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Il matrimonio può avere 2 forme:

Matrimonio civile che è celebrato davanti all'ufficiale di stato civile, tale matrimonio è disciplinato interamente dalla legge italiana;

Matrimonio concordatario che è celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico e trascritto nei registri dello stato civile.

Prima del matrimonio i nubendi promettono reciprocamente di prendersi come marito e moglie (promessa di matrimonio). La promessa non obbliga a contrarre matrimonio. La rottura della promessa attribuisce la facoltà di ottenere la restituzione dei doni fatta a causa della promessa entro un anno dal giorno nel quale si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti. Nell'ipotesi di ingiustificata rottura di una promessa particolarmente qualificata o di comportamento che dia luogo al giustificato recesso dell'altro promittente sorge, a carico dell'autore, l'obbligo di risarcire il danno.

all'altra parte. Per quanto riguarda le condizioni per poter contrarre matrimonio civile, la legge richiede alcuni requisiti positivi e requisiti negativi. Requisiti positivi sono: maggiore età, piena sanità mentale, libertà di stato. Gli impedimenti sono: dirimenti quando, se non osservati producono la nullità del matrimonio (parentela, affinità, adozione, delitto); impedienti quando, se non osservati, obbligano a pagare un'ammenda (lutto vedovile, omissione di pubblicazioni); dispensabili se possono essere rimossi con autorizzazione del tribunale; nondispensabili se non possono essere rimossi. Le formalità preliminari del matrimonio sono: pubblicazioni, opposizioni, celebrazione. 23. Separazione e divorzio La separazione personale dei coniugi è la situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, solvo quelli di assistenza e di reciproco rispetto. La separazione protratta per un certo numero di mesi è causa di

Il divorzio può avere carattere transitorio, i coniugi possono far cessare gli effetti con la conciliazione o con il divorzio e carattere definitivo quando i coniugi continuano ad applicare al rapporto la disciplina della separazione.

Può essere giudiziale se pronunciata con sentenza o consensuale se è oggetto di accordo dei coniugi mologato dal giudice con decreto.

La separazione giudiziale è pronunciata con il consenso del giudice e può essere richiesta quando si siano verificati, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare pregiudizio all'educazione della prole.

I fatti sono: violazioni dei doveri coniugali (adulterio, abbandono, violenza, ingiurie), fatti materialmente impeditivi (allontanamento non giustificato, condanna penale), fatti moralmente impeditivi della convivenza (aborto unilaterale), grave pregiudizio alla prole.

La domanda di separazione si propone al

tribunale del luogo di residenza/comune, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. La sentenza che accoglie la domanda pronunzia con efficacia costitutiva la separazione dei coniugi e provvede all'assegno da corrispondere eventualmente in favore del coniuge e ai figli minori. La sentenza, qualora vi sia richiesta di parte, dichiara l'eventuale addebitabilità della separazione di uno dei coniugi. Gli effetti personali della separazione sono: la sospensione dei doveri inerenti al matrimonio; la permanenza del vincolo coniugale.

Gli effetti patrimoniali sono: lo scioglimento della comunione legale; la conservazione dei diritti successori se non vi è addebito; il pagamento di un assegno di mantenimento.

La separazione consensuale è la separazione che ha titolo nell'accordo omologato dal giudice e si fonda non necessariamente su una situazione di intollerabilità della convivenza. Il procedimento

È disciplinato dal codice di procedura civile ed inizia con ricorso di entrambi i coniugi al presidente del tribunale competente per la separazione giudiziale. Il presidente tenta la conciliazione. La separazione acquista efficacia con l'omologazione del tribunale, non è richiesta la forma scritta, il tribunale non può rifiutare l'omologazione, può essere rifiutata solo se i coniugi non adottano adeguate soluzioni riguardo l'affidamento e mantenimento dei figli. Gli effetti della separazione consensuale sono gli stessi della separazione giudiziale.

Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Il divorzio è lo scioglimento del vincolo coniugale quando sia venuta impossibile la comunione spirituale e materiale dei coniugi. La legge 898/1970 parla di: scioglimento del vincolo coniugale quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio civile; cessazione degli effetti civili del matrimonio.

quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio concordatario. Il divorzio nel nostro ordinamento è inteso come un rimedio al fallimento della società coniugale perché è venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Il tribunale prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale dovrà accertare l'esistenza di due condizioni, una soggettiva che consiste nell'accertamento del venir meno della comunione materiale e spirituale dei coniugi costituita dalla stabile convivenza, una soggettiva che è costituita di una delle cause tassativamente indicate dalla legge (che sia stata omologata la separazione consensuale, oppure sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale, che sia stato concluso un accordo di separazione, che uno dei coniugi sia condannato all'ergastolo, che il matrimonio non sia stato consumato). Gli effetti personali della sentenza di divorzio sono: la donna perde ilcognome del marito, i divorziati acquistano lo stato civile libero. Gli effetti patrimoniali sono: l'obbligo a carico dell'ex coniuge ed a favore di quello che non ha mezzi o non può procurarseli, disomministrazione periodica di un assegno, la perdita dei diritti successori, lo scioglimento della comunione legale. 24. Rappresentanza La rappresentanza in generale è la legittimazione ad agire per conto altrui, ossia nell'interesse di altro soggetto. Essa si applica ai negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale e, secondo l'opinione prevalente, anche agli atti giuridici in senso stretto. Si distingue: la rappresentanza diretta che è il potere di un soggetto (rappresentante) di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato); la rappresentanza indiretta che è il potere di un soggetto di compiere atti giuridici in nome proprio e per conto di un altro soggetto; la rappresentanza organica che è il potere di un soggetto di compiere atti giuridici in nome e per conto di un organo o di un'organizzazione.organo esterno di un ente giuridico di compiere atti giuridici in nome dell'ente. Il potere di rappresentanza può essere conferito dalla volontà dell'interessato (rappresentanza volontaria) o dalla legge (rappresentanza legale). Nella rappresentanza volontaria il potere rappresentativo è attribuito dal rappresentato al rappresentante mediante il negozio di procura con il quale l'autore legittima un soggetto (procuratore) a porre in essere atti destinati a vincolare lo stesso interessato nei confronti dei terzi, è unilaterale che si perfezione con la dichiarazione di volontà del suo autore, non obbliga a compiere l'atto in nome e per conto del rappresentato. La procura è speciale se attribuisce al rappresentante il potere di compiere un determinato atto, generale se attribuisce al rappresentante il potere di compiere tutti gli affari del rappresentato. La procura può essere in qualunque momento revocata, con conseguente

estinzione del potere rappresentativo, omodificata dal rappresentato con atto unilaterale da portare a conoscenza dei terzicon mezzi idonei. La revocabilità della procura è esclusa quando l’esercizio del potererappresentativo sia diretto a soddisfare, oltre un interesse del rappresentato, anche uninteresse del rappresentante. Il potere rappresentativo si estingue, oltre che perrevoca della procura, anche per morte o sopravvenuta incapacità o fallimento di unodei soggetti, scadenza del termine e compimento del negozio. Quando cessano i poteridel rappresentante, questi è tenuto a restituire il documento dal quale risultano i suoipoteri. Il rappresentante deve agire nell’interesse del rappresentato e si ha abuso dipotere rappresentativo quando il rappresentante: agisce in conflitto di interesse,trascura o lede l’interesse, non segue esattamente le istruzioni ricevute. Diversamentedall’abuso, l’eccesso di potere quando il

Il rappresentante ha sorpassato i limiti della procura quando agisce come rappresentante di altri senza avere alcun potere.

La differenza tra procura e mandato è che la procura è un negozio unilaterale mentre il mandato è un contratto. La procura conferisce un potere mentre il mandato crea un obbligo.

La donazione è il contratto con cui una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce un'altra parte (donatario), disponendo a favore di quest'ultima di un suo diritto o assumendo verso di essa un'obbligazione.

La donazione è un contratto tipico, ossia un negozio giuridico bilaterale previsto e disciplinato dalla legge. È un contratto consensuale che si perfeziona con il consenso delle parti. È un contratto formale che deve essere fatto per atto pubblico, alla presenza irrinunciabile di 2 testimoni.

Gli elementi della donazione sono lo spirito di liberalità del donante e l'arricchimento, ossia l'incremento del patrimonio del donatario.

Oggetto della donazione è: la disposizione a favore del donatario di un diritto reale o di credito; assunzione, nei confronti del donatario, di un'obbligazione di dare una cosa generica. È anche possibile la donazione con riserva di usufrutto: consiste nella donazione della nuda proprietà al donatario con riserva dell'usufrutto a favore del donante. Oggetto di donazione sono solo beni presenti e non futuri. Soggetti della donazione possono essere persone fisiche e giuridiche. La donazione è nulla: se manca uno dei suoi elementi essenziali, se ha causa illecita o oggetto illecito, impossibile o indeterminabile, se contrasta con una norma imperativa. La donazione è annullabile per vizi del consenso. 27. Successione La successione designa il subentrare di un soggetto (successore) ad un altro (autore) in una determinata situazione giuridica. Con la successione la situazione giuridica rimane identica nonostante il mutamento del soggetto. La successione si

Realizza a titolo universale, cioè la successione in una plural

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A.A. 2019-2020
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Emils88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Alessandro Martini.