perimento.

Il contratto

È l’accordo di due o più parti dirette a costituire, regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto è un negozio giuridico, ossia l’atto di volontà diretto a produrre effetti giuridici; vincola le parti contraenti in quanto ha forza di legge; ha una struttura bilaterale o plurilaterale; ha ad oggetto un rapporto giuridico, non sociale o di cortesia, o patrimoniale, ossia suscettibile di valutazione economica.

Riguardo alla classificazione del contratto si distinguono:

  • Contratti consensuali che si perfezionano con il semplice accordo tra le parti (vendita);
  • Contratti reali che si perfezionano con il consenso e la consegna della cosa (comodato, pegno);

Per quanto riguarda gli effetti del contratto si distinguono:

  • Contratti ad effetti reali che hanno come effetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata;
  • Contratti ad effetti obbligatori che hanno come effetto la costituzione di un rapporto obbligatorio.

Gli elementi essenziali e gli elementi accidentali

La struttura del contratto consta di elementi essenziali e di elementi accidentali. Gli elementi essenziali sono i requisiti del contratto che devono sussistere per la validità del contratto e se mancano o sono viziati il negozio è nullo (art. 1418 c.c.). Essi sono: accordo delle parti, causa, oggetto e forma quando prescritta dalla legge.

Gli elementi accidentali sono quelli che possono essere apposti liberamente dalla volontà delle parti e che una volta introdotti sono in grado di incidere sull’efficacia dell’atto, come la condizione, il termine, il modo (onere).

Onere

È la situazione soggettiva passiva nella quale il titolare deve tenere un comportamento nell’interesse non altrui ma proprio. L’onere è un obbligo potestativo, nel senso che il suo titolare può adempierlo o no; è situazione lasciata all’arbitrio dell’obbligatorio ma è strumentale per il raggiungimento utile per il titolare. Es. trascrizione con efficacia dichiarativa.

Il contratto preliminare

È un contratto con il quale le parti (bilaterale) o anche una sola (unilaterale) di esse si obbligano alla stipulazione di un successivo contratto detto definitivo. Nel contratto preliminare:

  • La formazione dell’accordo avviene secondo le norme generali;
  • La causa è un impegno provvisorio riservando ad un futuro contratto la completa e definitiva regolamentazione dell’affare;
  • L’oggetto è l’obbligo di prestare il consenso per la conclusione del contratto definitivo;
  • La forma è quella che la legge prescrive per il contratto definitivo;
  • La trascrizione risulta da atto pubblico o scrittura privata ed ha effetto prenotativo.

La risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è lo scioglimento del rapporto contrattuale previsto dalla legge come rimedio nell’ipotesi in cui si riscontrino anomalie nel funzionamento del sinallagma ovvero in presenza di contratti a prestazioni corrispettive dopo la conclusione del contratto. La risoluzione del contratto può avvenire:

  • Per inadempimento di uno dei contraenti;
  • Per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
  • Per eccessiva onerosità della prestazione.

La rescissione del contratto

La rescissione del contratto è la rimozione giudiziale del contratto prevista a tutela della parte che contrae a condizioni inique per il suo stato di bisogno o di pericolo. Il C.C. ha disciplinato due figure di rescissione:

  • Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, che può essere domandata dalla parte che ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità di salvare se o altri da pericolo attuale di un danno grave alla persona;
  • Azione generale di rescissione per lesione, è un rimedio contro i contratti a prestazioni corrispettive nei quali vi è una sproporzione abnorme tra due prestazioni tale che il valore della prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata risulta superiore al doppio del valore della controprestazione. La parte danneggiata può chiedere la rescissione del contratto.

I presupposti della rescissione sono la lesione enorme, lo stato di bisogno della parte danneggiata, l’approfittamento dello stato di bisogno di uno dei contraente.

Testamento

Il testamento è un negozio giuridico unilaterale non recettizio a causa di morte la cui funzione è quella di determinare la sorte dei rapporti patrimoniali in dipendenza della morte dell’autore. È un atto mortis causa, che si può formare in qualsiasi momento, ma che appunto acquista valore solo al momento della morte del testatore. Il testamento in quanto atto giuridico deve essere redatto osservando le forme previste dalla legge. In particolare, il testamento può assumere tre forme:

  1. Olografo (per scrittura privata): è scritto, datato e sottoscritto tutto di mano del testatore (che può essere coadiuvato a livello intellettuale o nella scrittura solo se debilitato). I suoi requisiti sono:
    • Autografia: deve essere scritto per intero di pugno del testatore;
    • Data: deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno o indicazione equivalente (es. natale 2008);
    • Sottoscrizione: deve essere posta alla fine delle disposizioni, ed è valida quando designa con certezza la persona del testatore.

    Tale testamento è nullo solo se manca l'autografia o la sottoscrizione, mentre la mancanza degli altri elementi formali è causa di annullabilità.

  2. Pubblico (per atto pubblico): è il testamento redatto dal notaio secondo la volontà espressa dal testatore (alla presenza di due testimoni) con le formalità previste dalla legge: il notaio lo rilegge e annota il luogo e...
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emils88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Alessandro Martini.
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